SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4811 2025 – N. R.G. 00001969 2023 DEPOSITO MINUTA 10 08 2025 PUBBLICAZIONE 11 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta:
dr. NOME COGNOME presidente relatore
dr. NOME COGNOME consigliere dr. NOME COGNOME consigliere riunita in RAGIONE_SOCIALE di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 1969 del ruolo generale degli affari contenziosi RAGIONE_SOCIALE‘anno 20 23, posta in decisione all’udienza del giorno 10.3.2025 e vertente
TRA
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3653/2023 del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. -La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«1.- Con atto di citazione notificato in data 31 maggio 2018, la società conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale e entrambi sia in proprio che in qualità di soci al 50% ciascuno RAGIONE_SOCIALEa estinta , società di diritto inglese con sede in INDIRIZZO, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese, anche ex art. 2495, II comma, c.c., chiedendo dichiararsi la invalidità o risolvere il contratto di conferimento di azienda a seguito di aumento di capitale di cui al Pt_1 Parte_2 Controparte_1 […] Controparte_2
rogito del AVV_NOTAIO di Roma del 19/10/2015, con firme autenticate al Rep. n. 25849 e Racc. n. 18743 e registrato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma 2 il successivo 9/11/2015. Persona_1
La società attrice esponeva in fatto:
a) di esser creditrice nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ del 99,998 del capitale sociale (pari a un valore nominale di € 56.548,969), da sommare all’ulteriore importo di € 255.413,56 derivante dal contratto di conferimento di azienda oggetto del presente giudizio; […] Controparte_2
b) che con l’atto de 19/10/2015 la con capitale sociale di 1 sterlina, in persona RAGIONE_SOCIALE‘allora legale rappresentante deliberava di aumentare il capitale sociale mediante conferimento in natura, riservato alla so cietà per l’importo di 49.999 sterline, ovverosia mediate conferimento del ramo di azienda avente ad oggetto, tra l’altro, la proprietà RAGIONE_SOCIALEa proprietà ubicata in INDIRIZZO INDIRIZZO; […] Controparte_2 CP_3 Parte_1
c) che la (con socio ed amministratore unico il aveva conferito il ramo d’azienda composto, secondo la ricostruzione di parte attrice, oltre da beni mobili non registrati annoverati nell’elenco redatto in contraddittorio tra le parti, anche dalla piena proprietà del fabbricato sito in Roma, INDIRIZZO, INDIRIZZO. Tale immobile era gravato da ipoteca di primo grado RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 800.000,00 a fronte RAGIONE_SOCIALEa concessione di un mutuo RAGIONE_SOCIALE‘importo originario di €. 400.000,00; Parte_1 CP_1
d) che con riferimento a tale contratto di conferimento di ramo d’azienda, parte attrice evidenziava che l’immobile oggetto del trasferimento rappresentava, all’epoca del perfezionamento del contratto richiamato, la totalità dei beni materiali di cui era c omposto l’attivo patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa Pt_1 […]
e) che l’operazione commerciale in questione era stata realizzata dall’amministratore p.t. in totale assenza di preventiva autorizzazione o successiva ratifica RAGIONE_SOCIALE‘assemblea dei soci;
f) che l’operazione comportava, di fatto, lo svuotamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa società attrice, la cui attività consisteva proprio nella gestione del menzionato fabbricato;
g) che la società , a fronte RAGIONE_SOCIALE‘atto di conferimento sopra descritto, si era obbligata a ad emettere certificati azionari pari a 49.999 azioni del valore Controparte_2
nominale di una sterlina ciascuno ed a accollarsi l’importo residuo del suddetto mutuo che, alla data del compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto di conferimento di ramo d’azienda, era pari a € 255.413,56, somma che avrebbe dovuto versare mensilmente in base al piano di ammortamento pattuito tra parte mutuante e parte mutuataria;
h) che la società , di cui i due odierni convenuti erano soci, non aveva adempiuto agli obblighi assunti, dato che non soltanto non aveva provveduto alla emissione e alla consegna dei certificati azionari, ma non aveva neppure pagato le rate del mutuo accollatosi, né aveva fornito alla RAGIONE_SOCIALE la provvista necessaria al relativo pagamento; Controparte_2
i) che, a seguito del suddetto inadempimento, infatti, la si era trovata costretta a corrispondere personalmente le rate semestrali, al fine di evitare di incorrere in azioni legali da parte RAGIONE_SOCIALEa banca mutuante, nonostante l’immobile non fosse oramai di sua proprietà; Parte_1
j) che, a seguito di verifiche RAGIONE_SOCIALEli, parte attrice appurava che la in via contestuale allo scioglimento anticipato RAGIONE_SOCIALEa società, aveva deliberato il 18/11/2016, di assegnare le porzioni immobiliari ottenute a seguito di trasferimento di ramo di azienda, in ragione di una quota di 1/2 pro indiviso ciascuno, ai due unici soci odierni convenuti e mediante una operazione di ‘assegnazione di beni immobili ai soci’; Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
k) che la società in data 12/09/2017 era stata cancellata volontariamente dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese. Controparte_2
Tanto premesso, la società attrice decideva di azionare il presente giudizio al fine di accertare l’invalidità del contratto di cessione del ramo d’azienda sopra descritto o, in subordine, al fine di ottenerne la risoluzione per inadempimento dei convenuti, con contestuale restituzione del compendio immobiliare oggetto di trasferimento.
Con comparsa del 12/10/2018 si costituivano e chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE avverse domande. Parte_2 […] Controparte_1
I convenuti confermavano, innanzitutto, che tra le società ed , società di diritto inglese, era intervenuto un atto di conferimento di ramo di azienda mediante l’aumento di capitale di quest’ultima, riservato all’ attrice, per nominali 49.999 sterline inglesi e che la consistenza del ramo di azienda oggetto del conferimento era stata quantificata con la perizia di stima asseverata dal Dott. Parte_1 Controparte_2 Per_2
al netto RAGIONE_SOCIALE passività, in € 69.413,54, compresa la proprietà RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari site in INDIRIZZO, INDIRIZZO, Is. 23 D2 e di attrezzature e beni mobili. Per_3
e esponevano che le parti contraenti, nel citato atto di conferimento, avevano rilevato che l’immobile sopra descritto era gravato da ipoteca volontaria, RAGIONE_SOCIALE‘importo di €.800.000,00, a garanzia di un mutuo di originari € 400.000,00, concesso dalla , identificato con il n. NUMERO_DOCUMENTO, da restituire in dieci anni, dando atto che, alla data RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del conferimento, l’importo residuo del finanziamento era pari ad € 255.413,56 e che la parte cessionaria si era accollata il mutuo; esponevano, inoltre, che, contrariamente all’avverso assunto, la aveva ricevuto la controprestazione dedotta in contratto, ossia la partecipazione al capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa società , avendo l’odierna attrice, in data 16 aprile 2016, sottoscritto una transazione con (sua dipendente che rivendicava differenze retributive maturate nel corso di un rapporto di lavoro subordinato, asseritamente in parte non contrattualizzato), cedendo la propria partecipazione sociale di cui sopra, alla ex dipendente. In ragione di tale circostanza, secondo la prospettazione dei convenuti, la , a far tempo dal 16 aprile 2016, non era in possesso di alcuna partecipazione nella società ed in seguito, con scrittura privata del 23 maggio 2016, la aveva trasferito la suddetta partecipazione a e a Parte_2 Controparte_1 Controparte_4 Parte_1 Controparte_2 CP_5 Parte_1 Controparte_2 CP_5 Parte_2 Controparte_1
I convenuti esponevano che, con delibera del 16.11.2016, la società era stata sciolta e con atto a rogito notaio del 18.11.2016, rep. N. 28013 -racc. n. 20133, registrato presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Roma 2, il 2.12.2016 serie 1T n. 34402, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Roma 1 con nota del 5.12.2016, reg. gen n. 137215, reg. part. N. 93846, le porzioni immobiliari di cui sopra, gravate da ipoteca, erano state assegnate, in ragione RAGIONE_SOCIALEa metà pro indiviso , a ed a soci RAGIONE_SOCIALEa società , che si erano accollati il mutuo di cui sopra. Controparte_2 Per_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
Tanto premesso, e a eccepivano la loro estraneità al rapporto dedotto in giudizio dalla controparte, nonché la mancanza di titolo in capo a quest’ultima per chiedere nei loro confronti la restituzione del compendio immobiliare sopra descritto, eccependo in via pregiudiziale la mancanza di integrità del contraddittorio a causa RAGIONE_SOCIALEa inesistenza Parte_2 Controparte_1
RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione alla società inglese RAGIONE_SOCIALE , non essendo la controparte attivata per dare seguito alla procedura di Restoration RAGIONE_SOCIALEa società inglese cancellata. [. Controparte_2
Eccepivano, poi, la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione ex art. 164, co. IV, c.p.c., in mancanza di corrispondenza tra petitum e causa petendi e per la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa domanda, nonché l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘avversa richiesta di restituzione nei confronti dei convenuti in proprio; nel merito, contestavano l’avversa deduzione circa l’invalidità del contratto di cessione del ramo d’azienda, rit enendo il contratto valido ed efficace, in quanto non contrario all’oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e non essendo il limite del riparto RAGIONE_SOCIALE competenze gestorie opponibile alla società ; rappresentavano, inoltre, che l’attrice aveva ricevuto la controprestazione dai che, mediante bonifico bancario, avevano procurato alla controparte le somme a copertura RAGIONE_SOCIALE rate mensili del mutuo oggetto di accollo da parte RAGIONE_SOCIALEa società inglese, che i convenuti hanno accettato e fatto proprio con l’atto di assegnazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ». Controparte_2 CP_1
§ 2. -All’esito del giudizio il tribunale ha così deciso: ‘ 1) RIGETTA le domande proposte dalla Parte_1
[…]
;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta;
CONDANNA la società attrice alla rifusione, in favore dei convenuti, RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge ‘ .
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione il primo giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha svolto le considerazioni che seguono:
Integrità del contraddittorio
Risulta, altresì, infondata l’eccezione preliminare di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata per la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo alla estinta società di diritto inglese , citata nel presente giudizio nel le persone dei soci, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2495, 2 co. c.c.. Controparte_2
In particolare, i convenuti hanno dedotto che, essendo la una ‘società di diritto inglese, costituita a Cardiff il 2 giugno 2015, con sede a Londra, INDIRIZZO, iscritta presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese RAGIONE_SOCIALEa Companies House al n. , cancellata il 12.9.2017′, l’attrice avrebbe dovuto instaurare il giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società estinta, previa attivazione RAGIONE_SOCIALEa procedura di Restoration to the Register, disciplinata dal Companies Act, part 31, Chapter 3. […] Controparte_2 P.IVA_2
Ed invero, a differenza del diritto italiano -ove è prevista la irreversibilità degli effetti estintivi derivanti dalla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e la configurabilità di un fenomeno successorio tra società e soci (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070)- nel diritto inglese, la possibilità di proseguire (o intraprendere) un giudizio nei confronti di una società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese presuppone la previa instaurazione del procedimento Restoration to the Register.
Ebbene, al fine di valutare le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese RAGIONE_SOCIALEa società occorrerà far riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 25 RAGIONE_SOCIALEa L. 218/1995, secondo cui: ‘… le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge RAGIONE_SOCIALEo Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti …’. CP_2 Controparte_2
Nel caso di specie, risulta agli atti che la sede amministrativa e l’oggetto principale RAGIONE_SOCIALEa società si trovano in Italia. Difatti, nell’atto di conferimento di azienda del 19.10.2015, risulta espressamente che la predetta soc ietà aveva ‘ codice fiscale italiano’ , nonché ‘ domicilio fiscale eletto in Italia a Roma al INDIRIZZO, isola INDIRIZZO, D/2′ ; peraltro, l’oggetto principale RAGIONE_SOCIALEa società era costituito proprio dal bene immobile ubicato a Roma, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘azienda conferita il 19.10.2015 dalla società che ha comportato l’aumento di capitale da una a 50.000 sterline. Infine, occorre rilevare che la in data 16.11.2016, ha deliberato la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società e la sua cancellazione in Italia, nonché l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE‘arrivo patrimoniale ai due soci convenuti. Controparte_2 Parte_1 Controparte_2
Conseguentemente, nel caso di specie trova applicazione la disciplina italiana in materia, ed in particolare il disposto di cui all’art 2495, 3 co. c.c., secondo cui: ‘Ferma restando l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi’.
Ciò posto, risultando il contraddittorio correttamente instaurato, l’eccezione proposta dai convenuti è infondata.
Domanda di nullità o annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto di conferimento
Tanto premesso e passando al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda di nullità o annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto di ‘Conferimento di azienda a seguito di aumento di capitale’ del 19/10/2015, l’attrice ha dedotto che il predetto conferimento sarebbe i nvalido, poiché sottoscritto dall’allora legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALEa , in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2479 co. 2 n. 5 c.c: difatti, il predetto aveva proceduto al trasferimento ‘ RAGIONE_SOCIALEa totalità dei beni materiali di cui era composto, al tempo, l’attivo patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa …. nella totale assenza di alcuna necessaria e preventiva autorizzazione od anche di una ratifica successiva, RAGIONE_SOCIALE‘assemblea dei soci, e dunque in palese violazione di limiti legali al propri o operato, avendo la trasmissione RAGIONE_SOCIALE‘immobile comportato, nei fatti, lo svuotamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa stessa, la cui attività era Parte_1 CP_3 Parte_1
individuabile, sin dalla propria costituzione proprio nella gestione del fabbricato RAGIONE_SOCIALE‘Olgiata de quo ‘.
Tuttavia, tale doglianza è infondata.
Ed invero, l’art. 2479 co. 2 n. 5 c.c. prevede che è riservata alla competenza dei soci ‘ la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ‘.
Orbene, nel caso di specie, in alcun modo può dirsi che l’atto di conferimento di azienda, sottoscritto in data 19.10.2015, abbia comportato una modificazione sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa che non può essere limitato alla gestione del bene immobile conferito alla estinta società ed è compatibile con l’atto di conferimento. Parte_1 CP_2
Difatti, dall’atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa si evince che l’oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa stessa comprenda: ‘ – la costruzione per conto proprio o di terzi, di immobili urbani e rustici, anche prefabbricati ad uso civile abitazione, agricolo commerciale ed industriale con opere accessorie; – il restauro e la ristrutturazione di fabbricati civili, pubblici e industriali, il restauro conservativo di beni storici, monumentali di pregio artistico in genere;- la compravendita, l’affitto e la locazione di terreni agricoli, di aree edificabili, di fabbricati urbani, civili industriali e di qualunque tipo, anche prefabbricati, di immobili in generale e parti di essi rifiniti o da ridefinire; la società potrà inoltre assumere e concedere a terzi appalti per la costruzione, ultimazione e demolizione di immobili civili, industriali e di qualunque tipo, sia parziali che totali ed eseguire tali opere anche in proprio; -l’esecuzione di sterri e ogni altro lavoro in terra, l’esecuzione di opere idrauliche marittime, fluv iali, lagunari, l’esecuzione di ogni tipo di opere stradali speciali quali pavimentazione e stabilizzazione, acquedotti e fognature; l’amministrazione di immobili e impianti di ogni genere nonché di terreni o di parti di essi nonché ogni e qualsiasi altra attività similare, affine, connessa e collaterale; – la costruzione di impianti elettrici, impianti di allarme, di trasmissione dati, di telefonia, di riscaldamento e di climatizzazione, di produzione di energia, di provvista, condotta, distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘ acqua e del fluidi in genere, di impianti per il trattamento e smaltimento di reflui civili ed industriali, di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti civili ed industriali’. Parte_1
Per conseguire il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale la medesima disposizione prevede che: ‘La società, nell’osservanza RAGIONE_SOCIALEa normativa che disciplina le specifiche materie e virgola quindi, previo le autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni eventualmente richieste, e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e bancaria (esclusa la raccolta del risparmio) ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo sociale; a tal fine potrà contrarre mutui, comunque garantiti, prestare fidejussioni, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine, comunque con l’esclusione di ogni fine di collocamento, esclusa ogni attività nei confronti del pubblico e dal solo fine del conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale, il tutto purché ciò sia esercitato in misura non prevalente rispetto all’attività ordinaria ed anche nel rispetto RAGIONE_SOCIALE norme di cui alla legge numero 197 del
1991 e successive anche per quanto attiene all’intervento degli intermediari abilitati virgola e al decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385′.
Rientra, dunque, pienamente nell’oggetto sociale l’assumere partecipazione in altre società ‘aventi oggetto analogo od affine’.
Peraltro, va osservato che neanche nella prosecuzione del giudizio di merito parte attrice ha superato il condivisibile rilievo del collegio del reclamo RAGIONE_SOCIALEa fase cautelate, che ha osservato come parte attrice ‘non ha indicato alcuna ragione per la quale l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa partecipazione nella avrebbe modificato in modo rilevante i diritti dei soci RAGIONE_SOCIALEa società conferente, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘alterazione dei rapporti societari. L’e ventuale lesione del patrimonio sociale causat a dall’atto posto in essere dall’amministratore RAGIONE_SOCIALEa abusando del suo potere potrebbe solo, in astratto, rilevare ai fini RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di quest’ultimo, RAGIONE_SOCIALE che non costituisce oggetto del presente procedimento’. Controparte_2 Parte_1
Alla luce di quanto sopra detto, la domanda proposta dalla parte attrice, volta ad ottenere la nullità o l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto di conferimento di azienda, è infondata e deve essere rigettata.
Domanda di risoluzione del contratto di cessione del ramo di azienda
Parimenti infondata risulta la domanda attorea volta ad ottenere la risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda, per inadempimento RAGIONE_SOCIALEa società estinta alle obbligazioni scaturenti dal contratto. Ed invero, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda di risoluzione, la società attrice deduce che la estinta società si sarebbe resa inadempiente all’obbligo di emettere e consegnare i certificati azionari promessi, relativi all’aumento di capitale deliberato di sterline 49.999, nonché all’obbligo di accollarsi e pagare le residue rate del mutuo ipotecario relativo al bene immobile sito in Roma, INDIRIZZO, INDIRIZZO, oggetto RAGIONE_SOCIALEa cessione. Controparte_6 CP_2
Orbene, occorre anzitutto evidenziare la insussistenza degli asseriti inadempimenti posti in essere dalla società ed invero, dalla documentazione prodotta in giudizio dai convenuti emerge chiaramente che la società in virtù del conferimento del ramo di azienda del 19.10.2015, acquisiva la partecipazione al capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa estinta CP_2 Parte_1 […]
Controparte_7
Tale partecipazione era esistente, tanto che la società ne ha disposto, avendola successivamente ceduta ad dipendente RAGIONE_SOCIALEa la quale aveva rivendicato un credito da lavoro nei confronti RAGIONE_SOCIALEa predetta società, ammontante ad € 80.000,00. Risulta, altresì, che in data 23.05.2016 le azioni RAGIONE_SOCIALEa , di proprietà RAGIONE_SOCIALEa venivano acquistate da e al prezzo di € 80.000,00 (cfr. doc. nn. 4, 5 e 15 allegati alla comp arsa di costituzione e risposta); parimenti, risultano depositate in atti le ricevute dei bonifici effettuati dalla ad estinzione RAGIONE_SOCIALE residue rate del mutuo gravante sull’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALE‘atto di conferimento di azienda del 19.10.2015. CP_5 Pt_1 […] Controparte_2 CP_5 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
In ogni caso, occorre evidenziare che non può ritenersi che gli asseriti inadempimenti posti in essere dalla estinta società possano comportare la risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘atto di conferimento di Controparte_2 […]
azienda, atteso che, nel caso in esame, non sono configurabili obbligazioni corrispettive tra la e la società estinta. Parte_1
Ed infatti, il conferimento di beni in sede di aumento del capitale sociale rientra nella categoria dei contratti associativi o di comunione di scopo, nei quali, a differenza dei contratti di scambio -caratterizzati dal sinallagma funzionale tra le prestazioni corrispettive-, i doveri e le obbligazioni RAGIONE_SOCIALE‘associato non si pongono in rapporto di corrispettività con i doveri e le obbligazioni RAGIONE_SOCIALEa società nei suoi confronti, atteso che, in tali ipotesi, non sono ravvisabili interessi contrapposti, essendo preminente l’interesse collettivo al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo comune.
Conseguentemente, la domanda di risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘atto di conferimento proposta dalla parte attrice deve essere rigettata.
Conclusioni
In conclusione, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, la domanda di nullità o di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto di ‘Conferimento di azienda a seguito di aumento di capitale’ del 19.10.2015, nonché di risoluzione, come proposta dalla società attrice deve essere rigettata. Parte_1
Nella pronuncia di rigetto di cui sopra deve considerarsi assorbita la domanda di restituzione del bene immobile oggetto del ramo di azienda ceduto, formulata dalla Parte_1
Infine, deve essere rigettata la domanda di condanna formulata dai convenuti ex art. 96 c.p.c., atteso che non appaiono sussistenti i presupposti per poter far uso del potere officioso ex art. 96, comma 3, c.p.c., non emergendo dal comportamento processuale RAGIONE_SOCIALEa parte attrice profili di abuso RAGIONE_SOCIALEo strumento processuale.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, secondo un parametro tra minimo e medio in base al valore dichiarato di causa, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALEa fase cautelare svolta in corso di causa.
§ 3. -Ha proposto appello ed ha chiesto: Parte_1
‘ Voglia l’Eccellentissima Corte d’Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3653/2023 pronunciata inter partes nel giudizio R.G. n. 37160/2018 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVI Civile, Cons. AVV_NOTAIO, depositata in cancelleria il 6.3.2023, notificata a mezzo pec il 7.3.2023, in accoglimento dei sopra esposti motivi di appello: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2479, comma II, n. 5 c.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto di ‘Co nferimento di azienda a seguito di aumento di capitale’, a rogito del AVV_NOTAIO di Roma del 19/10/2015, con firme autenticate al Rep. n. 25849 e Racc. n. 18743 e registrato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma 2 il successivo 9/11/2015, con il n. NUMERO_DOCUMENTO, costituito dalla ‘… piena proprietà del fabbricato sito in Roma, al INDIRIZZO
n. 15, isola 23 D/2 e precisamente: – porzione di villino bifamiliare dislocato ai piani seminterrato, terreno e primo, collegati tra loro da scala interna, composto da cantina, lavatoio, centrale termica al piano seminterrato, ingresso, cucina, tinello, soggiorno, due camere, bagno e tre portici al piano terra, due camere, bagno e portico al primo piano, a confine con strada INDIRIZZO e annesso garage al piano seminterrato RAGIONE_SOCIALEa superficie di metri quadrati cinquantatre (53) circa, a confine con intercapedine, rampa di accesso, vano scale e lavatoio, salvo altri; dette porzioni sono censite nel Catasto RAGIONE_SOCIALE di Roma, al foglio 37, particelle: – 2459, subalterno 2, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 8, vani 12, INDIRIZZO, piano T-1-S1, interno 1, Rendita Catastale Euro 3.408,62 (l’appartamento); -2459, subalterno 3, zona censuaria 6, categoria C/7, classe 13, mq.53, INDIRIZZO, piano S1, Rendita Catastale Euro 211,49 (il garage) …’, ordinandone la restituzione in favore RAGIONE_SOCIALEa società attrice, , a e , ciascuno quale socio al 50% RAGIONE_SOCIALEa estinta , e per essi, quali aventi causa, a e in proprio, ciascuno quale attuale comproprietario al 50% del fabbricato sito in Roma, al INDIRIZZO, isola INDIRIZZO e precisamente: – porzione di villino bifamiliare dislocato ai piani seminterrato, terreno e primo, collegati tra loro da scala interna, composto da cantina, lavatoio, centrale termica al piano seminterrato, ingresso, cucina, tinello, soggiorno, due camere, bagno e tre portici al piano terra, due camere, bagno e portico al primo piano, a confine con INDIRIZZO e annesso garage al piano seminterrato RAGIONE_SOCIALEa superficie di metri quadrati cinquantatre (53) circa, a confine con intercapedine, rampa di accesso, vano scale e lavatoio, salvo altri; dette porzioni sono censite nel Catasto dei RAGIONE_SOCIALE di Roma, al foglio 37, particelle: – 2459, subalterno 2, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 8, vani 12, INDIRIZZO INDIRIZZO, piano T -1-S1, interno 1, Rendita Catastale Euro 3.408,62 (l’appartamento); – 2459, subalterno 3, zona censuaria 6, categoria C/7, classe 13, mq.53, INDIRIZZO, piano S1, Rendita Catastale Euro 211,49 (il garage). IN INDIRIZZO: accertare e dichiarare, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2479, comma II, n. 5 c.c., la nullità e/o la annullabilità RAGIONE_SOCIALE‘atto di ‘Conferi mento di azienda a seguito di aumento di capitale’, a rogito del AVV_NOTAIO di Roma del 19/10/2015, con firme autenticate al Rep. n. 25849 e Parte_1 […] Parte_2 CP_1 […] […] Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 Persona_1
Racc. n. 18743 e registrato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma 2 il successivo 9/11/2015, con il n. NUMERO_DOCUMENTO, costituito dalla ‘… piena proprietà del fabbricato sito in Roma, al INDIRIZZO, INDIRIZZO e precisamente: – porzione di villino bifamiliare dislocato ai piani seminterrato, terreno e primo, collegati tra loro da scala interna, composto da cantina, lavatoio, centrale termica al piano seminterrato, ingresso, cucina, tinello, soggiorno, due camere, bagno e tre portici al piano terra, due camere, bagno e portico al primo piano, a confine con strada lottizzazione e annesso garage al piano seminterrato RAGIONE_SOCIALEa superficie di metri quadrati cinquantatre (53) circa, a confine con intercapedine, rampa di accesso, vano scale e lavatoio, salvo altri; dette porzioni sono censite nel Catasto dei RAGIONE_SOCIALE di Roma, al foglio 37, particelle: – 2459, subalterno 2, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 8, vani 12, INDIRIZZO, piano T -1-S1, interno 1, Rendita Catastale Euro 3.408,62 (l’appartamento); -2459, subalterno 3, zona censuaria 6, categoria C/7, classe 13, mq.53, INDIRIZZO, INDIRIZZO, Rendita Catastale Euro 211,49 (il garage) …’ ordinandone la restituzione in favore RAGIONE_SOCIALEa società attrice, , a Parte_1
Parte_2
e
, ciascuno
Controparte_1
quale socio al 50% RAGIONE_SOCIALEa estinta
Controparte_2
, e per essi, quali aventi causa, a […]
Parte_2
e in proprio, ciascuno quale attuale comproprietario al 50% del fabbricato sito in Roma, al INDIRIZZO, INDIRIZZO e precisamente: – porzione di villino bifamiliare dislocato ai piani seminterrato, terreno e primo, collegati tra loro da scala interna, composto da cantina, lavatoio, centrale termica al piano seminterrato, ingresso, cucina, tinello, soggiorno, due camere, bagno e tre portici al piano terra, due camere, bagno e portico al primo piano, a confine con strada INDIRIZZO e annesso garage al piano seminterrato RAGIONE_SOCIALEa superficie di metri quadrati cinquantatré (53) circa, a confine con intercapedine, rampa di accesso, vano scale e lavatoio, salvo altri; dette porzioni sono censite nel Catasto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma, al foglio 37, particelle: – 2459, subalterno 2, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 8, vani 12, INDIRIZZO, piano T 1-S1, interno 1, Rendita Catastale Euro 3.408,62 (l’appartamento); -2459, subalterno 3, zona censuaria 6, categoria C/7, classe 13, mq.53, INDIRIZZO, piano INDIRIZZO, Rendita Catastale Euro 211,49 (il garage). IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: accertare e dichiarare la risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘atto di ‘Conferimento di azienda a seguito di Controparte_1
aumento di capitale’, a rogito del AVV_NOTAIO di Roma del 19/10/2015, con firme autenticate al Rep. n. 25849 e Racc. n. 18743 e registrato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma 2 il successivo 9/11/2015, con il n. NUMERO_DOCUMENTO, per inadempimento RAGIONE_SOCIALEa estinta e, conseguentemente, condannare e , ciascuno quale socio al 50% RAGIONE_SOCIALEa estinta RAGIONE_SOCIALE, e per essi, quali aventi causa, a e in proprio, ciascuno quale attuale comproprietario al 50%, alla restituzione a titolo risarcitorio in favore RAGIONE_SOCIALEa , del fabbricato sito in Roma, al INDIRIZZO, isola INDIRIZZO e precisamente: – porzione di villino bifamiliare dislocato ai piani seminterrato, terreno e primo, collegati tra loro da scala interna, composto da cantina, lavatoio, centrale termica al piano seminterrato, ingresso, cucina, tinello, soggiorno, due camere, bagno e tre portici al piano terra, due camere, bagno e portico al primo piano, a confine con strada lottizzazione e annesso garage al piano seminterrato RAGIONE_SOCIALEa superficie di metri quadrati cinquantatré (53) circa, a confine con intercapedine, rampa di accesso, vano scale e lavatoio, salvo altri; dette porzioni sono censite nel Catasto dei RAGIONE_SOCIALE di Roma, al foglio 37, particelle: – 2459, subalterno 2, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 8, vani 12, INDIRIZZO, piano INDIRIZZO 1 -S1, interno 1, Rendita Catastale Euro 3.408 ,62 (l’appartamento); -2459, subalterno 3, zona censuaria 6, categoria C/7, classe 13, mq.53, INDIRIZZO, piano S1, Rendita Catastale Euro 211,49 (il garage). Il tutto, oltre al risarcimento del danno cagionato alla da liquidarsi in quell’importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. IN INDIRIZZO ULTERIORMENTE INDIRIZZO, in accoglimento del terzo motivo di appello e nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello e di conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, si chiede la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata almeno nella parte in cui ha disposto sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese e spettanze processuali, con condanna RAGIONE_SOCIALEa società al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 25.000,00, oltre accessori di legge, in favore degli odierni appellati, e, pertanto, si chiede, in tale denegata circostanza, che la Corte d’Appello di Roma voglia disporre, comunque, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese e RAGIONE_SOCIALE spettanze del doppio grado di Persona_1 Controparte_2 Parte_2 […] CP_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_1 […] Parte_1 Parte_1
giudizio. In via istruttoria, si reitera la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. già formulata in primo grado e, in particolare, si chiede anche in questa sede che la Corte d’Appello di Roma Voglia: 1. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al sig. socio unico all’epoca dei fatti RAGIONE_SOCIALEa , ovvero al sig. Amministratore RAGIONE_SOCIALEa società dal 2.6.2015 al 25.10.2016 ovvero ancora alla sig.ra , Amministratore RAGIONE_SOCIALEa società dal 25.10.2016 sino alla sua estinzione, l’atto di asserita cessione o trasferimento di quote societarie RAGIONE_SOCIALEa medesima alla nonché l’atto di asserita cessione o trasferimento di quote societarie dalla alla sig.ra 2. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al sig. socio unico all’epoca dei fatti RAGIONE_SOCIALEa , ovvero al sig. Amministratore RAGIONE_SOCIALEa società dal 2.6.2015 al 25.10.2016 ovvero ancora alla sig.ra , Amministratore RAGIONE_SOCIALEa società dal 25.10.2016 sino alla sua estinzione, l’atto di asserito aumento di capitale sociale con contestuale emissione di azioni RAGIONE_SOCIALEa medesima 3. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all’RAGIONE_SOCIALE, l’esibizione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘estratto conto previdenziale RAGIONE_SOCIALEa Signora nata a Roma il DATA_NASCITA relativa agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 4. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Sig nora nata a Roma il DATA_NASCITA, l’esibizione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘estratto conto previdenziale relativo agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 5. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all’RAGIONE_SOCIALE, l’esibizione in giudizi o dei moRAGIONE_SOCIALEi 770 rilasciati dai datori di lavoro RAGIONE_SOCIALEa Signora nata a Roma il DATA_NASCITA, per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 6. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Signora nata a Roma il DATA_NASCITA, l’e sibizione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa certificazione unica (CUD) rilasciata dai suoi datori di lavoro per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, CP_3 […] Controparte_2 […] CP_8 Controparte_9 Controparte_2 […] Parte_1 Parte_1 CP_5 CP_3 […] Controparte_2 […] CP_8 Controparte_9 […] Controparte_2 CP_5 CP_5 CP_5 […] CP_5
2015 e 2016′.
e hanno resistito al gravame ed hanno così concluso: Controparte_1 Parte_2
‘ Voglia la Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi espressi nella narrativa del presente atto, rigettare l’appello promosso dalla RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in quanto inammissibile, infondato in fatto e diritto e per l’effetto condannare la società appellante alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Stante la temerarietà RAGIONE_SOCIALEa lite, condannare altresì la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dei convenuti di una somma, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cpc ‘ . Parte_1
L’appello è stato posto in decisione all’udienza del giorno 10.3.2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. -L’appello contiene i seguenti motivi:
Primo motivo di appello: erroneità RAGIONE_SOCIALEa statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda principale di nullità e RAGIONE_SOCIALEa domanda subordinata di nullità e/o annullabilità RAGIONE_SOCIALE‘atto di ‘ Conferimento di azienda a seguito di aumento di capitale ‘, a rogito del AVV_NOTAIO di Roma del 19/10/2015, con firme autenticate al Rep. n. NUMERO_DOCUMENTO e Racc. n. 18743 e registrato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma 2 il successivo 9/11/2015, con il n. NUMERO_DOCUMENTO. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c.- errata ricostruzione dei fatti. Persona_1
L’appellante censura la motivazione del Tribunale laddove il primo giudice ha respinto le domande di nullità e annullabilità RAGIONE_SOCIALE‘atto di conferimento a seguito di aumento di capitale e sostiene che il primo giudice non avrebbe considerato le seguenti circ ostanze, rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande suddette:
-l’immobile di cui si dibatte, oggetto del trasferimento/conferimento di ramo di azienda ( rectius : cessione d’azienda), rappresentava la totalità dei beni materiali di cui era composto l’attivo patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa l’unico bene (immobile) costituiva l’intero patrimonio aziendale, ed era anche rappresentativo, nel contempo, RAGIONE_SOCIALE‘unico ramo aziendale in capo alla Parte_1 Parte_1
-l’operazione fu comunque realizzata dall’amministratore p.t. ,sig. padre degli attuali proprietari formali, in totale assenza RAGIONE_SOCIALEa necessaria e preventiva autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘assemblea dei soci e ciò in spregio RAGIONE_SOCIALEa normativa sopra richiamata; CP_3
-il concetto di modificazione sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale che rileva nel caso di specie, attiene proprio al superamento di una nozione di modifica formale secondo quanto, oramai da tempo, viene pacificamente sostenuto sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza;
-lo stesso Tribunale di Roma ha più volte affermato il principio secondo il quale il contratto di conferimento d’azienda,
di cessione o anche di affitto di azienda che riguardi l’unica attività sociale venga a configurare in concreto una cessazione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio diretto RAGIONE_SOCIALEa impresa, così determinando una sostanziale modificazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale: la relativa decisione ricade dunque nella riserva di competenza dei soci di cui all’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. ;
– la stessa perizia di parte prodotta in giudizio dagli odierni appellati concludeva nel senso che ‘ Alla data RAGIONE_SOCIALEa perizia l’attività EFFETTIVAMENTE svolta dalla società è la costruzione e la vendita di beni…le rimanenze sono composte dall’unico immobile da vendere’; Pt_1
-l’unico immobile RAGIONE_SOCIALEa era stato indicato in bilancio tra le ‘ rimanenze finali ‘, sì da dover essere evidentemente considerato un bene merce strettamente inerente alla sola attività di costruzione che costituiva, quindi, l’unico ramo aziendale RAGIONE_SOCIALEa ove, in linea meramente teorica, la avesse contestualmente esercitato anche attività locatizia o altra attività imprenditoriale, invero, l’immobile sarebbe stato inserito tra le ‘ immobilizzazioni ‘ nello stato patrimoniale attivo ; Pt_1 Parte_1 Pt_1
-erroneo deve ritenersi l’assunto secondo il quale la lesione al patrimonio sociale causato dall’atto dispositivo compiuto dal può al più rilevare ai fini RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di quest’ultimo. Infatti il attraverso il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘unico ramo d’azienda effettuato ad una società di comodo e fittizia cioè la società con capitale sociale di una sola sterlina, RAGIONE_SOCIALEa quale costui era l’unico socio e sua moglie, sig.ra amministratrice RAGIONE_SOCIALEa stessa società, sciolta solo per assegnare il ramo d’azienda, e l’immobile ivi compreso, ai figli , ha posto in essere una condotta riconducibile alla lesione irrimediabile dei diritti dei soci, sì da richiedere ex lege , ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa codicistica sopra richiamata, la necessaria approvazione RAGIONE_SOCIALE‘assemblea ; CP_1 CP_1 CP_2 CP_9 […]
-la distrazione RAGIONE_SOCIALE‘unico asset patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa dal patrimonio sociale abbia condotto la medesima società, evidentemente impossibilitata a conseguire il suo oggetto sociale stante l’azzeramento integrale del suo patrimonio, a registrare nel bilancio 2015 un patrimonio netto negativo pari ad euro 263.993,00 e gravi debiti verso i fornitori pari ad euro 352.734,00, ciò che ha condotto la società allo stato attuale di liquidazione pregiudicando, con ogni evidenza ed anche per tali ragioni, irrimediabilmente i diritti degli altri soci. Pt_1
Secondo motivo di appello . Erroneità RAGIONE_SOCIALEa statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda subordinata di risoluzione per inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘atto di ‘ Conferimento di azienda a seguito di aumento di capitale ‘, a rogito del AVV_NOTAIO di Roma del 19/10/2015, con firme autenticate al Rep. n. 25849 e Racc. n. 18743 e registrato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma 2 il successivo 9/11/2015, con il n. NUMERO_DOCUMENTO serie NUMERO_DOCUMENTO. Violazione degli artt. 2470 e 1453 c.c.- errata ricostruzione dei fatti. Persona_1
Con il secondo motivo la società appellante censura entrambe le ragioni poste dal primo giudice a fondamento del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda subordinata di risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘atto di conferimento per inadempimento RAGIONE_SOCIALEa cessionaria, ossia la mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE ‘inadempimento e l’impossibilità di configurare il rimedio RAGIONE_SOCIALEa risoluzione per inadempimento, proprio dei contratti a prestazioni corrispettive, ad un contratto di natura associativa, quale il conferimento di beni in sede di aumento del capitale sociale.
Quanto al primo aspetto, l’appellante deduce che nessun reale accordo transattivo (nel senso di conciliazione compositiva di veri interessi contrapposti) vi è mai stato tra e la sig.ra perché, da un lato, la dipendente non ha mai realmente vantato crediti nella cospicua misura indicata e, dall’altro lato, la non è mai entrata in possesso dei certificate azionari promessi dalla sicché la odierna appellante non poteva neppure trasferirli alla o a terzi. Peraltro, con l’at to di transazione, la non ha ceduto le quote sociali (ma ha solo assunto un impegno a farlo). Pt_1 CP_5 Pt_1 CP_2 CP_5 Pt_1
Quanto alla asserita emissione e consegna dei certificate azionari da parte di a inerenti l’ipotetico aumento di capitale, si fa presente che tale operazione societaria non si è mai perfezionata, sicché non sono mai state emesse le nuove azioni a favore di che, pertanto, non è mai stata socia RAGIONE_SOCIALEa CP_2 Pt_1 Pt_1 CP_2
In particolare, gli appellati non hanno dato prova 1) del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘aumento del capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa 2) RAGIONE_SOCIALEa conseguente emissione RAGIONE_SOCIALE azioni, da parte RAGIONE_SOCIALEa CP_2
a seguito RAGIONE_SOCIALE‘aumento del capitale sociale; 3) RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALE predette azioni RAGIONE_SOCIALEa alla 4) de ll’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa a libro soci RAGIONE_SOCIALEa 5) de ll’atto di cessione RAGIONE_SOCIALE quote RAGIONE_SOCIALEa dalla alla 6) de ll’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa nel libro soci RAGIONE_SOCIALEa 7) de ll’atto di cession e RAGIONE_SOCIALE quote RAGIONE_SOCIALEa dalla agli odierni appellati. CP_2 CP_2 Parte_1 Parte_1 CP_2 CP_2 Parte_1 CP_5 CP_5 CP_2 CP_2 CP_5
Dalla visura storica RAGIONE_SOCIALEa e dal bilancio RAGIONE_SOCIALEa medesima società inglese risulta che: TARGA_VEICOLO_2
-dal giorno RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE di commercio inglese, cioè il 2 giugno 2015, a quello RAGIONE_SOCIALEa cancellazione, cioè il 12 settembre 2017, si documenta il numero di azioni, 1 AZIONE al 26 ottobre 2016 e l’aumento di azioni, 2 AZIONI al 11 novembre 2016 e ancora dettaglio del capitale (CAPITALE AZIONARIO) al 22 settembre 2016: 1 Azione; Dettaglio complete degli azionisti: 1 azione detenuta alla data RAGIONE_SOCIALEa presente dichiarazione di conferma, 22 settembre 2016, Dettaglio del capitale (CAPITALE AZIONARIO) al 11 novembre 2016: 2 GBP; Dettaglio complete degli azionisti: 2 azioni detenute alla data RAGIONE_SOCIALEa presente dichiarazione di conferma, quindi 11 novembre 2016, e Pertanto, dalla visura storica ufficiale depositata presso il registro RAGIONE_SOCIALE Imprese inerente alla società risulta che alla data del 16.5.2017, e quindi successivamente all’alienazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile il capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa medesima risultava di 1 sterlina. Tuttavia, secondo quanto risulta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese, non vi è stata alcuna delibera di emissione di nuove azioni/aumento di capitale sebbene vi sia l’obbligo di trasmetterne notizia al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese, né risulta in alcun modo alcuna modifica di intestazione e/o di trasferimenti RAGIONE_SOCIALE quote societarie alla ed alla CP_3 Controparte_1 Parte_2 CP_2 CP_2 Pt_1 CP_5
Quanto all’accollo del mutuo, deduce l’appellante che il conferimento aziendale è avvenuto nell’Ottobre del 2015 e che, da quella data, non risulta alcun pagamento effettuato dalla per le rate del mutuo e né per finanziamenti per conto RAGIONE_SOCIALEa società inglese. Le rate del mutuo, infatti, sono sempre state -e sono tuttoraimputate alla a riprova RAGIONE_SOCIALE‘ inadempimento RAGIONE_SOCIALEa società inglese. CP_2 Parte_1
L’atto di assegnazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile ai soci RAGIONE_SOCIALEa ( e figli del sig. e RAGIONE_SOCIALEa amministratrice RAGIONE_SOCIALEa società inglese, sig.ra è stato stipulato il 18.11.2016 ed RAGIONE_SOCIALE, solo dal marzo del 2017, hanno iniziato a versare bonifici sul conto RAGIONE_SOCIALEa a copertura del pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo. Inoltre, con sentenza n. 15212 del 2022, non appellata ed oramai passata in giudicato, depositata in cancelleria in data 18.10.2022 nell’ambito del procedimento R.G. n. 67290/2017, e odierni appellati, sono rimasti soccombenti nel giudizio di revocatoria ex art. 2901 c.c. mediante il quale è stata accertata la inefficacia del suddetto atto di ‘ Assegnazione di beni immobili ai soci ‘, a rogito del AVV_NOTAIO CP_2 CP_1 Parte_2 CP_3 CP_9 […] Parte_1 Pt_2 Controparte_1 Per_1
di Roma in data 18.11.2016. Con detta sentenza il Tribunale di Roma ha ritenuto, quanto alla ragione di credito RAGIONE_SOCIALEa che fossero sussistenti tutti gli inadempimenti RAGIONE_SOCIALEa che invece nel presente giudizio sono stati ritenuti non provati. Parte_1 CP_2
Quanto al secondo aspetto, ossia all’assunto che il rimedio risolutorio non possa esperirsi nei contratti associativi o di comunione di scopo , l’appellante contesta l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, atteso che la formalizzazione di un contratto associativo o di comunione di scopo tra e non vi è mai stata. Inoltre, sostiene l’appellante, che lo strumento RAGIONE_SOCIALEa risoluzione contrattuale per inadempimento di un atto di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda possa essere adottato è principio pacifico secondo la disciplina di diritto comune che viene applicata senza mezzi termini, né limiti di sorta (cfr., sul punto, tra le tante, Cass. n. 10496/2020 in tema di risolubilità per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione). Pt_1 CP_2
Terzo motivo di appello: erroneità RAGIONE_SOCIALEa statuizione di condanna RAGIONE_SOCIALEa al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Pt_1
Secondo l’appellante la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese operata dal Tribunale appare invero profondamente ingiusta e punitiva, avuto riguardo alle ragioni per le quali ha agito la Parte_1
§ 5. -L’appello è fondato quanto al secondo motivo.
Il primo motivo va respinto, sul rilievo che la prescrizione di cui all’art. 2479 comma II n. 5 c.c., che nel caso in questione l’appellante ritiene violata, non può prescindere dal dato testuale RAGIONE_SOCIALEa descrizione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale dall’atto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa che il giudice di primo grado ha integralmente riportato, dal quale si desume che l’atto di conferimento per aumento di capitale, in società avente ad oggetto la gestione immobiliare, RAGIONE_SOCIALE‘unico bene immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALEa confe rente è compreso nell’oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa atteso che, ove il contratto avesse avuto adempimento, la società appellante avrebbe continuato a gestire l’immobile attraverso la partecipazione in Parte_1 Parte_1 CP_2
In altre parole, il giudizio sulla violazione RAGIONE_SOCIALEa indicata disposizione va condotto ex ante , sulla base RAGIONE_SOCIALEa descrizione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale contenuto nell’atto costitutivo, e, dunque, valutando la corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘atto di disposizione al contenuto letterale, (se non piace il termine formale), RAGIONE_SOCIALEa descrizione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale fissato nell’atto costitutivo.
E’ evidente che la ricostruzione ex post operata dall’appellante porta inevitabilmente a ritenere il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘unico immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘appellante quale atto di spoliazione al fine di far confluire il bene medesimo nel patrimonio RAGIONE_SOCIALEa famiglia del Tuttavia, se si utilizza in via generale tale modalità di valutazione, si giunge a ritenere che la cessione RAGIONE_SOCIALE‘unico bene immobile esistente nel patrimonio sociale di una società che gestisce immobili costituisca di per sé atto estraneo all’oggetto sociale o dannoso per i soci, mentre al contrario, nelle società aventi ad oggetto la gestione immobiliare, lo stesso conferimento a seguito di aumento di capitale, oltre a non essere estraneo al perimetro RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale, può risultare vantaggioso per la conferente ed i suoi soci. CP_1
Il secondo motivo è fondato.
L’atto di conferimento del ramo di azienda del 19.10.2015 depositato in atti prevedeva che:
‘ PREMESSO CHE in data odierna ha deliberato all’unanimità di aumentare il proprio capitale sociale mediante conferimento in natura, riservato alla società per I importo di sterline 49.999 mediante conferimento in detta società del ramo d’ azienda avente ad oggetto tra 1’altro 1a proprietà RAGIONE_SOCIALE seguenti porzioni immobiliari ubicate in Roma, al INDIRIZZO e precisamente: … […] Parte_3 Parte_1
in data odierna ha approvato sia la modalità di sottoscrizione che quella di liberazione RAGIONE_SOCIALE‘aumento di capitale, con sovraprezzo. Parte_3
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
ARTICOLO 1) La società RAGIONE_SOCIALE a titolo di integrale e definitiva liberazione RAGIONE_SOCIALEa partecipazione sottoscritta, conferisce nella che, come sopra rappresentata, a tale titolo accetta, il ramo d’azie nda sito in Roma nella consistenza individuata nella perizia di stima redatta ai sensi degli articoli 2440 e 2465 c.c. dal dottor con studio in Roma,…. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che il valore RAGIONE_SOCIALE‘azienda conferita nella è di Euro 69.413, 54 (sessantanovemilaquattrocentotredici virgola cinquantaquattro) giusta la relazione di stima allegata. ‘ ARTICOLO 2) La –RAGIONE_SOCIALE“, come sopra rappresentata, riceve come corrispettivo del conferimento sopra effettuato, una partecipazione al capitale Controparte_10 […] Parte_3 Pt_3 Persona_4 Parte_3 […] Pt_1
sociale nella di nominali sterline 49.999 (quarantanovemilanovecentonovantanove) rappresentata da 49.999 (quarantanovemilanovecentonovantanove) azioni del valore nominale di sterline 1 (una sterlina) ciascuna. La ” , come sopra rappresentata, dà atto che con il presente conferimento le azioni sottoscritte dalla , sono interamente liberate senza alcun altro obbligo RAGIONE_SOCIALEa società conferente verso 1a società conferitaria e dichiara espressamente che provvederà ad emettere i relativi certificati azionari e a consegnarli al Legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa ‘ . Parte_3 […] Parte_3 […] Controparte_11 Controparte_11 […]
L’atto prevedeva altresì che: ‘ La parte venditrice, volendo in ogni caso essere tenuta per 1’evizione e i danni come per legge e per patto espresso, garantisce che le porzioni immobiliari in contratto sono libere da pesi, oneri , vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione RAGIONE_SOCIALEa ipoteca iscritta a Roma I il 27 gennaio 2006 formalità 2450 a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per l’importo di Euro 800.000 (ottocentomila), a garanzia di un mutuo di originari Euro 400.000 (quattrocentomila) da restituire in 10 anni, con atto a rogito AVV_NOTAIO di Roma repertorio 11198 del 25 gennaio 2006, registrato a Roma 3 il 26 gennaio 2006 n. 1373/1T. Le parti si danno reciprocamente atto che l’importo residuo del mutuo ammonta ad oggi ad euro 255.413, 56 (duecentocinquantacinquemilaquattrocentotredici virgola cinquantasei). La parte conferitaria si accolla e fa proprio detto mutuo dichiarando di voler subentrare in ogni obbligazione assunta dalla parte cedente verso l’RAGIONE_SOCIALE mutuante e di accettare tutti i patti, clausole e condizioni nascenti dal menzionato atto, ad essa ben noti, che si impegna ad osservare in ogni sua parte in particolare per quanto riguarda il puntuale pagamento pro -quota RAGIONE_SOCIALE semestralità di ammortamento, si impegna al altresì, a notificare il presente accollo all’RAGIONE_SOCIALE mutuante, a tutti gli effetti di legge ‘ . Persona_5
Premesso che, quanto al riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, occorre applicare la regola secondo la quale, in materia di RAGIONE_SOCIALE per inadempimento contrattuale, la parte che agisce deve provare il titolo contrattuale ed allegare le circostanze che costituiscono il contestato inadempimento, mentre la controparte deve provare o l’avvenuto inadempimento o che l’inadempimento
è derivato a fatto a sé non imputabile, deve ritenersi che la società attrice, oggi appellante, abbia provato il titolo, costituito dalla produzione RAGIONE_SOCIALE‘atto di ‘conferimento di azienda a seguito di aumento di capitale’ stipulato in data 19.10.2015 ed abbia altresì allegato i fatti costituenti l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa società conferitaria RAGIONE_SOCIALE
Al contrario, gli appellati non hanno provato né l’adempimento, né la non imputabilità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento.
Non si comprende come il giudice di primo grado sia giunto a ritenere provato l’adempimento da parte RAGIONE_SOCIALEa CP_2
Invero, a voler seguire la tesi degli appellati, secondo la quale l’atto stipulato in data 19.10.2015 tra l’amministratore RAGIONE_SOCIALEa e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa costituisce la prova RAGIONE_SOCIALE‘adempimento, dovrebbe allora risultare che la cessionaria, a quella data, doveva aver già deliberato, ovvero proceduto contestualmente a deliberare, l’aumento di capitale di nominali sterline 49.999 ed ad emettere azioni del valore di una sterlina per l’importo indicato, con contestuale consegna dei certificati azionari alla cedente. Parte_1 CP_3 CP_8 […] Controparte_7
Di tutto ciò non vi è prova, non risultando allegato all ‘ atto del notaio la delibera di aumento di capitale e l ‘ emissione di nuove azioni, né risulta dalla visura presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese, come documentato in primo grado dall’appellante, il suddetto aumento di capitale e la concomitante emissione di 49.999 azioni. Per_1
Invero, diversamente da quanto asserito dagli appellati, risulta dall’atto stipulato in data 19.10.2015 che la si obbligava, a corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa cessione, ad emettere i relativi certificati azionari e a consegnarli al Legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa . Tuttavia, come si è detto, non vi è prova RAGIONE_SOCIALE‘aumento di capitale, RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALE azioni e RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALE stesse al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa . CP_2 Pt_1 Pt_1
L’ unico argomento addotto dal giudice, -secondo il quale il contratto ha avuto esecuzione come dimostra il fatto che l’odierna appellante, in data 16 aprile 2016, aveva sottoscritto una transazione con dipendente RAGIONE_SOCIALEa che rivendicava differenze retributive maturate nel corso di un rapporto di lavoro subordinato, asseritamente in parte non contrattualizzato, cedendo la propria partecipazione sociale di cui sopra, alla nominata ex dipendente,- non vale a parere del Collegio a provare l’adempim ento da parte RAGIONE_SOCIALEa CP_5 CP_2 CP_2
Invero, premesso che l’accordo conciliativo è stato stipulato ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 411 c.p.c. dalla rappresentata sempre da , occorre osservare che, in assenza RAGIONE_SOCIALEa delibera di aumento di capitale RAGIONE_SOCIALEa e di consegna dei certificati azionari alla non poteva avere esecuzione la seguente clausola RAGIONE_SOCIALE‘atto di conciliazione: Parte_1 CP_3 CP_2 Parte_1
La (ottattanta,00). Tale somme verrà erogata attraverso la cessione RAGIONE_SOCIALE quote sociali che la ditta RAGIONE_SOCIALE detiene all’interno RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE,c.f 97861090583.
L’accordo avrà validità solo salvo buon fine del pagamento del debito
A riprova RAGIONE_SOCIALE‘assunto RAGIONE_SOCIALE‘appellante secondo il quale detta transazione non ha avuto alcuna esecuzione, vi è il fatto che il passaggio RAGIONE_SOCIALE azioni da a non risulta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imprese RAGIONE_SOCIALEa prodotto dall’appellante. Pt_1 CP_5 CP_2
Altresì non risulta provato dagli appellati che le azioni, mai consegnate alla dalla siano mai state consegnate dalla alla Pt_1 CP_2 Pt_1 CP_5
A fronte di tale quadro fattuale, nulla dimostra la circostanza addotta dagli appellati, che la dedotta partecipazione in da parte RAGIONE_SOCIALEa risulti iscritta nel bilancio di quest’ultima, se solo si consideri che lo stesso quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALEa , ha conferito il ramo di azienda alla ha stipulato la transazione con la ed ha redatto il bilancio RAGIONE_SOCIALEa . CP_2 Pt_1 CP_3 Pt_1 CP_2 CP_5 Pt_1
Inoltre, non hanno dato prova gli appellati RAGIONE_SOCIALE‘accollo del mutuo da parte di e RAGIONE_SOCIALEa notifica all’RAGIONE_SOCIALE mutuante, come invece previsto nell’atto stipulato in data 19.10.2015 quale obbligazione a carico RAGIONE_SOCIALEa cessionaria CP_2 CP_2
In proposito, l’avvenuta messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa provvista o pagamento diretto dei ratei da parte degli odierni appellati, quando in data 18 novembre 2016 sono divenuti assegnatari, quali unici soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘immobile di cui è giudizio nella misura del 50% per ciascuno, non vale evidentemente a sanare l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa non essendo mai intervenuto alcun atto di accollo valido ed efficace nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE mutuante. CP_2 CP_2
Reputa pertanto il Collegio che i suddetti inadempimenti rivestano l’importanza richiesta dall’art. 1455 c.c. ai fini RAGIONE_SOCIALEa risoluzione del contratto stipulato dalle parti il 19.10.2015, atteso che non ha mai acquisito la qualità di socia in e non è mai stata liberata del mutuo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE mutuante. Parte_1 CP_2
Non è ultroneo rilevare come lo stesso Tribunale di Roma abbia ritenuto con la Sentenza n. 15212/2022 emessa a seguito RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria promossa dalla provati i suddetti inadempimenti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa suddetta società a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria ragione di credito nei confronti degli odierni appellati. Ha infatti rilevato il Tribunale, pur nella doverosa premessa che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria, è sufficiente la allegazione di una pretesa creditoria che non si riveli prima facie pretestuosa, e che le contestazioni sollevate dai convenuti con riguardo al difetto di ragioni di credito nelle domande spiegate dall’attrice nel giudizio tuttora pendente nei confronti dei medesimi convenuti (ossia il presente giudizio): ‘…devono ritenersi sussistenti sia il presupposto legittimante RAGIONE_SOCIALEa qualità di creditrice RAGIONE_SOCIALE‘attrice,… Sotto il primo profilo, la ragione di credito RAGIONE_SOCIALEa oltre che dal mancato accollo da parte RAGIONE_SOCIALEa società disponente, previsto nell’atto di conferimento d’azienda, RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo ipotecario gravante sull’immobile oggetto di assegnazione ai soci -peraltro con l’impegno in sede di conferimento di azienda a rendere tale accollo esterno tramite la notifica all’istituto di credito mutuan te – e dalla solo parziale messa a disposizione da parte dei convenuti RAGIONE_SOCIALEa provvista per le rate scadute sino al giugno 2022 (per un residuo, evincibile dal piano di ammortamento e dalle ricevute dai medesimi depositate, di euro 82.061,85: cfr. docc. 12 e 24 parte convenuta), si ricava dal difetto di prova, che era onere dei convenuti fornire, RAGIONE_SOCIALE‘adempimento da parte RAGIONE_SOCIALEa all’obbligo da quest’ultima assunto, quale corrispettivo del conferimento del ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALEa di emissione e consegna dei certificati azionari promessi relativi all’aumento di capitale deliberato di 49.999sterline, non risultando dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese inglese alcuna delibera di emissione, né alcuna modifica di intestazione o di trasferimenti RAGIONE_SOCIALE quote societarie alla o a terzi, sebbene vi fosse l’obbligo di trasmetterne notizia al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese (cfr. all. 9 parte attrice). Al riguardo, non può ritenersi rilevante, a tal fine, la produzione da parte dei conv enuti, RAGIONE_SOCIALE‘atto di transazione RAGIONE_SOCIALEa con la sig.ra , in virtù del quale la società attrice, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘allora amministratore , avrebbe assunto l’obbligo di cedere alla dipendente in questione, per dirimere ogni controversia relativa a presunte differenze retributive alla medesima spettanti, le quote sociali RAGIONE_SOCIALEa che la deteneva (doc. 13 parte convenuta), Parte_1 Parte_1 […] Controparte_2 Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_12 CP_3 Controparte_2 […] Parte_1
senza tuttavia l’evidenza probatoria RAGIONE_SOCIALE‘effettiva esecuzione di tale accordo, tant’è che dalla visura RAGIONE_SOCIALEa società non risulta traccia RAGIONE_SOCIALEa partecipazione RAGIONE_SOCIALEa ex dipendente nella compagine societaria RAGIONE_SOCIALEa società estinta, così come del successivo trasferimento di tale partecipazione ai convenuti (all. 9 parte attrice) ‘ . […] Controparte_2
Si noti che la suddetta Sentenza n. 15212/2022 intervenuta il 18.10.2022 tra le parti, passata in giudicato, risulta palesemente contraddetta dalla sentenza oggetto del presente giudizio di appello, emessa nella successiva data del 6.3.2023.
Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che il Tribunale di Roma, nella sentenza oggetto del presente giudizio di appello, abbia valutato erroneamente il materiale probatorio a disposizione, giungendo ad affermare l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova da parte degli appellati, mentre al contrario questi ultimi non hanno dimostrato affatto l’adempimento da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE obbligazioni nascenti dal contratto stipulato dalle parti il 19.10.2015 a carico RAGIONE_SOCIALEa predetta cessionaria. CP_2
Quanto poi all’argomento di diritto secondo il quale il rimedio risolutorio, proprio dei contratti a prestazioni corrispettive, non si attaglia ai contratti di tipo associativo, è evidente che il ragionamento del primo giudice è del tutto scollegato dal contenuto del contratto oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di risoluzione.
Si è già visto, nella parte RAGIONE_SOCIALE‘atto stipulato dalle parti il 19.10.2015 sopra testualmente riportata, che la si obbligava, a corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa cessione, ad emettere i relativi certificati azionari e a consegnarli al Legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa , sulla premessa RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto aumento di capitale e RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALE nuove azioni. CP_2 Pt_1
In sostanza con l’atto in questione la cedeva il ramo di azienda comprendente l’immobile di cui è causa e riceveva, a titolo di corrispettivo, la partecipazione azionaria in Tale partecipazione azionaria non è mai stata conseguita da lla non risultando provato né l’aumento del capitale con contestuale delibera, né la corrispondente emissione RAGIONE_SOCIALE nuove azioni, né, infine la consegna dei certificati azionari da parte RAGIONE_SOCIALEa Parte_1 CP_2 Parte_1 CP_2
Il contratto associativo, pertanto, non è mai sorto, mentre l’immobile compreso nell’azienda conferita dalla risulta ceduto alla la quale poi, ha assegnato ai due unici soci il suddetto immobile con atto del 18 novembre 2016, prima RAGIONE_SOCIALE‘estinzione RAGIONE_SOCIALEa società stessa in data 12.9.2017. Parte_1 CP_2
La cessione del ramo di azienda, pertanto, quale contratto a corrispettivo del quale era prevista una partecipazione azionaria mai conseguita, può dunque essere risolto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1453 c.c.
Va pertanto dichiarata la risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘atto di ‘Conferimento di azienda a seguito di aumento di capitale’, a rogito del AVV_NOTAIO di Roma del 19/10/2015, con firme autenticate al Rep. n. 25849 e Racc. n. 18743 e registrato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma 2 il succ essivo 9/11/2015, con il n. NUMERO_DOCUMENTO, per inadempimento RAGIONE_SOCIALEa estinta Persona_1 […]
Controparte_2
.
Va anche accolta la domanda avanzata dall’appellante nei confronti degli appellati ciascuno quale socio al 50% RAGIONE_SOCIALEa estinta , ciascuno quale attuale Controparte_2
comproprietario al 50%, alla restituzione in favore RAGIONE_SOCIALEa , del fabbricato sito in Roma, al INDIRIZZO, INDIRIZZO e precisamente: – porzione di villino bifamiliare dislocato ai piani seminterrato, terreno e primo, collegati tra loro da scala interna, composto da cantina, lavatoio, centrale termica al piano seminterrato, ingresso, cucina, tinello, soggiorno, due camere, bagno e tre portici al piano terra, due camere, bagno e portico al primo piano, a confine con strada INDIRIZZO e annesso garage al piano seminterrato RAGIONE_SOCIALEa superficie di metri quadrati cinquantatré (53) circa, a confine con intercapedine, rampa di accesso, vano scale e lavatoio, salvo altri; dette porzioni sono censite nel Catasto RAGIONE_SOCIALE di Roma, al foglio 37, particelle: – 2459, subalterno 2, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 8, vani 12, INDIRIZZO, piano T-1-S1, interno 1, Rendita Catastale Euro 3.408,62 (l’appartamento); – 2459, subalterno 3, zona censuaria 6, categoria C/7, classe 13, mq.53, INDIRIZZO, piano INDIRIZZO, Rendita Catastale Euro 211,49 (il garage). […] Parte_1
In effetti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1458 c.c. il suddetto immobile va restituito, quale effetto RAGIONE_SOCIALEa risoluzione per inadempimento, non essendo e terzi, ma successori RAGIONE_SOCIALEa estinta società , come peraltro ritenuto dallo stesso giudice di primo grado nella parte di motivazione riportata nel paragrafo relativo allo svolgimento del giudizio di primo grado, senza che sul punto sia intervenuta impugnazione. Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
In proposito si rappresenta che la domanda di restituzione è stata proposta dall’attrice -appellante nei confronti di TARGA_VEICOLO_1
CP_1
e
sia quali
ex soci
RAGIONE_SOCIALEa
Parte_2
[…]
Controparte_2
sia in proprio.
Ed in effetti dall’atto di assegnazione del 18 novembre 2016, intitolato: ‘ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILI AI SOCI’, risulta che , madre dei predetti appellati e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa Controparte_9 CP_2 CP_2
, nonché i predetti appellati, dopo aver premesso che: […]
in data odierna 1 assemblea dei soci RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” ha deliberato scioglimento anticipato e 1 ‘assegnazione dei beni ai soci NOME; 2 ) la società è proprietaria RAGIONE_SOCIALE seguenti porzioni immobiliari ubicate in Roma , al INDIRIZZO precisamente: appartamento in un villino bifamiliare distribuito su tre livelli: seminterrato, terreno primo, collegati tra loro da scala interna; garage al piano seminterrato RAGIONE_SOCIALEa superficie di metri quadrati cinquantatré (53) circa; appresso meglio descritte, ad essa pervenute in forza di atto di conferimento 2 mio in data 19 ottobre 2015 repertorio numero 25 .849 raccolta nuero 18 .743 trascritto Roma 1 in data 10 novenbre 2015 al nunero 83625 di formalità; 3 ) la RAGIONE_SOCIALE intende ora, al fine di portare compimento la procedura di liquidazione, procedere all assegnazione formale RAGIONE_SOCIALEa proprietà sopradescritta ai soci COGNOME NOME e COGNOME NOME; soci si sono dichiarati disponibili ad accettare 1′ assegnazione RAGIONE_SOCIALEa proprietà ad accollarsi tutti oneri ad essa relativi; la società come sopra rappresentata dichiara che detta porzione immobiliare è stata conferita insieme alle passività ad essa afferenti per il valore di Euro 69 .413, 54 (sessantanovenilaquattrocentotredici virgola cinquantaquattro) che unici soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sono COGNOME NOME i quali detengono il capitale sociale in parti uguali _ rogito gli
hanno proceduto all’assegnazione RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALE‘immobile nella misura un ½ un mezzo indiviso ciascuno in favore dei predetti appellati.
Risulta pertanto per tabulas che l’assegnazione è avvenuta all’atto RAGIONE_SOCIALEo scioglimento deliberato dalla società in favore di e quali unici due soci RAGIONE_SOCIALEa disciolta società. Controparte_1 Parte_2
Per effetto RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza, le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico degli appellati, rimasti soccombenti. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore RAGIONE_SOCIALEa
causa (Euro 69.413, 54 valore RAGIONE_SOCIALE‘atto oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di risoluzione) ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 14.103 oltre a spese generali, IVA e CPA.
§ 6. -Le spese del grado di appello seguono la soccombenza degli appellati. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore RAGIONE_SOCIALEa causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Parte_1 Controparte_1
e Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: Parte_2
-in riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, dichiara la risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘atto di ‘Conferimento di azienda a seguito di aumento di capitale’, a rogito del AVV_NOTAIO di Roma del 19/10/2015, con firme autenticate al Rep. n. 25849 e Racc. n. 18743 e registrato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma 2 il successivo 9/11/2015, con il n. NUMERO_DOCUMENTO, per inadempimento RAGIONE_SOCIALEa estinta ; Persona_1 Controparte_2
-condanna gli appellati quali ex soci e attuali comproprietari al 50%, alla restituzione in favore RAGIONE_SOCIALEa , del fabbricato sito in Roma, al INDIRIZZO, INDIRIZZO e precisamente: – porzione di villino bifamiliare dislocato ai piani seminterrato, terreno e primo, collegati tra loro da scala interna, composto da cantina, lavatoio, centrale termica al piano seminterrato, ingresso, cucina, tinello, soggiorno, due camere, bagno e tre portici al piano terra, due camere, bagno e portico al primo piano, a confine con strada lottizzazione e annesso garage al piano seminterrato RAGIONE_SOCIALEa superficie di metri quadrati cinquantatré (53) circa, a confine con intercapedine, rampa di accesso, vano scale e lavatoio, salvo altri; dette porzioni sono censite nel Catasto dei RAGIONE_SOCIALE di Roma, al foglio 37, particelle: – 2459, subalterno 2, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 8, vani 12, INDIRIZZO, piano T-1-S1, interno 1, Rendita Catastale Euro 3.408,62 (l’app artamento); – 2459, subalterno 3, zona censuaria 6, categoria C/7, classe 13, mq.53, INDIRIZZO, INDIRIZZO, Rendita Catastale Euro 211,49 (il garage); […] Parte_1
-condanna gli appellati al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellante, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado, liquidate nella misura di euro 14.103 oltre a spese generali, IVA e CPA;
4. -condanna gli appellati al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte appellante, RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA..
Così deciso in Roma il giorno 25 luglio 2025. Il presidente estensore