Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5733 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5733 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17279-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO C.RAGIONE_SOCIALE E C.;
– intimato – avverso la SENTENZA N. 468/2017 della CORTE D ‘ APPELLO DI TORINO, depositata il 28/2/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 30/5/2024.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 28.2.2017, ha respinto l’appello proposto da Banca Sella s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva, a sua volta, rigettato la domanda dell a banca, avanzata ai sensi dell’art. 101 l. fall., di ammissione allo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (dichiarato anteriormente
all’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006) del credito complessivo di €. 500 .390,13, preteso con collocazione privilegiata in ragione delle ipoteche concesse dalla società poi fallita e dalla socia accomandataria a garanzia del pagamento dei debiti contratti verso un pool di banche, fra cui l’appellante, dalla RAGIONE_SOCIALE , anch’essa fallita.
1.1. La corte del merito, per ciò che in questa sede ancora interessa – premesso che il primo giudice aveva accolto l’eccezione del Fallimento secondo cui il credito verso la socia accomandataria, fallita per ripercussione del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, avrebbe potuto essere fatto valere solo nell’ambito d i detta procedura – ha ritenuto le ipoteche nulle sotto due profili: in primis perché iscritte a garanzia della somma complessiva asseritamente erogata dalle banche alla RAGIONE_SOCIALE, di oltre 4 milioni di euro, senza che si potesse distinguere qual era il credito di ciascuna banca; inoltre, perché il titolo dell’iscrizione era stato qualificato come finanziamento, mentre, con successivo atto di integrazione, le parti avevano chiarito che la somma precedentemente indicata come mutuo era in realtà riferita all’ammontare di linee di credito preesistenti e scadute, riscadenziate a seguito della concessione delle ipoteche. Ha infine rilevato che l’appellante , che non era creditrice di CLM, non aveva mai chiesto di essere ammessa al passivo al chirografo , quanto, piuttosto ‘di soddisfarsi con preferenza sui beni ipotecati’, sicché la dichiarata nullità della garanzia travolgeva in toto la domanda.
1.2. Banca Sella s.p.a., con ricorso illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, domandando che, in accoglimento dello stesso, la Corte dichiari ‘ il diritto della ricorrente a partecipare -quale creditore ipotecario -al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione
del cespite cauzionale, così come domandato con l’istanza ai sensi dell’art. 101 l.fall. ‘ .
1.3. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo Banca Sella lamenta la violazione dell’art. 2809, comma 1°, c.c., per avere la corte del merito erroneamente ritenuto che, ai fini della validità dell’ipoteca, sia necessario specificare nella nota di iscrizione l’ammontare della quota spettante a ciascuno dei creditori.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1414, 1417 e 1418 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice d’appello, altrettanto erroneamente, affermato la nullità del contratto di mutuo simulato, come se si trattasse di simulazione assoluta e non relativa, e senza perciò considerare che fra le parti si era efficacemente concluso, ed era valido, il contratto di riscadenziamento del debito.
2.3. Con il terzo motivo la banca ripropone la doglianza sotto il profilo dell’ omesso esame di un fatto decisivo.
2.4. Il decreto impugnato va cassata senza rinvio perché il giudizio non poteva essere iniziato né proseguito.
2.5. La corte d’appello, con accertamento rimasto incensurato, ha affermato che Banca Sella si era qualificata ‘ non come creditrice della società, ma come creditrice di terzi (… la già citata RAGIONE_SOCIALE s.a.s.) nell’interesse dei quali la società fallita concesse ipoteca su propri beni in veste di terza datrice e che, in tale veste, non ha neppure allegato di essere creditrice di RAGIONE_SOCIALE, ma solo di aver diritto a soddisfarsi con preferenza sui beni ipotecari della C.L.M. s.a.s. ‘ e che ‘ la domanda … non era diretta ad ottenere l’ammissione al chirografo, quanto piuttosto ad ottenere ‘ il riconoscimento del suo ‘ diritto a
partecipare ‘, ‘ in ragione delle ipoteche iscritte ‘, ‘ alla distribuzione del ricavato in via privilegiata ‘ e ‘ di soddisfarsi con preferenza sui beni ipotecati … della RAGIONE_SOCIALE ‘.
2.6. Ora, come di recente riaffermato da questa Corte (Cass. S.U. n. 8557 del 2023) il titolare di un diritto d’ipoteca su un bene compreso nel fallimento costituito in garanzia per un credito vantato verso un debitore diverso dal soggetto fallito, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, non può avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, potendo invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati in suo favore.
2.7. La questione procedurale non ha formato oggetto di contraddittorio fra le parti né può ritenersi decisa in maniera implicita dai giudici di primo e secondo grado (che si sono entrambi limitati a rigettare nel merito la domanda in ragione della ritenuta nullità delle ipoteche) e può dunque essere rilevata d’ufficio da questa Corte (Cass.n. 7941/2020).
Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva del Fallimento intimato.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte , pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il
decreto impugnato perché il giudizio non poteva iniziare né essere proseguito.
Dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima