Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10925 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22742/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè contro
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 161/2020 depositata il 21/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva
Per quel che ancora qui rileva, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio NOME COGNOME ed NOME COGNOME perché fosse accertato che il loro fondo non era gravato da servitù di passaggio veicolare né di parcheggio, ma solo da servitù di passaggio pedonale, con accesso dal cancello apposto al INDIRIZZO; nonché perché i convenuti fossero condannati a rimuovere una telecamera di sorveglianza installata sul loro balcone e puntata in direzione del portone d’ingresso.
Il Tribunale rigettò le domande.
1.1. La Corte d’appello di Campobasso, accogliendo parzialmente l’impugnazione del COGNOME e della COGNOME, confermata la libertà del fondo degli attori da servitù di passaggio carrabile e di parcheggio, e affermata servitù di passaggio pedonale, condannò NOME COGNOME a rimuovere la telecamera (nelle more del giudizio d’appello, deceduta la NOME, le era succeduto il figlio NOME COGNOME, nel mentre il figlio NOME aveva dichiarato di avere rinunciato alla devoluzione).
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Il COGNOME espone che con l’atto pubblico del 14/5/1988 NOME COGNOME, alla quale era succeduto l’esponente a titolo ereditario, aveva, a sua volta, acquistato, da NOME COGNOME e da NOME, l’immobile, proveniente dall’atto divisionale del 26/4/1988 (stipulato fra i germani COGNOME). In quest’ultimo strumento era stato disposto quanto segue: <>.
Proprio in ragione di ciò NOME COGNOME, lamentando che gli odierni controricorrenti avevano impedito il passaggio veicolare opponendo dei cancelli all’esercizio di una tale servitù, aveva agito in via possessoria, ottenendo tutela.
Indubbiamente l’atto di divisione richiamato aveva formato oggetto di discussione fra le parti, tanto da avere spinto la controparte ad agire in ‘negatoria servitutis’.
L’omesso esame di un tal titolo assumeva certamente valore decisivo, conclude il ricorrente.
3.1. Il motivo risulta fondato con le precisazioni di cui appresso.
Del contratto di divisione senz’altro si discusse nel corso del giudizio (ne dà conto la sentenza alla quarta pagina -non numerata).
La Corte di merito, tuttavia, non mostra di averlo valutato al fine di rinvenire la volontà delle parti a riguardo del punto che è qui controverso. E cioè se con il termine ‘transito’ si sia voluto intendere passaggio solo pedonale o anche veicolare.
Fermo restando che appartiene al sindacato incensurabile del giudice del merito, sulla base delle emergenze di causa, assegnare significato restrittivo o estensivo al termine in parola, è necessario
che il giudizio tenga conto dello strumento evocato, la cu interpretazione assume carattere decisivo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 324 e 2909 cod. civ., assumendo che la statuizione irrevocabile in sede possessoria costituiva giudicato esterno, al quale la Corte d’appello illegittimamente non si era adeguata.
4.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell’eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall’assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa “petendi” e “petitum”); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, ne’ le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull’esito del giudizio petitorio (Sez. 2, n. 7747, 20/07/1999, Rv. 528790).
Si è poi, in esatta linea di continuità, chiarito che nel giudizio possessorio l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori (Sez. 2, n. 21233, 05/10/2009, Rv. 610215; conf., ex multis, Cass. n. 27513/2020, Cass. n. 24260/2023, non mass.).
Con il terzo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, addebitandosi alla sentenza di avere omesso di prendere in esame la <>. Inoltre, viene soggiunto, erroneamente la Corte locale aveva affermato che l’odierna parte ricorrente non aveva chiesto di provare un tal diritto, senza considerare che una tale prova emergeva dal giudizio possessorio e dalla stessa difesa dei ricorrenti, i quali avevano lamentato che i figli della NOME continuavano a parcheggiare sui viali del complesso.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Piuttosto che dolersi dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, con la censura in rassegna, il ricorrente invoca un improprio riesame del vaglio istruttorio.
Inoltre, non risulta smentito quanto affermato dalla sentenza, e cioè che non era stato chiesto di provare l’intervenuta usucapione del diritto di parcheggio.
Con il quarto motivo viene denunciata la violazione degli artt. 161 e segg. del ‘codice privacy’, nonché dell’art. 615 bis cod. pen.
Il ricorrente sostiene che la decisione della Corte d’appello si pone in <> dell’art. 615 bis cod. pen., stante che la installazione della telecamera non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata.
6.1. Il motivo è infondato.
Sul punto la sentenza impugnata ha reso la seguente motivazione: <>.
Il motivo non si confronta con la riportata motivazione, la quale, peraltro, individua il discrimine, che nel caso di specie risulta superato dalla circostanza che la telecamera risulta collocata in modo tale da non garantire la tutela del diritto alla privatezza (cfr., ‘a contrario’, Sez. 1, n. 14346, 9/8/2012, Rv. 623916).
In conclusione, nei limiti di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio statuirà anche sul capo delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il terzo e rigetta il quarto, cassa la sentenza impugnata, in relazione
all’accolto motivo, e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2024