Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24375 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24375 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31719-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI VERONA N. 7272/2020, depositato il 13/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Verona, con decreto del 13/11/2020, ha respinto l’ opposizione proposta dallo RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’ammissione allo stato passivo della RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria del credito maturato dal
titolare, rag. NOME COGNOME, a titolo di compenso per l ‘ attività svolta quale componente del collegio sindacale della società tra il 2010 e il 2013.
1.2. Il tribunale ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione dello RAGIONE_SOCIALE ( rectius : di difetto di prova della sua titolarità del credito in contestazione) sollevata per la prima volta, ma tempestivamente, dal commissario straordinario con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione: premesso di non poter tener conto della documentazione (fra cui l’atto costitutivo) prodotta dallo RAGIONE_SOCIALE ben oltre il termine del 15/6/2018 assegnatogli dal giudice relatore per poter replicare alle nuove difese e eccezioni svolte dalla procedura, ha osservato che il credito, nascente da un incarico di natura personale, era pacificamente sorto in capo a NOME COGNOME e che l ‘opponente non aveva dimostrato di esserne cessionario o conferitario, in base agli accordi statutari, né di essere, in base ai medesimi accordi, mandatario dei soci e di avere pertanto il potere di agire in giudizio in loro nome e per loro conto.
1.3. Lo RAGIONE_SOCIALE, c on ricorso notificato il 12/12/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.4. L’RAGIONE_SOCIALE.S. di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e degli artt. 168 bis e 167 c.p.c. per aver il tribunale ritenuto tempestiva la costituzione in giudizio dell ‘ opposta, avvenuta con memoria del 18/10/2017, ovvero lo stesso giorno fissato dal giudice relatore per l’udienza di prima comparizione (poi rinviata
d’ufficio a nuovo ruolo, ma con provvedimento non comunicato alle parti), anziché venti giorni prima, secondo quanto prescritto dall’art. 99 l. fall., ed aver pertanto escluso che l’eccezione di difetto di legittimazione ivi sollevata per la prima volta dal C.S. non fosse più proponibile.
2.2. Il motivo è infondato perché, come osservato dalla controricorrente – e a prescindere dalla rilevanza o meno del rinvio d’ufficio della prima udienza -, la questione concernente l ‘ effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all ‘ attore allegarla e provarla (salvo il caso- che non risulta ricorrere nella speciedel suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nel giudizio ordinario, dall ‘ art. 167, comma 2°, c.p.c. e nell ‘ opposizione allo stato passivo, dall ‘ art. 99, commi 6° e 7°, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d ‘ ufficio dal giudice (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016; conf. Cass. n. 28793/2023, in motiv.).
2.3. Con il secondo motivo lo RAGIONE_SOCIALE, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e degli artt. 2249, 2266 e 2729 c.c. e, conseguentemente, dell ‘ art. 81 c.p.c., lamenta che il tribunale abbia ritenuto non dimostrata la propria legittimazione attiva, senza considerare che lo statuto associativo prevede espressamente che ‘ i soci si impegnano a conferire nella società la propria opera RAGIONE_SOCIALE, in via esclusiva ‘ e che, pertanto , esso era legittimato a far valere il
credito maturato per la prestazione RAGIONE_SOCIALE eseguita dal rag. COGNOME.
2.4. Il motivo deve essere respinto.
2.5. Se, in effetti, è vero che lo RAGIONE_SOCIALE, al pari di una società tra professionisti, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che tale ente può essere titolare del diritto al pagamento del compenso per gli incarichi professionali conferiti agli RAGIONE_SOCIALE o ai soci, è anche vero, tuttavia, che, a tal fine, è necessario che sia dimostrato in giudizio (come, invece, il tribunale, a fronte della tardiva produz ione in giudizio dell’atto costitutivo dello RAGIONE_SOCIALE istante, ha in punto di fatto escluso) che gli accordi tra gli associati o i soci prevedano, appunto, l ‘attribuzione allo stesso di tale diritto o, quanto meno, del potere di rappresentanza del singolo RAGIONE_SOCIALE o socio, cui l ‘ incarico sia stato direttamente conferito, per poterlo riscuotere (cfr. Cass. n. 2332 del 2022).
2.6. Il sindaco di una società di capitali, del resto, può essere soltanto una persona fisica e adempie perciò a una prestazione RAGIONE_SOCIALE che deve essere eseguita personalmente (art. 2232 c.c.): la società che conferisce l ‘ incarico di sindaco ad un professionista è, dunque, debitrice di quest ‘ ultimo.
2.7. Ora – al di là del rilievo che il ricorrente non censura il capo del decreto impugnato con cui il tribunale ha escluso di poter tener conto del contenuto dell’atto costitutivo dello RAGIONE_SOCIALE, tardivamente prodotto, e che pertanto non si comprende perché, ciò nonostante, lo stesso giudice avrebbe dovuto dare per scontata la sussistenza della pattuizione statutaria invocata a sostegno del motivo – il fatto che un professionista abbia assunto
per statuto l ‘ obbligo di conferire all ‘associazione di cui è membro la propria opera RAGIONE_SOCIALE (e in conseguenza il diritto a percepire i relativi compensi), costituisce un obbligo interno vincolante per i soli associati, come tale inopponibile alla società debitrice (o alla procedura concorsuale cui questa sia stata ammessa): ed infatti, chi (il sindaco) promette di versare al promissario (lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) quanto dovuto da un proprio debitore (la società committente) non rende il promissario per ciò stesso creditore diretto di quest ‘ ultimo (Cass. n. 756 del 2023, in motiv.).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio