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Contratto quadro: non necessario per prodotti finanziari

Un gruppo di investitori ha citato in giudizio una compagnia di assicurazioni per polizze vita a contenuto finanziario, sostenendo la nullità dei contratti per mancanza di un contratto quadro scritto. Le corti di merito avevano dato loro ragione. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ribaltato la decisione, stabilendo che, in base alla normativa vigente all’epoca dei fatti (Regolamento CONSOB n. 11522/1998), il servizio di collocamento di prodotti finanziari era esplicitamente esentato dall’obbligo di stipulare un contratto quadro. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d’Appello.

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Contratto Quadro: Non Sempre Obbligatorio per Collocare Prodotti Finanziari

L’ordinanza n. 6343/2024 della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale sull’obbligo del contratto quadro nella prestazione di servizi di investimento, in particolare per il collocamento di prodotti finanziari-assicurativi. La Suprema Corte ha stabilito che, in base alla normativa applicabile ratione temporis, questo obbligo formale non sussisteva per il servizio di mero collocamento, ribaltando le decisioni dei giudici di merito.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine dalla sottoscrizione, avvenuta nel 2007, di alcune polizze vita a prevalente contenuto finanziario da parte di un gruppo di risparmiatori. Tali polizze non garantivano la conservazione del capitale alla scadenza. Successivamente, i risparmiatori hanno agito in giudizio contro la compagnia assicuratrice emittente, chiedendo che venisse dichiarata la nullità dei contratti. La causa di nullità individuata era la mancata stipulazione di un contratto quadro scritto per la prestazione dei servizi di investimento, come previsto dalla disciplina del Testo Unico della Finanza (TUF).

Nei primi due gradi di giudizio, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno accolto la tesi dei risparmiatori. I giudici di merito hanno ritenuto che i prodotti in questione avessero natura finanziaria e che, pertanto, l’intermediario collocatore (una società di intermediazione finanziaria chiamata in causa dalla compagnia assicuratrice) avrebbe dovuto far sottoscrivere ai clienti un preventivo contratto quadro, la cui assenza determinava la nullità delle operazioni.

L’Obbligo del Contratto Quadro in Discussione

L’intermediario collocatore ha proposto ricorso per cassazione, contestando la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del TUF e del Regolamento CONSOB n. 11522/1998. La tesi difensiva si fondava su un punto cruciale: sebbene la legge imponesse la forma scritta per i contratti relativi ai servizi di investimento, la stessa legge conferiva alla CONSOB il potere di prevedere delle eccezioni.

Secondo il ricorrente, la CONSOB si era avvalsa di questa facoltà. In particolare, l’art. 30, comma 3, del Regolamento n. 11522/1998 escludeva espressamente il servizio di “collocamento” dall’obbligo di stipulare un contratto scritto. Questa esenzione, secondo la difesa, era rimasta in vigore anche dopo le modifiche normative del 2005 (legge n. 262) che avevano esteso la disciplina del TUF ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, accogliendo pienamente la tesi dell’intermediario. I giudici hanno ricostruito il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti, confermando che l’art. 25-bis del TUF aveva esteso agli intermediari assicurativi gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, nonché il requisito formale previsto dall’art. 23 TUF.

Tuttavia, hanno sottolineato come lo stesso art. 23 TUF concedesse alla CONSOB la facoltà di derogare a tale requisito. La CONSOB, con l’art. 30 del Regolamento n. 11522/1998, aveva stabilito che le disposizioni sull’obbligo del contratto scritto non si applicavano, tra gli altri, alla prestazione dei servizi di collocamento.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte ha osservato che questa esenzione non era stata modificata dalle successive delibere, neanche da quella del 2007 (n. 15691) emanata per adeguare il regolamento alle sopravvenute novità legislative. Pertanto, la volontà del regolatore era quella di mantenere l’esclusione della forma scritta per il servizio di collocamento, anche quando questo riguardava prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Ne consegue che la normativa vigente all’epoca dei fatti (2007) esentava gli intermediari dall’obbligo di concludere per iscritto un contratto quadro con l’investitore per la mera prestazione del servizio di collocamento. La decisione della Corte d’Appello, che aveva basato la condanna proprio sulla violazione di tale presunto obbligo, è stata quindi ritenuta errata in diritto.

Conclusioni

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, affinché decida nuovamente la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato. Questa ordinanza è di notevole importanza pratica: chiarisce che l’obbligo del contratto quadro non è assoluto, ma dipende specificamente dal tipo di servizio di investimento prestato e dal quadro normativo vigente al momento dell’operazione. Per il servizio di collocamento di prodotti finanziari, nel periodo di riferimento, tale obbligo era stato escluso dalla normativa secondaria, un dettaglio decisivo per la sorte del contenzioso.

È sempre necessario un contratto quadro scritto per il collocamento di prodotti finanziari?
No. Secondo la Corte di Cassazione, basandosi sulla normativa vigente all’epoca dei fatti (Regolamento CONSOB n. 11522/1998), il servizio di collocamento di prodotti finanziari era specificamente esentato dall’obbligo di stipulare preventivamente un contratto quadro scritto.

La normativa sui contratti quadro si applica anche ai prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione?
Sì, la legge n. 262 del 2005 ha esteso la disciplina del Testo Unico della Finanza, incluso l’art. 23 sul contratto quadro, anche al collocamento di prodotti finanziari emessi da assicurazioni. Tuttavia, si applicano anche le eccezioni previste, come quella per il servizio di collocamento.

Cosa ha stabilito la Corte riguardo all’esenzione prevista dal Regolamento CONSOB?
La Corte ha stabilito che l’esenzione dall’obbligo del contratto scritto per il servizio di collocamento, prevista dall’art. 30 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998, era pienamente in vigore al momento dei fatti (2007) e si applicava anche ai prodotti finanziari-assicurativi. Pertanto, la mancanza del contratto quadro non poteva essere causa di nullità.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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