Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3035 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3035 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10628/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’ avvocato COGNOMECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1432/2023 depositata il 22/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Castrovillari ha accolto la domanda di NOME COGNOME volta a ottenere la revocazione per ingratitudine di una donazione, elargita dall’attore in favore dell’ ex coniuge COGNOME NOME, avente per oggetto il 50% dei diritti di proprietà di un immobile.
Impugnata la decisione dalla COGNOME, la Corte d’appello di Catanzaro ha riformato la decisione. Essa ha rilevato che i fatti, assunti come idonei a giustificare la revoca, erano avvenuti fra il
2013 e il 2 marzo 2014, mentre la domanda fu introdotta, con l’invito a aderire alla negoziazione assistita, in data 14 maggio 2015, «quindi oltre il termine di un anno previsto dalla norma». In via preliminare, la Corte di merito aveva osservato che la eccezione di decadenza era stata formulata in primo grado e riproposta in appello «con il capitolo tre» dell’atto, essendo comunque la decadenza rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Contro la sentenza COGNOME Pasquale ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso sfugge all’inammissibilità eccepita con il controricorso dalla COGNOME. L’esposizione in esso contenuta consente alla Corte di cassazione di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016), che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al decisum.
Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione nella parte in cui la Corte ha riconosciuto che l’azione era stata proposta oltre il termine di un anno previsto dall’art. 802 c.c. Il giudice, mosso dal falso convincimento che la decadenza fosse rilevabile d’ufficio, ha pronunziato su un’eccezione che non era stata tempestivamente proposta. Si rileva che la convenuta, in primo grado, si era costituita solo nell’udienza di prima comparizione, oltre il termine stabilito dall’art. 167 c.p.c.
Il secondo motivo censura l’ulteriore contenuto della decisione, con il quale il giudice, ‘in via incidentale e con scarsa coerenza logica rispetto al dispositivo’, aveva evidenziato che i fatti, posti a giustificazione della domanda, si erano svolti in ambito familiare.
Il primo motivo, di là dalla ridondante rubrica e di là da un’esposizione altrettanto ridondante, contiene una chiara censura dell’errore addebitato alla Corte d’appello nell’applicazione dell’art. 803 e dell’art. 2696 c.c. Il motivo, oltre che ammissibile, è anche fondato.
Il termine di un anno, previsto dall’art. 802 c.c. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, è un termine di decadenza e non di prescrizione (Cass. n. 7033/2005).
Trattandosi di materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti, la decadenza, secondo quanto dispone l’art. 2969 c.c., non può essere rilevata d’ufficio (Cass. n. 4531/1986), ma richiede l’eccezione di parte che va sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi, ex art. 167 c.p.c., almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione (Cass. n. 14569/2024): il che, nella specie, non era avvenuto. È incontroverso che la convenuta si è costituita in sede di udienza di comparizione, tenutasi il 19 ottobre 2015. La tesi ventilata nel controricorso, secondo cui l’attuale ricorrente non potrebbe dolersi di una statuizione da lui stesso richiesta con la comparsa di costituzione in appello, è palesemente infondata. Il convenuto, costituendosi, ribadì la tardività dell’eccezione di decadenza, il che non autorizzava il giudice d’appello e pronunziare, accogliendola, sull’eccezione tardivamente proposta. Si deve aggiungere , ma solo per completezza di esame, che l’eccezione di decadenza dall’azione, diversamente da quanto si riconosce con la sentenza impugnata, non risulta proposta con il ‘capitolo 3’ dell’atto di appello, trascritto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza.
Il secondo motivo è inammissibile, investendo considerazioni prive di incidenza sulla decisione, autonomamente fondata sul rilievo decadenza dall’azione. Le affermazioni ad abundantiam , in quanto priva efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all’annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005).
La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché esamini nel merito la impugnazione proposta dalla COGNOME. La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda