Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10932 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10932 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14423/2021 R.G. proposto da: COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), il cui indirizzo p.e.c. è EMAIL
–ricorrente– contro
COMUNE
DI
TERRASINI
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 6417/2020, depositata il 18/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’i.c.i. per l’annualità 2007, notificatagli in data 9 gennaio 2014 dal Comune di Terrasini, deducendo la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento presso il suo indirizzo di residenza estera, desumibile dall’A.i.r.e., e la conseguente prescrizione ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2948 cod.civ.
2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all’esito dell’appello. La Commissione tributaria regionale ha accertato la regolare notifica dell’avviso di accertamento, in data 2 novembre 2011, presso il domicilio eletto del contribuente in Italia.
3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, formulando due motivi.
4.Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 9 aprile 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 60, comma 1, lett. d, e comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, che, nel testo ratione temporis vigente, prevede la notifica degli atti tributari ai contribuenti residenti all’estero tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza risultante dall’anagrafe degli italiani residenti all’estero, salva un’elezione di domicilio, effettuata e comunicata con specifiche modalità, ma assente nel caso di specie, non potendo ritenersi equipollente quella risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2006, anteriore alla nuova disciplina; 2) la prescrizione della pretesa tributaria, in conseguenza dell’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile ed improcedibile, con conseguente assorbimento del secondo.
La censura, così come formulata, si fonda su una circostanza di fatto (e, cioè, che l’elezione di domicilio risulti dalla dichiarazione dei redditi redatta dal contribuente nel 2006), che non emerge dalla sentenza impugnata. Nella sentenza impugnata si legge, difatti, che «il COGNOME, cittadino residente all’estero, iscritto all’AIRE, ha eletto domicilio fiscale in Italia e proprio all’indirizzo a cui risulta notificato l’atto di accertamento», senza alcuna specificazione in ordine alle modalità con cui è stata effettuata l’accertata elezione di domicilio – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente (p. 8 ricorso, «secondo il dictum dei giudici di secondo grado detta dichiarazione era ricavabile dalla dichiarazione dei redditi, ma tale affermazione non trova conferma nelle norme di legge»).
Nel ricorso si è specificato che il Comune resistente ha, in sede di appello, allegato l’elezione di domicilio del contribuente, come risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2006. Tuttavia, tale atto di appello non è stato né trascritto né prodotto in questa sede, sicché il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza ed improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod.proc.civ. (che esige anche la produzione degli atti processuali su cui si fonda il ricorso). In proposito deve precisarsi, da un lato, che la Corte di cassazione ha accesso diretto agli atti processuali solo laddove sia dedotto un error in procedendo (Cass., Sez. 2, 13 agosto 2018, n. 20716), mentre la presente censura è riconducibile ad un error in iudicando ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ. e, dall’altro, che l’allegazione difensiva del Comune resta solo asserita, in assenza della sua costituzione e mancata contestazione.
Resta assorbito il secondo motivo, che presuppone l’accoglimento del primo, fondandosi l’eccezione di
prescrizione/decadenza della pretesa tributaria sulla assenza o invalidità della notifica dell’avviso di accertamento.
In conclusione, il presente ricorso va rigettato. Nulla per le spese, non essendosi il Comune costituito.
P.Q.M.
La Corte:
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
rigetta il ricorso; Così deciso in Roma, il 09/04/2024.