Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19594 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19893/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in PIACENZA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE A, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1350/2023 depositata il 21/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
RAGIONE_SOCIALE con atto notificato in data 3.10.2023, illustrato da memoria, insta per la cassazione della sentenza n. 1350 del 21.6.2023 emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 30.5.2023, pubblicata in data 21.6.2023 e notificata in data 5.7.2023, con cui, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti della società appellante RAGIONE_SOCIALE e, per essa, della mandataria RAGIONE_SOCIALE l’atto di compravendita a ministero Notaio NOME COGNOME di Fiorenzuola d’Arda del 18.03.2011, repertorio n. 60641 e raccolta n. 26487 con il quale il sig. COGNOME NOME, con il consenso della sig.ra COGNOME NOME, aveva trasferito alla società RAGIONE_SOCIALE la quota di un mezzo dell’immobile, sito in Comune di Ginosa (TA),. La società controricorrente resiste con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE riferiva di essere stata contattata da COGNOME NOME nei primi mesi del 2011 per discutere della concessione di un finanziamento che gli consentisse di acquistare le azioni di
RAGIONE_SOCIALE di proprietà della sorella e del cognato. mediante un’operazione di leveraged buyout , con costituzione di una società veicolo che, finanziata dalla banca, avrebbe acquistato le azioni dei coniugi COGNOME -Padula, mentre il finanziamento avrebbe dovuto essere rimborsato attraverso i ricavi della RAGIONE_SOCIALE che , all’epoca , in base all’ultimo bilancio appariva avere una situazione florida. Pertanto Il 4.07.2011 veniva stipulato il contratto di finanziamento tra la finanziatrice RAGIONE_SOCIALE, facente parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE, la finanziata RAGIONE_SOCIALE (società neocostituita il 13.06.2011 da COGNOME NOME e dal figlio COGNOME NOME al fine di attuare l’operazione di leveraged buyout) e i sig.ri COGNOME NOME (costituitosi fideiussore) e COGNOME NOME, avente ad oggetto l’erogazione di un finanziamento di Euro 8.200.000,00 destinato al pagamento del corrispettivo per l’acquisto del 50% del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE di proprietà dei coniugi COGNOME -Padula. Iccrea deduceva che nonostante svariati solleciti, l’importo erogato non veniva mai restituito e di avere appreso che nel maggio 2012 era stato presentato ricorso per l’ammissione di RAGIONE_SOCIALE.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, misura concessa con decreto del 30.05.2012. Per tale motivo aveva instaurato un separato giudizio innanzi al Tribunale Bologna Sezione Specializzata in materia di impresa, a definizione del quale aveva ottenuto l’ annullamento del contratto di finanziamento per dolo e condannato COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE a restituire a Iccrea la somma di Euro 8.200.000,00. Tale sentenza veniva definitivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna con la pronuncia n. 3140/2019 che, in parziale accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, riformava il solo capo relativo al decorso degli interessi legali.
Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello, nel presente giudizio di revocatoria, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto prescritta l’azione con riferimento alla costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi, mentre riformava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto di non accogliere l’azione relativa alla dichiarazione di inefficacia dell’atto di compravendita del 18.03.2011 in favore della società ricorrente, ritenendola fondata, sull’assunto che l’eventuale declaratoria di inefficacia dell’alienazione del bene non avrebbe comportato -come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado -l’automatico reingresso del bene nel fondo patrimoniale, posto che per la costituzione del fondo patrimoniale è sempre necessario il consenso di entrambi i coniugi, manifestazione di volontà che nel caso in esame mancava.
Motivi della decisione
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
‘Violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: inesistenza del credito asseritamente vantato’. La ricorrente denuncia che la decisione non considererebbe che sia il Tribunale delle Imprese, che la Corte D’Appello di Bologna, hanno già in altra sede sancito l’annullamento del contratto di finanziamento del 4.7.2011, con il conseguente venir meno del credito in virtù del quale ICCREA ha agito con l’azione revocatoria oggetto del giudizio. La Corte di Appello avrebbe omesso di prendere in considerazione che, nelle more del giudizio, si sarebbe modificata la fonte e la natura del credito della Banca rispetto a quello derivante dall’originario contratto di
finanziamento (da contrattuale a extracontrattuale) e che, esistendo un’inscindibile connessione tra il credito fatto valere e l’azione revocatoria, il presunto mutamento della natura del credito fatto valere avrebbe comportato il difetto di legittimazione della banca, venendo meno il requisito del credito.
‘Violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2901 c.c.: anteriorità degli atti contestati rispetto al sorgere del credito e assenza della partecipatio fraudis del terzo acquirente, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l’atto dispositivo sarebbe anteriore al sorgere del credito e che, di conseguenza, non esisterebbe il requisito della partecipatio fraudis del terzo’.
‘Violazione e falsa applicazione dell’ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’. La motivazione sarebbe contraddittoria, poiché non terrebbe conto del fatto che già in altra sede il Tribunale delle imprese di Bologna e la Corte D’Appello di Bologna avevano confermato l’estraneità dei coniugi COGNOME COGNOME al contratto di finanziamento per cui è causa. Il motivo è assorbito.
‘Violazione e falsa applicazione dell’ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivazione apparente in ordine all ‘eventus damni . Assorbito.
Il secondo motivo va esaminato per primo perché, essendo fondato, determina l’assorbimento degli altri motivi.
Va innanzitutto considerato che la corte di merito ha accertato che l’atto dispositivo oggetto di revocatoria è stato
stipulato in data anteriore alla stipula del finanziamento. Nella valutazione dei presupposti dell’azione de qua , ha indicato di aderire all’ orientamento secondo cui, anche in tale ipotesi, a integrare l’ animus nocendi è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, ovvero la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, in particolare assumendo che non fosse richiesto l’accertamento della finalità di eludere la futura obbligazione in capo al debitore, ma la mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori, da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo per il creditore (citando Cass., Sez. III, 4/09/2023, n. 25687; Cass. 27/02/2023, n. 5812; Cass. 15/10/2010, n. 21338; Cass. 7/10/2008, n. 24757; Cass., Sez. III, 23/9/2004, n. 19131).
Sulla base di tale parametro, la corte di merito ha ritenuto rilevante che prima della stipula della compravendita del 18.03.2011, il sig. COGNOME aveva già intrapreso trattative con l’istituto di credito, circostanza che, considerato il rapporto di coniugio, era presumibilmente nota anche alla sig.ra COGNOME la cui difesa eccepiva solo la mancata partecipazione della medesima agli incontri con Iccrea, non il loro effettivo svolgimento. Particolarmente rilevante è stata ritenuta la rapida successione, evidenziata da COGNOME, con cui vennero stipulati gli atti oggetto della vicenda, sì da evidenziare la dolosa preordinazione in capo al debitore COGNOME NOME e a COGNOME NOME, la quale non era solo consorte di COGNOME ma anche socia di RAGIONE_SOCIALE e madre di COGNOME NOME, socio e legale rappresentante di
RAGIONE_SOCIALE, la newco finanziata da Iccrea. Pertanto la corte di merito, sul punto, ha ritenuto che sia i rapporti parentali tra i vari soggetti , che l’operazione finanziaria di leveraged ( family) buy out che aveva generato l’ingente credito verso la banca rendesse ‘ davvero inverosimile che i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, legati al debitore non solo da un rapporto di parentela ma anche dalla stretta comunanza di affari ed interessi … fossero del tutto ignari dell’imminente l’erogazione di un finanziamento e del rischio di insolvenza dei debitori ‘, e che lo stesso valesse per la società terza acquirente del fondo di RAGIONE_SOCIALE, che aveva come soci i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Nel compiere la valutazione dell’elemento soggettivo teneva altresì conto di quanto accertato nel separato giudizio di annullamento per dolo del contratto di finanziamento circa i dati non veritieri riportati in bilancio e del fatto che la reale situazione contabile della società oggetto dell’operazione di leverage buy out era stata celata ad arte alla banca per indurla a concedere il finanziamento alla società veicolo. Gli asseriti dissidi tra i due nuclei familiari non avrebbero pertanto escluso tale valutazione e, anzi, la avrebbero rafforzata. La sfiducia manifestata apertamente da COGNOME rispetto alla gestione sociale da parte del fratello e la sua decisione, insieme al marito, di alienare interamente la propria partecipazione nella società di famiglia, contestualmente intestandosi per l’intero l’immobile di Ginosa, evidenziavano la consapevolezza della situazione precaria e rischiosa in cui versavano non solo la società ma anche il parente e socio COGNOME NOME.
Va evidenziato che la valutazione delle suddette circostanze ai fini della prova dell’elemento soggettivo non è
stata effettuata giusta il principio affermato, nel ricomporre l’insorto contrasto interpretativo, dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel senso che a integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. per gli atti dispositivi come nella specie anteriori al sorgere del credito non è sufficiente la mera consapevolezza del debitore del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico) ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione specificamente al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, occorre la prova che il terzo fosse a conoscenza dell’intento perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 1898 del 27/01/2025).
Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘A ppello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16/5/2025