Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3703 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3703 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26657/2020 R.G. proposto da:
DI COGNOME NOME, DI COGNOME NOME, DI COGNOME DIONISIO, DI COGNOME NOME, domiciliati in Palermo, INDIAVV_NOTAIO, presso lo studio degli avvocati COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME che li rappresentano e difendono.
-RICORRENTI- contro
DI COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIAVV_NOTAIO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME.
-CONTRORICORRENTE- nonché
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIAVV_NOTAIO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -CONTRORICORRENTE-
e
COGNOME NOME, domiciliata in Palermo, INDIAVV_NOTAIO
40 presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende.
-CONTRORICORRENTE- nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE – AGENTE DELLA RAGIONE_SOCIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO.
-INTIMATI- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 2431/2019, depositata il 12/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 724/2014 il Tribunale di Palermo, pronunciando sulla domande di NOME COGNOME nei confronti delle sorelle NOME e NOME e dei nipoti NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, figli del fratello premorto NOME, ha dichiarato aperta la successione del padre NOME COGNOME, ha ridotto le disposizioni testamentarie in favore della figlia NOME COGNOME, reintegrando la quota di legittima di competenza dell’attore e di NOME COGNOME; con sentenza definitiva n. 6789/2015, ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili attribuiti a NOME, NOME e NOME, provvedendo alle relative assegnazioni e ai relativi conguagli.
La sentenza, appellata da NOME COGNOME, è stata parzialmente riformata dalla Corte distrettuale di Palermo, che ha disposto le seguenti assegnazioni: a) in favore di NOME COGNOME l’intera proprietà dell’immobile sito in Palermo, INDIAVV_NOTAIO, piano INDIAVV_NOTAIO; b) in favore di NOME COGNOME la
quota pari a un terzo dell’immobile sito in Palermo, INDIAVV_NOTAIO piano terra; c) in favore di NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, in quote uguali fra loro, l’intera proprietà dell’immobile sito in Palermo, INDIAVV_NOTAIO, piano terra e piano scantinato, con obbligo di conguaglio di € 237.950,00 in favore di COGNOME NOME e di € 432.950,00 in favore di COGNOME NOME.
La cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo è chiesta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso in tre motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi NOME COGNOME, nella qualità di erede testamentaria della defunta NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE.
Il Credito fondiario RAGIONE_SOCIALE per le Province RAGIONE_SOCIALEne e la RAGIONE_SOCIALE non hanno proposto difese.
I ricorrenti e NOME COGNOME hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. , sostenendo che NOME COGNOME, deceduta in corso di causa, NOME inizialmente chiesto che, previo scioglimento della comunione ereditaria, le fosse assegnato l’ immobile di INDIAVV_NOTAIO, piano terra e scantinato, e che la Corte d’appello abbia modificato l’assegnazione richiesta tardivamente in appello, attribuendole un terzo indiviso di un piccolo locale ubicato in INDIAVV_NOTAIO, angolo INDIAVV_NOTAIO, in proprietà per due terzi della RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. , lamentando che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la nuova richiesta di assegnazione proposta in appello e confermare l’assegnazione secondo le preferenze iniziali espresse da NOME COGNOME, attribuendole il bene sito in INDIAVV_NOTAIO, in luogo del INDIAVV_NOTAIO.
Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito non abbia tenuto conto de ll’assetto c omplessivo della successione e, in particolare, che la sorella NOME NOME ricevuto anche la disponibile e NOME ottenuto l’assegnazione dell’immobile di maggior pregio (la villa in località Mondello di Palermo), divenendo l’un ica dei condividenti a poter sostenere il gravoso conguaglio posto a carico dei ricorrenti in un importo pari al valore delle porzioni, per giunta disponendo l’assegnazione dello scantinato che comunicava con un immobile della società, estranea alla successione.
Va esaminato con priorità il terzo motivo che è fondato; le restanti censure sono assorbite.
Le censura merita accoglimento nella parte in cui contesta l’assegn azione delle porzioni sotto il profilo della eccessiva gravosità del conguaglio, ponendo il quesito di puro diritto circa la funzione e i limiti quantitativi del conguaglio nell’ambito della divisione giudiziale.
2.1 La successione era regolata dal secondo testamento del 2.10.1998 con cui il de cuius NOME devoluto il proprio patrimonio ai figli, lascia ndo l’intera disponibile alla figlia NOMENOME
Q uest’ultima NOME ricevuto solo beni in proprietà esclusiva, mentre NOME NOME ricevuto sia la proprietà esclusiva di due cespiti, sia quote degli immobili di INDIAVV_NOTAIO e 75.
NOME e NOME NOMEno invece ricevuto talune quote degli immobili in INDIAVV_NOTAIO e di quelli ubicati in INDIAVV_NOTAIO e INDIAVV_NOTAIO.
Quindi, i beni siti in INDIAVV_NOTAIO erano in comunione ereditaria tra i fratelli NOME e NOME; gli immobili ubicati in INDIAVV_NOTAIO erano in comunione tra tutti i coeredi, ad eccezione di NOME COGNOME.
Il tribunale, con sentenza n. 724/2014, NOME reintegrato per equivalente NOME e NOME nella quota di legittima ed NOME condannato la sorella NOME al pagamento rispettivamente di €. 116.659,53 ed €. 24.384,27 a titolo di conguaglio; NOME -inoltre
-dichiarato inammissibile l’azione di riduzione proposta da NOME COGNOME, rimasto titolare delle sole quote ricevute per testamento.
Con la successiva sentenza n. 6789/2015 il giudice di primo grado NOME sciolto la comunione sui beni ricevuti dai fratelli NOME (e per quest’ultimo , dai suoi eredi, odierni ricorrenti), NOME e NOME, NOME determinato il valore delle singole quote sui beni in comunione in €. 492.250,00 ed NOME attribuito le porzioni, sul presupposto della divisibilità dell’asse :
a COGNOME NOME l’intera proprietà dell’immobile sito in Palermo, INDIAVV_NOTAIO, piano primo, con conguaglio a ricevere da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, di € 237.950,00;
a COGNOME NOME la quota pari a un terzo dell’immobile sito in INDIAVV_NOTAIO, INDIAVV_NOTAIO, con conguaglio a ricevere da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, di € 432.950,00;
c) agli eredi di NOME COGNOME, in quote uguali fra loro, l’intera proprietà dell’immobile sito in Palermo, INDIAVV_NOTAIO, piano terra e piano scantinato, con obbligo di versamento di € 237.950,00 in favore di COGNOME NOME, e di € 432.950,00 in favore di COGNOME NOME a titolo di conguaglio.
La Corte distrettuale ha ritenuto che tale soluzione fosse da preferire anche perché il conguaglio che i ricorrenti avrebbero dovuto corrispondere, e che la stessa Corte ha ritenuto gravoso, sarebbe stato ripartito tra tutti i successori di NOME COGNOME, divenendo sostenibile, avendo essi ricevuto l’immobile di maggior pregio.
2.2. Occorre anzitutto considerare ch e nel caso in cui l’asse da dividere sia composto da più immobili, il requisito della comoda divisibilità affinché si proceda alla ripartizione in natura tra i coeredi, deve essere valutata con riferimento non ai singoli cespiti, ma alla massa nel suo complesso poiché, in tal caso, il singolo condividente ha -di norma – diritto ad una porzione in natura dei diversi beni (mobili o immobili) in modo da riflettere la composizione qualitativa del patrimonio da dividere (Cass. n. 21612/2021; Cass. n. 3139/2023).
Ove la divisione possa essere attuata solo con il pagamento di rilevanti conguagli, come nel caso concreto, deve essere esclusa la stessa comoda divisibilità dell’asse (Cass. 7961/2003; Cass. 12965/2019) e deve trovare applicazione l’art. 720 c.c..
Può procedersi alla divisione in natura nella misura in cui il singolo condividente riceva una porzione di beni proporzionata al valore della quota, in modo che il conguaglio abbia la sola funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote stesse, venendo altrimenti negato il conseguimento dell’obiettivo della divisione in natura (Cass. n. 726/2018; Cass. 19104/2019).
Se allora la successione comprende un numero di immobili non uguale a quello dei condividenti o non suscettibili di attribuzione in modo frazionato ai singoli in ragione delle diversità qualitative, delle eventuali differenze di valore di ciascun bene o per l’entità dei conguagli, ai sensi dell’art. 720 c.c. detti cespiti devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione; se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto (Cass. n. 3139/2023).
Nel caso in esame, la sentenza ha invece previsto che i ricorrenti versassero € 237.950,00 a COGNOME NOME ed € 432.950,00 a COGNOME, ossia un importo sproporzionato rispetto al valore della quota ad essi spettante, pari ad € 492.250,00 (cfr. sentenza di primo grado n. 6789/2015) ed è perciò incorsa nella violazione denunciata.
In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 30.10.2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME