Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33647 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33647 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25133/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
Contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di GENOVA n. 318/2020 depositata il 12/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1468/2016, il Tribunale di Genova accolse la domanda proposta da NOME COGNOME volta ad ottenere l ‘ indennità per l’ occupazione senza titolo relativa all ‘ uso esclusivo da parte della figlia, NOME COGNOME, dell ‘ immobile in comproprietà sito in Genova, INDIRIZZO, condannando la COGNOME al
pagamento in favore della COGNOME dell’importo di euro 16.845,91, nonché al pagamento dell’importo mensile di euro 348,14 dal 1°/5/2015, oltre a rivalutazione dalle singole scadenze fino al saldo e agli interessi.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME interpose gravame dinanzi alla Corte d ‘ appello di Genova.
NOME COGNOME si costituì chiedendo il rigetto dell ‘ appello, e proponendo appello incidentale per vedersi riconosciute somme superiori a quelle quantificate dal CTU in primo grado.
Con sentenza n. 318/2020, depositata in data 12/03/2020, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Genova, in parziale accoglimento dell ‘ appello proposto da COGNOME NOME, ed in parziale riforma della sentenza gravata, ha determinato le ulteriori mensilità dovute dal 1°/5/2015 fino al rilascio nell ‘ importo di euro 308,82 mensili; ha rigettato l ‘ appello incidentale proposto da NOME COGNOME e confermato nel resto la sentenza impugnata, compensando integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui NOME COGNOME resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Parte controricorrente ha depositato memoria.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso con riferimento alla procura speciale, in quanto quest’ultima risulta regolarmente spillata al ricorso, notificato a mezzo posta, che risulta depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione degli artt. 1803 e segg. c.c. in relazione all ‘art. 360 n. 3 c.p.c.’, lamentando che la Corte territoriale ha errato nell ‘ escludere che, anche dopo il divorzio tra i coniugi, la
casa, inizialmente data in comodato gratuito con destinazione familiare, avesse continuato a mantenere tale destinazione, non risultando affatto che i coniugi avessero cessato di riconoscere tale ultima destinazione all ‘ immobile.
Il motivo è inammissibile perché muove da un presupposto di fatto incompatibile con il giudizio di fatto del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, secondo il quale, non essendo stata prevista la destinazione a casa familiare con la sentenza di divorzio, tale destinazione non poteva più considerarsi esistente.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., ‘ Violazione dell ‘ art. 132 c. 2° n. 4 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c. e violazione degli artt. 2697-1223 e 2056 c.c. in relazione all ‘art. 360 n. 3 c.p.c.’, in quanto la Corte territoriale , pur riconoscendo l’orientamento più recente di legittimità volto a negare l’esistenza di un danno in re ipsa in caso di occupazione senza titolo, ha dichiarato di voler aderire al diverso orientamento che riconosceva tale tipologia di danno stante la natura fruttifera del bene. La ricorrente sostiene che nel caso di specie è incontestata la circostanza che nessuna utilità, né diretta né indiretta, controparte ha dimostrato di voler trarre dall ‘ immobile, che è stato conferito in comodato gratuito alla figlia.
Il motivo è fondato. La Corte territoriale ha fatto applicazione dell ‘ indirizzo relativo alla natura fruttifera del bene immobile, cui consegue l ‘ esistenza del danno in re ipsa . Tuttavia, il giudizio deve essere riformulato alla luce delle recenti Cass., sez. Un., sent. 15/11/2022, n. 33645 e Cass., sez. Un, sent. 15/11/2022, n. 33659, secondo cui ‘ nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta ‘ .
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo;, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22/11/2023.