SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4761 2025 – N. R.G. 00021337 2015 DEPOSITO MINUTA 07 11 2025 PUBBLICAZIONE 07 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 21337/2015
),
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Giudice
NOME COGNOME
Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente
tra
(C.F.
),
(C.F.
) e
(C.F.
assistiti e difesi dall’AVV_NOTAIO
attori
contro
(C.F.
), assistita e difesa
dall’AVV_NOTAIO
convenuta
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
oggetto: « divisione di beni caduti in successione »
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 4/12/2023 e 5/12/2023, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 24/12/2015 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) le parti sono rispettivamente la moglie e i figli del sig. (n. DATA_NASCITA) deceduto ab intestato in data 20/9/2013; ii) l’asse ereditario è costituito dai beni di cui alla dichiarazione di successione del 21/3/2014 (doc. 14), oltre a un ciclomotore marca Ape Piaggio immatricolato nel 1997 e alla polizza vita n. 2521047 stipulata in data 16/9/2011 (contraente e assicurato – doc. 13), e risulta gravato dalle passività di cui ai doc. da 15 a 22; iii) il de cuius in vita ha altresì effettuato donazioni dirette e indirette in favore dei figli e (doc. 7-8-9-10) le quali sono soggette a collazione ai sensi degli artt. 724 e 737 ss. c.c.. In conclusione, gli attori hanno chiesto procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione mediante imputazione delle donazioni, con attribuzione dell’intero attivo a e con conguagli in denaro a carico dei coeredi e ; in subordine, procedersi alla divisione ereditaria assegnando a i beni immobili non comodamente divisibili; in ogni caso, condannarsi a pagamento pro quota dei debiti ereditari; aggiornarsi la polizza n. 2521047 sostituendo quale contraente al de cuius il coniuge superstite.
Con comparsa in data 18/3/2016 si è costituita la parte convenuta contestando quanto ex adverso argomentato e deducendo che: i) la domanda di collazione avanzata nei confronti della convenuta è infondata avendo il donante espressamente dispensato il donatario dalla collazione ed essendo, comunque, essa stata rinunciata dagli attori; ii) in ogni caso, gli attori hanno beneficiato di altre liberalità non indicate in citazione da imputare alla massa (doc. NUMERO_DOCUMENTO8); iii) deve altresì essere valorizzato il fatto che gli attori e hanno goduto in via esclusiva dell’immobile di Sabbio Chiese dovendo, quindi, corrispondere il relativo valore locatizio (doc. 9); iv) la sig.ra vanta, inoltre, un credito nei confronti della massa ereditaria per spese di manutenzione degli immobili caduti in successione da essa sola sostenute (doc. 14-15-16). In conclusione, la convenuta ha chiesto respingersi la
domanda di collazione; accertare che la massa è costituita, oltre che dai beni indicati in citazione, anche dalle ulteriori donazioni sub doc. 1-4-5-6-7-8 da assoggettare a collazione e dalla polizza vita n. 2521039 (contraente e assicurata ); condannare i sig.ri e a rendere il conto della gestione e a corrispondere una somma di denaro a titolo di indennità di occupazione degli immobili caduti in successione; disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione pro quota alla convenuta degli immobili, salvo conguagli.
A fronte delle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta alla prima udienza gli attori hanno avanzato, a titolo di reconventio reconventionis , domanda di riduzione delle donazioni dirette o indirette effettuate in vita dal de cuius ove incidenti sulla quota di legittima spettante ai singoli eredi.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale (verbali ud. 29/3/2018 e 20/4/2018) e quindi a mezzo CTU a firma dell’Ing. (cfr. deposito del 25/10/2019 e integrazione del 26/5/2020).
Dopo una serie di rinvii, la causa è stata infine assunta in decisione con ordinanza del 6/2/2025 con assegnazione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
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1. Sull’eccezione di nullità della procura alle liti per conflitto di interessi tra le parti assistite dal medesimo difensore
Preliminarmente va rilevato che in sede di note di replica la difesa di parte convenuta ha svolto eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dagli attori al medesimo difensore trattandosi di parti che si trovano tra loro in una situazione di conflitto di interessi quantomeno potenziale.
L’eccezione appare infondata considerato che la giurisprudenza ha specificato che: ‘ in caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell’altro ‘ (cfr. Cass. Civ. n. 26769/2023).
Nel caso di specie gli attori hanno svolto domanda di scioglimento della comunione ereditaria e l’eventualità che una o più delle parti costituite a mezzo del medesimo difensore possano essere condannate ad effettuare dazioni di denaro a titolo di conguaglio e/o di restituzione alla massa non ne preclude la difesa a mezzo dell’unico procuratore non sussistendo una situazione di conflitto di interessi tale da inficiare la validità della procura.
L’eccezione va quindi respinta potendo procedersi alla disamina del merito.
Sulla ricostruzione dell’asse ereditario relitto dal de cuius
Parte attrice, come detto, ha agito in giudizio al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito del decesso di , deceduto ab intestato il 20/9/2013, previa collazione per imputazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dei figli.
La massa ereditaria risulta così composta:
Relictum :
Beni immobili:
½ immobile in Sabbio Chiese (INDIRIZZO), censito al Fg. 8 (già Fg. 5), part. 5393, sub 12-10; sub 3-4-5; sub 7-8; sub 9, per un valore di € 292.120,00 (cfr. CTU p. 33);
Beni mobili:
½ deposito titoli n. 1702672 presso UBI – Banco di Brescia spa, per un controvalore di € 15.167,93 (doc. 14);
½ dossier titoli n. 024NUMERO_DOCUMENTO presso Banca Valsabbina scpa per un controvalore di € 75.000,00 (doc. 14);
Rubrica titoli n. 024/77601 presso Banca Valsabbina scpa per un controvalore di € 5.472,00 (doc. 14);
½ c/c n. 9143 presso UBI – Banco di Brescia spa per un controvalore di € 15.515,09;
½ c/c n. 1807 presso Banca Valsabbina scpa per un controvalore di € 14.928,69;
Totale: € 126.083,70 (cfr. CTU p. 34);
Beni mobili registrati:
Motoveicolo modello Ape Piaggio immatricolato nel 1997 con un valore stimato di € 1.500,00 (cfr. CTU p. 34);
Totale relictum : (€ 292.120,00 + € 126.083,70 + € 1.500,00) = € 419.703,70 ;
Passività :
Spese funebri per € 4.832,00 (doc. 15);
Fatt. 15/2013 emessa da RAGIONE_SOCIALE per € 350,00 (doc. 16);
Fatt. 140/2013 emessa da RAGIONE_SOCIALE per € 732,00 (doc. 17);
Fatt. 296/14 emessa da Notaio per € 890,00 (doc. 18);
Mod. di pagamento NUMERO_DOCUMENTO a titolo imposta di successione per € 2.184,80 (doc. 19)
Totale passività: € 8.988,80 (cfr. CTU, p. 35);
Ulteriori passività:
50% spese manutenzione immobile in Sabbio Chiese (BS), rifacimento terrazzo e cappotto pari ad € 3.564,00 (doc. 20-21-22);
spese integrazione denuncia di successione per € 1.056,40 (doc. 57-58);
lavori manutenzione immobile di Sabbio Chiese (BS) per € 5.940,00 (doc. 59);
spese manutenzione immobile in Vestone INDIRIZZO), INDIRIZZO (doc. 14-15-16 convenuta) per € 6.070,78 (cfr. CTU, p. 35);
A) Immobile in Vestone (BS), censito al Fg. 2, part. 166, sub 12 e 8 (doc. 7), per un valore di € 147.250,00 (cfr. CTU pag. 33);
Immobile in Vestone (BS), censito al Fg. 2, part. 185, sub 2-3 (doc. 8); Immobile in Vestone (BS), censito al Fg. 2, part. 185, sub 1, e part. 489 (doc. 9), per un valore complessivo di € 239.250,00 (cfr. CTU pag. 33);
Immobile in Sabbio Chiese (BS), censito al Fg. 25, part. 3990; Fg. 25, part. 4697, sub 3 e sub 4 e terreno censito al Fg. 1, mapp. 1448, per un valore complessivo di € 297.389,00 (cfr. CTU pag. 33);
Totale donatum : € 683.889,00 ;
Ulteriori liberalità ( A -B -C -);
Autorimesse in Vestone (BS), Fg. 8, part. 3719, sub 24-26 (doc. 1 convenuta), valore € 20.000,00 (cfr. CTU, p. 39);
Beni mobili registrati acquistati il 13/12/2002 e il 23/3/2010 (doc. 6-7) per un controvalore di € 10.000,00 (cfr. CTU, p. 39);
Assegno tratto sul c/c 1807 presso Banca Valsabbina scpa in data 22/6/2009 per € 4.300,00 (doc. 8);
Pagamento debiti fiscali per € 26.438,27 (doc. 4);
Assegno tratto sul c/c 1807 presso Banca Valsabbina scpa in data 25/8/2010 per € 5.000,00 (doc. 5);
½ premio polizze di assicurazione sulla vita n. 2521039 (doc. 12) e 2521047 (doc. 13 e 57-58) per complessivi € 50.000,00 (doc. 19, p. 47 convenuta).
Così ricostruito l’asse ereditario è ora possibile procedere alla disamina delle singole domande svolte dalle parti.
3. Sulla domanda di collazione per imputazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius
Parte attrice ha chiesto disporsi la collazione mediante imputazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius (§ 2), richiesta alla quale parte convenuta si è opposta deducendo di essere stata dispensata dall’obbligo di collazione ex art. 737 c.c. ovvero che gli attori vi avrebbero rinunciato.
La prospettazione di parte convenuta è infondata per le ragioni che seguono.
La sig.ra sostiene di essere stata dispensata dall’obbligo di collazione, cionondimeno tale dispensa non risulta dal contenuto degli atti pubblici di donazione prodotti sub doc. 8-9 di parte attrice, né è contenuta altrove non avendo il de cuius redatto testamento.
È vero che la giurisprudenza di legittimità ammette la dispensa tacita dalla collazione, tuttavia in tali casi onera la parte che la eccepisce di fornire la relativa prova mediante allegazione di ‘ «facta concludentia» e cioè univoci e non equivoci, incompatibili con
una volontà contraria a quella che da essa si argomenta ‘ (cfr. Cass. Civ. n. 6591/1983; id. n. 15131/2005).
Nel caso di specie difetta tale prova (cfr. ordinanza 2/10/2017) essendo, di contro, pacifico che i rapporti tra il donante e la donataria si erano nel tempo raffreddati (cfr. comparsa § 18), di talché non vi sono indici univoci del fatto che il de cuius abbia inteso ulteriormente beneficiare la figlia dispensandola dall’obbligo di collazione.
In subordine, parte convenuta ha dedotto che gli eredi avrebbero rinunciato a fare valere la collazione avendo posto in essere atti incompatibili con tale volontà quali: la presentazione della denuncia di successione (in cui non si fa menzione del donatum ); la sottoscrizione di un bozza di transazione (doc. 2); la richiesta di liquidazione della polizza secondo le quote della successione di legittima (doc. 57).
Al riguardo si impongono, tuttavia, le seguenti considerazioni.
In primo luogo, come argomentato dalla giurisprudenza, ‘ l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (salva l’espressa dispensa da parte del «de cuius» nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti ‘ (cfr. Cass. Civ. n. 15131/2005).
Secondariamente, occorre valorizzare il tenore letterale dell’art. 737, comma 1, c.c. che annovera tra i soggetti legittimati alla dispensa il solo de cuius , sicché non può ritenersi che la condotta dei coeredi possa integrare una sorta di rinuncia implicita all’obbligo di dispensa non derogato dal defunto e ciò in quanto: ‘ la collazione ereditaria – in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione – è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti ‘ (cfr. ibidem ).
La domanda di accertamento della dispensa dall’obbligo di collazione in favore della convenuta deve essere, quindi, respinta.
Resta assorbita la domanda di riduzione formulata dagli attori, a titolo di reconventio reconventionis , per la sola ipotesi di accoglimento della dispensa da collazione.
4. Sulla domanda di accertamento delle ulteriori liberalità in favore degli attori
Parte convenuta ha altresì chiesto accertarsi l’esistenza di ulteriori liberalità oltre a quelle indicate in citazione così come riepilogate supra nel paragrafo 2.
Ebbene, quanto alle liberalità in favore di si rileva quanto segue:
– con riferimento alle autorimesse site in Vestone (BS), censite al Fg. 8, part. 3719, sub 24-26 (doc. 1 convenuta), parte attrice ha prodotto quali doc. 31 e 32 l’atto di compravendita ed un giroconto del 20/5/2002 in favore di per la somma di € 7.101,05 con la causale ‘ Rimborso a papà anticipo caparra 50% acconto versato per due garage ‘.
Ebbene, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che spetta alla parte che allega la sussistenza di una donazione indiretta fornire ‘ in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita ‘ così facendo gravare sulla controparte l’onere di provare il pagamento del prezzo (cfr. Cass. Civ. n. 22295/2015; id. 1214/2024). Nel caso di specie, parte convenuta si è tuttavia limitata ad allegare la provenienza donativa delle somme (‘ l’acquisto è stato reso possibile con denaro messo a disposizione dal padre (€ 20.000,00) ‘ -cfr. comparsa di costituzione, pag. 4), senza in alcun modo comprovare, neppure in via presuntiva, tale allegazione (cfr. ordinanza 2/10/2017).
Di contro, la convenuta ha prodotto un bonifico attestante la restituzione al de cuius del denaro fornito per il pagamento della caparra, con ciò escludendo la sussistenza dell’ animus donandi .
La circostanza che detto versamento sia antecedente alla stipula della compravendita è, peraltro, ininfluente atteso che in atto si dà conto del fatto che il prezzo era stato già interamente corrisposto prima del rogito (cfr. doc. 31, pag. 2 – § 2).
Di conseguenza, la domanda di accertamento della donazione indiretta derivante dal pagamento del prezzo di acquisto dei garage da parte del de cuius va respinta.
Venendo ora alla provenienza del denaro usato per l’acquisto delle autovetture Opel Corsa in data 13/12/2002 e Opel Adam in data 23/3/2010, si osserva quanto segue.
A sostegno della provenienza donativa della provvista la convenuta allega le visure del PRA (doc. 6), che tuttavia sono neutre ai fini che qui rilevano, e un assegno di € 10.000,00 intestato a (rivenditore dell’auto) in data 18/3/2010 e tratto sul rapporto di conto corrente cointestato al de cuius (doc. 7).
A confutazione parte attrice produce contratto di acquisto del 5/10/2002 (doc. 33) e assegno intestato a (rivenditore dell’auto) in data 25/11/2002 (doc. 34) tratto dal conto corrente della medesima.
Ebbene, la documentazione fornita dalla sig.ra vale ad escludere la provenienza donativa delle somme impiegate per l’acquisto della prima autovettura in data 13/12/2002, ma nulla comprova circa il secondo acquisto del 23/3/2010.
In relazione a quest’ultima compravendita risulta, in effetti, che il prezzo sia stato almeno in parte pagato dal de cuius con provvista tratta dal conto cointestato, sicché può configurarsi una donazione diretta del denaro in favore di da ritenersi valida anche in assenza della forma dell’atto pubblico ai sensi dell’art. 783 c.c.. Dovrà pertanto essere assoggettata a collazione la somma di € 5.000,00, pari al 50% dell’importo complessivamente erogato dal sig. .
Analoghe considerazioni valgono per l’ulteriore versamento di € 4.300,00 a mezzo di assegno in data 22/6/2009 (doc. 9). La circostanza che detta somma sia stata utilizzata per saldare le spese legali di una causa civile che il de cuius aveva sollecitato la figlia a coltivare è irrilevante, trattandosi comunque di un’erogazione a titolo di liberalità valida ex art. 783 c.c.. Anch’essa andrà quindi imputata alla massa per € 2.150,00.
In definitiva risulta accertato che ha percepito ulteriori erogazioni liberali da parte del padre per complessivi € 7.150,00 che pertanto dovranno essere ricompresi nel donatum .
Con riferimento alla posizione di , la convenuta ha allegato ulteriori liberalità percepite da quest’ultimo per complessivi € 31.438,27, di cui € 26.438,27 a titolo di oneri tributari assolti dal padre per conto del figlio (doc. 4) ed € 5.000,00 versati mediante assegno in data 25/8/2010 (doc. 5).
La tesi della provenienza donativa di tali somme risulta attendibile. Dagli estratti conto prodotti (doc. 4) risultano versamenti a titolo di tributi riconducibili a (il riferimento è dato dall’indicazione del codice fiscale come confermato dal teste escusso il 20/4/2018). La prospettazione attorea secondo cui tali oneri sarebbero da riferire a canoni di locazione intestati al figlio ma incassati dal de cuius ed utilizzati per far fronte alle esigenze familiari di quest’ultimo è rimasta sostanzialmente indimostrata. Anche in questo caso, tuttavia, la provvista proviene da conto corrente cointestato, sicché oggetto di imputazione potrà essere il solo 50%.
Parimenti il versamento di € 5.000,00 mediante assegno del 25/8/2010 (doc. 5) tratto dal conto corrente cointestato del de cuius integra una liberalità inquadrabile sub specie di donazione di modico valore da assoggettare a collazione nei limiti del 50%.
In definitiva, è stato accertato in corso di causa che il sig. ha fruito di ulteriori erogazioni liberali per complessivi € 31.438,27, di talché tale somma andrà soggetta a collazione nei limiti del 50%, ossia per la sola quota riferibile al de cuius , e così per € 15.719,13 .
5. Sulla domanda di riconoscimento di un’indennità di occupazione per il godimento esclusivo dell’immobile di Sabbio Chiese da parte di e
Parte convenuta ha chiesto accertarsi il godimento esclusivo da parte dei fratelli e dell’immobile di Sabbio Chiese caduto in successione fin dalla data del decesso del padre, indennità parametrata al canone di locazione così come determinato in sede di supplemento di CTU (deposito 26/5/2020).
A sostegno della domanda ha prodotto una diffida del 6/12/2014 (doc. 9) con la quale la sig.ra ha intimato ai fratelli la consegna delle chiavi ed il versamento pro quota di un’indennità parametrata al canone di locazione.
Sul punto giova rilevare che secondo la più recente giurisprudenza: ‘ l’occupante del bene, pur godendo dell’intero bene in modo esclusivo, è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia
stato consentito , a condizione che risulti provato un suo effettivo vantaggio patrimoniale derivante dall’uso esclusivo ‘ (cfr. Cass. Civ. n. 12662/2025).
Nel caso di specie la convenuta non ha fornito ‘ la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all’esercizio delle facoltà dominicali di godimento e di disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c. ‘ (cfr. ibidem ), limitandosi a produrre una diffida del 2014 in cui, stante l’inottemperanza degli attori, invitava gli stessi a consegnare copia delle chiavi di accesso ai beni immobili caduti in successione senza null’altro allegare o aggiungere rispetto all’intenzione di fruire in modo diretto o indiretto di detti beni e al pregiudizio patrimoniale subito.
6. Sulla valorizzazione delle spese sostenute dalla convenuta per interventi di manutenzione degli immobili caduti in successione
La convenuta ha, inoltre, richiesto di ricomprendere nel passivo anche le spese da essa sostenute per la manutenzione degli immobili caduti in successione e quindi da riferire alla massa ereditaria.
Come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, tuttavia, dalla documentazione a sostegno della domanda (doc. 14-15-16) risulta che tali interventi abbiano in realtà riguardato il solo immobile ubicato in Vestone (BS), INDIRIZZO, ossia quello di esclusiva proprietà della convenuta in quanto donatole dal padre (doc. 8-9 attori), sicché la domanda è infondata.
7. Sulla valorizzazione delle ulteriori passività indicate dagli attori
Come evidenziato nel prospetto riportato in premessa (§ 2), gli attori hanno chiesto il riconoscimento di passività ulteriori rispetto a quelle riportate in dichiarazione di successione.
Tali passività sono evidenziate sub doc. 18-19-20-21-22 (cfr. CTU, p. 35), nonché sub doc. 57-58-59.
Vanno subito scomputate le spese di cui ai doc. 57-58-59 in quanto allegati per la prima volta in comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
Quanto agli ulteriori documenti, nulla quaestio quanto alle spese di cui ai doc. 18-19 essendo connesse alla presentazione della dichiarazione di successione e, quindi, a carico dell’eredità.
Quanto, invece, ai doc. sub 20-21-22 essi si riferiscono effettivamente a lavori di manutenzione dell’immobile caduto in successione, di talché tali spese costituiscono passività nei limiti della quota (1/2) facente parte della massa pari cioè a € 3.564,00 .
8. Sulle polizza vita n. 2521039 e n. 2521047
Rimane da affrontare la questione delle polizze vita. Dagli estratti del conto corrente cointestato (doc. 19, pag. 47 convenuta) si evince che in pari data (19/10/2011) sono stati effettuati due versamenti di uguale importo (€ 50.000,00) per la sottoscrizione di due polizze vita.
Sul punto si rileva che la polizza n. 2521039 (doc. 12) non assume rilievo in questa sede avendo quale contraente e assicurata la sola sig.ra .
Quanto invece alla polizza vita n. 2521047 (doc. 13) essa vede quale contraente il de cuius e come beneficiario alla data di scadenza (i.e. 1/2/2018) il contraente stesso e, per esso, i suoi eredi.
Ebbene, la polizza è scaduta nelle more del giudizio e il capitale è stato liquidato agli eredi secondo le quote della successione legittima.
Di tale importo dovrà quindi tenersi conto ai fini della determinazione delle quote.
9. Sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria
Esaurita la ricostruzione della massa può, quindi, procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria.
Le quote sono pacificamente pari a 3/9 in favore del coniuge e di 2/9 per ciascuno dei tre figli.
Ai fini della determinazione delle quote ideali si produce il prospetto in calce:
TABLE
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TABLE
Ne consegue che l’asse ereditario da suddividere tra gli eredi è pari ad € 1.113.909,03 , da ripartire come segue in base alle disposizioni che regolano la successione ab intestato (artt. 565 ss. c.c.) e tenuto altresì conto del fatto che medio tempore è stata liquidata in base ai medesimi criteri la polizza vita n. 2521047 (doc. 13 – 57 e comparsa conclusionale attori p. 23).
TABLE
Al fine di soddisfare la quota ideale del coniuge sig.ra , quotista di maggioranza, ad essa va assegnato ex art. 720 c.c. l’immobile di Sabbio Chiese (BS) avente un valore di € 292.120,00 (cfr. CTU p. 33) e da ritenersi non comodamente divisibile secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza (Cass. Civ. n. 14577/2012) e sulla base delle risultanze della perizia prodotta sub doc. 27 di parte attrice valutabili dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 18303/2015).
Ne consegue che, detratto il valore dell’immobile attribuitole, la residua quota di ammonta ad € 62.271,52.
Ciò posto, va rilevato che e hanno ricevuto liberalità eccedenti la quota di loro spettanza (€ 247.535,34), sicché gli altri coeredi hanno diritto di prelevare dalla massa beni in proporzione alle rispettive quote ex art. 725 c.c..
Il residuo valore del relictum , pari a € 127.583,70 (cfr. CTU tab. 6.1 e 6.3), è tuttavia insufficiente per soddisfare le quote che spettano agli altri eredi, sicché l’attore e la convenuta dovranno restituire alla massa ereditaria l’eccedenza rispetto alla quota ad essi spettante in base alle regole della successione legittima (cfr. Cass. Civ. n. 17198/2024).
Ne consegue che l’attore dovrà restituire alla massa la somma di € 76.846,78 e la convenuta la somma di € 2.988,65.
Conseguentemente il residuo relictum ammonterà ad € 207.419,13 (i.e. € 127.583,70 + € 76.846,78 + € 2.988,65), sicché detratte le somme spettanti a e a
per reintegrare la loro quota pari complessivamente a € 144.132,87 (i.e. € 62.271,52 + € 81.861,35) residua un attivo di € 63.286,26.
Tale importo andrà quindi ulteriormente ripartito tra i coeredi secondo le quote di spettanza come segue:
TABLE
Di conseguenza, al fine di evitare reciproche poste di dare e avere, dovrà essere condannato a restituire alla massa la somma di € 62.783,17 .
Il residuo attivo su cui potranno soddisfarsi gli eredi sarà quindi pari ad € 190.366,87 (i.e. € 127.583,70 relictum residuo + € 62.783,17 somma eccedente la quota spettante a ).
10. Sulla predisposizione del progetto divisionale
Essendo l’unico bene immobile stato assegnato a quale quotista di maggioranza ex art. 720 c.c., in relazione al residuo relictum si elabora il seguente progetto divisionale tenuto conto delle risultanze della CTU (p. 34 e Tab. 6.1 e 6.3):
TABLE
TABLE
Alla luce di quanto sopra, l’attore dovrà essere condannato a versare la somma complessiva (arrotondata per difetto) di € 62.783,15:
quanto alla somma di € 1.394,94 a
;
quanto alla somma di € 50.313,25 a
quanto alla somma di € 11.074,96 a
;
.
Sulla domanda di rivalsa ex art. 754 c.c. avanzata dagli eredi verso la
11. convenuta
Da ultimo gli attori hanno agito in rivalsa ai sensi dell’art. 754 c.c. al fine di ottenere il rimborso pro quota da parte della convenuta dei debiti ereditari versati direttamente dagli eredi (€ 12.552,80) e facenti capo anche alla sig.ra .
Quest’ultima, costituitasi in giudizio, si è opposta a tale domanda rilevando di non essere stata coinvolta nell’assunzione di alcune spese (pubblicazione del necrologio e stampa immagine del defunto).
Tale eccezione appare, tuttavia, destituita di fondamento non potendo scomputarsi dal costo forfettario delle spese funebri alcune voci in quanto non condivise dal coerede. Ne consegue che, a fronte di passività ereditarie per € 12.552,80, la convenuta andrà la porzione di sua spettanza (2/9) e pari condannata a rimborsare agli attori pro quota ad € 2.789,51 .
12. Sulle spese di lite
Le spese processuali, parametrate ai valori indicati nella nota spese depositata (Cass. Civ. n. 14198/2022), vengono compensate per 1/3 stante l’esito complessivo della lite e poste a carico della parte convenuta soccombente per i residui 2/3 liquidati sulla scorta dei vigenti parametri ex D.M. 55/2014 per una causa di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, inclusa la fase di mediazione (doc. 24-26) e senza applicazione di maggiorazioni ex art. 4 comma 4 D.M. 55/2014 stante la coincidenza della posizione processuale delle parti assistite (cfr. Cass. Civ. n. 15946/2024).
Non si fa inoltre luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 12bis , commi 2 e 3, D.Lgs. 28/2010, avendo la parte convenuta rappresentato le ragioni per le quali non ha inteso aderire al procedimento di mediazione.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto del 27/11/2019 e del 29/5/2020 restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
13. Sulla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
Stante l’esito del giudizio non si fa luogo alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota di trascrizione del 20/3/2020 registro generale 1730 registro particolare 1252.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta la domanda di accertamento della dispensa dall’obbligo di collazione formulata dalla parte convenuta e, per l’effetto, dichiara assorbita la domanda di riduzione formulata da parte attrice a titolo di reconventio reconventionis ;
accerta l’esistenza di ulteriori liberalità rispetto a quelle indicate in dichiarazione di successione a favore di per € 7.150,00 e di per € 15.719,13;
rigetta la domanda di riconoscimento di un’indennità di occupazione parametrata al valore locatizio dell’immobile di Sabbio Chiese formulata dalla convenuta;
rigetta la domanda di accertamento quale debito ereditario delle spese sostenute dalla convenuta sub doc. 14-15-16;
accerta che, oltre alle passività ereditarie indicate in dichiarazione di successione, costituiscono debito ereditario anche le spese di cui ai doc. 20-21-22 di parte attrice nei limiti del 50%;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda relativa alla polizza n. 2521047 (doc. 13) in quanto medio tempore liquidata secondo le regole della successione legittima;
dispone lo scioglimento della comunione ereditaria come specificato nella tabella di cui al § 10 della motivazione e con assegnazione alla sig.ra , quale quotista di maggioranza, dell’immobile in Sabbio Chiese (BS), Fg. 8 (già Fg. 5), part. 5393, sub 1-2-10; sub 3-4-5; sub 7-8; sub 9;
condanna per l’effetto l’attore a pagare la complessiva somma di € 62.783,15, di cui:
quanto alla somma di € 1.394,94 a ;
quanto alla somma di € 50.313,25 a ;
quanto alla somma di € 11.074,96 a ;
condanna parte convenuta al rimborso in favore degli attori pro quota della quota di sua spettanza dei debiti ereditari pari ad € 2.789,51 ;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte convenuta alla rifusione in favore degli attori, in solido, della somma di € 1.370,00 per spese di mediazione e di € 14.971,31 per spese di lite (di cui € 2.362,66 per la fase di studio; € 1.558,66 per la fase introduttiva; € 6.940,66 per la fase istruttoria / di trattazione; € 4.109,33 per la fase decisionale), oltre alle spese esenti documentate e al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da decreto del 27/11/2019 e del 29/5/2020, a carico delle parti che le hanno anticipate secondo le rispettive quote;
ordina al Conservatore dei RR.II. con esonero da ogni responsabilità di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 06/11/2025.
Il Giudice rel. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME