Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31323 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31323 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
Oggetto: successione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36288/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma alla INDIRIZZO.
-RICORRENTI – contro
NOME e COGNOME NOME
-INTIMATI-
e
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di NOME.
-INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 2141/2018, pubblicata in data 10.10.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha convenuto in giudizio i fratelli NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, chiedendo di accertare la reale consistenza dell’asse ereditario della defunta madre NOME
NOME e di disporre la riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di legittima, procedendo infine alla divisione.
Ha dedotto che, con testamento del 2.7.1990, la de cuius aveva disposto che la casa in Croce di Tolignano fosse divisa tra i cinque figli, attribuendo al figlio NOME due locali (cucina e camera) ed un piccolo servizio, con diritto allo spazio di terra in comune al fabbricato, ad altri eredi un appartamento composto di tre vani e a NOME e a NOME i diritti su una casa indivisa di Poggio di Bretta, località Brecciarolo Ascoli; che, inoltre, NOME COGNOME aveva acquistato da NOME COGNOME anche un appartamento in INDIRIZZO per il prezzo di £. 3.5550.000, munito di garage, che era stato retrocesso al venditore, acquisendo altro immobile con il pagamento di una differenza di £. 500.0000, beni che, sebbene poi intestati ai convenuti, erano stati acquistati con denaro della defunta madre, costituendo donazioni indirette; sempre la testatrice era intervenuta nell’atto di acquisto di un immobile intestato a NOME COGNOME, versando parte del prezzo.
I convenuti hanno resistito, sostenendo , tra l’altro, che anche l’attrice ave sse ricevuto in donazione dalla madre l’immobile di INDIRIZZO, chiedendo di tenerne conto ai fini dell’eventuale riduzione delle disposizioni lesive della legittima.
Il Tribunale ha respinto le domande, condannando l ‘attrice al pagamento delle spese in favore dei fratelli NOME e NOME.
La sentenza è stata integralmente confermata in appello.
La Corte di Ancona ha ritenuto che, per effetto della donazione ricevuta, l’appellante non avesse subito alcuna lesione della quota di legittima, non avendo provato, in ottemperanza al principio di vicinanza della prova, di aver impiegato sostanze proprie per l’acquisto dell’immobile in Ascoli Piceno.
Secondo il giudice territoriale, la donazione era stata posta in essere in attuazione di un progetto della de cuius, portato a compimento nel corso di un decennio, volto ad assicurare a ciascun figlio una sistemazione abitativa.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME propone ricorso in tre motivi.
Le altre parti sono rimaste intimate.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte di merito, nel sostenere che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il possesso di redditi sufficienti per procedere all’acquisto dell’immobile in Ascoli Piceno, abbia violato il criterio formale di riparto dell’onere della prova, ritenendo prevalente il principio di vicinanza della prova, non considerando peraltro che tale prova era superflua, avendo i convenuti sostenuto di aver fatto fronte con sostanze proprie al pagamento del prezzo. Il motivo è infondato.
Nel censurare una non corretta applicazione del criterio dell’onere della prova, la ricorrente omette di considerare che la donazione immobiliare è stata desunta da una pluralità di elementi indiziari convergenti: la Corte distrettuale ha ritenuto che la disposizione di cui aveva beneficiato l’attrice costitui sse la concretizzazione di un progetto familiare della de cuius, attuato nell’arco di un decennio , volto ad assicurare una sistemazione abitativa ai figli, ognuno dei quali aveva ricevuto in donazione un immobile, evidenziando che l’immobile in Ascoli Piceno era stato intestato alla ricorrente, pur avendo la COGNOME sostenuto di aver impiegato anche sostanze del coniuge.
Desunto in via indiziaria il perfezionamento di una donazione indiretta dal descritto quadro fattuale, la cui valenza non è oggetto di censura, il pagamento del prezzo costituiva un fatto impeditivo la
cui prova gravava sull’acquirente anche secondo il criterio formale di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. (per l’analogo principio in tema di simulazione della vendita compiuta dal de cuius, risultante da elementi indiziari: Cass. 12955/ 2014; Cass. 11372/2005).
D’altronde, come hanno insegnato le S.U. (sentenza n. 13533/2001), il principio di vicinanza della prova è «coerente con la regola dettata dall’art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi» e il criterio della vicinanza/distanza della prova deve essere utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell’attore, che il medesimo ha l’onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l’attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte, specificando che detto principio appare utile proprio nei casi di prova dei fatti negativi che l’attore dovrebbe somministrare mediante la prova dei fatti positivi contrari (in tal senso anche Cass. s.u. 11748/2017, nonché di recente Cass. 12910/2022).
La circostanza che NOME e NOME COGNOME avessero sostenuto di aver messo a disposizione le somme necessarie per l’acquisto non sollevava l’attrice dall’onere di provare di aver utilizzato risorse proprie, restando impregiudicata la configurabilità di una donazione da parte della comune dante causa (così come esplicitamente eccepito dagli stessi convenuti: cfr. ricorso, pag. 15), quale espressione di una precisa volontà riferibile esclusivamente a quest’ultima, attuata mediante risorse solo materialmente messe a disposizione dagli altri figli, senza che ciò dovesse condurre ad imputare necessariamente in capo a costoro la paternità dell’atto donativo.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per non aver la Corte distrettuale considerato che nel rogito del 15.7.1966 il venditore aveva dichiarato di aver ricevuto il prezzo dall’acquirente NOME COGNOME , a riprova che il bene non era stato oggetto di donazione materna.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per aver la Corte distrettuale trascurato che la cd. eccezione riconvenzionale con cui era stata dedotto che anche l’attrice aveva ricevuto una donazione immobiliare, era stata sollevata solo da due dei quattro fratelli, il che doveva indurre il giudice a presumere che nessuna donazione fosse stata perfezionata.
I due motivi sono inammissibili.
Entrambe le censure sono preliminarmente precluse ai sensi de ll’art. 348, commi IV e V, c.p.c. , poiché la sentenza di appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado.
La Corte di merito ha comunque preso in considerazione ed esaminato il contenuto del rogito e -inoltre – la circostanza che nell’atto fosse attestato il pagamento del prezzo non era decisiva, configurandosi una donazione indiretta dell’immobile ove il de cuius metta a disposizione la somma da utilizzare per l’acquisto , pur se materialmente consegnata da altri o dall’acquirente (Cass. s.u. 9282/1992; Cass. 11496/2010), sia perché il notaio si era limitato a ricevere dichiarazioni del venditore prive di valore probatorio vincolante quanto all’appartenenza delle somme, dichiarazioni che il giudice ha legittimamente disatteso, dando prevalenza alle restanti risultanze di causa (Cass. 12386/2006; Cass. 11012/2013; Cass. 21494/2014).
Quanto al fatto che solo due dei convenuti avessero eccepito che anche l’attrice era stata destinataria di donazioni del de cuius, il
principio di diritto evocato in ricorso (Cass. 17720/2018) è nel senso che la mancata applicazione del ragionamento presuntivo sulla base di fatti noti emersi in istruttoria non è denunciabile come violazione dell’art. 2729 c.c. (secondo le istruzioni della sentenza delle S.U. n. 8053/2014), ma può integrare l’omesso esame di un fatto secondario, dovendo possedere tutti i requisiti che ne condizionano lo scrutinio ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c..
La norma contempla -tuttavia – un autonomo vizio della sentenza che deriva dall’omessa considerazione di un fatto storico, inteso come accadimento oggettivo rilevante in causa (non costituiscono un fatto , agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le ‘question i ‘ o i punti, le argomentazioni o deduzioni difensive, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito (Cass. 14802/2017; Cass. 21152/2014; Cass. 1539/2018; Cass. 21257/2014; Cass. 22799/2017; Cass. 6835/2017) e comunque la deducibilità della sua violazione non si sottrae ai limiti che discendono dalla preclusione imposta dall’art. 348 ter, comma IV e V, c.p.c. in caso di cd. doppia conforme.
Il ricorso è -per tutti questi motivi – respinto.
Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda