Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5039 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37822/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1745/2018 depositata il 09/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME convenne la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al tribunale di Salerno, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata restituzione di titoli custoditi dalla prima e offerti in pegno a garanzia dell’adempimento d i una locazione finanziaria intercorsa con la seconda. Sostenne che, nonostante l’adempimento della prestazione garantita, il controvalore dei titoli (emessi da RAGIONE_SOCIALE Eurogrowth) non era stato posto a sua disposizione.
RAGIONE_SOCIALE chiamò in causa RAGIONE_SOCIALE alla quale aveva affidato il trasporto dei titoli andati smarriti, ed essa a sua volta, ferma rimanendo l’obiezione che l’attrice avrebbe potuto evitare il danno se solo avesse chiesto l’ammortamento, chiamò in causa la RAGIONE_SOCIALE, vettore che aveva materialmente curato il trasporto.
All’esito dell’istruttoria, il tribunale accolse la domanda e condannò Le convenute (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE) al pagamento della
somma di giustizia; accolse altresì la domanda di manleva formulata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e respinse invece la domanda di garanzia avanzata da questa nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
La sentenza venne impugnata (a) in via principale da RAGIONE_SOCIALE, perché la qualificazione del rapporto tra essa e la RAGIONE_SOCIALE non era quella del trasporto ma del mandato senza rappresentanza, e non avrebbe consentito di affermare una sua responsabilità ex recepto ; (b) in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE), per erroneità dell’affermazione circa una sua responsabilità per lo smarrimento dei titoli; (c) ancora in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE.
Il giudizio d’appello fu interrotto per il sopravvenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e fu riassunto dall’appellante principale .
Avutasi la costituzione di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE ( quest’ultima quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE), la corte d’appello di Salerno ha accolto in parte l’impugnazione principale e ha respinto le incidentali: in particolare ha condannato la curatela del fallimento di RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE da ogni eventuale pagamento conseguente alla decisione di prime cure.
Contro la sentenza, pubblicata il 9-11-2018 e non notificata, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso e ha proposto a sua volta due motivi di ricorso incidentale; ha chiesto l’integrazione del contraddittorio ex artt. 331 o 332 cod. proc. civ. nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo di non essere stato il ricorso principale notificato a questa parte.
Ragioni della decisione
I. -All’istanza di integrazione del contraddittorio non va dato corso per la ragione che nessun pregiudizio -come si vedrà tra un momento -il RAGIONE_SOCIALE può subire dalla decisione adottata in questa sede.
II -Il primo motivo del ricorso principale – che denunzia la v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione , nella parte in cui la corte d’appello ha emesso la condanna del RAGIONE_SOCIALE in manleva senza che una tale pronuncia fosse stata chiesta – è fondato.
Dalla sentenza risulta che in primo grado RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto alla chiamata in giudizio della società RAGIONE_SOCIALE e che aveva poi impugnato la sentenza anche nella parte relativa al rigetto della domanda di garanzia proposta contro questa società.
Interrotto il processo, la riassunzione era avvenuta per iniziativa della stessa parte appellante principale, la quale però, come chiaramente emerge dall’atto di riassunzione (che la Corte, essendo dedotto un vizio processuale, è legittimata a esaminare direttamente), non aveva riproposto la domanda di condanna in manleva.
Nell’atto di riassunzione essa aveva rassegnato le seguenti conclusioni : ‘ Nel merito ed in via principale: rigettare le domande svolte nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in quanto infondate in fatto e in diritto ‘ .
III. – Per principio generale, in caso di mancata riproduzione, nelle conclusioni della comparsa di riassunzione, di una delle domande formulate nell’atto introduttivo, il giudice del merito deve valutare alla stregua dell’intero contesto degli atti processuali se detta omissione concreti o meno una vera e propria rinuncia, ossia un inequivocabile abbandono della pretesa non riprodotta (v. tra le varie Cass. Sez. 3 n. 24803-08, Cass. Sez. L n. 15214-14).
Che il contesto processuale deponesse in tal senso, nel caso di specie, è cosa assolutamente evidente, atteso che una tale domanda, se riproposta una volta sopravvenuto il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), sarebbe stata improcedibile ai sensi degli artt. 52 e 93 legge fall.
Dunque, può convenirsi con la ricorrente principale che una tale domanda non era stata riproposta in quanto rinunciata, e che era stata
rinunciata proprio perché improcedibile nella sede ordinaria di cognizione.
Per questa stessa ragione è possibile ravvisare anche l’interesse della ricorrente a far cassare il relativo capo della sentenza d’appello , perché la decisione è stata assunta senza domanda di parte e perché la stessa risulta, in parte qua , del tutto inutile, visto che alla ricorrente si imporrebbe in ogni caso di far valere separatamente il diritto di credito con l’insinuazione fallimentare .
La sentenza d’appello è cassata nel capo 1), senza rinvio.
IV. -Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale possono essere esaminati unitariamente.
Il secondo motivo assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 1705 e seg. cod. civ. per avere la sentenza, nonostante il corretto inquadramento del rapporto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE come mandato senza rappresentanza teso all’intermediazione professionale, affermato la responsabilità di essa ricorrente in contrasto con la previsione dell ‘art. 1715 cod. civ. , in forza del quale, salvo patto contrario, il mandatario non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte da lle persone con le quali ha contrattato.
Il terzo assume l’o messa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso , avendo la corte d’appello, dapprima escluso la fattispecie di responsabilità in capo alla ricorrente nei confronti dell’attrice, per essere stato il danno da perdita dei titoli causato dal vettore RAGIONE_SOCIALE, e poi ingiustificatamente condannato la stessa RAGIONE_SOCIALE a sopportare l’onere del rimborso a favore di RAGIONE_SOCIALE .
I motivi sono inammissibili perché omettono di confrontarsi con la ratio della sentenza di merito.
La sentenza ha sì affermato che il rapporto intercorso tra la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e Fidalitas era sussumibile nello schema del mandato senza rappresentanza, ma ha anche avvertito (con ciò confermando la ricostruzione operata dal tribunale) che lo stesso era teso
all’intermediazione professionale, ‘nonché all’organizzazione (..) dei servizi di sicurezza e/o vigilanza privata, ivi inclusi il ritiro, la scorta, il trasporto, la ricontazione, il trattamento, il perfezionamento e la consegna dei valori’ .
In tal guisa ha ribadito che la mandataria ‘aveva assunto una serie di obblighi specifici, tra i quali quelli di preventiva acquisizione di copia del contratto di assicurazione in capo ai vettori designandi, volto a tenere indenne la mandante da ogni evenienza di danno, anche per condotte dolose dei dipendenti dei singoli istituti di vigilanza’.
Si tratta, per questa parte, di una ricostruzione in fatto giustificativa dell’assunzione diretta di obbligazioni per effetto de ll’incarico , ulteriormente ricevuto e non incompatibile con lo schema generale del mandato, di organizzare – la stessa RAGIONE_SOCIALE i ‘servizi di sicurezza e/o vigilanza privata’, inclusi quelli afferenti al ‘ ritiro ‘ , al ‘ trasporto ‘ e alla ‘ consegna ‘ dei valori.
Donde la circostanza che RAGIONE_SOCIALE abbia adempiuto avvalendosi di altri vettori non elide affatto l’affermazione di sua responsabilità in connessione con quella della banca (art. 2055 cod. civ.).
V. -Anche il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Si deduce la violazione degli artt. 1768 e 1771 cod. civ. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale della RAGIONE_SOCIALE e condannato costei a manlevare la società di leasing dalle conseguenze derivanti dall’accoglimento della domanda principale.
Il motivo è inammissibile perché incentrato su profili che non risultano consegnati al giudizio d’appello .
L’assunto di RAGIONE_SOCIALE è che nessuna responsabilità poteva essere attribuita a NOMECOGNOME quale semplice depositaria dei titoli dati in pegno, in quanto essa aveva esaurito il proprio compito nel momento stesso in cui, dando esecuzione a una precisa richiesta della depositante (RAGIONE_SOCIALE), aveva affidato i titoli a un terzo (RAGIONE_SOCIALE) perché ne curasse l’invio ad altra agenzia della stessa NOME.
Questa consequenzialità è ampiamente confutabile per la ragione che non risulta da nessuna parte che la depositaria abbia dato esecuzione a una ‘precisa richiesta’ della depositante RAGIONE_SOCIALE di affidare i titoli a un terzo (per il trasporto) alla stregua di equivalente condotta di restituzione ex art. 1771 cod. civ.
È innanzi tutto assertiva l’affermazione in sé, che una tal richiesta -di cui non v’è traccia nella motivazione della corte d’appello sia stata fatta; ed è altresì assertiva la pretesa di coincidenza delle condotte per fatto del creditore, perché non è indicato in qual senso e con quale specifica modalità sia stato con ciò esplicitato l’intendimento della depositante di considerare adempiuto il contratto di deposito nel momento stesso della consegna al vettore del titolo costituito in pegno.
L ‘ argomentazione compare per la prima volta nel ricorso per cassazione, e non sottende una questione di puro diritto, ma -per la ragione detta – implica una distinta ricostruzione del ruolo assunto dalla RAGIONE_SOCIALE quale depositaria solo fino a un certo momento, per l’asserita coincidenza -tutta da dimostrare e implicante accertamenti di fatto -tra la richiesta di consegna della cosa al vettore e la consegna della cosa al depositante stesso (art. 1771 cod. civ.).
VI. -Il secondo motivo del ricorso incidentale è invece fondato.
Si denunzia la v iolazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per avere la sentenza condannato RAGIONE_SOCIALE, peraltro senza motivazione, al pagamento delle spese di lite sostenute da RAGIONE_SOCIALE per il giudizio d’appello .
La censura è specificamente riferita al capo 6) della sentenza impugnata.
Con esso l a corte d’appello di Salerno ha condannato sia RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, a pagare in favore di RAGIONE_SOCIALE la quota di 1/3 delle spese del giudizio d’appello .
Sennonché una simile statuizione non è giustificata in alcun modo, visto che l’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE è stata accolta nei limiti della
domanda di garanzia asseritamente da essa spiegata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, e visto che RAGIONE_SOCIALE -per quel che si dice a pag. 4 della stessa sentenza – non aveva proposto impugnazione nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE; dunque, non poteva in nessun caso reputarsi soccombente rispetto a questa parte.
Ne segue che la decisione va cassata anche nel capo 6), di nuovo senza rinvio.
VII. -L’esito finale induce a compensare per intero le spese processuali.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibili tutti i restanti, cassa la sentenza senza rinvio nel capo 1, concernente la condanna in manleva del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e nel capo 6, limitatamente alla condanna di RAGIONE_SOCIALE alle spese del grado d’appello nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; compensa per intero le spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione