SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6244 2025 – N. R.G. 00029335 2023 DEPOSITO MINUTA 26 07 2025 PUBBLICAZIONE 26 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. NOME COGNOME nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 29335/2023 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile proposta da
( ‘), società di diritto svizzero, con sede in 6900 Lugano, INDIRIZZO iscritta presso il registro delle imprese del Canton Ticino con il numero CHE -, in persona del suo gerente e legale rappresentante pro-tempore , Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in data 30.8.2024 in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Vicenza, con studio in Vicenza, INDIRIZZO (C.F. – PEC: – Fax NUMERO_TELEFONO; P. C.F.
parte attrice
F.
TABLE
parte convenuta
per parte attrice (con integrale rinvio alle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate per via telematica in data 7.2.2025 )
‘ Lo scrivente patrocinio, in ottemperanza a quanto disposto dal G.I. all’esito dell’udienza del 3.12.2024, previa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, precisa come segue le proprie
conclusioni ogni diversa o contraria deduzione, istanza e domanda respinta e/o disattesa,
NEL MERITO:
in merito all’atto di donazione quote:
-Accertati i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. così come descritti in atti, anche con riferimento alla sussistenza del credito dedotto in giudizio, disporre la revocatoria dell’atto di donazione delle quote di partecipazione di RAGIONE_SOCIALE stipulato in data 19 maggio 2023 tra i Sig.ri
e la Sig.ra e tra la sig.ra e il sig. dichiarando inefficace nei confronti dell’attrice l’atto di disposizione del patrimonio;
in merito all’atto di cessione quote:
-In via preliminare: Accertare e dichiarare la simulazione dell’atto di cessione delle quote di partecipazione di RAGIONE_SOCIALE stipulato in data 19 maggio 2023 tra i Sig.ri
e la Sig.ra e tra la sig.ra
e il sig.
-Nel merito: Accertare e dichiarare la nullità dell’atto dissimulato della donazione per mancanza dell’elemento formale essenziale al fine della validità dello stesso;
-In via subordinata: Accertati i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. così come descritti in atti, anche con riferimento alla sussistenza del credito dedotto in giudizio, disporre la revocatoria dell’atto di cessione delle quote di partecipazione di RAGIONE_SOCIALE stipulato in data 19 maggio 2023 tra i Sig.ri
e la Sig.ra e tra la sig.ra
e il sig.
disposizione del patrimonio.
In merito all’atto di cessione crediti:
– Accertati i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. così come descritti in atti, anche con riferimento alla sussistenza del credito dedotto in giudizio, disporre altresì la revocatoria degli atti di cessione dei crediti vantati nei confronti di RAGIONE_SOCIALE dai Sig.ri in favore della Sig.ra e dalla Sig.ra in favore del Sig.
dichiarando inefficace nei confronti dell’attrice l’atto di
patrimonio.
dichiarando inefficace nei confronti dell’attrice tale atto di disposizione del
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: come da seconda e terza memoria ex art. 171ter c.p.c..’
per i convenuti ((con integrale rinvio alle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate per via telematica in data 7.2.2025 )
In osservanza del provvedimento assunto all’udienza del 3 dicembre 2024 i Convenuti depositano le presenti note scritte, richiamando ciascuna delle precedenti difese e precisando le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda e deduzione:
In via preliminare
sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in pendenza del procedimento penale n. rg. 1500/2023 avviato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio, per le ragioni dedotte in atti;
Nel merito
– rigettare la domanda avversaria di revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata nei confronti dei Convenuti, poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
– condannare alla refusione delle spese di lite, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, in relazione sia al giudizio cautelare n. rg. 29335/2023 sub 1 (ivi inclusa la fase di reclamo iscritta al n. rg. 41945/2024 e conclusasi con provvedimento del 19.12.2024), sia al presente giudizio di merito.
In via istruttoria, richiamate tutte le difese, istanze ed eccezioni di cui alle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
ammettere i capitoli di prova A), B), C), E) formulati a pagina 4 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. datata 10.1.2024, disponendo l’audizione dei testi e
ammettere i capitoli di prova F) e G) formulati a pagina 9 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., datata 10.1.2024, disponendo l’audizione dei testi ,
Avv. NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME Prof. Dott. NOME COGNOME ammettere il capitolo di prova I) formulato a pagina 13 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., datata 10.1.2024, disponendo l’audizione dei testi ,
Avv. NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME Prof. Dott. NOME COGNOME;
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disporre, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione da parte del Trust Miposteria del proprio atto costitutivo e l’esibizione, da parte della Sig.ra del contratto con cui avrebbe acquistato, per euro 18.000.000, la società RAGIONE_SOCIALE per i motivi già dedotti nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., datata 19 gennaio 2024.
Si chiede, altresì, di rigettare le istanze istruttorie avversarie per tutte le ragioni esposte nelle memorie di cui all’art. 171 ter c.p.c. e, per la denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento dell’istanze avversarie, aventi ad oggetto l’audizione di testimoni, di ammettere l’audizione, a prova contraria, dei testi Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME identificati a pagina 26 della terza memoria datata 19.1.2024.
Si insiste nell’eccepire (i) l’incapacità a testimoniare dei testimoni indicati da controparte,
e per le ragioni esposte in atti e/o in sede di udienza, nonché (ii) l’invalidità e l’inammissibilità della testimonianza del Sig. assunta all’udienza del 3 dicembre 2024, essendo decaduta dalla prova testimoniale per difetto di valida e rituale intimazione, per i motivi già illustrati all’udienza medesima.
Si chiede, inoltre, all’Ill.mo Giudice di non tenere in considerazione le dichiarazioni del Sig. rilasciate in risposta al capitolo D) e al capitolo J), per le ragioni già dedotte all’udienza del 3 dicembre 2024, eccependo sin da ora l’inattend ibilità del teste.
Si producono, quali documenti sopravvenuti dopo l’udienza del 3 dicembre 2024:
176) Provvedimento del Tribunale di Milano in composizione collegiale del 19 dicembre 2024;
177) Provvedimento del Tribunale di Milano, Dott.ssa COGNOME del 21 gennaio 2025, relativo al giudizio n. rg. 16232/2023′.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Lo svolgimento processuale.
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall’art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la ‘esposizione dello svolgimento del processo’, essendo richiesta soltanto la ‘concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione’, trattandosi peraltro di pronuncia resa all’esito di un giudizio introdotto nelle forme del procedimento semplificato ex art. 281 decies c.p.c., che deve chiudersi con motivazione sintetica in fatto e diritto ex art. 281 sexies c.p.c.
Con atto di citazione , dichiarandosi titolare di un credito nei confronti dei Sig.ri ha proposto azione revocatoria al fine di ottenere: i) la dichiarazione di inefficacia dell’atto di donazione delle quote di partecipazione di RAGIONE_SOCIALE stipulato in data 18 maggio 2023 tra i Sig.ri
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e i Sig.ri e previo accertamento dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.; ii) l’accertamento della simulazione e conseguente dichiarazione di nullità dell’atto di cessione delle quote di partecipazione di RAGIONE_SOCIALEr.lRAGIONE_SOCIALE stipulato in data 18 maggio 2023 tra i Sig.ri e i Sig.ri e e/o in ogni caso la dichiarazione di inefficacia del medesimo, previo accertamento dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.; iii) la dichiarazione di ineffica cia dell’atto di cessione dei crediti per finanziamento soci vantati dai Sig.ri nei confronti di ZFC stipulato tra gli stessi Sig.ri i Sig.ri e previo accertamento dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.
I convenuti si sono costituiti con rituale deposito di comparsa di risposta, insistendo per il rigetto delle domande avversarie sulla base dell’inesistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. sotto diversi profili ossia: i) per mancanza di legittima titolarità di un credito esigibile da parte di , vista la nullità degli atti per effetto dei quali ha dichiarato di esser divenuta titolare e cessionaria della posizione creditoria, nonché per la sussistenza di un divieto di cessione e riscossione del credito stesso opponibile ad , sollevando sul punto una exceptio doli ; ii) per insussistenza dei requisiti dell’ eventus damni e della scientia damni , stante l’impossibilità di aggredire i beni personali dei Sig.ri
eredi beneficiati del debitore e, comunque, per l’assenza di un effettivo valore di mercato delle quote e crediti oggetto di revocatoria.
All’udienza ex art. 183 cpc, in data 30.1.2024, tenutasi in modalità telematica e con mezzi audiovisivi a distanza -a seguito del rituale deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc -è stato esperito invano il tentativo di conciliazione.
Successivamente, all’udienza in data 3.12.2024 si è tenuta l’istruttoria orale con l’escussione dei testimoni COGNOME per parte convenuta e per l’attrice; all’esito è stata fissata in data 8.4.2025 udienza a trattazione s critta per la rimessione della causa in decisione, previo deposito degli scritti conclusivi e previa precisazione delle conclusioni delle parti costituite.
2. L’insussistenza del credito ex art. 2901 c.c. per la sua manifesta pretestuosità.
Va premesso che legittimato all’azione ex art. 2901 c.c. è colui che vanta un credito nei confronti dell’autore dell’atto che si intende revocare, asseritamente leso dall’atto di trasferimento immobiliare, di cui viene domandata la declaratoria di inefficacia nei propri confronti.
Deve premettersi che secondo il condivisibile orientamento espresso da ultimo da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016 ‘L’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è
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idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.’ ; conf. Cass. n. 9855/2014; Cass. n. 1893/2012; Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 24757/2008; Cass. n. 20002/2008; conformi le successive Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 23208 del 15/11/2016 (Rv. 642978 01) ‘ In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi restitutori…’; Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 1593 del 24/01/2020; Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 11121 del 10/06/2020 (Rv. 658141 – 01) ‘Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell’illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito.).’ Secondo l’orientamento iniziato da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004 ‘Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito’; Conf. Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 12/07/2013 (Rv. 627499 – 01) ‘Quando oggetto dell’azione revocatoria ordinaria sia una “res” litigiosa, la definizione dell’eventuale controversia sull’accertamento del credito non costituisce l’antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma intende evitare, non si pone in via generale, in quanto l’accertamento svolto “incidenter tantum” dal giudice dell’azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente
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finalizzato ad ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente’ ; conf. Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016 (Rv. 638928 – 01); conf. Da ultimo Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019 (Rv. 653004 – 01).
Per tali richiamate ragioni, suffragate dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è da rigettare l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza del procedimento penale n. rg. 1500/2023 avviato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio.
Ciò non significa che l’accertamento allo stato compiuto in sede penale, anche sul piano cautelare reale e/o personale, non incida ad oggi sulla sussistenza attuale della posizione creditoria, quale fatto sopravvenuto a sostegno dell’ exceptio doli formulata dai convenuti.
Il creditore deve dimostrare, prima di tutto la sua legittimazione, ovvero la titolarità di una pretesa incontestata o portata da un titolo esecutivo, giudiziale o negoziale, ovvero anche un credito litigioso o soggetto ad accertamento giudiziale, ma il cui fondamento appaia provvisto di un apprezzabile solidità; il credito non deve essere, in altri termini, ictu oculi insussistente.
Nel caso in esame la legittimazione dell’asserito creditore ad ottenere la pronuncia in oggetto ex art. 2901 c.c. appare del tutto assente e le contestazioni specifiche della pretesa creditoria appaiono per converso ictu oculi dotate di apprezzabile solidità e consistenza, trattandosi di contestazioni serie e specifiche, che hanno trovato fondamento nell’istruttoria orale svolta, come innanzi si dirà, idonee ad incidere sull’ an della contestata cessione del credito.
Nell’ambito di tale delibazione incidentale ex art. 2901 c.c. il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte attrice ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione’ ; la legge richiede, pertanto, l’esame del fumus della pretesa creditoria, la quale, seppur non debba essere provata con certezza giudiziale, deve comunque raggiungere la soglia minima della seria probabilità del diritto.
Secondo la S.C. è infatti sufficiente che non si tratti di un credito manifestamente pretestuoso in quanto, poiché la ragione del credito costituisce titolo per la legittimazione dell’azione revocatoria, il giudice non deve compiere un accertamento incidentale del credito bensì un accertamento principale riguardo ‘la non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione dell’azione’ (vedi Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
Tuttavia, nel caso di specie, l’abusività e la connotazione fraudolenta del procedimento negoziale che ha condotto alla vicenda circolatoria dell’obbligazione posta a base dell’odierna azione ex art. 2901 c.c. evidenzia la pretestuosità e la verosimile insussistenza del credito.
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D’altra parte, è ben noto e palese che l’eccezione di inadempimento o doli generalis può essere sollevata con diretta incidenza sull’estinzione di un rapporto di credito o di una garanzia, anche nell’ambito di un contratto autonomo di garanzia e a fortiori in qualunque rapporto negoziale, per paralizzare la pretesa della controparte contrattuale; da ultimo vedi Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 23434 del 30/08/2024 (Rv. 672242 – 01).
Innanzitutto, le considerazioni del GIP di Busto Arsizio in ordine alla ‘opacità ‘dell’operazione di acquisizione del credito da parte di (v. pagg. 42-43-44) si sono palesate idonee a scalfire la sussistenza del credito, anche ove fondata su titoli definitivi.
In particolare, deve essere richiamata la valutazione incidentalmente compiuta dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio (pagine 42-4344), nel corpo dell’ordinanza di rigetto di misura cautelare personale e contestuale decreto di concessione di sequestro preventivo, che si riporta per stralcio, laddove pur non ritenendosi integrata la fattispecie rilevante di c.d. truffa contrattuale, si parla di rilevanza civilistica della condotta dei soggetti citati e di loro evidente malafede; all’evidenza tale valutazione sopravvenuta incide in senso estintivo sulla posizione creditoria tutelata ex art. 2901 c.c. perché dà corpo alla sostenuta exceptio doli a monte della formazione del credito nell’ambito della c.d. Operazione Blackhorn:
Pertanto; non ritenersi integrato il reato di c.d. truffa in contratto. può
Nella vicenda all’esame, inoltre; in virtù degli elementi investigativi raccolti, non è neppure ravvisabile il delitto di c.d. truffa in esecuzione di contratto.
Invero, comportamenti assunti da NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME e gli atti da costoro compiuti, in concorso tra loro e in concorso morale e materiale con NOME; a seguito della definizione del progetto Blackhorn’ durante la realizzazione dello stesso, in evidente malafede e con il chiaro intento di compromettere Voperazione in corso di esecuzione nell’interesse di NOME non hanno determinato querelanti a compiere alcuna attività dispositiva ulteriore rispetto a quelle convenute. Tali condotte; dunque; senz’ altro e palesemente indicative della spregiudicatezza degli odierni indagati, risultano penalmente irrilevanti. gravi
Nella vicenda all’esame emergono; certamente, interessi che possono e devono trovare adeguata tutela esclusivamente avanti |’Autorità Giudiziaria in sede civile.
Altro fatto esterno al presente giudizio, sopravvenuto ed idoneo ad incidere sulla sussistenza della posizione creditoria, tale che non sia formulabile un giudizio di assenza di manifesta pretestuosità, è il provvedimento nelle more adottato dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa COGNOME nell’ambito del giudizio di opposizione a precetto promosso dalla convenuta contro , iscritto al n. rg. 16232/2023, che ha accolto l’istanza di sospensione del titolo esecutivo, che è il
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decreto ingiuntivo ormai definitivo emesso nei confronti di e di
e
in favore di e di
Nelle motivazioni di tale ultimo provvedimento (Doc. 178 di parte convenuta, produzione ammissibile in quanto di formazione sopravvenuta rispetto alla scadenza dei termini delle preclusioni istruttorie), che integralmente si richiamano, è stato statuito ch e (enfasi aggiunta): ‘ NOMECOGNOME è una degli eredi del defunto e il credito in oggetto è stato ceduto, prima, da a e a e NOME COGNOME; quindi, da queste ad da quest’ultima ad RAGIONE_SOCIALE e infine da Agave Netherlands ad Va premesso che le prove acquisite nel corso delle indagini penali possono costituire prove atipiche nel presente giudizio e tali elementi di prova, unitamente alle valutazioni compiute dalla Procura della Repubblica e dal GIP, sono elementi che giustificano una differente valutazione in relazione al fumus di probabile fondatezza dell’opposizione. Se è vero, come già sottolineato nell’ordinanza del 4.1.2024, che il contratto di opzione tra la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non prevede un chiaro ed espresso divieto di cessione del credito, alla luce degli elementi emersi in sede di indagini penali, deve ritenersi che l’opponente abbia fornito elementi di prova circa la reale intenzione dei contraenti e circa il fatto che la predetta intenzione fosse garantire che restasse nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE e di – quali mere società veicolo costituite per realizzare l’operazione RAGIONE_SOCIALE -, e quindi di fatto nella disponibilità di ZFC e degli eredi ciò che era stato il frutto dell’operazione di ristrutturazione del debito, ossia i beni immobili che ospitavano i centri commerciali già gestiti dalle società e Bacom e il credito vantato dalle società di leasing nei confronti delle predette società. Tali nuove acquisizioni documentali rendono infatti plausibile che la comune intenzione negoziale delle parti fosse quella di risanare (con fondi riconducibili agli le società di famiglia, operazione che si doveva realizzare non solo attraverso l’acquisizione della proprietà degli immobili relativi ai centri commerciali (già gestiti dalle società e RAGIONE_SOCIALE), ma anche mediante la definizione di ogni esposizione debitoria delle società predette, evitando quindi la libera circolazione del credito già vantato dalle società di leasing contro quest’ultime. Dalle dichiarazioni rese dai testi in sede di indagini penali e dai provvedimenti emessi in sede penale emergono elementi a conferma di quanto sopra descritto. Emerge, in primo luogo, che le società veicolo RAGIONE_SOCIALE ed e gli amministratori delle stesse avrebbero dovuto eseguire alla lettera le istruzioni dei fiducianti e attenersi agli ordini dagli stessi impartiti; emerge che i crediti erano stati ceduti ad un prezzo simbolico (due euro) dalle società di leasing alla società veicolo, a meri fini fiscali, e che la società veicolo non avrebbe potuto riscuotere tali crediti, ma avrebbe dovuto
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rinunziarvi, per dare compimento al complessivo piano di risanamento del debito delle società riconducibili alla famiglia In questo quadro, valutando complessivamente quelli che appaiono essere gli scopi del progetto Blackhorn, i ruoli delle società coinvolte e quella che appare essere la comune intenzione dei contraenti, non sembra dirimente il mero dato letterale del contratto, apparendo tale dato letterale in contrasto con gli scopi del già citato progetto di risanamento. Pertanto non appare d irimente il dato (sottolineato dall’opposta) che la clausola III 6 del contratto di put e di call option non preveda un espresso divieto di cessione dei crediti (tale contratto è stato peraltro stipulato prima che si perfezionasse l’accordo con le società di leasing e quindi la cessione dei crediti dalle stesse ad ). Va in definitiva accertato se la comune intenzione delle parti del contratto di opzione (RAGIONE_SOCIALE e Agave RAGIONE_SOCIALE) fosse quella, in attuazione all’operazione RAGIONE_SOCIALE, di far rientrare nelle società della famiglia i centri commerciali già gestiti da e Bacom, con acquisto sia dei beni immobili, sia dei crediti delle società di leasing, crediti che avrebbero dovuto essere rinunziati. Gli elementi di prova emersi in sede di indagine penali paiono dare conferma a tale ricostruzione. Valutando quanto emerso nell’ambito delle indagini penali, si ravvisano infatti elementi di prova circa il fatto che la cessione dei crediti dalla società ad Agave Netherlands e, sopratt utto, da parte di quest’ultima (che aveva stipulato il contratto di opzione) ad sia intervenuta in violazione degli accordi fiduciari. Emergono inoltre concreti elementi a conferma del fatto che sia la società RAGIONE_SOCIALE sia la società siano riconducibili a dal novembre 2022, è socio unico di Agave Netherlands (ved. visura prodotta in atti); la società è pure riferibile a (ved. docc. 54 prodotto con la citazione, ove l’amminist ratore di Agave RAGIONE_SOCIALE riconosce che la società è detenuta dalla ved. anche ordinanza di rigetto di istanza cautelare e decreto di sequestro del GIP sub doc. 8, a pag. 36, ove è chiarito che ‘ è formalmente controllata dal t rust cipriota RAGIONE_SOCIALE, anche quest’ultimo, peraltro, è sotto il controllo dalla di ). Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene del tutto verosimile che l’ultima cessionaria dei crediti ( ) avesse consapevolezza della ci rcostanza che la cessione dei crediti si stesse realizzando in violazione degli accordi tra la società fiduciante e le società veicolo fiduciarie .’
Va osservato, peraltro, che la formazione definitiva di un titolo esecutivo non esclude che la successiva circolazione del diritto di credito da esso originante sia illegittima o di origine dolosa e fraudolenta, ovvero in violazione di accordi intervenuti, quindi sia idonea a suffragare una exceptio doli dei convenuti, potenzialmente estintiva del credito.
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Coglie nel segno anche l’eccezione di parte convenuta in relazione al divieto disatteso da -di cessione del credito.
A prescindere dalla presenza o meno di un divieto di cessione di origine e natura contrattuale, che sia fondato su una espressa ed inequivoca pattuizione contrattuale, tale restrizione alla libera circolazione del credito risultare dal contesto complessivo dell’operazione, dai rapporti tra le parti, dai comportamenti concludenti di esse parti.
Sul punto, vi è la regola, pur interpretata in modo restrittivo dalla S.C., dell’art. 1260 comma 2 c.c., secondo la quale le parti come detto possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto è opponibile al cessionario soltanto ove si provi – ad avviso di chi scrive con ogni elemento probatorio disponibile e liberamente valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c., tipico ed atipico – che il cessionario fosse ad effettiva conoscenza di tale patto al momento della cessione.
In tal senso, l’orientamento della S.C. correttamente evocato da parte convenuta -ritiene che ‘Il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, in base ai principi dell’affidamento nella normale cedibilità dei crediti, ex art. 1260, primo comma, cod. civ. e dell’inefficacia del contratto nei confronti dei terzi, ex art. 1372 cod. civ., soltanto in quanto, ai sensi dell’art. 1260, secondo comma, cod. civ., sia dimostrato che il cessionario abbia avuto c onoscenza effettiva di detto patto al tempo della cessione.’ (vedi Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 5129 del 26/02/2020, conforme alla più risalente pronuncia Cass. Sez. 3, Sentenza n. 825 del 20/01/2015).
In base ad una clausola del contratto di opzione concluso tra ZFC e
doc. 11 allegato alla comparsa di risposta dei convenuti) vi è un espresso impegno di RAGIONE_SOCIALE a non porre in essere operazioni straordinarie ed operazioni di gestione diverse da quella ordinaria.
Il par. III.6 di tale contratto di opzione prevede infatti che ‘ RAGIONE_SOCIALE si impegna, in considerazione degli impegni assunti nel Contratto, a non cedere a terzi la Quota e/o il Finanziamento Soci ed altresì a fare in modo che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del cod. civ., RAGIONE_SOCIALE non ceda a terzi gli Immobili, qualora acquisiti e/o le Partecipazioni, qualora acquisite, e/o il Finanziamento Soci (e che quest’ultime non cedano i propri rami aziendali, qualora acquisiti) e, comunque, che non ponga in essere operazioni societarie straordinarie od operazioni di gestione diverse dalla gestione ordinaria (eccezion fatta per le Operazioni, qualora realizzate)’.
La clausola era volta a garantire che ZFC, esercitata l’opzione diretta all’acquisto di Agave, entrasse in posizione di ‘controllo’ di una società (appunto Agave) rimasta immutata ossia con quegli stessi assets per il cui acquisto era stata costituita e, dunque, con gli immobili ed il credito, che sembra quindi oggetto di un espresso divieto di cedibilità.
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Verosimilmente, questo appare essere il testo scritto ed accordo al quale anche i testimoni di cui si dirà, pur senza un espresso e specifico richiamo, verosimilmente dimostrano di far riferimento.
Sul punto, gli odierni convenuti hanno quindi fornito dimostrazione dell’esistenza di un divieto di cessione del credito e/o comunque dell’inutilizzabilità del credito a fini di recupero coattivo e di ZFC, con prove documentali e con le dell’azionabilità concreta dello stesso senza il consenso testimonianze di coloro che sono stati sentiti a prova diretta delle allegazioni di parte convenuta.
Il teste COGNOME che appare oggi attendibile in quanto attualmente ha dichiarato di non avere incarichi professionali dai convenuti, ha reso la seguente testimonianza: ‘…sì, è vero, ricordo l’operazione RAGIONE_SOCIALE in quanto faceva parte di una operazione riconducibile al gruppo e alla famiglia tra la fine del 2021 e inizio 2022 RAGIONE_SOCIALE aveva la necessità di acquisire da diverse società di leasing proprietarie due centri commerciali, Afragola e Benevento; ricordo che fu dato mandato a dei consulenti e altre persone che con una operazione finanziaria gestita da loro di cui non ricordo i tratti e con provvista di ZFC crearono due società, una estera e una italiana, che acquistarono dalle locatrici finanziarie due centri commerciali e un credito che comprarono a un valore decisamente inferiore a quello nominale, operazione fatta totalmente nell’interesse di ZFC, fu quest’ultima società a volerla e sostenerla; non ricordo se vi fosse un documento o accordo scritto, so che vi erano molti professionisti che lavoravano a questa pratica e ricordo che nell’interesse primario di ZFC e del gruppo che affrontava una necessità di risanamento né i centri commerciali né il credito potessero essere ‘disposti’ e ‘utilizzati’ senza il consenso di ZFC. Erano stati dati mandati professionali allo studio e mi pare anche alla dott.ssa di fare un audit su queste operazioni, questo divieto e volontà di non azionare crediti mi pare risultasse dalla relazione di audit del dr. ‘
Il teste COGNOME ha quindi confermato che secondo gli accordi intercorsi nel 2022 tra RAGIONE_SOCIALE e quest’ultima società non avrebbe potuto ‘vendere o far valere il credito acquistato dal Pool dei Leasing senza l’autorizzazione di RAGIONE_SOCIALE‘ Appare inoltre documentalmente suffragata la tesi dei convenuti, secondo la quale i divieti di cessione e riscossione coattiva del credito in oggetto erano effettivamente noti sia alla società RAGIONE_SOCIALE sia ad poiché soggetti di diretta espressione dei Sig.ri (leader del Team RAGIONE_SOCIALE) e della Sig.ra socia di RAGIONE_SOCIALE. Sul fatto che le società RAGIONE_SOCIALE e siano diretta espressione del Sig. e della Sig.ra quali beneficiari effettivi, sia il Pubblico Ministero sia il GIP del Tribunale di Busto Arsizio concordano, come emerge dall’esame dell a richiesta cautelare del Pubblico Ministero -pagina 44 ove si legge che è, formalmente, controllata dal trust cipriota RAGIONE_SOCIALE. Anche
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quest’ultimo, peraltro, è sotto il controllo della (e di ‘ -nonché dal provvedimento di sequestro preventivo del GIP a pagina 55 ove si legge che ‘ Al riguardo, giova ricordare che, come accertato, risulta essere amministratrice della società
e che le quote delle stesse sono detenute dal trust cipriota RAGIONE_SOCIALE (socio unico di RAGIONE_SOCIALE ndr), ri conducibile alla predetta indagata’.
Lo stesso Pubblico Ministero nella richiesta cautelare ha evidenziato che il denaro € 100.000 utilizzato dalla società per acquistare i predetti NPL proveniva da un conto corrente che si trovava nella disponibilità della il conto da cui ha effettuato il bonifico in favore di RAGIONE_SOCIALE è quello sul quale pochi giorni prima (3 marzo 2023) la Sig.ra aveva versato la provvista di Euro 100.000,00, come si desume da e-mail in atti. Lo stesso Pubblico Ministero afferma sul punto, con ricostruzione che non appare smentita dal
successivo decreto del GIP, che (vedi pagina 43 della richiesta):
Lo spossessamento indebito dei crediti “NPL: veniva “completato grazie ad una seconda, posteriore, cessione: ‘RAGIONE_SOCIALE” nel marzo 2023, cedeva 1 predetti crediti alla ~sino a momento sconosciuta- “RAGIONE_SOCIALE somma di 100.000 € quel
Al momento della predetta cessione; le quote di “RAGIONE_SOCIALE” erano state cedute alla COGNOME già
Quest’ultima, peraltro cedeva i crediti “NPL. 9sé stessa, posto che la società “RAGIONE_SOCIALE è, indubbiamente, alla medesima riconducibile. 44
Sempre il PM ha poi dato atto che a seguito di questo doppio passaggio da ad RAGIONE_SOCIALE e quindi da quest’ultima ad , il credito era stato sottratto alla disponibilità degli odierni convenuti ed era stato utilizzato in modo indebito e strumentale, avendo avviato una serie di azioni civili recuperatorie, mediante l’utilizzo indebito di un credito che non avrebbe avuto senso di esistere e che era stato acquistato a prezzo vile, nell’ambito di una operazione volta a perseguire obiettivi affatto diversi, di risanamento imprenditoriale.
Appare credibile quella la ricostruzione di parte convenuta che emerge dall’istruttoria documentale, quella per cui non è un soggetto ‘terzo’, che, sul mercato, ha acquisito il credito, ma è una società riferibile agli stessi soggetti che hanno pa rtecipato alle riunioni per lo studio e l’impostazione del Progetto RAGIONE_SOCIALE , in cui RAGIONE_SOCIALE ha conferito mandato proprio ai soggetti in questione, per rilevare, per suo conto, il credito, nell’ottica successiva di rinunciarlo nell’ambito del processo di risa namento del ‘Gruppo Zamparini’.
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Secondo il PM (pagina 43 della richiesta cautelare) si trattava di crediti ‘sterili’ che avevano esaurito la loro funzione commerciale e sarebbero stati rinunciati nell’ambito del piano di ristrutturazione di Gasda.
Il divieto di cessione e di riscossione del credito risulta, dunque, opponibile a , essendo la società, per mezzo dell’imputazione soggettiva ai propri titolari e beneficiari effettivi e a conoscenza del Progetto RAGIONE_SOCIALE e, quindi, del divieto in questione.
Credibile appare poi l’allegazione dei convenuti, suffragata dagli accertamenti del PM esposti nella richiesta, secondo la quale il Credito non avrebbe dovuto essere riscosso e, non avendo più alcuna funzione, avrebbe dovuto essere successivamente rinuncia to nell’ambito del piano di risanamento delle società del Gruppo Gasda.
Ad avviso di parte convenuta, la rinuncia non sarebbe stata formalizzata al momento dell’accordo con il Pool dei Leasing per ragioni di carattere fiscale, poiché la stessa avrebbe comportato una considerevole sopravvenienza attiva, soggetta a tassazione, che avrebbe potuto essere scongiurata solo prevedendo l’atto abdicativo nell’ambito del piano di risanamento, posto che in base all’art. 88 TUIR le sopravvenienze attive derivanti da stralci o rinunce di posizioni creditore nell’ambito di Piani di Risanamento non sono soggette a tassazione.
Le inequivoche dichiarazioni della teste hanno consentito di accertare che tale credito dovesse essere rinunciato nell’ambito dell’operazione di risanamento del gruppo: ‘… si è vero, ho partecipato a diverse riunioni per gestire questo credito che doveva essere poi rinunciato nell’ambito di un piano di risanamento del gruppo. Ho sentito direttamente questa rappresentazione, ciò è avvenuto in diverse occasioni e riunioni tenutesi in Milano INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME partecipavo a queste riunioni perché sono sempre stata l’assistente dei signori per il mio ruolo di responsabile amministrativa di una società del gruppo RAGIONE_SOCIALE…sì, è vero, ci sono accordi sottoscritti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in relazione ad e a tutte le condizioni di acquisto del credito e dell’immobile, ho visto questi accordi scritti per diretta percezione…sì, è vero, perché questo credito andava rinunciato nell’ambito di un piano di risanamento che era in discussione con lo studio COGNOME e gli avvocati. Ho partecipato personalmente a diverse riunioni con i signori
e per la predisposizione di questa lettera che poi non è mai stata firmata in quanto ci si sarebbe dovuti rivedere e reincontrare per mettere a punto questa lettera e vi erano delle bozze scritte che aveva il dott. Si lavorava sulla bozza di lettera che sarebbe stata sottoscritta al momento del piano, per noi era opportuno che ciò avvenisse ovvero la sottoscrizione al momento della presentazione del piano, ciò sarebbe avvenuto a semplice richiesta scritta di ZFC. Negli accordi
scritti menzionati sopra si era impegnata a formalizzare questa rinuncia. ADR nei tempi e nei modi indicati da RAGIONE_SOCIALE vuol dire che la società aveva gli accordi con che il credito sarebbe stato rinunciato nel piano di risanamento.’
Anche il teste ha confermato come dal contesto complessivo dell’operazione con le società di leasing si dovesse rinvenire un patto di non cedibilità del credito presupposto e conosciuto da tutti gli attori del progetto, anche per fatti concludenti: ‘… RAGIONE_SOCIALE aveva avuto dei mandati
da per negoziare l’acquisto e per trattare con
e
l’acquisto dell’immobile e del credito e il difensore di controparte che le seguiva entrambe era l’avv. COGNOME trattavo con lui; più volte ho parlato con l’avv. COGNOME dell’acquisto dei crediti; in tutte le trattative è sempre stato chiaro, perché questo interessava anche le cedenti, che l’acquisto non fosse ‘ostile’ nei confronti del GRUPPO COGNOME e d i conseguenza l’obiettivo dell’acquisto era di avere gli immobili e di stralciare il credito, altrimenti sarebbe stato un acquisto ostile; non mi ricordo di aver detto espressamente all’avv. COGNOME che i crediti sarebbero stati rinunciati, ma ciò era chiaro dal contesto…sì, è vero, l’operazione nasceva in favore di RAGIONE_SOCIALE la quale non poteva né rinunciare ai beni né allo stesso tempo fare una auto azione nei confronti della consorella RAGIONE_SOCIALE, perché ciò l’avrebbe resa una operazione ostile; il credito doveva essere comprato da una struttura non ostile a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e gli immobili sarebbero dovuti tornare nella sfera giuridica di ZFC; ci sono state infinite riunioni e mail per il progetto RAGIONE_SOCIALE che parlavano di questo. ADR non ho visto accordi scritti ma sono a conoscenza del fatto che c’erano accordi scritti in quanto vi era coinvolto lo studio incaricato di scrivere questi accordi.’
Il racconto del teste sul punto appare credibile, logico e non contraddittorio e tale ultimo teste citato è maggiormente attendibile rispetto alla dipendente storica del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in quanto al di là della specifica assistenza professionale prestata al gruppo nel 2019, egli è legale rappresentante di e soggetto quindi particolarmente esperto nella gestione ed acquisto di crediti deteriorati o non performing .
Il teste è stato escusso e per l’ammissibilità della sua escussione deve richiamarsi la motivazione resa a verbale in data 3.12.2024, che integralmente si conferma.
ha riferito in merito alla contestata operazione che ‘…come consulente della per le vicende ereditarie chiedevo sempre delucidazioni su che fine avrebbero fatto questi crediti per l’operazione degli immobili ma non mi è stata mai data risposta, l’ho chiesto all’amministrazione di RAGIONE_SOCIALE e in varie assemblee e non mi è stata mai data risposta.’
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Appare quindi provato che e verosimilmente , per le ragioni di collegamento e titolarità effettiva anzidette, fossero a conoscenza in generale dell’operazione, in quanto il teste ha ammesso di aver chiesto chiarimenti a ZFC circ a l’utilizzo del credito stesso, pur non ricevendo risposta; appare verosimile quindi che il teste fosse a conoscenza che i crediti erano stati appunto ‘rilevati’ da ZFC, altrimenti non avrebbe avuto senso porre la questione.
Le testimonianze rese risultano coerenti con il documento 143 di parte convenuta -bozza di perizia predisposta dallo ‘ partecipazione di Becom in Gasda ‘ allegato alla comunicazione via mail del 31.1.2023, atto menzionato anche dal teste COGNOME – anche in relazione alle società e RAGIONE_SOCIALE, ove si è previsto lo stralcio del Credito stesso, ove si legge: ‘… Abbiamo ricevuto informativa da parte della Società della prospettiva avanzata di definire transattivamente detta posizione debitoria (in relazione ai diritti che NOME, locataria, vanta in forza della risoluzione anticipata del contratto), con aspettativa di stralcio pressoché integrale della partita …’ ed ivi in conclusione si legge che ‘ all’attualità, le aspettative della società sono quelle di ristabilire l’equilibrio patrimoniale, per le ragioni sopraesposte, e principalmente là dove si verifichino lo stralcio delle posizioni debitorie verso la società RAGIONE_SOCIALE e lo stralcio dei debiti ver so soci per finanziamenti ricevuti.’
Dunque, per le ragioni esposte, la vicenda circolatoria del credito asseritamente vantato da e posto a fondamento dell’azione revocatoria risulta viziata ed illegittima in quanto posta in essere in violazione di un divieto di cessione alla opponibile parte attrice ed essa effettivamente noto.
Tale credito ha inoltre origine da una complessiva operazione negoziale di natura verosimilmente abusiva o fraudolenta per vicende che sono oggetto di un procedimento penale in corso di svolgimento, con la conseguenza che tale posizione creditoria è ad oggi da ritenersi manifestamente pretestuosa e non idonea a fondare l’azione ex art. 2901 c.c.
Le istanze istruttorie reiterate da parte convenuta sono pertanto inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione, dovendosi fare integrale rinvio all’ordinanza istruttoria del 2.4.2024 ed alle motivazioni in essa riportate.
L’assenza del primo e fondamentale requisito (insussistenza della ragione di credito, ovvero manifesta pretestuosità della stessa) ed elemento costitutivo per l’accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., esonera della trattazione delle ulteriori questioni in punto elemento soggettivo, eventus damni ecc. in virtù dell’applicazione del principio di assorbimento e di c.d. ‘ragione più liquida’, che consente la scelta al giudicante di quale tra più questioni di merito sia da trattare (vedi sul punto da ultimo Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 693 del 09/01/2024, Sez. L – , Ordinanza
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n. 41019 del 21/12/2021, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, cfr. Cass. n. 12002/2014 e Cass. n. 9936/2014, nonché Cass. Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/08/2016), determinando così il rigetto integrale delle domande attoree.
Dato il succedersi di pronunce di segno diverso in fase cautelare e nei vari reclami, anche in ragione delle esposte vicende di rilevanza penale e di elementi di fatto e di diritto sopravvenuti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l’integrale compe nsazione delle spese dei procedimenti cautelari e di impugnazione.
Dato il rigetto integrale delle domande di parte attrice, -in base al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. -deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti, per la fase di merito.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice ex art. 91 c.p.c. ed i compensi sono liquidati secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicando i valori medi avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile di media complessità), nella misura di complessivi € 10.860,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA, che risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
-rigetta l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. di parte convenuta;
– rigetta tutte le domande di parte attrice nei confronti delle parti convenute
– condanna la parte attrice soccombente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti, che si liquidano in complessivi € 10.860,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase cautelare e di reclamo.
Così deciso in Milano, il 25 luglio 2025.