Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33668 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12089/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALEe legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata adesso il loro studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO.
-controricorrente- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino n. 1505/2019, depositata il 16 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso notificato alla RAGIONE_SOCIALE) il 3 maggio 2018 e depositato presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello in data 15 maggio 2018, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 avverso la delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20280 del 24 gennaio 2018 notificata via Pec il 26 marzo 2018. Con detta delibera venivano applicate a ventotto persone fisiche – nonché alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) in qualità di soggetto responsabile in solido – sanzioni amministrative pecuniarie in dipendenza RAGIONE_SOCIALEe seguenti violazioni:
Violazione n. 1): irregolarità procedurali e comportamentali relative a: 1) moRAGIONE_SOCIALEo del servizio di consulenza, laddove veniva rilevata: a) una non chiara definizione dei vari ‘livelli operativi’ che, per scelta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, integravano il moRAGIONE_SOCIALEo del servizio di consulenza; b) l’assenza di criteri e linee guida in merito ai requisiti per accedere a tali diversi livelli di servizio; c) la mancanza di strumenti di monitoraggio volti a verificare la corrispondenza tra il servizio reso e il ‘livello operativo’ prescelto dal cliente, oltre ad una non chiara definizione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione del servizio di consulenza; 2) modalità di erogazione RAGIONE_SOCIALEe raccomandazioni, laddove emergeva la carenza di procedure e linee guida idonee a orientare le scelte dei RM, da cui conseguiva che ai consulenti veniva riconosciuta un’ampia discrezionalità sia nella definizione del contenuto RAGIONE_SOCIALEe singole raccomandazioni sia nella scelta relativa all’utilizzo degli strumenti predisposti dalla RAGIONE_SOCIALE a supporto del servizio di consulenza; 3) sistemi di tracciatura RAGIONE_SOCIALE‘attività dei RM, laddove veniva censurata la mancanza di idonei sistemi di tracciatura del loro operato, senza che fosse possibile neppure ricostruire la loro attività a posteriori; 4) procedure di valutazio ne RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza
con riguardo a tutti i tre profili di cui si compongono, laddove veniva riscontrato: a) quanto alla profilatura clienti, che la RAGIONE_SOCIALE non disponeva di una procedura idonea a intercettare le effettive caratteristiche degli investitori e il questionario di profilatura revisionato nel 2014, era basato su una prevalente componente autovalutativa e su una solo parziale efficacia dei controlli di coerenza tra le risposte fornite dal cliente e le informazioni sul cliente disponibili negli archivi RAGIONE_SOCIALE‘istituto; b) quanto alla mappatura prodotti finanziari, che vi erano carenze in particolare quanto alla classificazione dei titoli complessi; c) quanto allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe verifiche di adeguatezza/appropriatezza, che vi erano carenze nel controllo relativo alla concentrazione degli strumenti finanziari nel portafoglio clienti (in particolare: – i limiti di concentrazione erano valutati per singolo strumento o singola emissione e non anche per emittente; -non erano previsti limiti di concentrazione per determinati titoli; – mancavano limiti di concentrazione per titoli obbligazionari di propria emissione).
La RAGIONE_SOCIALE contestava quindi la violazione:
A. RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 1, lettera d) del d.lgs . 24 febbraio 1998, n. 58 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 del Regolamento Congiunto RAGIONE_SOCIALE d’Italia/ RAGIONE_SOCIALE del 29 ottobre 2007 -adottato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 -che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e di tenere per tutti i servizi e tutte le operazioni registrazioni adeguate e ordinate RAGIONE_SOCIALEe attività svolte;
B. RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs . n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40, 41 e 42 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 16190 del 29 ottobre 2007 -adottato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 -che disciplinano la profilatura del cliente e la
valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti. (Periodo RAGIONE_SOCIALE‘irregolarità: 23 gennaio 2012 31 dicembre 2015)
Violazione n. 2): irregolarità procedurali e comportamentali in relazione agli ordini di vendita RAGIONE_SOCIALEe azioni di RAGIONE_SOCIALE, sotto due profili:
RAGIONE_SOCIALE, avendo scelto di utilizzare la Capogruppo per l’esecuzione degli ordini su tali azioni dei propri clienti e di determinare il prezzo in quello irrevocabilmente fissato dall’assemblea di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva omesso di presidiare tale processo al fin e di rilevare potenziali anomalie nell’operato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul piano RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione degli ordini per ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti;
le soluzioni procedurali adottate da RAGIONE_SOCIALE avevano contribuito a ritardare la stessa trasmissione degli ordini a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ad alterarne l’ordine di priorità.
La RAGIONE_SOCIALE contestava quindi la violazione:
A) RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 1, lettera d) del d.lgs . 24 febbraio 1998, n. 58 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 del Regolamento Congiunto RAGIONE_SOCIALE d’Italia/ RAGIONE_SOCIALE del 29 ottobre 2007 -adottato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 -che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e di tenere per tutti i servizi e tutte le operazioni registrazioni adeguate e ordinate RAGIONE_SOCIALEe attività svolte;
B) RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs . n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 48, commi 1, 2, 5 e 6, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 49, commi 1 e 3, del Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 16190 del 29 ottobre 2007 – adottato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 che disciplinano le regole di condotta cui gli intermediari devono attenersi nella trasmissione e nella gestione degli ordini dei clienti.
(Periodo RAGIONE_SOCIALE‘irregolarità: 1 dicembre 2012 28 aprile 2015) Violazione n. 3): irregolarità attinenti a:
1) finanziamenti strumentali all’investimento in azioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: dagli accertamenti ispettivi risultava che nel corso del 20142015 l’Internal Audit aveva condotto approfondimenti sui possessori di azioni VB con esposizioni debitorie che RAGIONE_SOCIALE d’Italia aveva giudicato deteriorate a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione condotta in BIM nel 2012 e riscontrato -limitatamente all’anno 2012 – la presenza di finanzia menti espressamente concessi da RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto di azioni VB. In particolare, l’ Internal Audit aveva rilevato che su 31 clienti di campione, per 14 l’acquisto era avvenuto utilizzando finanziamenti concessi dalla RAGIONE_SOCIALE e per 6 l’acquisto era avvenuto ut ilizzando affidamenti già in essere garantiti da pegno e contestuale switch RAGIONE_SOCIALEa garanzia con disinvestimento degli strumenti già oggetto di pegno e costituzione in pegno RAGIONE_SOCIALEe azioni VB. RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto a riesame e rinvenuto altri 4 casi in cui la concessione /revisione del finanziamento risultava coeva all’acquisto di azioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Inoltre alle azioni RAGIONE_SOCIALEa Capogruppo costituite in pegno non veniva applicato alcuno scarto (per tutelarsi dalle oscillazione del valore RAGIONE_SOCIALEa garanzia conseguente alle fluttuazioni dei mercati finanziari). RAGIONE_SOCIALE aveva esaminato 128 dossier relativi a posizioni in azioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oggetto di pegno, accordo di ritenzione e compensazione al 31.03.2013, accertando che in 43 casi i clienti avevano acquistato azioni nel 2012 oggetto di pegno al 31.03.2013 con una delibera creditizia nel 2012; di questi 43, in 25 casi la delibera era stata adottata a distanza di meno di 30 giorni dall’acquisto RAGIONE_SOCIALEe azioni;
2) operatività con il cliente RAGIONE_SOCIALE: le contestazioni riguardavano: 1) la classificazione del cliente, laddove l’RAGIONE_SOCIALE era stato trattato come soggetto privato cliente al dettaglio fino a marzo 2015, quando era stato riclassificato come cliente professionale su richiesta, senza che fosse stato possibile
ricostruire le valutazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in ordine all’attribuzione, confermata nel tempo, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa qualifica di cliente privato con esclusione RAGIONE_SOCIALEa natura di ente pubblico, nonostante plurimi indici in tale senso; 2) l’operatività in deriv ati non autorizzata dallo Statuto, proseguita fino alla ratifica del settembre 2011; 3) le modalità di relazione con il cliente, laddove su un campione di 20 ordini era stato riscontrato che gli stessi erano inoltrati via telefono con ratifica scritta successiva, previo rilascio di consulenza e/o consigli da parte del RM in assenza di una riconduzione formale del rapporto al regime di consulenza, operato solo a posteriori.
La RAGIONE_SOCIALE contestava, quindi, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti. (Periodo RAGIONE_SOCIALE‘irregolarità: 23 gennaio 2012 -13 novembre 2015).
In particolare, COGNOME e COGNOME venivano sanzionati in qualità, rispettivamente, di Presidente e componente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dal 25 giugno 2010 all’11 settembre 2013 e veniva loro applicata la sanzione amministrativa di euro 32.500 ciascuno così determinata: euro 17.500 per la violazione più grave sub 1 aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 4.000 per la violazione sub 2 e di euro 11.000 per la violazione sub 3.
Con la proposta opposizione, si eccepivano preliminarmente: A) l’illegittimità del provvedimento impugnato per omessa motivazione su mancanza di profili di responsabilità in capo ai ricorrenti in considerazione RAGIONE_SOCIALEa condotta di ‘rappresentazione mascherata’ posta in essere dagli organi di controllo operativo di RAGIONE_SOCIALE, per mancata allegazione di documenti fondamentali e conseguente violazione del diritto di difesa; B) la violazione del principio del ‘ne bis in idem’; C) la tardività RAGIONE_SOCIALEe contestazioni per su peramento del termine di 180 giorni dalla loro acquisizione. Nel merito, si lamentava l’ illegittimità del provvedimento per genericità RAGIONE_SOCIALEe imputazioni
formulate e si contestavano i fatti e le argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa delibera sanzionatoria per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe tre violazioni ascritte.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE contestando quanto dedotto.
La Corte di appello ha respinto l’opposizione, condannando i ricorrenti al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
–COGNOME e COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione inesistente e/o apparente quale conseguenza del ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ contenute nella motivazione. Secondo quanto argomentato, il tema concerne il ‘flusso’ RAGIONE_SOCIALEe informazioni veicolate dalle funzioni di controllo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e in particolare dalla funzione di compliance, al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , e in particolare il ‘mascheramento’ (se e per quanto esistessero) di specifiche criticità. Sul punto, nella sentenza impugnata sarebbero espresse considerazioni diametralmente opposte circa l’effettiva percezione all’epoca dei fatti (ed anzi circa la ragionevole percettibilità) in capo ai componenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe disfunzioni che RAGIONE_SOCIALE ha poi allocato nell’ordinanza -e più esattamente nel profilo RAGIONE_SOCIALEa ‘culpa in vigilando’ – quali altrettanti presupposti del provvedimento sanzionatorio.
1.1. -Il motivo è inammissibile.
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente e, eventualmente sovrabbondante nella descrizione
astratta RAGIONE_SOCIALEe norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass., Sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248).
Peraltro, il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta l ‘ identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass., Sez. IV, 17 agosto 2020, n. 17196).
Nel caso di specie, non vi è alcuna motivazione apparente, lesiva del minimo costituzionale, giacché la sentenza dà conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione e degli esiti RAGIONE_SOCIALE‘ispezione effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE.
2. -Con il secondo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) si sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato, e comunque falsamente applicato, le norme di diritto – costituite dall’art. 195 d.lgs. n. 58/1998 T.U.F. (in particolare, ma non esclusivamente, il relativo 2° comma) e dall’art. 14 l. n. 689 del 1981 -in relazione all’incompleta esibizione degli atti e documenti utilizzati nel procedimento sanzionatorio e/o con riguardo al mascheramento e/o occultamento di parte rilevante ed essenziale RAGIONE_SOCIALEa documentazione relativa. La censura oggetto del motivo si fonda sulla circostanza per cui la Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato le norme in rubrica, il che invece avrebbe dovuto condurre alla statuizione di illegittimit à RAGIONE_SOCIALE‘operato di RAGIONE_SOCIALE per non aver messo a disposizione dei ricorrenti due documenti, costituiti dalla bozza di relazione 1/2013 RAGIONE_SOCIALEa funzione Compliance e dalla nota ricostruttiva del 27 ottobre 2015 RAGIONE_SOCIALEa medesima funzione Compliance, i cui (autentici e mascherati) contenuti evidenziano l’opera di travisamento RAGIONE_SOCIALEa realtà operato dalle strutture di BIM con irrimediabile compromissione RAGIONE_SOCIALEe oggettive
conoscenze disponibili al RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa sua possibilità di reazione e intervento.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
Si tratta, di tutta evidenza, di una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte d’appello ha preso in considerazione sia la relazione di verifica 1/2013, sia la nota ricostruttiva del 27 ottobre 2015, evidenziando non solo come la RAGIONE_SOCIALE avesse spiegato le ragioni per cui ha tenuto conto dei documenti allegati agli atti e non RAGIONE_SOCIALEa loro versione incompleta, ritenendo che non vi sia stato alcun occultamento di informazioni, ma, esaminando le lamentate difformità, ha altresì ritenuto che dai documenti invocati non emergesse la prova di una generale attività di sviamento da parte RAGIONE_SOCIALEa funzione Compliance che potesse condurre all’annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera sanzionatoria.
3. -Con il terzo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) si contesta l’omesso l’esame del ‘fatto decisivo’ -oggetto di discussione tra le parti costituito dall’incompletezza ed assoluta carenza di trasparenza in ordine alle ‘carte di lavoro’ utilizzate da RAGIONE_SOCIALE nel ricostruire / istruire i presupposti RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata e nella totale ‘segregazione’ RAGIONE_SOCIALEe ‘simulazioni’ e ‘ricostruzioni’ operate dall’autorità predetta e recepite quali elementi di prova – pur se redatte in assenza di ogni contradditorio – dalla Corte d’appello .
3.1. -Il motivo è inammissibile.
Anche qui la parte chiede alla RAGIONE_SOCIALE una rivalutazione del merito. La Corte di appello ha fornito una puntuale ricostruzione dei fatti qui dedotti in merito alla violazione contestata, prendendo in esame le argomentazioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, dando atto RAGIONE_SOCIALEe posizioni assunte dalle parti, per cui non si ravvisa alcun vizio di omesso esame di un fatto decisivo. In particolare, la motivazione ha dato conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui la valutazione di adeguatezza degli ordini di acquisto RAGIONE_SOCIALEe azioni RAGIONE_SOCIALEa controllante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse
riconducibile alla generale inidoneità dei sistemi procedurali aziendali a supportare gli operatori nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa valutazione di adeguatezza. Inoltre, è stato evidenziato come vi fosse una situazione procedurale del tutto carente in relazione alla disciplina vigente nel periodo in cui i ricorrenti erano in carica. Tali dati sono stati riscontrati alla luce RAGIONE_SOCIALE‘attenta analisi RAGIONE_SOCIALEa documentazione esaminata (tra cui la relazione di esercizio 2011 del 27 gennaio 2012, la relazione di verifica 1/2013, la nota ricostruttiva del 27 ottobre 2015, i verbali RAGIONE_SOCIALEe delibera del collegio RAGIONE_SOCIALE).
4. -Con il quarto motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) si prospetta l’omesso l’esame del ‘fatto decisivo’ -oggetto di discussione tra le parti costituito dall’accertamento (e relativo obbligo motivazionale) in ordine alla data in cui la RAGIONE_SOCIALE ha acquisito, dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, notizia univoca e documentata RAGIONE_SOCIALEe (asserite) criticità e violazioni oggetto del procedimento sanzionatorio, ai fini RAGIONE_SOCIALEa corretta individuazione del dies a quo riferito al termine di decadenza dal potere sanzionatorio ex art. 195 primo comma T.U.F. , anche in relazione all’obbligo di tempestività RAGIONE_SOCIALEa contestazione sancito dall’art. 14 l. 689/198.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
In tema di sanzioni amministrative previste per la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa materia, RAGIONE_SOCIALEe particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date RAGIONE_SOCIALEe operazioni (Cass., Sez. II, 8 agosto 2019, n. 21171; Cass., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8687). In tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all’interessato, stabilito, a pena di decadenza, decorre, non già dal momento in cui il “fatto” è stato
acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione RAGIONE_SOCIALEa idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto alla vigilanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che si assumono violate.
Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEa violazione sia diverso da quello incaricato RAGIONE_SOCIALEa ricerca e RAGIONE_SOCIALEa raccolta degli elementi di fatto, l’atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati RAGIONE_SOCIALEe indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall’amministrazione. Da tanto deriva che, in tema di violazioni RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘attività di intermediazione finanziaria, sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa irrogata dal RAGIONE_SOCIALE su proposta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, essendo la vigilanza RAGIONE_SOCIALEe norme, la cui violazione è sanzionata come illecito amministrativo, affidata appunto alla RAGIONE_SOCIALE, e non alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia (la quale non è legittimata ad avviare il procedimento sanzionatorio), il momento iniziale di decorrenza del termine per la contestazione non può essere fatto coincidere con il deposito presso la RAGIONE_SOCIALE d’Italia RAGIONE_SOCIALEa relazione ispettiva redatta, ad altri fini, dal Servizio di vigilanza RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE d’Italia (Cass., Sez. I, 19 maggio 2004, n. 9456).
Compete, in ogni caso, al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede
di legittimità, se correttamente motivato (Cass., Sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27405).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto tempestiva l’attivazione del procedimento sanzionatorio, ponendo in evidenza le specificità RAGIONE_SOCIALE‘ispezione compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia nei confronti RAGIONE_SOCIALEa BIM dal 4 luglio al 30 novembre 2012, che avevano portato al provvedimento del 3 dicembre 2013, e la necessità RAGIONE_SOCIALEa successiva richiesta di informazioni da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla BIM in merito alla quantità e qualità degli ordini su iniziativa del cliente e quelli su iniziativa RAGIONE_SOCIALEa banca, sugli ordini valutati appropriati e il loro esito, nonché le cautele adottate affinché l’operazione raccomandata potesse essere qualificata come iniziativa del cliente e la loro adeguatezza. La motivazione evidenzia, altresì, che il riscontro alla richiesta di informazioni nel caso di specie risultava tranquillizzante sotto il profilo che si intendeva approfondire riguardo alla qualità RAGIONE_SOCIALEa clientela, mentre l’ispezione iniziata a luglio 2015 veniva finalizzata ad accertare profili ulteriori e diversi (1. l’articolazione del processo di budgeting e la definizione RAGIONE_SOCIALEe politiche commerciali; 2. la configurazione dei sistemi di incentivazione del personale; 3. le soluzioni procedurali -operative poste a presidio RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del servizio di consulenza, in particolare avuto riguardo alla gestione del rischio di conflitto di interessi; 4. la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza degli investimenti RAGIONE_SOCIALEa clientela; 5. le misure di trasparenza adottate per informare la clientela sui costi e sulle caratteristiche dei prodotti finanziari distribuiti). Secondo la Corte d’appello, pertanto, non è riscontrabile alcuna sovrapposizione né coincidenza tra le condotte contestate. In realtà, parte ricorrente prospetta, in maniera ammissibile in sede di legittimità, una diversa ricostruzione dei fatti, così come accertata in sede di merito.
5. -Il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione