Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26363 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 742/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO n. 907/2020 depositata il 14 aprile 2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la compagnia RAGIONE_SOCIALE chiedendo il pagamento di €107.500,00 previsto dalla cauzione -polizza fideiussoria da quest’ultima prestata a favore RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Milano nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva eccependo l’improcedibilità per mancato esperimento RAGIONE_SOCIALEa procedura di mediazione obbligatoria, la violazione degli artt. 4 e 5 del contratto di garanzia e la sussistenza di mora credendi per la mancata cooperazione del RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., accoglieva le domande attoree condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di €107.500,00.
Avverso tale ordinanza la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello lamentando la mancata pronuncia del Tribunale circa l’eccezione di improcedibilità, l’erronea qualificazione del contratto di garanzia nello schema atipico del contratto autonomo di garanzia con conseguente impossibilità per il garante di sollevare eccezioni e, infine, l’errata delibazione circa gli obblighi gravanti sulla compagnia.
La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 907/2020, pubblicata in data 14/04/2020, confermava la sentenza del Tribunale.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi illustrati da memoria.
3.1. Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 co. 1 -bis e 2 del d.lgs. n. 28/2010 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte d’Appello, nel ritenere non estendibile al contratto oggetto di causa l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘esperimento preventivo RAGIONE_SOCIALEa mediazione, avrebbe seguito un orientamento non solo non inerente al caso in specie ma anche in contrasto con la ratio posta dal legislatore alla base RAGIONE_SOCIALE‘introduzione di tale meccanismo deflattivo.
Secondo la ricorrente, infatti, dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 sarebbe evidente l’intenzione del legislatore di mantenere ampia l’area di applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto anche ai contratti assicurativi prevedendo l’obbligo anche rispetto a quelle figure contrattuali che, sebbene non espressamente ricomprese nel Codice civile, risultino di larga diffusione. Secondo la ricorrente, quindi, con l’espressione ‘contratti assicurativi’ utilizzata dalla normativa il legislatore avrebbe voluto far riferimento alla categoria più ampia di ‘contratti di assicurazione’. Al fine di individuare la tipologia di rapporti riconducibili all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa predetta categoria, il criterio applicabile dovrebbe essere di carattere soggettivo, fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima.
La Corte d’Appello, inoltre, ha errato nel confondere la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa negoziazione assistita con quella RAGIONE_SOCIALEa mediazione. Nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, infatti, le parti potrebbero scegliere di avvalersi preliminarmente RAGIONE_SOCIALEa negoziazione assistita precisando che, in caso quest’ultima fallisse,
le parti dovrebbero comunque esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. Nel caso in specie, non essendosi svolta la mediazione obbligatoria né ante causam né in seguito, non potrebbe dirsi avverata la condizione di procedibilità.
Infine, la Corte d’Appello non ha tenuto conto dei criteri ermeneutici coniati dalla presente Corte secondo i quali, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ed i cui giudizi vengono introdotti con decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione sarebbe a carico RAGIONE_SOCIALEa parte opposta. Tale orientamento, nonostante faccia riferimento ai giudizi introdotti con decreto ingiuntivo, indicherebbe il criterio generale di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere di attivazione RAGIONE_SOCIALEa procedura.
4.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 ss. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La qualificazione RAGIONE_SOCIALEa garanzia oggetto di causa in termini di contratto autonomo di garanzia sarebbe avvenuta sull’erroneo presupposto RAGIONE_SOCIALEa lettura parziale RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEe condizioni che regolano il rapporto tra garante e stazione appaltante. In particolare, la Corte d’Appello ha omesso di valorizzare la locuzione ‘contenente gli elementi in suo possesso per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa garanzia’ dando, invece, esclusiva attenzione alla parte in cui si prevede che ‘il garante pagherà l’importo entro 15 giorni dal ricevimento RAGIONE_SOCIALEa semplice richiesta non godrà del beneficio RAGIONE_SOCIALEa preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 c.c.’
Secondo la ricorrente, nonostante sia competenza del Giudice di merito l’interpretazione del contratto, nel caso in specie non sarebbe dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha portato a identificare la garanzia come autonoma nel senso indicato. L’inciso RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per cui ‘l’aspetto dirimente per la corretta qualificazione del rapporto in questione risiede nell’incipit
del richiamato art. 4 del contratto’ rende, secondo la ricorrente, evidente l’errore interpretativo causato da una disamina solamente parziale del testo negoziale con cui il Giudice avrebbe escluso l’analisi del prosieguo del testo.
La Corte d’Appello ha, in conclusione, fatto erronea applicazione dei criteri ermeneutici nel ricondurre la fattispecie concreta al contratto autonomo di garanzia anziché alla fideiussione.
4.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione
e/o falsa degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. In riferimento all’obbligazione di pagamento RAGIONE_SOCIALEa garanzia da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente, la Corte d’Appello ha applicato erroneamente i criteri interpretativi ex. artt. 1362 ss. c.c. ritenendo che la Prefettura di Milano abbia correttamente ottemperato alla sua obbligazione inviando la richiesta scritta di escussione RAGIONE_SOCIALEa polizza con allegato il decreto prefettizio contenente tutti gli elementi costitutivi del suo diritto di escussione. Sempre secondo il Giudice di merito, l’obbligo di consegna al garante RAGIONE_SOCIALEa documentazione inerente ai rapporti tra essa ed il contraente garantito è, invece, ex. art. 5 del contratto oggetto di causa, susseguente e non precedente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa garanzia e ciò in quanto necessario al garante per esperire l’azione di rivalsa.
Secondo la ricorrente, al contrario, dall’analisi degli artt. 4 e 5 del contratto, si evidenza come il diritto RAGIONE_SOCIALEa Prefettura sarebbe subordinato alla preventiva trasmissione di tutta la documentazione (rectius ‘gli elementi in suo possesso’), risultando evidente l’errore interpretativo RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello. La Prefettura, infatti, avrebbe dovuto menzionare, in conformità all’obbligo di motivazione ex. art. 3 l. 241/90, la specifica norma regolante la procedura di gara violata dal concorrente e le ragioni RAGIONE_SOCIALEa sua applicabilità al caso di specie allegando tutta la documentazione contenente i presupposti di fatto e diritto su cui fondare la richiesta di escussione.
La Corte d’Appello, conclusivamente, nel risalire alla comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti, avrebbe dovuto interpretare l’espressione ‘elementi’ in quest’ultimo senso e non, come erroneamente avvenuto, nel senso di un generico rimando alle norme violate.
5. Il primo motivo è infondato.
La Corte d’Appello di Milano risulta aver fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa ex. art. 5 co. 1-bis d.lgs 28/2010 in materia di azioni sottoposte all’obbligo di esperimento preventivo del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale.
Inerentemente ai fatti di causa, infatti, tale obbligo risulta applicabile, tra gli altri, ai contratti assicurativi, bancari e finanziari. Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa presente Corte, come correttamente evidenziato dal Giudice di merito e differentemente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, tale norma non risulta estendibile a contratti diversi da quelli disciplinati dal Codice civile e dai testi unici in materia bancaria e finanziaria.
Infatti, in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l’esperimento RAGIONE_SOCIALEa mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (da ultimo Cass. n. 31209/2022).
Sulla base di tale lettura restrittiva, quindi, dopo aver qualificato il contratto in specie quale contratto autonomo di garanzia atipico, il Giudice di merito ha correttamente ritenuto quest’ultimo non
annoverabile tra i contratti soggetti all’obbligo di preventivo tentativo di mediazione.
5.2. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati unitariamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Secondo costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa S.C. è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.
La stessa ricorrente evidenzia come l’interpretazione del contratto sia riservata al Giudice del merito, essendo possibile esperire ricorso in Cassazione unicamente nel caso in cui non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l’opera del giudice.
Nel caso in specie, contrariamente a quanto affermato nei motivi di ricorso, dall’analisi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado risulta chiaro l’iter logico -giuridico seguito dalla Corte d’Appello nel qualificare il contratto quale contratto autonomo di garanzia atipico e nel ritenere assolti gli oneri RAGIONE_SOCIALEa Prefettura inerentemente all’allegazione degli elementi necessari per la richiesta di escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia.
Non essendo stati evidenziati dall’odierna ricorrente effettivi elementi inquadrabili sotto la rubrica di violazione e/o falsa applicazione di legge ex. art. 360 n.3, le presenti censure risultano quindi una richiesta di nuova analisi nel merito RAGIONE_SOCIALEa fattispecie oggetto di causa, da dichiararsi conseguentemente inammissibile dinanzi la presente Corte di legittimità.
Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore del controricorrente seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa Società ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza