La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21330/2025, ha stabilito che la forma scritta appalto, pattuita contrattualmente per eventuali varianti, può essere derogata tacitamente. Se il committente accetta l’esecuzione di lavori extracontratto e non contesta i costi, si configura una rinuncia implicita alla forma scritta. Il caso riguardava una società di costruzioni che chiedeva il pagamento di opere aggiuntive a una ditta committente. La Corte ha rigettato il ricorso di quest’ultima, confermando le decisioni dei giudici di merito e consolidando il principio secondo cui i comportamenti concludenti delle parti prevalgono sulla forma convenzionale.
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