Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1535 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1535 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28444/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore generale NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 143/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di Lecce -sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il 20.4.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.11.2025 dal AVV_NOTAIO.
Occupazione senza titolo
ad. 18.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1059/2019, pubblicata il 18.4.2019, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava le domande principali svolte da RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) di accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà del compendio immobiliare sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO (in catasto fabbricati al foglio 243, p.lla 2235, sub 33, p.lla 2237, sub 22, p.lla 2238, sub 22), di accertamento RAGIONE_SOCIALEa detenzione senza titolo di detto immobile da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (in avanti indicata come RAGIONE_SOCIALE), di condanna RAGIONE_SOCIALEa stessa al rilascio del compendio immobiliare e al pagamento a titolo risarcitorio RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione per il periodo dal luglio 2009 al dicembre 2016, previa detrazione RAGIONE_SOCIALEe somme già versate a titolo di occupazione, nonché al pagamento a titolo risarcitorio di una indennità successiva al dicembre 2016 fino al rilascio effettivo, nonché di condanna al pagamento a titolo risarcitorio dei tributi (ICI e IMU) pagati sull’immobile e RAGIONE_SOCIALE interessi versati per la contrazione del mutuo necessario per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile .
A sostegno RAGIONE_SOCIALEe proprie domande l’attrice aveva dedotto che:
a decorrere dal 1°.7.2009 era succeduta nella proprietà del patrimonio immobiliare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disciolti e nella gestione di tutti i rapporti in corso, già facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, (in seguito MEF-IGED), secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 16 ter , DL 207/2008;
era subentrata, oltre che nei rapporti in corso, anche nella titolarità del patrimonio immobiliare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, compreso il compendio immobiliare sito nel Comune di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
la RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal luglio 1982 aveva iniziato a detenere detto immobile, chiedendone il 2.2.1984 la disponibilità al MEF-IGED, che si era dichiarato disponibile alla regolarizzazione del rapporto mediante la stipula di un contratto di locazione provvisoria;
comunicato alla RAGIONE_SOCIALE il subentro nella titolarità del compendio, quest’ultima , in occasione di uno scambio di comunicazioni per il rimborso di euro 65.700,00 per il rifacimento dei bagni, aveva sollecitato la stipulazione del contratto di locazione così riconoscendo l’assenza di un titolo per l’occupazione ;
tale richiesta era stata riscontrata rappresentando la disponibilità alla stipula di un contratto di locazione sessennale, dietro pagamento del canone annuo di euro 105.100,80 sulla base d ei parametri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE si era costituita e nell’opporsi all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande aveva chiesto di accertare che l’occupazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile era conseguita all’immissione nel possesso da parte del RAGIONE_SOCIALE a fronte del pagamento mensile di una indennità.
La Corte d’Appello di Lecce -sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE con sentenza pubblicata il 20.4.2022 , in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, dopo aver dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa in primo grado, perché fondata su un vincolo di indisponibilità rilevato d’ufficio senza sollecitare il contraddittorio tra le parti, accertava la piena proprietà del compendio immobiliare in capo all’appellante (esclusa l’esistenza di un vincolo di destinazione ) e l’assenza di un titolo legittimo per l’occupazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, condannandola al rilascio immediato.
La Corte d’appello, inoltre, dichiarava inammissibile la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE‘appellata al risarciment o dei danni da occupazione illegittima per il periodo dal gennaio 2019 fino al rilascio; rigettava ogni altra domanda di risarcimento del danno per l’occupazione fino al 31.12.2018; compensava le spese di lite dei due gradi.
La Corte d’appello, quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dal luglio 2009 al 31.12.2018, pur dando atto del prevalente orientamento circa il carattere di danno in re ipsa in ipotesi di occupazione illegittima, notava che RAGIONE_SOCIALE aveva versato
annualmente l’importo di euro 33.833,28 a titolo di indennità di occupazione, sì che sarebbe stato onere RAGIONE_SOCIALE‘appellante provare che, se avesse avuto la disponibilità del bene, avrebbe avuto la possibilità di ricavare un importo maggiore rispetto al percepito, a tanto non bastando la sola produzione dei parametri OMI allegati dall’appellante perché relativi a immobili a uso residenziale. Era altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno per il pagamento dei tributi (ICI e IMU) e per gli oneri finanziari contratti per l’acquisto del compendio perché non in relazione causale con la detenzione senza titolo.
Erano, invece, dichiarate inammissibili: a) la domanda di risarcimento del danno dal gennaio 2019 fino al rilascio (RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato di aver percepito l’indennità di occupazione fino al 31.12.2018) , dato il carattere eccezionale RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di «condanna in futuro» ammesse dal legislatore, ostandovi il dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 474 cod. proc. civ. ; b) la domanda per il periodo di occupazione dal gennaio 2019 fino al termine del giudizio di appello, perché in contrasto con i termini perentori ex art. 183 cod. proc. civ. scaduti nel 2017, così impedendo ad RAGIONE_SOCIALE l’attività assertiva contraria e l’articolazione RAGIONE_SOCIALEa relativa prova .
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380bis .1. cod. proc. civ.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo sono denunciate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2043, 1223, 1226, 2056 e 2697 cod. civ.
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha rigettato la domanda diretta alla liquidazione del danno da occupazione illegittima sul rilievo che
sarebbe stata gravata dall’onere di provare che, se avesse avuto la disponibilità del bene, avrebbe ricavato un canone maggiore RAGIONE_SOCIALE‘indennità percepita. Tale decisione confligge con quanto statuito dalle Sezioni Unite (sentenza 33645/2022), che nel comporre un conflitto insorto tra le Sezioni semplici, ha chiarito che in ipotesi di occupazione illegittima la locuzione «danno in re ipsa» va sostituita con quella di «danno presunto» o «danno normale» , tale intendendosi quello correlato all’allegata lesione alla facoltà di godimento da liquidare in via equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, mentre solo in caso risarcimento parametrato al mancato guadagno (quando è un canone superiore a quello di mercato) è richiesta una specifica prova RAGIONE_SOCIALE‘occasione perduta.
La Corte d’appello erroneamente ha affermato che il risarcimento legato alla perdita RAGIONE_SOCIALEa possibilità di percezione del canone di mercato sarebbe stato accordabile soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa specifica occasione perduta a causa RAGIONE_SOCIALE‘occupazione .
La corte territoriale, invece, avrebbe dovuto verificare: a) se il proprietario avesse palesato l’intenzione di mettere l’immobile a frutto, così dimostrando il proprio intendimento di godere effettivamente del bene; b) se l’occupante avesse dimostrato l’anomala infruttuosità di esso; c) se il valore di mercato del canone (pari all’utilità normalmente fruibile dall’immobile, così come indicata dall a ricorrente mediante le quotazioni OMI) fosse stato maggiore dall’indennità unilateralmente versata da RAGIONE_SOCIALE TA. Per contro, del tutto inconferente, era il profilo RAGIONE_SOCIALEa perdita di più favorevoli occasioni locatizie per aver l’attrice fatto riferimento alla perdita del godimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile , riservando a un separato giudizio il risarcimento del lucro cessante.
1.1. Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze 15 novembre 2022, nn. 33659/33645) hanno statuito che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo:
‘il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno RAGIONE_SOCIALEa mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale’;
‘se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato’;
‘il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall’impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato’.
Le Sezioni Unite (si farà riferimento ai paragrafi RAGIONE_SOCIALEa sentenza 33645/2022) hanno precisato che:
‘ entrambe le ordinanze interlocutorie pongono la questione RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del c.d. danno in re ipsa nell’ipotesi di occupazione sine titulo RAGIONE_SOCIALE‘immobile, ma il punto di divergenza fra gli orientamenti che esse esprimono riguarda non il mancato guadagno, bensì la perdita subita. ‘ (paragrafo 4.2. primo capoverso);
‘ la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione ‘ danno in re ipsa ‘ va sostituita con quella di ‘danno presunto’ o ‘danno normale’, privilegiando la prospettiva RAGIONE_SOCIALEa presunzione basata su specifiche circostanze da cui
inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione RAGIONE_SOCIALEa facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti … quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, e quella RAGIONE_SOCIALEa teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l’estensione RAGIONE_SOCIALEa tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello RAGIONE_SOCIALE‘azione di rivendicazione ma debba contenere l’ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione RAGIONE_SOCIALEa teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica’ (paragrafo 4.5., capoversi primo e terzo);
‘ il danno conseguenza assume rilevanza giuridica non per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso, ma solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene RAGIONE_SOCIALEa vita, secondo la fondamentale definizione contenuta in Cass. Sez. Un. 22 luglio 1999, n. 500; reciprocamente, l’evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene RAGIONE_SOCIALEa vita. La nozione di danno ingiusto di cui all’art. 2043 cod. civ. rappresenta la sintesi di questi due reciproci vettori’ (paragrafo 4.6, ultimo capoverso);
‘ q uando l’azione lesiva attinge invece il contenuto del diritto di proprietà (‘il diritto di godere e disporre RAGIONE_SOCIALEe cose in modo pieno ed esclusivo’), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine giuridico.
La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l’azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest’ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l’occupazione senza titolo RAGIONE_SOCIALE‘immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l’intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L’evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo RAGIONE_SOCIALEa cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta RAGIONE_SOCIALEa violazione, cagionata dall’occupazione abusiva, del ‘diritto di godere e disporre RAGIONE_SOCIALEe cose in modo pieno ed esclusivo’. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere RAGIONE_SOCIALEa cosa, integrante l’evento di danno condizionante il requisito RAGIONE_SOCIALE‘ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa RAGIONE_SOCIALEa violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire’ (paragrafo 4.7., capoversi secondo e quarto).
Nell’intenzione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite il riferimento alla concreta possibilità di godimento oltre che rappresentare un punto di equilibrio tra la teoria normativa del danno e quella causale, permette di mantenere ferma la distinzione tra tutela reale e tutela risarcitoria, perché, diversamente, si sarebbe al cospetto non di un danno punitivo, ‘ma del danno irrefutabile che non ammette la prova contraria’ (paragrafo 4.7, ultimo capoverso).
Nel caso RAGIONE_SOCIALEa comune fattispecie di occupazione abusiva RAGIONE_SOCIALE‘immobile, che come già detto rappresentava l’oggetto del contrasto, ‘la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri L’allegazione che l’attore faccia RAGIONE_SOCIALEa concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale
allegazione il convenuto ha l’onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. In presenza di una specifica contestazione sorge per l’attore l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEo specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso RAGIONE_SOCIALEa presunzione l’attore ha l’onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell’ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento RAGIONE_SOCIALEa cosa’ (paragrafo 4.9, capoversi primo e secondo).
Infine, precisano le Sezioni Unite, ‘Si chiarisce così la portata eminentemente pratica RAGIONE_SOCIALEe nozioni di ‘danno normale’ e ‘danno presunto’ emerse nella recente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza RAGIONE_SOCIALE‘onere del convenuto di specifica contestazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l’attore RAGIONE_SOCIALE‘onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito RAGIONE_SOCIALE‘occupazione abusiva’ (paragrafo 4.9, ultimo capoverso).
1.2. La Corte d’appello in relazione alla domanda di condanna al risarcimento de l danno per l’occupazione illegittima dal luglio 2009 al 31.12.2018 ( secondo l’ultimo aggiornamento effettuato in sede di giudizio di primo grado, come da atto di appello, pag. 44) ha dato atto che il danno era stato quantificato annualmente ‘ nella differenza tra il canone annuale determinato sulla base RAGIONE_SOCIALEe quotazioni (dei canoni) pubblicate semestralmente dallo RAGIONE_SOCIALE Immobiliare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALEe Entrate e l’importo annuale di € 33.833,28 che la RAGIONE_SOCIALE ha versato alla società proprietaria’ (pagina 9 da riga 14 a riga 19).
Il giudice di secondo grado ha poi affermato che ‘ e in generale prevale la tesi che nell’ipotesi di occupazione di un immobile senza titolo il danno da occupazione illegittima è ‘in re ipsa’ …, non si può nel caso specifico qui in esame non evidenziare che per anni la RAGIONE_SOCIALE ha versato alla proprietaria del compendio immobiliare la somma annuale di € 33.833,28 (come ammesso dall’appellante sia in primo grado che in appello) a titolo di indennità di occupazione. Tale circostanza, a parere di questa Corte, imponeva alla proprietaria di provare che se avesse avuto la disponibilità del compendio immobiliare avrebbe avuto possibilità di ricavarne un canone o – più in generale – un utile di importo maggiore RAGIONE_SOCIALEa somma versata, per l’occupazione, dalla ASL. A tale onere la RAGIONE_SOCIALE si è sottratta ‘ .
Nel caso di specie, pur avendo l’attrice lamentato di essere stata nell’impossibilità di conseguire l’utilità connessa al compendio immobiliare, con ciò maturando il diritto al risarcimento del danno in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intenzione , palesata anche in via anteriore al giudizio, di mettere a reddito il bene, la Corte d’appello ha ritenuto dirimente la circostanza del pagamento annuale da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione di euro 33.833,28, facendone derivare il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda per la mancata prova del maggior ricavo che l’attrice avrebbe potuto trarre nell’ipotesi di disponibilità del bene.
Nonostante fosse pacifico che la pretesa risarcitoria azionata dall’attrice poggiasse sulla privazione del diritto di godimento sul bene e sulla limitazione nell’esercizio pieno del diritto di proprietà , la corte tarantina ha omesso di considerare che quello reclamato era il danno emergente e non il lucro cessante, per il quale RAGIONE_SOCIALE si era riservata di agire in separata sede, per poi applicare al primo un onere RAGIONE_SOCIALEa prova previsto per il secondo.
Così decidendo, tuttavia, la Corte d’appello non ha considerato che l’allegazione attore a RAGIONE_SOCIALEa concreta perdita RAGIONE_SOCIALEa possibilità di godimento, ritualmente svolta nel corso del giudizio (v. il doc. 13 allegato all’atto di citazione), può essere specificamente contestata dal convenuto, ma tale contestazione non emerge dal tenore RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Proprio perché l’attrice aveva allegato la privazione ‘del diritto di godimento sul bene ricevendo così una limitazione nell’esercizio pieno del diritto di proprietà’, si sarebbe dovuta apprezzare in chiave pratica l’utilità del riferimento alle nozioni di «danno normale» o «danno presunto» ’emerse nella recente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza RAGIONE_SOCIALE‘onere del convenuto di specifica contestazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l’attore RAGIONE_SOCIALE‘onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito RAGIONE_SOCIALE‘occupazione abusiva’ (v. sempre Cass., sez. un., 33645/2022, paragrafo 4.9. ultimo capoverso).
Con il che si rende evidente che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello confligge con quanto statuito dalle Sezioni Unite, sulla scorta del componimento del riferito contrasto, secondo cui, quanto al danno emergente, ‘il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo’; ‘se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato’.
All’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda, inoltre, non ostava la pretesa inadeguatezza dei parametri OMI invocati, poiché, quando sia certa
l’esistenza di un danno di non agevole quantificazione, il giudice deve esercitare il potere officioso di liquidazione ex art. 1226 cod. civ.
Infatti, il potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ. nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa responsabilità extracontrattuale, quale espressione del più generale potere ex art. 115 cod. proc. civ. (v. Cass., sez. III, 16 luglio 2025, n. 19681; Cass., sez. III, 29 aprile 2022, n. 13515; Cass., sez. III, 18 marzo 2022, n. 8941; Cass., sez. III, 5 febbraio 2021, n. 2831; Cass., sez. III, 17 novembre 2020, n. 26051; Cass., sez. II, 9 novembre 2020, n. 25017; Cass., sez. III, 20 gennaio 2020, n. 1636; Cass., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31546; Cass., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass., sez. III, 10 novembre 2011, n. 20990; Cass., sez. III, 30 aprile 2010, n. 10607), si innesta in situazioni nelle quali, quando il danno patrimoniale è certo, non è possibile pervenire alla medesima certezza sulla misura RAGIONE_SOCIALEo stesso.
È stato, inoltre, precisato da questa Corte che il giudice può fare ricorso al criterio RAGIONE_SOCIALEa liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d’ufficio pure dal giudice di appello (v., ex multis , Cass. 13515/2022; Cass. 2831/2021; Cass. 1636/2020, citate. Principio consolidato a partire da Cass., sez. III, 14 novembre 1961, n. 2655, la quale ha affermato che ‘il giudice può far ricorso al criterio RAGIONE_SOCIALEa liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, anche di ufficio, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltà può essere esercitata d’ufficio anche dal giudice di appello” ).
Ne consegue che, da un lato, la Corte d’appello ha errato nel ritenere necessaria la prova RAGIONE_SOCIALEa possibilità di ricavare ‘un canone o più in generale -un utile di importo maggiore RAGIONE_SOCIALEa somma versata, per l’occupazione, dalla RAGIONE_SOCIALE‘, dall’altro, al cospetto di un «danno normale» o «danno presunto» avrebbe dovuto procedere anche in via
officiosa alla liquidazione equitativa mediante il parametro del canone locativo di mercato.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo, con cui è denunciata , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. , per essere incorsa la Corte d’appello in un errore percettivo là dove , nell’esame RAGIONE_SOCIALEe prodotte valutazioni riportate dall’OMI RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Entrate, le ha ritenute irrilevanti per essere riferite a immobili a uso residenziale e non ufficio.
Con il terzo motivo sono denunciate , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 183 e 345 cod. proc. civ. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ.
La ricorrente si duole per aver la corte territoriale ritenuto inammissibile la domanda diretta al risarcimento del danno maturato sino alla definizione del giudizio sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa scadenza dei termini ex art. 183 cod. proc. civ. nel giudizio di primo grado. Tale affermazione è in contrasto con l’espresso riconoscimento da parte del diritto vivente RAGIONE_SOCIALEa possibilità di chiedere il risarcimento del danno da occupazione abusiva ancora in atto al momento del giudizio, a meno che la domanda non sia stata espressamente limitata per il passato.
La Corte d’appello , pertanto, erroneamente ha affermato che: a) gli effetti cronologici del giudicato si formerebbero con lo spirare dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., mentre si sarebbe dovuto far riferimento al momento RAGIONE_SOCIALEa precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni in primo grado c.p.c.; b) ha violato l ‘art. 345 cod. proc. civ. che permette di chiedere in appello il risarcimento dei danni maturati dopo la sentenza impugnata.
3.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato che se l’illecito ‘è in atto quando è proposta la domanda, la parte può chiedere il risarcimento non del solo danno già subito, ma anche di quello che potrà subire nel corso del processo, sino a quando il fatto illecito si protragga. Della sua verificazione
dovrà naturalmente dare la prova, come del resto la deve dare per quello già verificatosi, ma la domanda così proposta consente alla parte, non solo in primo grado, ma nei successivi gradi di merito, di appello ed allora anche in quello di eventuale rinvio, di chiedere che la liquidazione riguardi tutti i danni, a mano a mano prodottisi’ (v. Cass., sez. III, 25 novembre 2002, n. 16564; Cass., sez. III, 12 maggio 2017, n. 11789).
Invero, in ipotesi di occupazione illegittima si è in presenza di un illecito permanente e, quindi, se la domanda ‘ è proposta per ottenere il risarcimento dei danni che viene producendo un fatto illecito permanente, si possono avere sotto l’aspetto temporale due evenienze, se la sentenza accerta che è stato realizzato ed è tuttora in atto uno stato di fatto lesivo di un interesse protetto RAGIONE_SOCIALE‘attore. La sentenza potrà anche accertare che questo stato di fatto ha prodotto e viene producendo un danno: in questo caso, se l’attore lo richiede, il giudice potrà pronunciare condanna al risarcimento anche del danno futuro, danno che sarà allora liquidato nella misura già provata in relazione all’ultimo periodo potuto prendere in considerazione dalla sentenza ed il cui risarcimento spetterà sino a quando lo stato di fatto non sarà stato rimosso’ (v. sempre Cass. 16564/2002, cit.).
Per questa via, tuttavia, non si apre la strada a una condanna in futuro, ma al risarcimento di un danno che matura di giorno in giorno fino al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, ossia non solo del solo danno già subito, ma anche di quello che la parte potrà subire nel corso del processo, sino a quando il fatto illecito si protragga. In questi termini deve intendersi quanto enunciato da Cass. 16654/2022 in ordine al danno derivante da una occupazione senza titolo e al decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, quale danno che matura di giorno in giorno, non soggetto al limite legato al maturare RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive e suscettibile di richiesta anche in sede di appello, poiché l’art. 345 cod. proc. civ. ammette eccezionalmente il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado in quanto riferiti alle conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a
fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa (v., Cass., sez. lav., 4 novembre 2021, n. 31558; Cass., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5678), trovando la loro fonte nella stessa causa (v., Cass., sez. 6-III, 4 settembre 2020, n. 18526; Cass., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067).
Diversamente opinando si darebbe luogo a una condanna in futuro di un danno non ancora verificatosi al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione. Condanna in futuro, in relazione alla quale esiste un forte contrasto in dottrina sul carattere generale, o no, del rimedio, a fronte del consolidato orientamento del diritto vivente a proposito RAGIONE_SOCIALEa natura eccezionale RAGIONE_SOCIALEe ipotesi normativamente esistenti (v. Cass., sez. III 10 aprile 2014, n. 8405; Cass., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11603; Cass., sez. III, 9 giugno 2004, n.10970). Ipotesi circoscritte alle fattispecie previste dagli artt. 657 e 654 cod. proc. civ., 316bis e 156 cod. civ., art. 8, commi terzo e quarto, l. 898/1970, art. 18, comma quarto, l. 300/1970, a cui si può aggiungere quanto previsto dall’art. 614 -bis cod. proc. civ. in tema di misure di coercizione indiretta e dall’art. 1591 cod. civ. contemplante la condanna al pagamento dei canoni a scadere sino alla data di restituzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile locato, dovuti comunque dal conduttore a seguito RAGIONE_SOCIALEa risoluzione RAGIONE_SOCIALEa locazione a titolo di danni per la protratta occupazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile (fattispecie normativa applicata in via analogica anche nel caso di occupazione di area demaniale a seguito di mancato rinnovo di concessione, v. Cass., sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4714; Cass., sez. I, 5 maggio 2011, n. 9977).
A tale valutazione, ossia quella relativa alla dedotta persistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito in pendenza del giudizio, non essendovi dubbi che il danno reclamato trovava fonte nella stessa causa costituita dal protrarsi RAGIONE_SOCIALE‘occupazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello non ha provveduto, così discostandosi dal principio di diritto sopra indicato.
L’accoglimento del terzo motivo di ricorso determina l’assorbimento del quarto, con il quale è denunciata , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2818 cod.
civ. e 474 cod. proc. civ. per aver la Corte d’appello ritenuto inammissibile la domanda del risarcimento del danno per il periodo dal gennaio 2019 fino all’effettivo rilascio.
Accolti il primo e il terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviando per un nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, la quale, in diversa composizione, provvederà a un nuovo esame alla luce dei principi di diritto indicati mediante la verifica RAGIONE_SOCIALEa sufficiente allegazione sul piano del danno emergente RAGIONE_SOCIALEa concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce -sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione in data 18 novembre 2025.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME