Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28266 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28266 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18490-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 213/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 16/03/2022 R.G.N. 847/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Licenziamento individuale
R.G.N. 18490/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/10/2024
CC
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 13.4.2007 dalla RAGIONE_SOCIALE (società dichiarata fallita in corso di causa) alla dipendente NOME COGNOME, aveva ordinato la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, con accertamento del diritto di quest’ultima al risarcimento del danno ex art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970 attraverso la corresponsione di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del deposito della domanda giudiziale sino a quella della effettiva reintegrazione e, comunque, non inferiore a cinque mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali, mentre veniva dichiarat a l’improcedibilità delle altre pretese creditorie di contenuto patrimoniale.
2. La Corte territoriale, in relazione ai motivi di gravame proposti dal RAGIONE_SOCIALE e per quello che interessa in questa sede, ha evidenziato che: a) il regime transitorio di cui all’art. 32 co. 1 bis della legge n. 183 del 2010 trovava applicazione nella fattispecie in esame ove il licenziamento era stato intimato prima della entrata in vigore della predetta legge ed era stato già impugnato in via stragiudiziale a tale data; b) correttamente il primo giudice non aveva emesso alcuna pronuncia di condanna al risarcimento del danno, limitandosi a dichiarare il relativo diritto; c) non era stata allegata e documentata alcuna circostanza idonea a dimostrare l’erroneità della operazione di detrazione indicata dal Tribunale secondo cui, dalla retribuzione globale di fatto, andava detratto quanto percepito dal ricorrente a titolo di redditi da lavoro nel medesimo periodo con l’osservanza del limite delle cinque mensilità; d) era corretta la pronuncia di primo grado sulla reintegra nel posto di lavoro in quanto finalizzata non solo al concreto ripristino della prestazione di lavoro, ma anche alla ripresa dello stesso in ipotesi di riattivazione dell’attività, esercizio provvisorio, cessione in blocco dell’azienda o concordato preventivo.
Avverso la sentenza di secondo grado il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 n. 604/1966, dell’art. 32 della legge n. 183/2010 e dell’art. 2 co. 54 legge n. 10/2011, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, a fronte di un licenziamento instaurato il 13.4.2007 e impugnato stragiudizialmente il 6.6.2007, la lavoratrice, proponendo l’azione giudiziaria solo in data 5.4.2012 non fosse incorsa nella decadenza prevista dal già menzionato art. 32 legge n. 183/2010: ciò proprio sulla base del precedente di legittimità (Cass. n. 10521/2018) citato dai giudici di seconde cure e in virtù di una lettura delle disposizioni in materia secondo le quali il termine di 270 giorni per il deposito del ricorso giudiziale avrebbe dovuto decorrere dal 24.11.2010 e non dal 31.12.2011.
Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 St. lav. (nella formulazione vigente ratione temporis ante legge n. 92 del 2012), con specifico riferimento all’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e alla correlata quantificazione del risarcimento del danno nei riguardi del RAGIONE_SOCIALE, per avere la Corte distrettuale disposto la reintegrazione della lavoratrice nonostante il fallimento della società e la cessazione di ogni attività di impresa, di cui non era possibile la ripresa, nel caso in esame, in considerazione delle comunicazioni del Curatore del RAGIONE_SOCIALE, in data 29.7.2021, dalle quali si evinceva che la COGNOME non aveva presentato domanda di insinuazione al passivo.
Il primo motivo non è fondato essendo la statuizione della gravata pronuncia conforme al precedente di questa Corte (n.
24258/2016) alle cui pregevoli argomentazioni questo Collegio testualmente si riporta richiamandole integralmente.
Invero, premesso che la L. n. 92/12 si è limitata a ridurre il termine per il deposito del ricorso giudiziario da 270 a 180 giorni, stabilendo solo che tale ultimo termine, così ridotto, si applichi ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della detta legge n. 92/12, va osservato che la questione all’esame è se l’onere di far seguire nei 270 giorni dall’impugnazione stragiudiziale (proposta entro i 60 giorni) il deposito del ricorso o della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, posto a pena di decadenza dal secondo comma dell’art. 6 della L. n. 604 del 1966, nel testo modificato dall’art. 32 della L. 183 del 2010 (poi ulteriormente modificato dalla L. n. 92 del 2012), sia applicabile ai recessi intimati anteriormente all’entrata in vigore del c.d. Collegato lavoro (24.11.2010) e per i quali, come nel caso in esame, l’impugnazione stragiudiziale sia stata proposta anch’essa prima del 24.11.2010.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente: Il comma 1 dell’art. 32 della L. 183 del 2010 ha così sostituito i primi due commi dell’art. 6 della L. n. 604 del 1966: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice
deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo” .
Il D. l. n. 225 del 2010, n. 225, cd. `milleproroghe’, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha poi disposto, con l’art. 2, comma 54, l’introduzione del comma 1-bis, che dispone che “In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011” . Tale differimento, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato nella sentenza 14.3.2016, n. 4913, è stato introdotto per evitare che l’immediata decorrenza di un termine decadenziale, prima non previsto, potesse pregiudicare chi, intenzionato a contestare la cessazione del rapporto di lavoro o le altre tipologie di atti datoriali indicati nell’art. 32, si potesse trovare ad incorrere inconsapevolmente nella decadenza.
La legge n. 92 del 2012 ha ulteriormente disposto, con l’art. 1, commi 38 e 39, la modifica dell’art. 6, comma 2, sostituendo, per i licenziamenti intimati dopo la sua entrata in vigore, il termine di 270 giorni con quello di 180.
Come questa Corte ha già rilevato con la sentenza n. 9203 del 2014 e successive altre conformi (v. Cass. n. 14406 del 10/07/2015, Cass. n. 10545/16) l’ambito di novità determinato dal suddetto art. 32 riguarda non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale a casi in precedenza non previsti, ma anche il fatto che la stessa impugnazione stragiudiziale divenga inefficace se non seguita dal deposito del ricorso giudiziale nel termine disposto dall’art. 6, comma 2, L. n. 604 del 1966 novellato, e quindi il diretto contestuale collegamento tra impugnazione stragiudiziale e decorrenza del termine (parimenti di decadenza) per il deposito del ricorso giudiziale (o le procedure conciliative od arbitrali, anch’esse ridisegnate dall’art. 31 dello stesso Collegato Lavoro), sicché il primo e il secondo comma dell’art. 6 novellati vengono a costituire,
integrandosi fra loro, una disciplina unitaria, articolata – e qui sta appunto l’elemento generalizzato di novità – nella previsione di due successivi e tra loro connessi termini di decadenza. Da tale collegamento tra i due momenti impugnatori (stragiudiziale e giudiziale o arbitrale), questa Corte ha fatto discendere che il differimento previsto dal comma 1 bis (D. l. n. 225/10, convertito) deve intendersi riferito anche alla decadenza di cui al comma 2, la cui operatività viene fatta parimenti decorrere dal 31.12.2011 (cfr. Cass. sez. un. 14.3.16 n. 4913; Cass. n. 10545/16, Cass. n. 25103 del 2015 ed altre).
10. Deve rilevarsi dunque che solo tale disciplina transitoria -diretta ad evitare l’immediata decorrenza di un termine decadenziale (prima non previsto) in grado di pregiudicare irreversibilmente chi, intenzionato a contestare la cessazione del rapporto di lavoro o le altre tipologie di atti datoriali indicati nell’art. 32 cit., si trovi ad incorrere inconsapevolemente ed incolpevolemente (si pensi ad un licenziamento intimato ed impugnato ben prima del cd. collegato lavoro, allorquando al 24.11.2010 il nuovo termine decadenziale sia in teoria già spirato) nella nuova decadenza, in contrasto col principio di eguaglianza e di ragionevolezza (cfr. Cass. sez. un. n.4913/2016)consente di applicare, con il calcolo del nuovo termine a partire dal 31.12.2011 (comportante una sostanziale rimessione in termini), la decadenza sostanziale inerente il deposito del ricorso giudiziale (tanto più in materia sensibile inerente la perdita o meno del posto di lavoro) ai licenziamenti intimati precedentemente alla data di entrata in vigore della L. n. 183/10, ed in particolare ai licenziamenti già intimati e già impugnati stragiudizialmente sotto il vigore di una legge che non prevedeva altri adempimenti e tanto meno una decadenza dall’esercizio dell’azione, così da indurre dottrina e questa stessa Corte, in precedenti ma non risalenti pronunce, ad escludere, in via generale, l’applicazione di tale nuova decadenza ai licenziamenti ed impugnative stragiudiziali compiute sotto il vigore della vecchia disciplina (cfr. Cass. 4.11.2015 n. 22534, Cass. ord. 8.2.2016 n. 2462
-con riferimento ai contratti a termine in somministrazione- Cass. 10.7.2015 n. 14406).
Del resto, come osservato da Cass. ord. n. 2462/16, la norma del decreto “mille proroghe” (D. l. n. 225/10) “non si limita a prevedere un differimento del termine di entrata in vigore della legge, ma usa un’espressione più radicale, disponendo che quelle norme ‘acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011’. Il legislatore ha in tal modo azzerato i termini maturati in precedenza ed alla normativa in questione ha assegnato una nuova data di ‘acquisto di efficacia’, abrogando implicitamente con efficacia ex tunc la disposizione previgente in materia di entrata in vigore. Ne consegue che, come affermato da Cass. 2494/2015, anche eventuali decadenze già maturate sulla base del testo originario, dopo questa innovazione voluta dal legislatore, non producono effetti”. Nello stesso senso Cass. n. 14406/15, secondo cui è decisivo il rilievo che il legislatore (D. l. n. 225/10, conv. in legge n. 10/2011) non ha testualmente limitato la proroga dell’efficacia dell’art. 6, comma 1 novellato, alle ipotesi in precedenza non contemplate (di cui non è del resto fatto testualmente cenno), ma “ha disposto il differimento dell’entrata in vigore del comma 1 dando per presupposto che la disposizione novellata abbia, in linea generale, una sua prima applicazione (letteralmente, del resto, si dice “In sede di prima applicazione” e non già, ad esempio, “nei casi di sua prima applicazione” o altra similare)”, con la conseguenza che, attraverso il differimento “In sede di prima applicazione” della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, il legislatore ha inteso, con ciò stesso, differire anche il termine a partire dal quale decorre la decadenza di cui al comma 2, che diviene quindi a sua volta non applicabile anteriormente al 31.12.2011.
In questo contesto le più recenti decisioni di questa Corte in materia (Cass. sez. un. n. 4913/16, Cass. n. 10545/16, Cass. n. 14406/15), che hanno applicato il nuovo regime decadenziale ai licenziamenti pregressi sulla base della disciplina di cui al D. l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla I. n. 10 del 2011, e la conseguente rimessione in termini (con cui sono state risolte le relative questioni
inerenti lo ius litigatoris ) senza affermare la generalizzata ed astratta applicabilità (id est, a prescindere dal decreto cd. mille proroghe, D. l. n. 225 del 2010, n. 225) del regime decadenziale introdotto dalla L. n 183/10 (e modificato, solo quanto alla riduzione del termine di 270 giorni a 180, dalla L. n. 92/12) anche ai licenziamenti intimati ed impugnati prima del 24.11.2010. Al riguardo le sezioni unite (sent. n. 4913/16) hanno esattamente affermato che la rimessione in termini risponde alla “ratio legis” di risolvere, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza. Analoga disciplina ‘transitoria’ risulta del resto prevista, in conformità del principio di ragionevolezza costituzionalmente tutelato, per i contratti a tempo determinato, dall’art. 32, comma 4 lettera b) della L. n. 183/10, sempre al fine di evitare al lavoratore, il cui contratto sia cessato antecedentemente al 24 novembre 2010, di incorrere in una decadenza prima non prevista.
Deve dunque concludersi che, in assenza della disciplina contenuta nel D. l. n. 225/10, non potrebbe applicarsi ad un licenziamento intimato ed impugnato ben prima del nuovo regime decadenziale di cui alla L. n. 183/2010 (Cass. Cass. n. 10545/16), termine poi ridotto a 180 giorni dalla L. n. 92/2012, un regime di decadenza sostanziale solo successivamente previsto dalla legge (cfr. in materia, Cass. n. 14406/15, Cass. n.4408/14).
Non può infatti ritenersi, al fine di escludere che la nuova disciplina in tema di decadenza incida sul fatto generatore del diritto ad impugnare, che l’introduzione del termine decadenziale di 270 (quindi ridotti a 180) giorni abbia semplicemente sostituito il preesistente termine quinquennale di prescrizione per la proposizione dell’azione giudiziaria (cfr. al riguardo Cass. ord. n. 20586 del 13/10/2015), con una decadenza dal diritto di azione, trattandosi di istituti affatto differenti. La nuova previsione ha infatti inciso su una situazione sostanziale che determinava la possibilità di soddisfacimento del diritto, che non può ritenersi ancora in fieri per la sola pendenza del termine prescrizionale, proprio di qualunque
diritto ai sensi e nei limiti di cui all’art. 2934 c.c. La novella ha invece inciso sulla vicenda impugnatoria del licenziamento e sul diritto, costituzionalmente tutelato, di agire per la declaratoria di illegittimità del recesso, già conclusa sotto il vigore della precedente disciplina, ciò che aveva già indotto questa Corte a ritenere, in materia di decadenza di cui al d.l. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, – inerente il diritto a prestazioni in favore di invalidi civili-, l’irretroattività della decadenza di nuova istituzione essendosi in presenza non già del fenomeno, regolato dall’art. 252 disp. att. cod. civ., dell’abbreviazione del termine relativamente a un’ipotesi di esercizio di un diritto già precedentemente condizionato al rispetto di un termine di decadenza, ma dell’introduzione di una decadenza precedentemente non esistente (Cass. n. 4408/14, Cass. 20 aprile 2011, n. 9038; Cass. 13 giugno 2012, n. 9647), pur essendo il relativo diritto certamente prescrittibile ( ex plurimis , da ultimo Cass. ord. n. 2563/16).
Ne consegue che, anche per i licenziamenti intimati ed impugnati prima del 24.11.2010, è applicabile il termine di decadenza sostanziale connesso al deposito del ricorso giudiziario, ma solo con decorrenza dal 31 dicembre 2011, risultando tale disciplina, così integrata dal D. l. n. 225/2010, conforme al principio di eguaglianza e di ragionevolezza, costituzionalmente tutelati.
Nella specie, con riferimento al dies a quo sopra indicato, il termine di decadenza di cui al comma 2 del novellato art. 6 L. n. 604/66, risulta osservato essendo il ricorso giudiziale stato proposto il 5.4.2012, nel termine quindi di 270 giorni decorrente appunto dal 31 dicembre 2011.
Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
In primo luogo, deve osservarsi che la gravata sentenza, della specifica questione della cessazione dell’attività di impresa dell’azienda che avrebbe reso impossibile l’ordine di reintegrazione, non ne parla in modo specifico.
Parte ricorrente, nella articolazione della censura, fa riferimento ad una relazione del Curatore del fallimento del 29.7.2021 -il cui testo integrale, peraltro, non è riportato- secondo cui vi sarebbe stato un invito ai lavoratori di proporre istanza di insinuazione al passivo quale unica possibilità per rivendicare nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ogni eventuale credito.
Non è, però, puntualmente stato specificato se la problematica della cessazione di ogni attività economica dell’azienda fallita fosse stata rite et recte proposta quale motivo di appello perché, nello storico dello stesso ricorso per cassazione, l’odierna ricorrente richiama il quarto motivo del gravame ma non lo riporta testualmente ai fini di consentire a questa Corte la verifica sulla corretta proposizione della doglianza nei gradi di merito.
In secondo luogo, va sottolineato che, anche in questa sede, a parte quanto dichiarato dalla ricorrente sulla menzionata relazione del Curatore, non risulta essere stata fornita la prova certa sulla cessazione dell’attività dell’azienda fallita.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8 ottobre 2024