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Distinzione tra azione causale e azione cambiaria

La sentenza chiarisce la distinzione tra azione causale e azione cambiaria, confermando che l’invalidità formale di una cambiale non preclude al portatore di agire contro il debitore per il pagamento del credito sottostante. L’onere della prova dell’inesistenza del credito grava sul debitore.

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Pubblicato il 6 maggio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dr. NOME COGNOME presidente dr. NOME COGNOME consigliere avv. NOME COGNOME giudice ausiliario est. ha emesso la seguente

SENTENZA N._311_2025_- N._R.G._00000809_2021 DEL_10_04_2025 PUBBLICATA_IL_15_04_2025

nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 809 del ruolo generale delle cause dell’anno 2021 TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall’avv. NOME. NOME COGNOME presso il cui studio, in Supersano (Le) in INDIRIZZO è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti APPELLANTE (c.f. (c.f. ) e (c.f. ), rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME COGNOME, presso il cui studio, in Lecce alla INDIRIZZO sono elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti APPELLATI C.F. C.F. C.F. C.F. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata n. 352/2021 del 05.2.2021, depositata in pari data: “Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 935/18, ritualmente notificato, gli opponenti convenivano in giudizio, davanti all’intestato Tribunale, per sentire dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto con cui era stato ingiunto il pagamento, in virtù del possesso di n.6 titoli cambiari, della somma di Euro 24.350,00, oltre spese e competenze legali.

Gli opponenti, moglie e figli del defunto esponevano che successivamente alla morte del loro congiunto avevano ricevuto la visita di che, dichiaratosi amico di affermava di essere creditore nei loro confronti della somma di Euro 55.000,00 certificata da titoli.

Sostenevano di avere visionato i titoli e di aver verificato che la maggior parte degli stessi erano solo parzialmente compilati e, quindi, privi di alcuna efficacia, e che tutti riportavano la firma falsa di Precisavano di aver chiesto al spiegazioni in merito all’origine del credito e che quest’ultimo lo aveva ricondotto alla sua attività di rappresentante di commercio, asserendo che non aveva mai potuto emettere fatture.

Puntualizzavano che la ditta era un negozio di vendita al dettaglio di materiale edile, per cui il non avrebbe mai potuto svolgere alcuna attività in favore del ma solo in favore delle ditte produttrici.

Aggiungevano che due dei titoli azionati in questa sede, e precisamente quelli elencati ai punti 5) e 6) nel ricorso per decreto ingiuntivo, erano stati azionati in altro giudizio ancora pendente e che gli altri titoli erano incompleti e contenevano la firma falsa di , che la detta aveva formalmente disconosciuto.

Per tali motivi si opponevano alla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e chiedevano accertarsi la falsità della firma di riportata sui titoli, nonché accertare l’inesistenza del rapporto di debito/credito tra gli opponenti e/o l’omonima ditta e il nonché tra il e l’odierno opposto, presupposto per l’emissione dei titoli.

Chiedevano, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di lite.

Si costituiva che a sua volta contestava le deduzioni avversarie e sosteneva di non avere mai riferito agli opponenti che il credito in oggetto derivasse dalla sua attività di rappresentante di commercio.

Esponeva che i titoli sui quali compariva la firma gli erano stati trasmessi dal de cuius la cui firma era certa ed evidenziava che l’ingiunzione era stata chiesta proprio per le obbligazioni assunte da quest’ultimo in vita, che dovevano essere adempiute dagli eredi.

In merito ai titoli contrassegnati nel ricorso per decreto ingiuntivo dai nn.5 e 6, riconosceva che erano anche oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione n. 8294/14 R.G. e deduceva che non aveva potuto esercitare l’azione nei con il de cuius rapporti finanziari e che le cambiali erano state ricevute a fronte di dazione di denaro.

Precisava, pertanto, di avere richiesto il decreto ingiuntivo in virtù della girata apposta sui titoli da e di avere richiesto il pagamento agli odierni opponenti in qualità di eredi.

Richiesti e autorizzati i termini per memorie, precisate le conclusioni come riportate nei rispettivi atti, la causa è stata infine trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies.

” Con la suddetta sentenza n. 352/2021, il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 935/18 emesso dal Tribunale di Lecce, così motivando “Passando all’esame dei rimanenti titoli, deve rilevarsi che gli stessi risultano incompleti, mancando principalmente il luogo e la data di emissione, nonché la scadenza.

Ritiene questo giudicante che i detti titoli non possano neanche valere come promessa di pagamento in favore dell’odierno opposto, giacché lo stesso neppure viene menzionato come beneficiario.

Alla luce di tali evidenze, l’opposto era tenuto a proporre l’azione derivante dal rapporto fondamentale risultando improponibile l’azione cambiaria per difetto dei requisiti essenziali dei titoli prodotti.

Fermo restando che non risulta provato il credito dell’opposto sotto il profilo dell’azione causale, deve rilevarsi che nel caso di specie, come rilevato dagli opponenti, mancano i presupposti per l’esercizio di tale azione, non risultando che il abbia compiuto tutti gli atti necessari per conservare al debitore le azioni di regresso contro gli altri debitori cambiari, ai sensi dell’art. 66, comma 3, legge cambiaria.

Avverso tale sentenza, il sig. ha proposto appello, cui hanno resistito i sigg.ri Precisate le conclusioni all’udienza collegiale del 17.1.2024, mediante note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello, l’appellante lamenta “Errore di valutazione e di diritto del Giudice nel dichiarare l’inammissibilità della domanda del relativamente ai titoli n. 5 e n. 6 descritti in premessa del ricorso per decreto ingiuntivo, manifesta violazione di legge, e mancanza dei presupposti per violazione del principio del ne bis in idem.

”.

Assume che “Come si è già narrato in premesse sul punto, per le due cambiali di €1.000,00 cadauna con scadenza il 30/10/ ed il 30/11/2014, a firma della Sig. intestate al Sig. e da questi girate, il agiva trascrivendo i titoli ed contestuale atto di precetto direttamente nei confronti della Sig. della propria firma.

Il come ha sempre sostenuto, affermava di non aver mai conosciuto la Sig. cambiali già compilate e sottoscritte venivano consegnate dal marito;

di non aver mai visto la Sig. apporre la propria firma sui predetti titoli, non ha avviato il procedimento di verificazione, tanto che il Giudice accoglieva l’opposizione.

In questo procedimento, invece, per cui vi è gravame, il ha agito in forza delle firme apposte dal Sig. ed ha chiesto agli eredi di onorare le obbligazioni portate dai titoli, assunte dal de cuius in vita.

Il giudice ha errato nel considerare la violazione del ne bis idem semplicemente perché le azioni esercitate dal sono completamente differenti.

Nel procedimento segnato con il n. 8294/2017R.G. – Giudice COGNOME – il ha esercitato l’azione cambiaria, mentre nel presente ha esercitato l’azione diretta nei confronti del proprio girante.

…” e ancora “ Non ha considerato che i titoli erano depositati in Cancelleria del Tribunale per l’emissione del Decreto ingiuntivo, pertanto non vi era il pericolo di pagare per due volte il medesimo titolo”.

Il motivo è fondato.

Invero, l’art. 54 legge cambiaria precisa che:

“il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore;

il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate;

lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale;

l’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto”.

Pertanto, l’azione promossa dal nei confronti della sig.ra nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta, in virtù dalla firma apposta sui predetti titoli, non impedisce allo stesso creditore di promuovere la presente azione nei confronti degli eredi di quale proprio girante del medesimo titolo, eredi tra i quali è ricompresa la stessa sig.ra Pertanto, non si ravvisa una ipotesi di ne bis in idem.

Considerando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, pur essendo convenuto, riveste il ruolo di attore sostanziale e quindi grava su di lui il principale onere probatorio, va rilevato che, nel caso di specie, l’opposto/odierno appellante ha provato il proprio credito esibendo le cambiali.

Con il secondo motivo di appello, l’appellante “impugna la parte della sentenza in questione in cui il Giudicante ha ritenuto che i titoli prodotti per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto, risultano incompleti, mancando principalmente il luogo e la data di emissione, nonché la scadenza e la mancata menzione del beneficiario e, pertanto, non possano valere quale promesse di pagamento in favore dell’appellante.

Sul punto l’appellante, sostiene, invece, ancora una volta l’equivoco in cui è stato indotto il Giudicante nel ritenere che la mancanza di alcuni elementi quali:

luogo, data di emissione e scadenza priva di tali elementi non possa considerarsi nemmeno quale promessa di pagamento tra girante e possessore del titolo e cioè, nel caso di specie – girante e quale possessore e beneficiario dei titoli.

” Il motivo è fondato.

L’art. 1 della legge cambiaria stabilisce i requisiti essenziali di contenuto in mancanza dei quali il documento non vale come cambiale;

fra questi si ricorda la data di emissione e la data di scadenza.

Nella fattispecie in esame, la cambiale manca sia della data di emissione sia di quella di scadenza e, in più, non riporta il nome del beneficiario La Suprema Corte, con indirizzo costante, afferma che il titolo cambiario invalido, o comunque privo dell’efficacia sua propria, può essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l’emittente ma anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo (cass. n. 6184 del 28.11.1984, confermata da cass. ordinanza n. 17850 del 19 luglio 2017).

Con l’ordinanza sopra richiamata n. 17850 / 2017, la Cassazione precisa:

“L’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l’esercizio dell’azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell’articolo 1988 c.p.c., grava il debitore dell’onere di provare l’inesistenza di tale rapporto, ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28.9.2011, n. 19860).

Ancora, che, quando la cambiale venga usata come promessa di pagamento, l’onere della prova dell’inesistenza del rapporto causale si trasferisce – ai sensi dell’articolo 1988 c.c. – sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore (cfr. Cass. 22.5.2008, n. 13099)”.

Ancora la Cassazione specifica che “Affinché una cambiale possa valere come chirografo contenente una promessa di pagamento, è sufficiente, ai fini dell’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 1988 c.c., l’esibizione del titolo restando irrilevante che la cambiale sia legittimamente posseduta secondo la disciplina cartolare, poiché tale condizione è richiesta solo per l’esercizio dell’azione cambiaria” (cass. n. 2573/1993).

Ciò detto, rilevato che il è il portatore della cambiale, non vi è ragione di dubitare dell’esistenza del suo rapporto causale con il soprattutto in considerazione che alcuna prova in senso contrario è stata fornita dai debitori, nella loro qualità di eredi.

In difetto di tale prova, deve dichiararsi la fondatezza del credito vantato dalla parte appellante.

Per tutto quanto argomentato, l’appello deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere riformata e di conseguenza va confermato il decreto ingiuntivo n. 935/2018 emesso in data 10/04/2018 dal Tribunale di Lecce.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.

La Corte d’Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 352/2021 del 05.2.2021, depositata in pari data, accoglie l’appello e, nel merito, rigetta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 935/18 – R.G.N. 3251/2018 emesso in data 10/04/2018 dal Tribunale di Lecce.

Condanna gli appellati in solido al pagamento in favore dell’appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 2.400,00, per compensi (come da liquidazione del primo giudice) e, quanto al presente grado, in complessivi €. 3.200,00, oltre contributo unificato e oltre, per entrambi i gradi di giudizio i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge.

Lecce, 18.3.2025 Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente (avv. NOME COGNOME (dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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