Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27848 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30707 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Mantova, al INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria -c.f. 11435690158 – in persona dei commissari straordinari, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dottor NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
INTIMATA
avverso il decreto del Tribunale di Milano RAGIONE_SOCIALE‘8.10.2020 , udita la relazione nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con ricorso depositato in data 2.5.2015 la ‘ RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo del l’amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALE ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE, disposta con provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 21.1.2015.
Esponeva che in virtù RAGIONE_SOCIALE‘ espletata attività di autotrasporto aveva maturato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società in amministrazione straordinaria il credito di euro 434.025,38 (cfr. ricorso, pag. 3) .
Chiedeva l’ammissione al passivo per l’ importo anzidetto, oltre interessi dalla scadenza RAGIONE_SOCIALEe singole fatture, in prededuzione (cfr. ricorso, pag. 3) .
In corso di procedura i commissari straordinari, autorizzati dal giudice delegato, corrispondevano alla ricorrente l’importo di euro 129.904,91.
Il giudice delegato faceva luogo all’ammissione al passivo in chirografo per l’importo di euro 304.120,47 (così ricorso, pag. 4) .
Reputava che la pretesa creditoria non era riconducibile ad alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di cui all’art. 3, 1° co. ter , del d.l. n. 347/2003 (introdotto dall’art. 1, 2° co. bis, d.l. n. 1/2015) .
La ‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione.
Resistevano i commissari straordinari RAGIONE_SOCIALE ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE
Con decreto RAGIONE_SOCIALE‘8.10. 2020 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite.
Premetteva il tribunale, nel segno RAGIONE_SOCIALE ‘i neludibile restrittiva interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, 1° co. ter , cit., che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ‘inv ocata prededuzione, evidentemente di tipo funzionale, postulava, peraltro, che le prestazioni titolo RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria si qualificassero come necessarie ai fini del risanamento ambientale ovvero ai fini RAGIONE_SOCIALEa sicurezza e RAGIONE_SOCIALEa continuità RAGIONE_SOCIALE‘attività degli
impianti produttivi essenziali RAGIONE_SOCIALEe debitrice ovvero ancora come necessarie ai fini del risanamento ambientale, RAGIONE_SOCIALEa sicurezza e d ell’attuazione degli interventi in materia di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e RAGIONE_SOCIALEa salute di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.3.2014.
Premetteva altresì che alla patrocinata opzione esegetica neppure ostava l’art. 8, 1° co. bis , del d.l. n. 91/2017, convertito nella legge n. 123/2017.
Premetteva inoltre che -così come aveva avuto modo di puntualizzare in analoga occasione -‘nel ciclo di produzione RAGIONE_SOCIALE‘acciaio è essenziale tutto l ‘apparato che conduce dalla materia prima alla bramma ‘ (così decreto impugnato, pag. 4) , sicché vi era margine per reputare prededucibile unicamente il credito correlato alla prestazione che avesse consentito il funzionamento di tale apparato.
Evidenziava quindi che le fatture allegate dalla ricorrente non specificavano alcunché circa l’oggetto del trasporto eseguito (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Evidenziava ulteriormente che l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ., avente ad oggetto il contenuto del fascicolo RAGIONE_SOCIALEa verifica dei crediti, era patentemente generica, né l’opponente aveva tempestivamente indicato nel ricorso in opposizione la specifica documentazione di cui intendeva avvalersi.
Evidenziava dunque che l’opponente non aveva dato prova che quanto trasportato fosse necessario nei termini premessi ai fini di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prededuzione (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria non ha svolto difese
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del decreto e/o del procedimento in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. ed all’art. 99, 3° co., l.fall.
Deduce che il procedimento camerale di opposizione allo stato passivo è riservato al tribunale in composizione collegiale, dinanzi al quale le parti hanno da discutere la causa, ed il presidente può delegare al relatore la sola trattazione (cfr. ricorso, pag. 8) .
Il primo motivo di ricorso va rigettato.
È sufficiente rimarcare che all’originaria prefigurazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 l.fall. (cui rimanda l’art. 53 del d.lgs. n. 270/1999, art. 53 a sua volta richiamato dall’art. 4 ter del d.l. n. 347/20 03, convertito nella legge n. 39/2004, art. 4 ter come sostituito dal d.l. n. 119/2004, convertito nella legge n. 166/2004) , quale conseguente al d.lgs. n. 5/2006 (che al 7° co. circoscriveva la possibilità di delega ad uno dei componenti del collegio alla sola assunzione dei mezzi di prova) , il d.lgs. n. 169/2007 ha so stituito l’attuale prefigurazione del medesimo articolo, che al 3° contempla la possibilità che il presidente deleghi al relatore ‘la trattazione del procedimento’, comprensiva pur RAGIONE_SOCIALE‘istruzione (9° co.) , salva beninteso la decisione collegiale RAGIONE_SOCIALEa causa (11° co.: ‘il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione (…)’) .
In questi termini del tutto ingiustificate sono le doglianze del ricorrente secondo cui ‘è davanti e non davanti al giudice designato relatore che i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti hanno diritto di discutere la causa’ (così ricorso, pag. 8) e secondo cui il diverso indirizzo seguito dal tribunale ‘contrasta con la lettera e lo spirito RAGIONE_SOCIALEa norma (…) e si è risolto in una grave ed inammissibile violazione del diritto di difesa (…) perché ha privato l’opponente del diritto di discutere oralmente la causa davanti al Collegio’ (così ricorso, pag. 9) .
10. Con il secondo motivo la ricor rente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, 1° co. ter , d.l. n. 347/2003 -convertito con modificazioni nella legge n. 39/2004 – e RAGIONE_SOCIALEa legge n. 123/2017.
Deduce che il Tribunale di Milano ha errato ad interpetrare restrittivamente le disposizioni in rubrica (cfr. ricorso, pag. 10) , ossia a ritenere che la prededuzione concerne i soli crediti che si correlano alle prestazioni necessarie per il mantenimento in funzione degli altiforni (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce invero che la prededuzione compete agli autotrasportatori alla sola condizione che abbiano ‘ effettuato a favore di RAGIONE_SOCIALE trasporti di materie prime, merci e prodotti finiti’ (così ricorso, pag. 15) .
Deduce che depone in tal senso la circostanza che nello stesso giorno in cui il Senato ha approvato il testo RAGIONE_SOCIALEa legge n. 20 del 4.3.2015, che ha modificato l’art. 3, 1° co. ter , cit., il RAGIONE_SOCIALE, promotore RAGIONE_SOCIALEa legge, ebbe a precisare che ‘le società di autotrasporto RAGIONE_SOCIALEe materie prime, merci e prodotti finiti dovevano vedere riconosciuta la prededucibilità dei crediti maturati nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE‘ammissione di quest’ultima alla procedura di Amministrazi one straordinaria’ (così ricorso, pag. 13) .
Deduce che depongono in tal senso altresì la relazione tecnica del RAGIONE_SOCIALE datata 13.2.2015 (cfr. ricorso, pag. 13) e la relazione di accompagnamento RAGIONE_SOCIALEa legge presentata in discussione al Senato (cfr. ricorso, pagg. 14 e 19) .
Deduce che depone nei termini enunciati pur la legge n. 127 del 3.8.2017, sia a considerala norma interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, 1° co. ter , cit. sia a considerala norma sopravvenuta con effetto retroattivo, legge che ha ribadito il
riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prededuzione ‘per tutti i trasporti che consentono le attività previste nel processo produttivo in generale all’interno RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE‘ (così ricorso, pag. 17) e per ‘i crediti relativi a tutte le attività correnti dalla fornitura RAGIONE_SOCIALEe materie prime al prodotto finito che abbiano mantenuto in essere l’attività produttiva di RAGIONE_SOCIALE‘ (così ricorso, pag. 21) .
Deduce dunque che in maniera del tutto irrituale il tribunale non ha preso posizione in ordine a siffatti argomenti (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce infine che, così come emerge dai documenti prodotti, ha eseguito su incarico RAGIONE_SOCIALE‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ trasporti di prodotti finiti denominat i ‘ coils ‘ (cfr. ricorso, pag. 15) .
Con il terzo motivo la ricor rente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del decreto e/ o del procedimento in relazione all’ art. 111, 6° co., Cost., all’art. 132 cod. proc. civ. ed all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce che il provvedimento impugnato non ha dato ‘ conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consente la comprensione RAGIONE_SOCIALEe ragioni e RAGIONE_SOCIALE‘iter logico posti a suo fondamento’ (così ricorso, pag. 24) .
Deduce segnatamente che il Tribunale di Milano si è limitato a richiamare un proprio precedente e nondimeno è da escludere che il tribunale abbia ritualmente motivato per relationem il suo decreto, siccome il precedente non è stato in alcun modo individuato (cfr. ricorso, pagg. 25 -26) .
Con il quarto motivo la ricor rente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 99, 2° co., n. 4, e 23 l.fall.
Deduce che la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnato dictum è contraddittoria; che il Tribunale di Milano, per un verso, ha affermato che agli atti del primo giudizio vi sono le fatture e, per altro verso, ha affermato che le fatture non vi sono affatto (cfr. ricorso, pag. 27) .
Deduce comunque che sia con il ricorso in opposizione sia nel corso RAGIONE_SOCIALEe udienze del giudizio di opposizione ha chiesto l’acquisizione del proprio fascicolo relativo alla fase di verifica del passivo, ove allegate al ricorso ex art. 93 l.fall. vi sono le fatture prodotte (cfr. ricorso, pag. 28) .
13. Si giustifica la previa disamina del quarto motivo di ricorso e del rilievo finale veicolato dal secondo motivo, afferenti – entrambi al giudizio ‘di fatto’ cui il tribunale ha atteso, giudizio ‘di fatto ‘ la cui ampia proiezione ‘in merito all’oggetto del trasporto eseguito’ (così decreto impugnato, pag. 4) assorbe qualsivoglia ulteriore questione (del resto, significativamente in tal senso depone pur la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo cui i documenti non acquisiti dal tribunale ‘sono essenziali in ogni caso al giudizio, sia che venga adottata una interpretazione più restrittiva RAGIONE_SOCIALEa norma da applicarsi al caso concreto (…) sia che venga adottata l’interpretazione fatta propria da RAGIONE_SOCIALE‘ : così ricorso, pag. 29) .
Propriamente, il rigetto del quarto motivo e del rilievo finale del secondo motivo, id est il vano esito -alla stregua dei riscontri che seguiranno – RAGIONE_SOCIALEe censure addotte in ordine al surriferito giudizio ‘di fatto’ rende al contempo vana qualsivoglia censura in ordine all’interpretazione , peraltro, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, 1° co. ter , d.l. n. 347/2003 cui il tribunale ha atteso.
E tanto, ben vero, a prescindere, da un canto -con precipuo riferimento al terzo motivo -dalla considerazione per cui il vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. può concernere soltanto una questione di fatto e mai
di diritto e quindi che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ricorre o non ricorre indipendentemente dalla motivazione posta dal giudice a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. Cass. 24.10.2007, n. 22348; Cass. sez. lav. 15.12.2014, n. 26307) .
E tanto, ben vero, a prescindere , d’altro canto con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso -dal rilievo per cui questa Corte ha spiegato (sì, che l’ art. 3, 3° co. ter, del d.l. n. 347 del 2003, convertito dalla legge n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al princip io generale di cui all’art. 2740 cod. civ. E tuttavia ha soggiunto) che l ‘ inciso RAGIONE_SOCIALEa norma i nterpretativa di cui all’art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti RAGIONE_SOCIALEe imprese di autotrasporto alla necessità di consentire ‘ la funzionalità degli impianti produttivi RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall ‘ originario art. 3, 1° co. ter , del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell ‘ uso RAGIONE_SOCIALEa particella copulativa ‘ e ‘ , avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi ‘ rientrano ‘ e ‘ consentono ‘ ; con la conseguenza che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l ‘ attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica (cfr. Cass. 4.7.2022, n. 21151) .
Più esattamente, soccorre l’elaborazione di questa Corte a tenor RAGIONE_SOCIALEa quale , qualora la decisione di merito si fondi -è, appunto, il caso di specie – su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALEe ‘ rationes decidendi ‘ rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALEe altre, alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493) .
14. Nella delineata prospettiva si reputa, in primo luogo, che il tribunale ha di certo valutato le fatture allegate dalla ricorrente (‘ le fatture in atti, infatti, non specificano alcunché in m erito all’oggetto del trasporto eseguito’ : così decreto impugnato, pag. 4) .
Su tale scorta, allorché -propriamente con il secondo mezzo -adduce che è documentalmente provato che ha ‘effettuato a favore di RAGIONE_SOCIALE trasporti di materiale finito, coils, destinati a consentire ad RAGIONE_SOCIALE di concludere il proprio ciclo produttivo’ (così ricorso, pag. 21) , la ricorrente in realtà ambisce in tal guisa a conseguire il riesame RAGIONE_SOCIALEa valutazione operata dal giudice del merito.
Cosicché soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, cod. proc. civ. dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass.
10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
15. Nella prospettiva dapprima delineata si reputa, in secondo luogo, che il tribunale ha ineccepibilmente statuito allorché, in adesione all’elaborazione di questa Corte, ha sostanzialmente assunto – con riferimento alla richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. – che l’opponente non aveva specificamente indicato i documenti , pur allegati all’inziale ricorso ex art. 93 l.fall., di cui nel giudizio di opposizione intendeva avvalersi (cfr. Cass. (ord.) 13.11.2020, n. 25663, secondo cui n el giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, 2° co., n. 4, l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto RAGIONE_SOCIALEa produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’uffi cio RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare ove esso è custodito; Cass. 18.5.2017, n. 12549) .
Ben vero, né con il quarto mezzo né con il secondo mezzo la ricorrente ha addotto , a censura RAGIONE_SOCIALE‘impugnato dictum , di aver viceversa atteso alla specifica indicazione, ex art. 99, 2° co., n. 4, l.fall., dei documenti di cui intendeva in sede di opposizione avvantaggiarsi.
La ricorrente si è difatti limitata -segnatamente con il quarto mezzo -ai rilievi che seguono.
Ovvero a prospettare un asserito vizio di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione (per il quale, nel ‘sistema’ del novellato n. 5 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., al di là RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi del ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’, insussistente nel caso de quo, non vi è più margine: cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928) .
Ovvero a prospettare che ha reiteratamente sollecitato l’acquisizione del proprio fascicolo allegato al ricorso ex art. 93 l.fall. e che ha formulato istanza ex art. 210 cod. proc. civ., giacché la documentazione prodotta ab origine era corposissima.
Ovvero a prospettare del tutto genericamente che ‘l’istanza contenuta alla pagina 5 del ricorso introduttivo del primo giudizio (…) non è affatto generica’ (così ricorso, pag. 29) .
Beninteso, ai fini RAGIONE_SOCIALEa specifica indicazione nel ricorso ex art. 98 l.fall. dei documenti per nulla soccorrono le indicazioni di cui alle pagine 5 e 6 del ricorso per cassazione.
In tal guisa la ricorrente del tutto ingiustificatamente adduce che il tribunale aveva l’onere di acquisire il proprio fascicolo (cfr. ricorso, pag. 29) .
Una notazione finale si impone in ordine alla deduzione RAGIONE_SOCIALEa ‘CMT’ secondo cui i commissari straordinari non hanno mai contestato la tipologia di trasporto eseguita (cfr. ricorso, pag. 28) .
Si tratta di una deduzione del tutto generica e per nulla ‘autosufficiente’ (cfr. Cass. 9.8.2016, n. 16655; altresì, Cass. (ord.) 16.3.2012, n. 4220) .
I commissari straordinari non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I sez. civ. RAGIONE_SOCIALEa Corte
P.Q.M.