Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8508 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19255/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CF: CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende
–
Ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 859/2019 depositata il 15/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 827/2010,
emesso dal Tribunale di Catania, con il quale era stato ingiunto al RAGIONE_SOCIALE opponente di pagare la somma di euro 328.123,01, oltre ad accessori, per omesso pagamento di fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sequestrata RAGIONE_SOCIALE a fronte di forniture di cemento sfuso effettuate negli anni 2008-2009 in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE giudiziaria. RAGIONE_SOCIALE, infatti, era stata sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale (sequestro) e, quindi, confiscata in via definitiva ai sensi RAGIONE_SOCIALEa l. 575/1965.
Gli opponenti dedussero il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, poiché la società in questione risultava ancora attiva ed operante, cosicché la stessa era a loro dire tenuta a rispondere con il proprio patrimonio RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni sociali contratte, secondo i principi del codice civile. Né – dedussero gli opponenti – era legittimata passivamente l’RAGIONE_SOCIALE, in quanto, a seguito del d.l. 04/02/2010 n. 4, era stata istituita l’RAGIONE_SOCIALE d ei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, competente nel caso di specie, in quanto il decreto ingiuntivo venne notificato successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto. Nel merito contestarono la fondatezza del credito ingiunto.
RAGIONE_SOCIALE, premesso che le forniture di cemento indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto erano state tutte eseguite, su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘amministratore giudiziario, in epoca successiva al provvedimento di sequestro, rilevò che il RAGIONE_SOCIALE opponente, non avendo ‘sollevato alcuna contestazione in ordine all’operato RAGIONE_SOCIALE‘amministratore Giudiziario ed ai limiti del suo mandato’ aveva ‘sostanzialmente riconosciuto che le somme richieste dall’esponente, riferendosi RAGIONE_SOCIALE ge stione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, rientravano ‘tra le spese necessarie o utili per la conservazione e l’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘; spese che,
in forza del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 octies , 1° comma, l. 575/1965, dovevano essere sostenute dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria.
Con sentenza n. 742/2015 il Tribunale di Catania accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto. Ritenne che, essendo state le forniture per cui è causa tutte richieste dall’amministratore giudiziario, il quale aveva agito in nome e per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, le parti del rapporto contrattuale erano la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, la quale ultima doveva rispondere dei debiti contratti secondo la disciplina RAGIONE_SOCIALEa responsabilità limitata, ex art. 2462 c.c. Il Tribunale affermò, inoltre, che non poteva applicarsi l’art. 2 octies RAGIONE_SOCIALEa l. 575/1965, in quanto detta disposizione riguardava le spese nell’RAGIONE_SOCIALE e gestione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non anche gli eventuali debiti contratti dRAGIONE_SOCIALE società. In ogni caso, permaneva la terzietà RAGIONE_SOCIALEo Stato nei rapporti contrattuali posti in essere dRAGIONE_SOCIALE società nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività d’impresa.
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Catania.
Si costituirono il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello e proponendo appello incidentale condizionato all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale, con il quale chiesero di dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva, essendo legittimata l’RAGIONE_SOCIALE istituita con d.l. 4/02/2010, n. 4.
Con sentenza n. 859/2019, depositata in data 15/04/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Catania: (i) ha accolto l’appello proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, l o ha condannato a pagare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 328.123,01; (ii) ha rigettato l’appello proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
(iii) ha rigettato l’appello incidentale, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio tra RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 c.p.c.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato note scritte, concludendo per il rigetto del ricorso.
Parte controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2462 c.c. e degli artt. 8-octies e 8-novies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 575/65 ‘, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto direttamente responsabile l’RAGIONE_SOCIALE erariale dei debiti contratti dall’RAGIONE_SOCIALE giudiziaria RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE nel periodo successivo al sequestro RAGIONE_SOCIALEa società disposto ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 575/1965 e antecedente RAGIONE_SOCIALE confisca definitiva RAGIONE_SOCIALEa stessa. Ciò in quanto il sequestro e la successiva confisca non farebbero venir meno la società come soggetto di diritto autonomo, con la conseguente applicazione del regime patrimoniale di responsabilità stabilito per le società a responsabilità limitata.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 4/2010’ , per non avere la Corte territoriale, disattendendo il motivo di appello incidentale condizionato spiegato dai ricorrenti, dichiarato il difetto di legittimazione passiva, oltre che RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, anche del RAGIONE_SOCIALE, eccepito sin dal primo grado di giudizio.
Il ricorso pone questioni di rilievo nomofilattico, in relazione alle quali difettano precedenti specifici di legittimità; risulta pertanto opportuno il rinvio RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 08/01/2024.