SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 336 2026 – N. R.G. 00000947 2025 DEPOSITO MINUTA 18 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE e MINORENNI
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. NOME COGNOME
Presidente rel.
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. promossa
DA
(c.f.
, rappresentato e difeso in
C.F.
giudizio dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, in forza di procura alle liti allegata all’atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, INDIRIZZO, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello; C.F.
APPELLANTO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 413/2025, pubblicata in data 22 febbraio 2025, rimesso in decisione all’esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza del 16 febbraio 2026.
CONCLUSIONI DELL’APPELLANTE:
‘Voglia l’Onorevole Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione ed argomentazione e domanda riconvenzionale, ritenendo fondati i motivi in fatto e diritto esposti, accogliere, per gli stessi, il presente appello e, per l’effetto, riformare la sentenza impugnata. Nel merito, in via principale, condannare a corrispondere ad la somma di euro 292.578,30.= o la maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via alternativa, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità, irritualità della procura di cui sopra e/o del contratto di compravendita immobiliare di cui in atti e, per l’effetto, condannare il dott. a restituire ad i beni immobili compravenduti come in atti identificati, con ogni conseguente provvedimento in rito e merito. Accertata e dichiarata la responsabilità di ex art. 2043 cc, condannare lo stesso a corrispondere al somma di euro 220.000,00.= o la minore o maggiore ritenuta di giustizia. In via istruttoria, si insiste per dare ingresso alle istanze formulate nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc del 08.07.2023 e ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc del 28.07.2023. In ogni caso, rigettarsi le domande di parte convenuta, in quanto infondate in fatto e
diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, del doppio grado di giudizio, con da compensi, oltre IVA e CPA, come per legge.’
CONCLUSIONI DELL’APPELLATO:
‘In via pregiudiziale e preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto da per carenza di interesse ad agire, stante l’avvenuto accoglimento in primo grado della sua domanda principale di annullamento del contratto di cui al capo D della sentenza stessa emessa che non è stata impugnata né dall’appellante, il cui appello verte espressamente ed esclusivamente sui capi C e F della sentenza di prime cure, né dall’appellato, e su cui dunque è maturato il giudicato. In via principale, atteso in ogni caso che è stato annullato il contratto di compravendita rogito il 29.9.2015, dichiararsi illegittimo, irricevibile e comunque rigettarsi l’appello avverso per ciò che concerne il primo motivo ex adverso svolto relativo alla domanda di corresponsione del prezzo di compravendita di cui alla conclusione n. 4. A conferma della sentenza impugnata, dichiarare inoltre la nullità della domanda di risarcimento del danno per totale indeterminatezza e l’inammissibilità delle domande nuove relative alla perdita di chance e al mancato utilizzo del bene di cui alla conclusione avversaria n. 6. Di conseguenza, rigettare integralmente l’appello proposto da avverso la sentenza n. 413/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata nei capi oggetto di gravame. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA, come per le gge, da porsi interamente a carico dell’appellante . In via istruttoria, si insite per l’accoglimento delle istanze già avanzate in seno alle memorie istruttorie a prova diretta e contraria nel corso del primo grado, qui integralmente richiamate e si chiede dunque l’esibizione ed acquisizione agli atti del documento NUMERO_DOCUMENTO di controparte in forma integrale, senza
omissis o cancellazioni, a cura di controparte. Ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice in ordine alla richiesta di CTU avversa’.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con citazione del 29 settembre 2022, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, allegando che il convenuto con atto notarile concluso con sé stesso, in forza di procura conferitagli dall’attore, aveva acquistato quote di compendi immobiliari del rappresentato siti nel comune di Illasi (VR) e Tregnago (VR) al prezzo di euro 292.578,30.=. asseriva che la vendita eseguita dal procuratore in nome e per conto del rappresentato era stata conclusa a prezzo inferiore rispetto al valore di mercato del compendio compravenduto e in palese conflitto di interessi, prezzo comunque mai versatogli, a prescindere dalla valutazione della sua congruità. Affermava, inoltre, l’attore che il contratto stipulato dal rappresentante con sé stesso doveva considerarsi annullabile, non solo in ragione del conflitto di interessi, a mente degli art. 1394 cc, ma anche perché, a mente dell’art. 1395 cc, la procura già menzionata non era specifica in punto e non legittimava il convenuto a contrarre con sé stesso, né indicava la determinazione del prezzo della compravendita, così essendo invalido e illegittimo lo stesso atto di conferimento del potere rappresentativo. evidenziava, inoltre, il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno da determinare, quantomeno, nell’importo del prezzo non corrispostogli, oltre interessi a decorrere dal momento della vendita. Così,
concludeva chiedendo la condanna di a corrispondergli la somma di euro 292.578,30.=; la declaratoria di nullità o annullabilità, illegittimità della procura e del contratto di compravendita, con condanna del convenuto a restituirgli il compendio acquistato dallo stesso; la condanna di
al risarcimento del danno ex art. 2043 cc per l’importo di euro 220.000,00.= o altro importo ritenuto di giustizia.
Costituendosi in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese di controparte chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta dell’esame della documentazione versata in atti, con sentenza n. 413/2025, pubblicata in data 22 febbraio 2025, respinta ogni diversa domanda attorea, annullava il contratto di compravendita immobiliare concluso con sé stesso dal convenuto e, per l’effetto, lo condannava alla restituzione in favore dell’attore del compendio immobiliare oggetto di lite, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso la predetta pronuncia, ha interposto appello, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe ed articolando due motivi di gravame riferiti al rigetto della sua domanda di corresponsione del prezzo della compravendita immobiliare e al rigetto della sua domanda di risarcimento del danno.
Come primo articolato motivo, l’impugnante ha lamentato che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in modo contraddittorio avrebbe rigettato la domanda di pagamento del corrispettivo prezzo del contratto di compravendita in ragione del fatto che il contratto medesimo avrebbe indicato, valendo ciò come quietanza, che esso corrispettivo doveva reputarsi saldato in parte in ragione della compensazione con un controcredito vantato dal procuratore verso il rappresentato ed in parte con accollo da parte di della quota di mutuo residua concesso da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. In particolare, l’appellante ha evidenziato che nel dichiarare la nullità del contratto di compravendita, il Tribunale non avrebbe potuto affermare che le dichiarazioni di quietanza in esso contenute potessero valere come prova del pagamento del corrispettivo nelle mani del rappresentato. Sotto altro profilo, ha evidenziato che
scorrettamente il primo Giudice avrebbe considerato la dichiarazione resa da controparte come idonea quietanza avente valore confessorio, posto che il rappresentante, contraendo con sé stesso, avrebbe rilasciato detta dichiarazione a sé vantaggiosa di avere corrisposto il prezzo, peraltro determinato unilateralmente, a mezzo di compensazione ed accollo, così contravvenendo il disposto dell’art. 2730 cc. In ogni caso, a mente dell’art. 2731 cc, a detta dell’impugnante, la dichiarazione di quietanza contenuta nel contratto di compravendita non poteva reputarsi avere alcuna efficacia di prova confessoria provenendo dal mandatario con rappresentanza privo di capacità di disporre del diritto. ha, poi, rammentato che l’efficacia di prova della quietanza, ampiamente contestata in giudizio, essendo essa da reputarsi viziata per errore di fatto, avrebbe dovuto indurre il Giudice a verificare se la stessa indicasse tanto l’obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mancando tuttavia nel caso qualsiasi precisazione ed accertamento dell’obbligazione asseritamente estinta e, in ogni caso, ogni valutazione circa la sua invalidità ex art. 2732 cc. Inoltre, sotto detto ultimo profilo, l’appellante ha censurato la decisione di prime cure in punto affermato pagamento a mezzo delle accennate compensazioni ed accollo.
Con il secondo motivo di appello, l’impugnante ha censurato la decisione del Tribunale quanto al capo relativo al rigetto della sua domanda di risarcimento del danno, asserendo essere scorretta la motivazione data secondo cui non sarebbero stati allegati e provati la condotta illecita, il pregiudizio subito ed il nesso causale. In punto, ha evidenziato che, fin dal primo grado di giudizio, egli avrebbe censurato la congruità del prezzo indicato unilateralmente dal rappresentate, l’evident e perdita di chance ed il proprio mancato utilizzo del bene medesimo, sul punto insistendo affinché sia disposta consulenza tecnica dell’ufficio circa il valore di mercato del compendio oggetto di lite. Peraltro, a detta dell’appellante, a fronte della declaratoria di annullabilità del contratto, il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere integrata la condotta illecita del rappresentante, con conseguente evidente nesso causale rispetto al pregiudizio subito, anche in termini di perdita di chance , danno integrato dalla vendita a prezzo inferiore rispetto la valore di mercato ben più ampio del compendio oggetto di lite.
si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse e per la sua asserita intrinseca contraddittorietà, essendo evidente che la pronuncia di annullamento del contratto avrebbe determinato la caducazione di ogni suo effetto e, pertanto, la caducazione anche dell’obbligo di corrispondere il prezzo da parte dell’acquirente. Così, a detta dell’appellato, le domande di controparte reiterate in sede di impugnazione, alternative rispetto alla domanda di invalidità del contratto, dovrebbero considerarsi manifestamente inammissibili per carenza di interesse ad agire. In ogni caso e nel merito, ha ritenuto infondate tutte le argomentazioni relative al primo motivo di gravame. Quanto al secondo motivo di appello, relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno, l’appellato ha eccepito la sua inammissibilità per genericità, anche in riferimento all’allegata perdita di chance e mancato utilizzo del bene, domande queste nuove e proposte in violazione del divieto imposto dall’art. 345 cpc, mai essendo stati prospettati detti danni nel giudizio di prime cure. Ad ogni buon conto, ha anche affermato l’infondatezza del motivo di appello, concludendo per il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
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1 -Preliminarmente, va osservato che la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE è stata oggetto di impugnazione unicamente in riferimento ai capi che hanno rigettato la domanda avanzata da onde ottenere la corresponsione del prezzo
della compravendita conclusa con sé stesso dall’odierno appellato, in qualità di rappresentante dell’appellante, e la domanda di risarcimento del danno, mentre nessun motivo di appello, neppure incidentale, è stato sollevato in riferimento all’accoglimento delle domande di annullamento del contratto di compravendita e di restituzione da parte di del compendio immobiliare oggetto di lite. La precisazione appare rilevante al fine di affermare che la declaratoria di annullamento del contratto deve reputarsi passata in giudicato, così come deve reputarsi passata in giudicato la statuizione espressa di rigetto, contenuta al capo B) della sentenza di prime cure, delle pretese avanzate dall’odierno appellante in punto nullità, annullabilità, illegittimità e irritualità della procura e di nullità, illegittimità e irritualità del contratto di compravendita. In effetti, benché l’appellante abbia rassegnato le proprie conclusioni reiterando tutte dette domande, nessun specifico motivo di gravame è stato sollevato da su detto capo della sentenza impugnata, cosicché dette reiterate richieste debbono reputarsi inammissibili a mente dell’art. 342 cpc, secondo cui l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione ad esso, deve indicare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado e le violazione di legge denunciate. Inoltre, manca l’interesse all’impugnazione relativamente alla domanda formalmente reiterata nel presente grado di giudizio onde ottenere l’annullamento del contratto di compravendita e la restituzione del compendio immobiliare oggetto di lite, posto che dette pretese sono state accolte dal Tribunale e, per quanto accennato, neppure oggetto di appello incidentale.
2 -Fatte queste debite premesse al fine di individuare il thema decidedum del presente gravame e venendo a considerare il primo motivo di appello riferito al capo C) della sentenza appellata, relativo al rigetto della domanda di pagamento del prezzo della compravendita, si deve osservare che i motivi di appello, fondanti la domanda in questione reiterata nel presente grado, devono reputarsi
inammissibili per difetto di interesse all’impugnazione. A fronte del passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento del contratto di compravendita, in accoglimento della relativa domanda dell’odierno appellante, domanda proposta sin dal primo grado di giudizio in via alternativa rispetto a quella di pagamento del prezzo, non sussiste interesse dell’appellante ad impugnare il rigetto di quest’ultima, posto che detto interesse è stato soddisfatto con l’accoglimento della domanda di annullamento del contratto. In effetti, con il definitivo accoglimento di detta ultima pretesa, essendo venuto meno il titolo negoziale in forza del quale l’acquirente era tenuto a pagare il corrispettivo della compravendita, sono venuti meno anche gli obblighi scaturenti da detto contratto, ivi compreso quello relativo al pagamento del prezzo, avendo integralmente soddisfatto l’interesse dell’attore la pronuncia di invalidità del negozio con conseguenti obblighi restitutori relativi al compendio immobiliare oggetto di compravendita. Detta ultima considerazione appare dirimente anche nel merito ed a prescindere dai motivi di gravame spesi in punto, non potendo pretendere il pagamento del prezzo in virtù di contratto dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato.
3 -Relativamente al secondo motivo di gravame, relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno, non si coglie alcuna inammissibilità del gravame per difetto di interesse o per contraddittorietà dei motivi di appello. In effetti, la pretesa risarcitoria è stata avanzata in ogni caso, sia nell’ipotesi di accogliemmo della domanda di pagamento del prezzo come indicato in contratto, che nell’ipotesi di accoglimento della domanda alternativa di annullamento del contratto, fondandosi sulla affermata condotta illecita del rappresentante che avrebbe speso illegittimamente la procura conferitagli, contraendo con sé stesso in conflitto di interesse, indicando un corrispettivo della vendita incongruo per difetto e esorbitando dei poteri procuratori conferitigli.
3.1 -Al di là del titolo extracontrattuale ex art. 2043 cc indicato dall’appellante a fondamento della sua pretesa, è assorbente considerare che il credito risarcitorio è stato concretamente indicato dall’appellante nel fatto che ‘la vendita a prezzo inferiore a quello di mercato integra in sé un danno e configura indubbiamente anche una perdita di chance e concreta quindi una duplice grave e profonda lesione dei diritti in capo ad . Oltre al mancato utilizzo dei beni de quo ‘. Ora se si considera la pretesa risarcitoria come introdotta nel giudizio di prime cure, ci si avvede che l’odierno appellante si è limitato ad affermare il danno semplicemente allegando che esso sarebbe costituto ‘almeno dalla mancata corresponsione del prezzo, con interessi a decorrere dal momento della vendita’ pur affermandone la non congruità e mai precisando entro i termini di cui all’art. 183 comma 6 n. 1) cpc il pregiudizio asseritamente subito secondo ulteriore e diversa prospettiva. Consegue, come affermato dall’appellato, che le allegazioni del danno in termini di mancato utilizzo dei beni oggetto di compravendita ed in termini di perdita di chance , peraltro neppure specificamente illustrate, integrano domande nuove inammissibili in appello in forza del disposto dell’art. 345 cpc. In effetti, la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale, conseguendo che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance è, per l’oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell’impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza, non causale, ma eventistica, di modo che la domanda di risarcimento per perdita di chance deve reputarsi nuova ed inammissibile se proposta per la prima volta in appello, come è nel caso di specie (Cass. n. 25886/2022 e Cass. n. 2892/2024). Parimenti è nuova
ed inammissibile anche la domanda di risarcimento per mancato utilizzo del compendio, dovendosi in ogni caso evidenziare che in giudizio non è data prova alcuna che gli immobili già in proprietà pro quota di fossero dal medesimo fruiti prima della compravendita invalida e di tale fruizione lo stesso sarebbe stato privato dopo la stessa.
3.2 -Quanto alla pretesa relativa alla mancata percezione del corrispettivo prezzo da stimarsi congruo, il credito risarcitorio non può essere riconosciuto semplicemente sulla scorta delle allegazioni dell’appellante, posto che
ottenendo la declaratoria di annullamento del contratto di compravendita e la restituzione del compendio ha riacquisito la disponibilità di esso e del suo valore. Diversamente, l’appellante avrebbe dovuto allegare come danno per mancato guadagno la perdita di concrete possibilità di vendita a prezzo congruo degli immobili, concrete possibilità perdute in ragione della condotta dell’appellato. In difetto di specifica allegazione e prova in argomento il rigetto del pretesa risarcitoria deve essere confermato, non essendo rilevante, ai fini dell’accertamento del pregiudizio e per quanto sinora detto, la consulenza tecnica richiesta al fine di verificare il valore di mercato delle quote immobiliari dell’appellante al momento del rogito.
4 -In definitiva, l’appello deve essere rigettato per i motivi indicati, condannandosi a pagare in favore di controparte le spese del grado da liquidarsi in applicazione del D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, secondo il valore indeterminato a complessità bassa della causa. Infine, in ragione del rigetto del gravame deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, essendo tenuto l’appellante incidentali a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e Minorenni, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 413/2025, pubblicata in data 22 febbraio 2025;
conferma , per l’effetto, la ridetta sentenza;
condanna l’appellante a pagare in favore dell’appellato le spese del presente grado che si liquidano in euro 6.946,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, essendo tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello;
dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026.
Il Presidente est. Dott. NOME COGNOME