Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20678 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20678 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12383/2020 R.G. proposto da:
CINQUE COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOMECOGNOME
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 78/2019, depositata il 05/02/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano dinanzi al Tribunale di Taranto NOME COGNOME e NOME COGNOME per sentirli condannare all’esecuzione in forma specifica di tutti gli interventi necessari per l’eliminazione dei difetti riscontrati sul loro fabbricato costruito dall’impresa di NOME COGNOME nel periodo compreso tra il 16 ottobre 1993 ed il febbraio 1994 su progettazione e direzione dei lavori del geometra NOME COGNOME. In via alternativa, chiedevano la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno per equivalente.
Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di €. 49.196,00.
Avverso la pronuncia di prime cure interponevano appello NOME COGNOME e NOME COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto. In accoglimento del gravame, il giudice di seconde cure, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1669 cod. civ., ritenendo determinante la deposizione testimoniale del geometra che, su incarico dei coniugi, aveva eseguito un sopralluogo presso l’immobile degli odierni attori nell’estate del 200 1, ed aveva allora accertato i vizi e i difetti dell’immobile come si erano già manifestati per le loro caratteristiche; sebbene non fu richiesta una relazione scritta, i vizi furono immediatamente contestati agli appellanti. Il che dimostra, prosegue la Corte, una piena consapevolezza nei committenti della gravità delle lesioni all’immobile. A giudizio della Corte d’Appello, tanto basta a non spostare in avanti i termini di decadenza e/o prescrizione dell’azione, anche alla luce del fatto che la Corte di legittimità ha puntualizzato che non necessariamente né automaticamente il decorso del termine è postergato all’esito degli approfondimenti tecnici qualora, come nella specie, si tratti di problema di immediata percezione sia
nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi. Pertanto, concludeva la Corte territoriale, la notifica dell’atto di citazione del 30.03.2004 è intervenuta oltre i limiti di decadenza di un anno prescritti dall’art. 1669 cod. civ.
La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME e il ricorso affidato a tre motivi.
Resistono NOME COGNOME e NOME COGNOME con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ., dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano che il giudice d’appello, pur avendo correttamente enunciato il principio secondo il quale il termine per la denuncia dei difetti non inizia a decorrere finché il committente non ne abbia conoscenza sicura, ne ha fatto cattiva applicazione, ritenendo che detto principio non fosse operante nella fattispecie in quanto i difetti dovevano ritenersi soggettivamente conosciuti nella loro gravità dei coniugi attori. Osservano i ricorrenti che dalla testimonianza del geometra non risulta né quali difetti precisi furono accertati, nella loro entità, né ne furono individuate le cause e né tantomeno ne fu individuata l’imputazione di esse all’appaltatore e/o al progettista. Di contro, proseguono i ricorrenti, la Corte di legittimità ha precisato che il termine di un anno per effettuare la denuncia decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di consapevolezza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dell’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Gli elementi certi sarebbero pervenuti con la relazione tecnica di parte del 26 maggio 2003, evidenzianti sia la gravità delle
fessurazioni iniziali che la conoscenza della stessa da parte dei coniugi attori.
1.1. Il motivo è infondato.
Occorre chiarire che -come del resto riportato nella stessa Corte d’Appello – il termine per la denuncia dei difetti nella costruzione di un immobile, previsto a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore ex art.1669 c.c., come nella specie, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12814 del 2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7341 del 2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30948 del 2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32687 del 2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10048 del 24/04/2018, Rv. 648162 -02; Sez. 2, Ordinanza n. 24486 del 17/10/2017, Rv. 645800 – 01; Cass. n. 9966 del 2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008).
Nella fattispecie, a valle di un convincimento insindacabile in questa sede in quanto scevro da incongruenze logico-giuridiche, la Corte territoriale ha valorizzato la percezione dei difetti da parte dei coniugi committenti, ritenendoli, almeno soggettivamente, gravi.
Del resto, la denunzia, anche orale come nel caso di specie, di gravi vizi da parte del committente può implicare un’idonea ammissione di valida scoperta degli stessi, tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione e, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza.
Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., con riferimento alla valutazione della CTU. I ricorrenti lamentano che il giudice di secondo grado non ha preso in considerazione effettiva le valutazioni del CTU dalle quali si traeva la conseguenza che si trattava non solo di difetti soggetti, nelle loro manifestazioni esteriori, a continua evoluzione; ma neppure percepibili dagli attori nella loro gravità, se non previe approfondite ed accurate indagini tecniche.
2.1. Il secondo motivo è inammissibile: nel giudizio di cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12697 del 09.05.2024; Cass., Sez. III, 3 maggio 2022, n. 13918)..
La Corte territoriale ha dato rilevanza al sopralluogo di un geometra presso l’immobile (avvenuto nell’estate del 2001 ): circostanza nel corso della quale erano stati accertate le caratteristiche dei difetti e i vizi lamentati, da cui deriva la piena consapevolezza dei committenti della loro gravità, tanto da sollevare subito contestazione sul punto (v. sentenza p. 4, righi 11-23). A giudizio della Corte, consegue da tale consapevolezza l’i ninfluenza degli accertamenti in corso di causa della CTU -che aveva ritenuto meno gravi del previsto, in termini di sicurezza sull’effettiva stabilità dell’edificio, le lesioni rinvenibili sulle murature di tompagno all’innesto sulle murature del solaio, con mancanza assoluta di fessure delle strutture portanti -poiché, a giudizio della Corte, quello che conta ai fini del decorso del tempo per i termini di decadenza e prescrizione è che quelle fessurazioni furono ritenute gravi al momento del sopralluogo, nell’estate del 2001 (v. sentenza p. 4, righi 23-28).
3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., con riferimento all’avvenuto riconoscimento dei difetti da parte del geometra NOME COGNOME con consequenziale applicazione della prescrizione decennale. I ricorrenti lamentano che il giudice di secondo grado non ha preso per nulla in considerazione l’impegno assunto dal geometra COGNOME di eseguire gli interventi riparatori per l’eliminazione dei difetti di costruzione. Tale fatto è decisivo, in quanto il riconoscimento dei vizi insito nell’impegno assunto di eliminarli, rende superfluo ogni accertamento in ordine alla tempestività della denuncia, sostanziandosi in un’obbligazione nuova svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 cod. civ., soggetta quindi all’ordinario termine di prescrizione decennale.
3.1. Il motivo è infondato.
Ritiene il Collegio che la doglianza prospettata nel terzo motivo del ricorso comporti un error in procedendo , che consente a questa Corte l’accesso diretto agli atti. O ra, non risulta prospettata nell’atto di citazione autonoma e distinta domanda elevata dai ricorrenti nei confronti del Direttore dei Lavori, basata sull’assunzione dell’impegno alla eliminazione dei vizi, tale da dare origine ad una nuova obbligazione, autonoma rispetto alla domanda di garanzia ex art. 1669 cod. civ. prospettata dagli originari attori (v. atto di citazione in primo grado, rigo 17, ove la norma citata è, peraltro, erroneamente indicata come art. 1969 cod. civ.).
4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo la regola della soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 6.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda