Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28160 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28160 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4105/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di Coreno Ausonio (Fr), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (Studio COGNOME), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 7268/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con contratto del 14 gennaio 1995 NOME COGNOME concesse in locazione al RAGIONE_SOCIALE di Coreno Ausonio un proprio terreno di 500 metri quadri quale sito provvisorio per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani (d ‘ ora in avanti, RSU), per la durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio 1995 e a fronte di un canone annuo di euro 4028,36; il contratto fu prorogato di anno in anno fino al 31 dicembre 2000, e poi rinnovato sino alla fine del 2001 anche per consentire al conduttore di bonificarlo.
Con atto di citazione del 6 maggio 2002 la COGNOME convenne davanti al Tribunale di Cassino il RAGIONE_SOCIALE di Coreno Ausonio, adducendo che il RAGIONE_SOCIALE aveva continuato a depositare nel terreno i RSU oltre il termine stabilito, che non aveva bonificato, che aveva occupato una superficie più ampia di quella locata e aveva permesso a terzi di accedervi per farne una discarica abusiva. Chiese pertanto che, accertata la scadenza del contratto locatizio e accertata altresì l ‘ estensione dell ‘ area occupata come superiore a quella concessa in locazione, fosse dichiarato che il terreno dal gennaio 2001 in avanti era detenuto abusivamente dal RAGIONE_SOCIALE e che pertanto si condannasse il convenuto al rilascio del terreno locato e al rilascio del terreno illegittimamente occupato, nonchè al risarcimento dei danni per l ‘ utilizzo sia del terreno locato -successivamente appunto al 31 dicembre 2000 -sia del terreno illegittimamente occupato – successivamente al 14 gennaio 1995 – in base al canone della locazione stipulata nel contratto per il terreno che ne era stato oggetto, il tutto fino al rilascio; chiese altresì la condanna del RAGIONE_SOCIALE a
corrisponderle i costi della bonifica e la somma di euro 15.000, equitativamente determinata, per la sua condotta inadempiente.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Coreno Ausonio si costituì, resistendo.
Il Tribunale, con sentenza del 27 marzo 2013, condannò il RAGIONE_SOCIALE convenuto a risarcire danni all ‘ attrice nella misura di euro 239.076,21, oltre accessori, e alla rifusione delle spese processuali.
Nella sentenza affermò che non era cessata la materia del contendere per avere nel 2010 il RAGIONE_SOCIALE bonificato e rilasciato i terreni, che era stata legittima la durata annuale della concessione di locazione poi rinnovata, risultando la transitorietà della detenzione da una delibera della Giunta Comunale del 17 gennaio 1995 e da allegata scrittura privata nonché dalla destinazione a stoccaggio provvisorio dei RSU; rilevò altresì che l ‘ area occupata, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d ‘ ufficio, aveva superato i 2960 metri quadri in quanto includente spazi di accesso e di manovra esterni ‘ a macchia di leopardo ‘ (occupazione, questa, che non era stata eliminata rimuovendo un cassone, essendo rimasta una piazzola in cemento funzionale allo stoccaggio), aree in cui il RAGIONE_SOCIALE non aveva impedito l ‘ accesso dei cittadini per usarle come discarica abusiva; infine, dichiarò impossibile determinare una somma per risarcire il danno derivante dall ‘ incompleta bonifica, essendo stata compiuta questa successivamente alla consulenza tecnica d ‘ ufficio.
Il RAGIONE_SOCIALE propose appello, cui controparte resistette.
La Corte d ‘ appello di Roma, con sentenza del 19 novembre 2018, in parziale riforma della pronuncia impugnata, rettificò l ‘ importo di quanto dovuto per l ‘ occupazione abusiva da euro 224.076,21 a euro 302.200, rigettando peraltro la domanda di condanna relativa alla somma di euro 15.000.
Il RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi, da cui la NOME si è difesa con controricorso, e poi anche con memoria.
La causa è stata inserita nel ruolo della camerale del 7 giugno 2022, ma essendo nelle more intervenuta rimessione alle Sezioni Unite con Cass. sez. 3, ord. int. 17 gennaio 2022 n. 1162 allo scopo di chiarire se il danno da illegittima occupazione di immobile costituisca un danno in re ipsa – questione qui oggetto del quarto motivo del ricorso – con ordinanza interlocutoria è stata rimessa a nuovo ruolo.
La causa quindi è stata chiamata alla camerale del 23 febbraio 2023.
Considerato che:
1.1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all ‘ articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 27 e 42 l. 392/1978 per essere stata dichiarata valida ed efficace la durata annuale del contratto.
In appello l ‘ attuale ricorrente avrebbe impugnato proprio su tale durata annuale, sostenendo che sia per la particolare attività – lo stoccaggio di RSU sia per la qualità del conduttore – un ente pubblico territoriale – si sarebbero dovuti applicare i suddetti articoli 27 e 42, quali norme imperative statuenti una durata minima di sei anni. Il contratto, pertanto, si sarebbe rinnovato automaticamente per altri sei anni per mancata disdetta, onde sarebbe scaduto il 1 gennaio 2007, anziché, come ritenuto dal Tribunale, il 1 gennaio 2001.
Il RAGIONE_SOCIALE dunque avrebbe esercitato legittimo possesso fino al 1 gennaio 2007, per cui non sarebbe stata fondata la domanda risarcitoria presentata dalla NOME.
1.1.2 In particolare, la corte territoriale, nella sentenza impugnata, avrebbe rilevato che, appunto con il primo motivo del gravame, l ‘ appellante aveva propugnato l ‘ applicabilità non dell ‘ articolo 27 (attinente al contratto di locazione non abitativa transitoria tra privati), bensì dell ‘ articolo 42 (attinente al contratto di locazione stipulato da ente pubblico territoriale), per cui i
contratti locatizi di immobili urbani per attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, sedi di partiti e di sindacati ‘ e quelli stipulati dallo Stato o da enti pubblici territoriali in qualità di conduttori ‘ hanno durata come previsto dall ‘ articolo 27, primo comma. Ad avviso dell ‘ appellante il primo giudice avrebbe dovuto quindi applicare l ‘ articolo 42, e non l ‘ articolo 27, e ritenere nulla ai sensi dell ‘ articolo 79 l. 392/1978 la deroga annuale di natura transitoria stabilita dalle parti in quanto non prevista né richiamata dall ‘ articolo 42, con conseguente ripristino, per eterointegrazione ex articoli 1339 e 1419 c.c., della durata sessennale; mancando allora la disdetta effettuata nei modi di legge si sarebbe compiuta la rinnovazione per un altro sessennio, cioè il 1 gennaio 2007. Non vi sarebbe stata pertanto alcuna utilizzazione abusiva del terreno da parte del RAGIONE_SOCIALE, e dunque nessun danno per occupazione sine titulo .
Il giudice d ‘ appello avrebbe tuttavia ritenuto che, al di là della indicata perentorietà della durata locatizia nel contratto con ente pubblico territoriale, dovrebbe tenersi conto della normativa attinente ai rifiuti. Richiama pertanto giurisprudenza di legittimità (Cass. 7557/2011) nel senso che il contratto con cui il proprietario concede a un terzo la disponibilità del suo terreno, per utilizzarlo come discarica di rifiuti secondo le modalità determinate nel contratto e peculiari ( ‘ come nella specie la previsione di opere di bonifica a carico del conduttore anche dopo la chiusura della discarica ‘) , è un contratto atipico cui sono analogicamente applicabili le norme del contratto di locazione e che, mancando una espressa clausola che disponga diversamente, il conduttore ha obbligo, alla scadenza del termine, di riconsegna, pur nelle condizioni ordinariamente conseguenti all ‘ uso; pertanto il conduttore, se non dimostra che la bonifica non sia fattibile senza conservare la disponibilità del bene, diventa responsabile del ritardo della riconsegna ex articolo 1591 c.c.
Tale situazione, secondo il giudice d ‘ appello, si sarebbe quindi verificata, essendo stata riconsegnata l ‘ area oggetto del contratto il 1 aprile 2010, per essere stata terminata la bonifica il 14 settembre 2009. Essendo dunque il RAGIONE_SOCIALE responsabile del ritardo di cui all ‘ articolo 1591 c.p.c., la corte
territoriale aveva rigettato il motivo del gravame, pur con motivazione diversa rispetto al primo giudice.
1.1.3 Il ricorrente, in primis , oppone che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto della qualità soggettiva del conduttore, tale da comportare l ‘ applicazione, anziché dell ‘ articolo 27, quinto comma – che disciplina la durata transitoria del contratto di locazione -, dell ‘ articolo 42 l. 392/1978 (si invoca sul punto Cass.12947/1995), per cui sarebbe stata nulla ai sensi dell ‘ articolo 79 della medesima legge la deroga della durata annuale, e avrebbe dovuto scattare la eterointerpretazione di cui agli articoli 1339 e 1419 c.c. per la durata sessennale.
Sostiene infatti il ricorrente(richiamando Cass.2274/1998 e Cass. 16321/2009) che i contratti con enti pubblici territoriali sarebbero sempre assoggettati al citato articolo 42, indipendentemente dall ‘ uso del bene locato
1.1.4 In secondo luogo dovrebbe negarsi il diritto della COGNOME all ‘ indennizzo fino al 1 gennaio 2007 anche per la ‘ maggiore superficie asseritamente utilizzata ‘ di 2400 metri quadri circa: il giudice d ‘ appello avrebbe riconosciuto che in gran parte si trattava di spazi di accesso e manovra esterni, onde non rileverebbe che ‘ non siano stati oggetto di specifica pattuizione ‘ nel contratto del 14 gennaio 1995, trattandosi di ‘ obblighi presupposti ‘ per i principi di correttezza e buona fede nell ‘ esecuzione del contratto, sussistenti anche se in esso non espressamente previsti (si cita al riguardo Cass. 13583/2011). Diversamente il contratto sarebbe stato nullo per ‘ impossibilità dell ‘ oggetto e del contenuto (locare un terreno ma non poterlo raggiungere per non occupare le strade di accesso) ‘, dato che la destinazione a deposito dei RSU ‘ è stata tenuta presente da entrambi i contraenti come situazione di fatto imprescindibile nella formazione del consenso ‘ , per cui il giudice potrebbe pure sollevarla d ‘ ufficio ai sensi dell ‘ articolo 1421 c.c.
Ne conseguirebbe, qualora fosse accolto questo motivo, la decurtazione dal risarcimento del danno delle somme relative alla occupazione abusiva dal 1
gennaio 1995 al 1 gennaio 2007, sia per il terreno locato sia per quello ulteriormente utilizzato.
1.2 Il motivo veicola, evidentemente, due submotivi .
1.2.1.1 Il primo verte sulla natura del contratto stipulato tra NOME e il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, e quindi sulla normativa che lo dovrebbe governare.
Al riguardo, la corte territoriale ha ben invocato, considerata l ‘ identità della tematica, Cass. sez. 3, 1 aprile 2011 n. 7557, per cui ‘ il contratto con il quale il proprietario di un terreno ne trasferisca la disponibilità a terzi per la sua destinazione a discarica di rifiuti, secondo modalità negozialmente predeterminate e del tutto peculiari (nella specie, escavazione del terreno per consentire lo smaltimento dei rifiuti con il sistema dello stoccaggio definitivo; corrispettivo stabilito in ragione dei metri cubi di riempimento dello scavo; previsione di opere di bonifica a carico del conduttore anche dopo la chiusura della discarica), integra gli estremi di un contratto atipico cui, in via analogica, sono legittimamente applicabili le norme sulla locazione, atteso lo scopo pratico del negozio che ne evidenzia la causa in concreto, in correlazione alla quale va conformata la disciplina del contratto atipico ‘; e in siffatto contratto atipico ‘ in difetto di un’espressa previsione contrattuale che stabilisca diversamente, sussiste l’obbligo a carico del concessionario o conduttore, alla scadenza del termine, di riconsegnare il bene, sia pure nelle condizioni ordinariamente conseguenti all’uso stabilito ‘, per cui, qualora non dimostri l ‘ impossibilità di compiere su di esso i concordati lavori di bonifica se non ne conserva la disponibilità, ‘ il concessionario o conduttore deve ritenersi responsabile del ritardo nella consegna del bene stesso, ai sensi dell’art. 1591 del codice civile ‘ .
Tale pronuncia ha confermato il precedente offerto da Cass. sez. 3, 26 novembre 2002 n. 16679, che è infatti così massimato: ‘ Il contratto con il quale il proprietario di un terreno ne trasferisca la disponibilità a terzi per la sua destinazione a discarica, secondo modalità negozialmente predeterminate
e del tutto peculiari (nella specie, escavazione del terreno per consentire lo smaltimento dei rifiuti con il sistema dello stoccaggio definitivo; corrispettivo stabilito in ragione dei metri cubi di riempimento dello scavo; obbligo di restituzione del terreno alla scadenza contrattuale previa chiusura della discarica mediante copertura dello scavo e sistemazione finale dell’area per l’utilizzazione a piazzale) integra gli estremi del contratto atipico cui, in via analogica, sono legittimamente applicabili le norme sulla locazione, a ciò conseguendo la sussistenza di un obbligo di restituzione del bene, da parte dell’utilizzatore, tutte le volte in cui il rilascio costituisca (come nella specie) effetto previsto dal contratto ed espressamente collegato al raggiungimento della complessa causa della convenzione atipica, ovvero qualora la destinazione del bene all’uso convenuto non risulti più possibile per sopravvenuto ” factum principis “.
La corte territoriale, dunque, ha fondato la non applicabilità dell ‘ articolo 42, in sostanza, sulla natura atipica del contratto – già chiaramente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui non vi è motivo per non dare continuità – che la corte ha ravvisato nel negozio sottoposto al suo esame, nel senso che si trattava di un contratto di temporaneo trasferimento della disponibilità di un terreno destinato a discarica di rifiuti, ‘secondo modalità negozialmente predeterminate e del tutto peculiari (come nella specie la previsione di opere di bonifica a carico del conduttore anche dopo la chiusura della discarica) ‘ (così a pagina 6 della sentenza impugnata: peculiarità che l ‘ appena richiamata giurisprudenza valorizza per rendere il contratto atipico).
1.2.1.2 Dato atto, quindi, dell ‘ esistenza di una siffatta species di contratto atipico, deve constatarsi che la corte territoriale rientra poi nella classica indagine, nel caso concreto, della identificazione/interpretazione della volontà contrattuale delle parti, da cui trarre la qualificazione del contratto; si tratta di un ‘ indagine che spetta naturalmente al giudice di merito, il quale peraltro, nella ricerca in tale volontà contrattuale degli indici rilevanti per qualificarne il frutto come il contratto atipico appena indicato, segue quanto insegnato dalla giurisprudenza.
Si rileva d ‘ altronde che il ricorrente si basa, nella sua censura, sull ‘ apodittico asserto che il contratto sia stato locatizio, e quindi non atipico: la giurisprudenza che invoca, dunque, non è pertinente, perché concerne una fattispecie in cui è dato per certo trattarsi di contratto di locazione (Cass. sez. 3, 24 luglio 2007 n. 16321: ‘ Anche ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori di cui all’art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 é applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 in tema di rinnovazione che accorda al conduttore una tutela privilegiata in termini di durata del rapporto. Invero, a differenza dell’ipotesi regolata dall’art. 1597 cod. civ., la protrazione del rapporto alla sua prima scadenza in base alle richiamate norme della legge n. 392 del 1978 non costituisce l’effetto di una tacita manifestazione di volontà – successiva alla stipulazione del contratto e che la legge presume in virtù di un comportamento concludente e, quindi, incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della PRAGIONE_SOCIALE. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta -, ma deriva direttamente dalla legge, che rende irrilevante la disdetta del locatore quando la stessa non sia basata su una delle giuste cause specificamente indicate dalla legge quali motivi legittimi di diniego della rinnovazione. )
Ad abundantiam a questo punto, si rileva che non è propriamente pertinente invece Cass. sez. L, 2 marzo 1998 n. 2274/1998 ; né è pertinente il nucleo dell ‘ insegnamento di Cass. sez. 3, 19 dicembre 1995 n. 12947 ( ‘ Il secondo comma dell’art. 42 legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui contiene un richiamo all’art. 28 della stessa legge, va interpretato in forza del suo tenore letterale nel senso che alle locazioni di cui al primo comma dell’art. 42 (cioè degli immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali o scolastiche, nonché a sedi di partiti o sindacati o di quelli detenuti in qualità di conduttori dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali) non si applica integralmente la disciplina contenuta nell’art. 28, ma solo quella di cui al primo comma relativa al preavviso di rilascio, con la conseguenza che il locatore potrà far cessare il rapporto alla prima scadenza, anche in assenza dei motivi indicati nel successivo art. 29 e richiamati dal secondo comma dell’art. 28,
purché dia disdetta nei termini e nei modi di legge . ‘ ), peraltro superata da S.U. 9 luglio 1997 n. 6227.
1.2.2 Quanto al secondo submotivo, relativo ai pretesi ‘ obblighi presupposti ‘ sopra illustrati, è evidente che esso veicola un novum .
Dalla premessa del ricorso (pagina 4) risulta infatti che l ‘ attuale ricorrente, difendendosi in primo grado, aveva affermato che ‘ non aveva mai occupato porzione di terreno superiori a quella dedotte ( sic ) in contratto, per la presenza in loco di ampie aree che erano di proprietà del RAGIONE_SOCIALE stesso, trattandosi di vie comunali o convicinali di interesse pubblico, come tali sottratte alla titolarità e disponibilità di parte attrice ‘ ; in atto d ‘ appello, poi (pagina 6 del ricorso), il RAGIONE_SOCIALE non aveva introdotto l ‘ oggetto del secondo submotivo, sostenendo invece che il primo giudice ‘ aveva dichiarato la occupazione abusiva da parte del RAGIONE_SOCIALE … di una superficie di mq 2.460 maggiore rispetto a quella locata di mq 500 con il contratto del 14. 01. 1995, in assenza di qualsiasi prova fornita da controparte circa la titolarità e appartenenza di tale maggior superficie ‘ .
In conclusione, entrambi i submotivi non mostrano consistenza.
2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all ‘ articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c. ove si accerta e dichiara la proprietà della NOME della maggior area di 2460 metri quadri.
Il RAGIONE_SOCIALE nell ‘ atto d ‘ appello avrebbe lamentato la mancanza della prova al riguardo; invero, controparte non l ‘ avrebbe mai fornita, pur avendo sostanzialmente esercitato un ‘ azione di rivendica.
Si riportano stralci della motivazione della sentenza qui impugnata per affermare poi: ‘ Il fondamento logico giuridico di simile convincimento è … il frutto di un errato accertamento e di una inadeguata valutazione dei fatti ‘ .
La proposta d ‘ acquisto sarebbe stata avanzata in un ‘ ottica transattiva, per cui non avrebbe esonerato dall ‘ onere probatorio la NOME; e quest ‘ ultima
sull ‘ area di 2460 metri quadri non avrebbe ‘ esercitato un ‘ azione di restituzione, di natura personale ‘ , bensì un ‘ azione reale sul presupposto di esserne la proprietaria e di non averne più il possesso. A ciò dovrebbe aggiungersi che la COGNOME non avrebbe ‘ mai specificato l ‘ estensione, la dimensione ed i confini ‘ di tale area oltre i 500 metri quadri, demandandone l ‘ accertamento al consulente tecnico d ‘ ufficio, al quale infatti sarebbe stato proposto il seguente primo quesito: ‘ Accerti il CTU la porzione di terreno di proprietà della … NOME … occupata e/o utilizzata dall ‘ inizio del contratto …’.
La COGNOME non avrebbe fornito i titoli per sostenere la sua domanda, e tutto sarebbe stato poi tratto dalla consulenza tecnica d ‘ ufficio, la quale, basata soltanto ‘ su rilievi catastali e fotografici (senza alcuna indagine o misura ipocatastale) ‘ , non avrebbe potuto esonerarla da ‘ allegare e provare i fatti costitutivi ‘ della domanda, ‘né supplire a simili deficienze istruttorie tramite una attività di carattere esplorativo ‘ . Insufficiente sarebbe infatti soltanto una certificazione catastale (qui viene citata, tra l ‘ altro, Cass. 5842/2004).
Da tutto ciò conseguirebbe la violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancato rigetto per carenza di prova.
2.2 Anzitutto occorre riassumere il contenuto motivazionale su questa tematica che offre la sentenza d ‘ appello – il quale varrà anche per vagliare i motivi successivi -.
La corte territoriale ha rilevato che il secondo e il terzo motivo del gravame lamentavano che il Tribunale aveva dichiarato l ‘ esistenza di occupazione abusiva su un terreno più ampio di quello locato, coinvolgendo beni a confine con l ‘ area recintata locata, pur mancando prova attorea che tali beni fossero di proprietà della NOME, e che i suddetti motivi censuravano pure la quantificazione del risarcimento dei danni; e ha rilevato altresì che il quarto motivo censurava l ‘ adesione del Tribunale agli esiti della consulenza tecnica d ‘ ufficio, senza esaminare le critiche mosse alla consulenza dal RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice d ‘ appello ha ritenuto infondate tutte queste censure.
In particolare, ha osservato che il giudice di prime cure ‘ ha correttamente rilevato che tra le superfici occupate e destinate allo smaltimento ‘ dovevano comprendersi le aree di accesso e di manovra dei mezzi di trasporto dei RSU, nonché le aree limitrofe ove si erano ‘ rinvenuti rifiuti sparsi ‘, pe r un totale, insieme all ‘ area recintata, di oltre 2960 metri quadri come era stato accertato dal consulente tecnico d ‘ ufficio, il quale aveva ‘ evidenziato ‘, anche con le allegate foto, ‘la loro funzionalità, diretta o indi retta, all ‘ attività di stoccaggio ‘ .
Quanto poi alle ‘ zone invase a macchia di leopardo ‘, la corte territoriale ritiene che l ‘ occupazione apparentemente parziale sia stata in realtà totale, avendo lo stoccaggio soppresso ‘l’ appetibilità e la concreta possibilità dell ‘ utilizzo del terreno nella sua totale estensione ‘. Il consulente tecnico d’ ufficio inoltre osserva ancora il giudice d ‘ appello – non ha ignorato la rimozione del cassone di raccolta dei rifiuti posto all ‘ esterno dell ‘ area recintata, perché ha comunque accertato che ‘sui luoghi è rimas ta la piazzola di cemento sulla quale stazionava ‘: pertanto perdurava l ‘ occupazione ‘ anche della relativa area ‘ .
Osserva altresì la corte territoriale che l ‘ appellante lamentava che il primo giudice abbia seguito la CTU senza tenere conto dei rilievi dell ‘ appellante stesso; a ciò ribatte la corte osservando che la CTU può avere funzione percipiente ‘ quando essa verta, come nella specie, su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare ‘ con le conoscenze e gli strumenti di cui dispone. Emerge inoltre che il consulente ‘ ha prontamente risposto ‘ alle osservazioni del RAGIONE_SOCIALE, pure con il supplemento di consulenza del 16 ottobre 2006, ‘ correttamente evidenziando -per ubicazione, estensione e tipologia -le aree, diverse da quelle oggetto dell ‘ originario contratto del 14 gennaio 1995, di fatto utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti, anche attraverso il loro interramento sino a una profondità di 30-40 centimetri ‘. Si deve dunque r itenere irrilevante l ‘ affermazione del RAGIONE_SOCIALE per cui il luogo per il deposito dei rifiuti sarebbe stato, al massimo, ampio 500 metri quadri, essendo invece emerso dall ‘ istruttoria che la zona occupata per stoccaggio copriva circa 2960 metri quadri.
Riguardo al ‘ primo profilo del secondo motivo ‘, che la COGNOME sia proprietaria delle aree in questione, il giudice d ‘ appello ritiene che lo abbia ammesso proprio il RAGIONE_SOCIALE dove afferma che ‘ si era disinteressata dei propri beni ‘ e dove, con atto del 24 luglio 1998 (presente nel fascicolo di primo grado), le aveva proposto l ‘ acquisto di parte dei suoi terreni – per 1000 metri quadri -, impegnandosi, se vi fosse stata risposta negativa (come in effetti vi fu), ‘a restituire nello stato originario la superficie occupata nel rispetto degli accordi contrattuali e previa bonifica ‘ . Che poi il RAGIONE_SOCIALE ‘ non abbia mai assunto di essere proprietario ‘ delle aree de quibus esclude vi sia stata l ‘ azione di rivendicazione della NOME, per cui non era necessario che quest ‘ ultima ‘ fornisse la prova rigorosa della proprietà ‘.
Quanto al ‘ secondo profilo ‘ , riguardante ‘ i criteri di determinazione delle somme liquidate in sentenza ‘, il gi udice d ‘ appello dichiara che il primo giudice ha correttamente applicato i principi pertinenti, avendo ritenuto il RAGIONE_SOCIALE responsabile del ritardo della consegna ex articolo 1591 c.p.c., così determinando il dovuto per illegittima occupazione ‘ sulla base della stessa c.t.u. e tenendo conto del canone a suo tempo pattuito ‘ per i 500 metri quadri locati. E trattandosi di occupazione illegittima il danno è in re ipsa , derivando ‘ dal semplice fatto della perdita della sua disponibilità, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l ‘ utilità da esso ricavabile ‘: è dunque po ssibile liquidarlo con riferimento al danno figurativo quale valore locatizio del bene (si invoca Cass. 20545/2018).
Il Tribunale ha determinato l ‘ importo di euro 224.076,21 per l ‘ abusiva occupazione incorrendo in ‘ evidente errore di calcolo ‘: secondo il c anone annuo per i 500 metri quadri ammontante ad euro 4028,36, per ogni metro quadro è dovuto l ‘ importo di euro 8,056, che, moltiplicato per 2460, porta, ‘ con arrotondamento ‘, a euro 19.817 annu i; moltiplicando poi questo per i quindici anni di occupazione illegittima (1995-2009), si giunge ad euro 297.255, cui va aggiunto, per i primi tre mesi dell ‘ anno 2010 in cui i 2460 metri quadri rimasero nella disponibilità del RAGIONE_SOCIALE, l ‘ importo di euro 4954,25, pervenendo, ancora con arrotondamento, ad un totale di euro
302.200. Così ritiene il giudice d ‘ appello che vada rettificato il dovuto stabilito dal primo giudice, ‘anc he in accoglimento della richiesta di correzione ‘ dell ‘ appellata.
2.3 Ritornando al secondo motivo del ricorso, dunque, emerge dalla sentenza impugnata che la Corte d ‘ appello ha qualificato la domanda nel senso che non si trattasse di azione di rivendicazione ritenendo che il fatto che il RAGIONE_SOCIALE ‘ non abbia mai assunto di essere proprietario ‘ delle aree de quibus esclude appunto vi sia stata l ‘ azione di rivendicazione della NOME, per cui non era necessario che quest ‘ ultima ‘ fornisse la prova rigorosa della proprietà ‘ .
Come si è visto, il motivo non confuta questa ratio decidendi , il che lo arresta su un piano d ‘ inammissibilità. Patisce inoltre inammissibilità per le ulteriori argomentazioni al riguardo, che risultano direttamente fattuali.
3.1 Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in riferimento all ‘ articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., in relazione agli articoli 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere il giudice d ‘ appello aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d ‘ ufficio ‘ senza esaminare le specifiche e dettagliate critiche ad essa rivolte ‘ .
Si richiama quanto detto al riguardo nella sentenza d ‘ appello – che è compreso nella parte motivazionale della sentenza sopra riportata nel vaglio del precedente motivo – e si nega che vi sia stata una consulenza tecnica percipiente, perché per valutare i titoli di proprietà della maggiore area ‘ rivendicata dall ‘ attrice ‘ non occorrerebbe ‘l’ ausilio di alcuna speciale cognizione tecnica ‘. Si sarebbe quindi dinanzi ad una consulenza deducente. Il richiamo poi effettuato dal giudice d ‘ appello a supplemento della consulenza sarebbe ‘mera clausola d i stile ‘. Nel caso in esame, invece, sussisterebbe soltanto una motivazione apparente, tale da rendere nulla la sentenza.
Si dichiara, poi, di riportare per rispetto del principio di autosufficienza le ‘ critiche sollevate alla sentenza di primo grado e alla consulenza tecnica su cui si basa ‘ per evidenziare ‘l’ incidenza causale del difetto di motivazione ‘ (si vedano le pagine 24-28 del ricorso), argomentando infine sull ‘ avere la corte
territoriale alla prima udienza sospeso l ‘ esecutività della sentenza di primo grado per la parte eccedente la somma di euro 120.000, ritenendo i motivi d ‘ appello ‘non particolarmente infondati e pretestuosi, in particolare sulle questioni della estensione dell ‘ area occupata e dei criteri di determinazione della somma liquidata, su cui si appalesa la necessità di approfondimenti ‘ , peraltro mai compiuti.
3.2 Un siffatto motivo sarebbe proponibile in un giudizio di merito, e in effetti è un terzo grado di merito che persegue, come emerge agevolmente dalla sintesi che se ne è appena offerta.
D ‘ altronde, se è vero che la motivazione della sentenza impugnata, come risulta da quanto riportato per vagliare il secondo motivo, non può definirsi particolarmente specifica nella sua analisi, è altrettanto vero, però, che non giunge affatto a patire neppure il vizio di inesistenza/apparenza, rimanendo entro l ‘ area di rispetto del canone della trasparenza costituzionale.
4.1 Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2056, 2059 e 2697 c.c. per la liquidazione del danno da occupazione abusiva in euro 302.000, effettuata pur ‘ in assenza di qualsiasi prova ‘ del danno.
Si richiama il passo della motivazione della sentenza impugnata – anche questo già riportato in occasione del vaglio del secondo motivo – in cui la Corte d ‘ appello afferma che tale specie di danno è in re ipsa , opponendo invece la necessità di allegare e provare di aver subito un danno (si invocano alcuni arresti, tra cui Cass. 378/2005 e Cass. 13071/2018): danno che, nel caso in esame non sarebbe stato dimostrato, ciò impedendo pure la liquidazione equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c.
Ad avviso della corte territoriale, nota il ricorrente, il preteso danneggiato è onerato esclusivamente della proposizione della domanda risarcitoria, tutto il resto proseguendo in modo per così dire automatico e onnicomprensivo a suo favore, siano o meno presenti nella difesa del preteso danneggiante contestazioni, generiche o specifiche, dell ‘ an prima e poi del quantum .
4.2 Tale impostazione effettivamente non è corretta, in quanto, a tacer d ‘ altro, da ultimo si sono pronunciate al riguardo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la recentissima sentenza 15 novembre 2022 n. 33645, per saldare alcune crepe presenti nella pur tendenziale uniformità giurisprudenziale relativa a questa species di lucro cessante.
Considerata la prossimità temporale della pronuncia nomofilattica, la cui attesa ha reso necessaria la rimessione a nuovo ruolo della presente causa, è il caso di riportarne i passi più significativi:
‘ La tesi del danno in re ipsa è debitrice della concessione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l ‘ oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato … È questa la teorica che fa da sfondo alla giurisprudenza, soprattutto della Seconda Sezione Civile, favorevole al danno in re ipsa nell ‘ ipotesi di occupazione sine titulo di immobile. Il carattere in re ipsa del danno viene fatto discendere dalla natura fruttifera del bene … Sempre secondo la giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, è data però al convenuto la possibilità di fornire la prova contraria del danno in re ipsa allegato, dimostrando che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell ‘ immobile … In questo quadro è stato precisato che non può sostenersi che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione <> rinvia <> … A questo proposito deve darsi atto che nella Seconda Sezione Civile è emerso un più recente orientamento secondo cui la locuzione <> va sostituita con quella di <> o <>, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato … L ‘ orientamento della Terza Sezione Civile è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall ‘ evento di danno corrispondente alla detta lesione ‘ …
La questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini … secondo cui la locuzione <> va sostituita con quella di <> o <>, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato … l ‘ estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l ‘ ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. La distinzione fra l ‘ azione reale e l ‘ azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà … e regole di responsabilità … Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l ‘ alterazione dell ‘ ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata.
La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell ‘ azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell ‘ azione di rivendicazione ma debba contenere l ‘ ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica … l ‘ evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza … affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell ‘ ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell ‘ evento dannoso …
Quando l ‘ azione lesiva attinge invece il contenuto del diritto di proprietà … ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell ‘ ordine giuridico. L ‘ ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell ‘ ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso …
L ‘ allegazione che l ‘ attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l ‘ onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma specifica … In presenza di una specifica contestazione sorge per l ‘ attore l ‘ onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza … o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l ‘ attore ha l ‘ onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell ‘ art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell ‘ ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall ‘ occupazione abusiva, l ‘ onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, ai quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valore di mercato rientra … nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l ‘ onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o di presunzioni semplici. …
Sia per la perdita subita che per il mancato guadagno va rammentato che l ‘ onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti … per i fatti ignoti al danneggiante l ‘ onere
probatorio sorge comunque per l ‘ attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento comporta che l ‘ evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell ‘ onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall ‘ art. 115 comma 1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l ‘ attore dell ‘ onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di <> e <> … le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell ‘ onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l ‘ attore dell ‘ onere di provare la circostanza … data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell ‘ occupazione abusiva ‘ .
È evidente che questo ampio e preciso riequilibrio apportato dalle Sezioni Unite incide sulla decisione qui impugnata, perché questa, riconoscendo un danno in re ipsa , conseguentemente non valuta in alcuna misura né la specificità dell ‘ allegazione della parte pretesa danneggiata, né la specificità delle contestazioni mosse dalla pretesa danneggiante. Sul punto, quindi, ricorrendo in effetti la violazione di legge denunciata con il presente motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio, dovendo il giudice del rinvio applicare in tal senso l ‘ insegnamento delle Sezioni Unite.
5.1 Il quinto motivo denuncia, in riferimento all ‘ articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 287, 288, 343 e 346 c.p.c. per la correzione dell ‘ importo risarcitorio da euro 224.076,21 a euro 302.200, nonché, in riferimento all ‘ articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione ‘ di norme di diritto ‘ .
Il giudice d ‘ appello in primis – avrebbe accolto la richiesta di correzione della COGNOME formulata ai sensi dell ‘ articolo 346 c.p.c. (si riporta il passo motivazionale, che è stato già trascritto a proposito del secondo motivo). Il che sarebbe ‘il frutto di un errato accertamento e di una inadeguata valutazione dei fatti ‘ , perché il primo giudice avrebbe determinato il danno ‘ sulla scorta della CTU ‘, che lo avrebbe quantificato ‘ non in base al valore locativo del cespite, ma in relazione al costo di bonifica del sito ‘ . Pertanto non vi sarebbe stato un errore materiale, e non si sarebbe potuto effettuare una correzione.
In secondo luogo la COGNOME non avrebbe potuto chiedere la riforma della sentenza ex articolo 346 c.p.c. riproponendo l ‘ istanza, bensì avrebbe dovuto proporre appello incidentale ai sensi dell ‘ articolo 343 c.p.c. La sua domanda sarebbe stata dunque inammissibile.
5.2 Il motivo è assorbito da quanto rilevato a proposito di quello precedente.
In conclusione, disattesi i primi tre motivi, deve essere accolto il quarto assorbendo conseguentemente il quinto, cassando per quanto di ragione con rinvio, anche per le spese, alla Corte d ‘ appello di Roma, in diversa composizione.
P.Q.M.
Disattesi i primi tre motivi, accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbito il quinto, cassa per quanto di ragione e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d ‘ appello di Roma.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2023
Il Presidente NOME COGNOME