La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7888/2024, ha stabilito che la concessione di ampi poteri al mandatario non è sufficiente a qualificare il mandato come 'in rem propriam' e, di conseguenza, a esonerarlo dall'obbligo di rendiconto. Nel caso esaminato, un padre, mandatario del figlio per la vendita di alcuni immobili, si era trattenuto i proventi sostenendo che il mandato fosse anche nel suo interesse. La Corte ha rigettato il ricorso del padre, confermando che l'interesse del mandatario deve risultare in modo esplicito e che la semplice dichiarazione di aver ricevuto somme non prova l'esistenza di un mutuo a compensazione.
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