Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7674 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7674 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10418/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME , entrambi rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrenti- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , tutti rappresentati ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato e con domiciliazione legale
ex lege
-controricorrenti- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 8181/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 19 dicembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
1.1 NOME COGNOME e NOME COGNOME, adducendo di aver frequentato i corsi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE presso
lRAGIONE_SOCIALE tra il 1994 ed il 2002 (per COGNOME negli anni 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e per COGNOME negli anni 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998), convenivano davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALE, onde ‘ accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti tutti … per la tardiva, incompleta ed insufficiente attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie richiamate nella parte espositiva ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria 93/16/CEE (avvenuto solamente con il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 entrato in vigore a far data dall’a.a. 2006/2007) ‘ ed ottenere quindi dagli stessi, in solido, il risarcimento del danno subito.
Con sentenza n. 18665/2017, pubblicata il 4.10.2017, il Tribunale di Roma respingeva tali domande.
1.2. COGNOME e COGNOME proponevano gravame, che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8181/2022, respingeva.
COGNOME e COGNOME hanno proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l*RAGIONE_SOCIALE*RAGIONE_SOCIALE si sono difesi con controricorso.
Ritenuto che:
L ‘unico motivo di ricorso, rubricato, ‘ in relazione all’art. 360 nn. 1 e 3 cpc, per violazione falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1218 ss. c.c, RAGIONE_SOCIALEa DIRETTIVA 93/16/CEE (recepita solamente con il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368); art. 117 Cost., art. 291 TFUE, legge 234/2012 ‘, censura la parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza affermante che gli obblighi di attuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 -non contemplanti alcuna esatta misura del compenso minimo spettante agli specializzandi -dovevano ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio
introdotta dal D.Lgs. n. 257/1991, nella sua misura originaria, mentre la direttiva comunitaria n. 93/16 non aveva introdotto alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa suddetta adeguata remunerazione, non sussistendo peraltro alcun obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano di estendere il trattamento economico più elevato introdotto dal 2006/2007 anche ai medici che avevano frequentato le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici anteriori a tale biennio.
A fondamento del motivo è stato esposto che le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello non erano pertinenti in relazione alle domande concretamente proposte dagli attuali ricorrenti, avendo questi richiesto il risarcimento dei danni correlati al tardivo recepimento da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano del contenuto RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie di riferimento, non autoesecutive ma comunque idonee ad ingenerare l’obbligazione di recepirle in capo allo Stato, il cui inadempimento aveva determinato l’insorgenza di un diritto al risarcimento del danno a favore RAGIONE_SOCIALE odierni ricorrenti.
Va rilevato che i ricorrenti non hanno depositato la sentenza impugnata.
Pur avendo indicato, nelle premesse del ricorso, che la sentenza n. 8181/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, non notificata, è stata dimessa in copia conforme attestata (sub doc. 1), il documento non risulta invece presente in atti, né lo si rinviene nei documenti dimessi dai controricorrenti né nel fascicolo d’ufficio.
Trova quindi applicazione l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza -con condanna solidale per il comune interesse dei ricorrenti – e vanno liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 – di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione ai controricorrenti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200 e agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME