Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22961 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22961 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22103/2018 R.G. proposto da :
SERVIZIO RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
DI COGNOME NOME, DI COGNOME, COGNOME COGNOME, DI COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME CURATELA DEL FALLIMENTO CENERENTOLA DI COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 5443/2017 depositata il 12/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (SEN) ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 132.713,06 , quale corrispettivo per le forniture di energia elettrica relative al periodo 30 marzo 2006 -29 marzo 2011. A fondamento della domanda, il creditore ha esposto che in data 29 marzo 2011 era stato riscontrato un allaccio abusivo alla rete che forniva energia a diversi immobili di pertinenza della società debitrice, per cui chiedeva l’ammissione allo stato passivo per i consumi presunti nei limiti della prescrizione, calcolati (come risulta dal decreto impugnato) sulla media dei consumi storici relativi ai periodi di registrazione regolare dell’utenza .
Il credito è stato escluso in quanto -per ciò che rileva – il giudice delegato ha ritenuto non provato nel quantum il credito.
Il Tribunale di Napoli Nord, con il decreto impugnato, ha accolto l’opposizione per l’importo di € 188,40 per costo del distacco, rigettandola nel resto. Ha ritenuto il giudice dell’opposizione per quanto rileva -non provato il momento in cui si sarebbe verificata la manomissione, se non alla data di accesso del 29 marzo 2011. Ha, poi, ritenuto il Tribunale non provato l’ammontare dei consumi presunti , al netto dei costi fatturati, non avendo il ricorrente depositato il contratto di fornitura, così non consentendo l’accertamento della data di decorrenza del rapporto di fornitura e delle tariffe applicate.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a due motivi; il fallimento intimato non si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
22103/2018 R.G. 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 13 d. lgs. n. 79/1999, dell ‘ art. 1 l. n. 125/2007 di
conversione del d.l. n. 73/2007 , dell’art. 3 l. n. 186/1968, dell’art. 20 t.u. 8 luglio 1924, modificato con r.d.l. n. 54/1936, nonché dell’art. 1560 cod. civ. e dell’art. 2727 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto non provati i consumi presunti come determinati dal creditore per mancata prova del momento in cui si sarebbe verificato l’allaccio abusivo . Osserva parte ricorrente che la disciplina in premessa utilizza un criterio presuntivo per il calcolo dei consumi in caso di manomissione degli strumenti di registrazione dei consumi, in relazione alla capacità di prelievo. Osserva, inoltre, il ricorrente, che il criterio utilizzato per determinare l’entità della somministrazione è il normale fabbisogno del fruitore di energia, come indicato ne ll’art. 1560 cod. civ.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto si traduce in una richiesta di revisione del ragionamento decisorio perseguito dal giudice del merito in relazione alle prove esaminate. Il giudice del merito ha ritenuto non provata la ricostruzione dei consumi nel quinquennio prescrizionale, sul duplice presupposto che non è stato possibile accertare il dies a quo in cui si è verificata la manomissione e che non è stato possibile determinare né la data di inizio del periodo di fornitura, né le tariffe applicate per mancata produzione del contratto di fornitura.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti « con riferimento all’art. 20 t.u. 8 luglio 1924, modificato con r.d.l. del 16 gennaio 1936 n. 54 », nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto erronea la retrodatazione del periodo del distacco a cinque anni precedenti l’accesso presso i locali dell’impresa , avendo il tribunale erroneamente esaminato la documentazione prodotta, né avendo esaminato il supporto normativo a sostegno del credito del ricorrente.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto non ha a oggetto l’omesso esame di un fatto storico, bensì l’omesso esame della documentazione versata in atti, nonché l’omesso esame di questioni giuridiche e di tesi difensive, vizi non deducibili con la censura in oggetto (Cass., n. 13024/2022).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato. Non vi è luogo a regolazione delle spese in assenza di difese scritte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/06/2025.