Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11860 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11860 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2023
sul ricorso 4583/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, nonché da questi ultimi in proprio, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrenti –
-contro-
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei DOTTORI NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché dei soci illimitatamente responsabili, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso.
–
contro
ricorrente- e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che la rappres enta e difende, unitamente all’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.01/2021, RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia , depositata il 4/1/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Perugia, c on sentenza depositata il 4.1.2021, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE e dai soci amministratori avverso la sentenza del Tribunale di Perugia del 12.3. 2020 che, su istanza di RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato il fallimento RAGIONE_SOCIALE società e dei suoi soci illimitatamente responsabili, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, previa declaratoria di improcedibilità, per rinuncia, RAGIONE_SOCIALE seconda domanda di concordato presentata dalla RAGIONE_SOCIALE (la prima non era stata approvata dalla maggioranza dei creditori) e di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE terza.
La corte del merito, per quanto in questa sede ancora interessa, ha osservato: i) che la tesi dei reclamanti, secondo cui il Tribunale aveva erroneamente dichiarato improcedibile la seconda domanda, che non era stata rinunciata, ma mantenuta ferma con rinuncia unicamente alla proposta e al piano, sostituiti da una nuova proposta e da un nuovo
piano, era palesemente infondata, in quanto la presentazione di una nuova proposta non può che configurarsi di fatto che come nuova domanda, con implicita rinuncia alla precedente; ii) che il venir meno dell’interesse d i RAGIONE_SOCIALE all’acquisto dell’azienda farmaceutica di NOME COGNOME rendeva inverosimile la fattibilità del piano (che era liquidatorio e quindi avrebbe dovuto garantire il pagamento del 20% dei crediti chirografari); iii) che non era chiaro in qual modo sarebbe stato assicurato detto pagamento, né erano indicate le ragioni RAGIONE_SOCIALE maggior convenienza del concordato, rispetto al fallimento, per i creditori, non essendo a tal fine sufficiente la meramente ipotizzata transazione fiscale, in tesi idonea a liberare la RAGIONE_SOCIALE, conferitaria dell’azienda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dalla responsabilità solidale per contributi e impo ste dovuti all’RAGIONE_SOCIALE, all’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, ma non suffragata da elementi probatori che ne evidenziassero la possibilità di successo; iv) che la formazione di sei classi, una RAGIONE_SOCIALE quali comprendente la sola RAGIONE_SOCIALE, terza datrice di ipoteca per debiti RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE e costituita da due dei soci di quest’ultima, contravv eniva alla regola generale RAGIONE_SOCIALE formazione RAGIONE_SOCIALE classi secondo criteri omogenei ed era verosimilmente finalizzata al più facile raggiungimento RAGIONE_SOCIALE maggioranze; v) che comunque i soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE andavano esclusi dal voto, per conflitto di interessi; vi) che il conferimento dell’azienda farmaceutica, per un valore di 1.650.000, nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, interamente partecipata dalla fallita, e asseritamente munita di liquidità che le avrebbero consentito di valori zzare l’azienda stessa, non poteva comportare un aumento del valore RAGIONE_SOCIALE partecipazione (dalla cui vendita si sarebbe dovuta ricavare la provvista necessaria all’adempimento del co ncordato), che doveva per contro ritenersi azzerato, atteso che la RAGIONE_SOCIALE era gravata dei debiti aziendali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
aveva un patrimonio netto negativo (come si ricavava dalla perizia di conferimento e dallo stato passivo del fallimento), e che anche nei suoi confronti era stata presentata istanza di fallimento (oltre che promosso dal curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giudizio per la revoca del conferimento).
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio hanno proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, affidato a dieci motivi (numerati sino ad 11, ma con omissione del nono), cui hanno resistito, con separati controricorsi, il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili e RAGIONE_SOCIALE
Tutte le parti hanno depositato memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 18 l.f., 101 c.p.c., 3, 24, 111, Cost., 156, 157, 161, c.p.c.: i ricorrenti lamentano che la c orte d’appello abbia fondato la valutazione dell’insufficienza del valore RAGIONE_SOCIALE partecipazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE conseguente non fattibilità del piano concordatario, sulle risultanze dello stato passivo del fallimento, reso esecutivo il 4.11.2020, ovvero in una data successiva all’udienza in cui la stessa corte si era riservata la decisione, così violando il loro diritto alla difesa e al contraddittorio.
1.1.Il motivo è inammissibile, in quanto, a fronte dei plurimi argomenti in base ai quali la corte territoriale ha ritenuto che il valore RAGIONE_SOCIALE partecipazione in RAGIONE_SOCIALE si fosse azzerato (obbligo RAGIONE_SOCIALE società, conferitar ia dell’azienda RAGIONE_SOCIALE fallita, di rispondere di tutti i debiti RAGIONE_SOCIALE conferente; istanza di fallimento presentata nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessa; domanda di revocatoria, fallimentare e ordinaria, dell’atto di conferimento avanzata dal curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
contenuto RAGIONE_SOCIALE perizia di conferimento) si appunta su un mero rilievo incidentale del giudice (evidentemente superfluo, posto che il fatto che l’ammontare dei debiti RAGIONE_SOCIALE s.n.RAGIONE_SOCIALE. fosse superiore all’attivo era ricavabile dalla domanda di concordato), senza chiarire quale sia il pregiudizio che ne è derivato al diritto di difesa dei ricorrenti.
2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 160,161,162,163,169,175,179,181, l.f., per aver la c orte d’appello ritenuto improcedibile la seconda domanda di concordato, cui la RAGIONE_SOCIALE non aveva rinunciato, limitandosi a presentare un nuovo piano e una nuova proposta.
2.1.Il motivo (al di là RAGIONE_SOCIALE sua evidente pretestuosità, non essendo dato comprendere come possa ritenersi ferma una domanda di concordato non più sorretta da proposta e piano) è inammissibile per difetto di interesse, dato che i ricorrenti non contestano che la valutazione di ammissibilità/fattibilità del concordato andasse compiuta rispetto al nuovo piano e alla nuova proposta e che la corte d’appello non ha fondato la decisione sull’abusività del ricorso allo strumento concordatario , ma, per l’appunto, sull’esame d i quel piano e di quella proposta.
3. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162, l.f., nonché omessa motivazione e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione de ll’art. 112 c .p.c., per aver la c orte d’appell o: per un verso, erroneamente ritenuto che nella terza proposta fosse stata illegittimamente prevista la formazione di due classi composte da un unico creditore, laddove l’inserimento RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE nella quinta classe era giustificato dal fatto che la società era l’unica che avrebbe beneficiato dell’apporto di finanza es terna, mentre RAGIONE_SOCIALE aveva una posizione peculiare, in quanto creditrice per forniture di medicinali e terza datrice di ipoteca ; per l’altro,
inammissibilmente valutato ex ante la situazione di preteso conflitto di interessi in cui versava q uest’ultima.
4.Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162, 163 bis , l.f., nonché omessa motivazione e violazione de ll’art. 112 c .p.c., per aver la c orte d’appello ritenuto che il venir meno d ell’interesse di RAGIONE_SOCIALE all’acquisto dell’azienda rendesse inverosimile la realizzazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di ammissibilità del concordato, ex art. 160, c.4., l.fall., atteso che il valore RAGIONE_SOCIALE partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE era stato determinato tramite la c.t.u. disposta dal tribunale e nella perizia di conferimento aziendale, recepita nella relazione dell’attestatore , e che il rischio derivante dal suo deprezzamento in sede di vendita all’asta rientrava nel giudizio di fattibilità economica, riservato ai creditori.
5. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 160, 161, 162, 182 ter , l.f., per aver la c orte d’appello ritenuto che dovesse essere fornita prova RAGIONE_SOCIALE possibilità di successo RAGIONE_SOCIALE transazione fiscale inserita nella proposta di concordato e inviata ad RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, il cui esito positivo o negativo si sarebbe potuto verificare solo dopo il decreto di ammissione al concordato ed in sede di votazione dei creditori.
6. Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162, 186 bis , l.f., nonché omessa motivazione e violazione de ll’art. 112 c .p.c., per aver la corte territoriale affermato che ulteriore sintomo dell’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE proposta era costituito dal fatto che l’attestatore non aveva acclarato la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione fallimentare, non considerando che nel concordato liquidatorio il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ma non la convenienza RAGIONE_SOCIALE
liquidazione concordataria, contrariamente a quanto previsto per il concordato in continuità.
7.Il settimo motivo denunzia violazione del l’art. 112, 156, 161, c.p.c., e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, nonché violazione dell’art. 345 c .p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c., per aver la c orte d’appello escluso la fattibilità del piano, ritenendo azzerato il valore RAGIONE_SOCIALE partecipazione nella s.r.l. conferitaria, in violazione del giudicato implicito endoprocessuale formatosi sul contrario accertamento del tribunale, secondo cui tale valore ammontava a euro 1.665.000,00.
8. L’ottavo motivo, in subordine al settimo, deduce omessa pronuncia in violazione degli artt. 112, 156 e 161, c.p.c., per aver la corte d’appello affermato la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE conferitaria riguardo ai debiti RAGIONE_SOCIALE conferente in assenza di qualsivoglia elemento di fatto che deponesse per tale conclusione e senza tener conto RAGIONE_SOCIALE difese dei reclamanti, che avevano in primo luogo evidenziato come la solidarietà andasse esclusa, in ragione del principio RAGIONE_SOCIALE consecuzione RAGIONE_SOCIALE procedure, in quanto il Tribunale di Perugia, nel primo concordato, aveva autorizzato la costituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed avevano altresì rilevato che la RAGIONE_SOCIALE, in caso di ammissione alla procedura minore, avrebbe potuto assumere determinazioni volte ad evitare la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE partecipata (riduzione del capitale per esuberanza e retrocessione dell’azienda ; fusione per incorporazione; vendita dell’azienda con effetto purgativo) in tal modo salvaguardando la continuità aziendale ed il valore di avviamento RAGIONE_SOCIALE farmacia ed evitando il rischio RAGIONE_SOCIALE declaratoria di decadenza dalla licenza amministrativa.
Il nono motivo deduce l’omesso esame d el fatto decisivo, idoneo ad escludere che la RAGIONE_SOCIALE conferitaria dell’azienda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dovesse ris pondere dei debiti di quest’ultima, costituito dal decreto del
Tribunale di Perugia che, nel primo concordato, aveva autorizzato il conferimento dell’azienda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE, con liberazione RAGIONE_SOCIALE conferitaria dai debiti RAGIONE_SOCIALE conferente.
10. Il decimo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo costituito (se ben si è compreso) dal contenuto RAGIONE_SOCIALE terza proposta di concordato, che prevedeva ‘ la liberazione RAGIONE_SOCIALE società conferitaria dalla responsabilità solidale ex art. 2560 c.c. quale effetto giuridico dell’omologa del concordato e l’effetto purgativo previsto dalla legge fallimentare, applicabile alla vendita di azienda come alle quote RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appositamente creata in linea con l’art. 105 comma 8 l. fall.: ciò fatta salva la possibilità di cedere a terzi con asta competitiva la sola azienda farmacia, con effetto purgativo in forza RAGIONE_SOCIALE norma richiamata, avendo la RAGIONE_SOCIALE il totale controllo RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE ‘ (così testualmente nel motivo).
10. Ha priorità logica l’esame dei motivi dal settimo al nono, che sono infondati e devono essere respinti.
10.1. Va in primo luogo escluso che in ordine al valore RAGIONE_SOCIALE partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE si fosse formato un giudicato implicito interno, sia perché il tribunale (che aveva dichiarato inammissibile la terza domanda di concordato per ragioni di diritto ritenute assorbenti rispetto a quelle di fatto) non aveva compiuto alcun accertamento sul punto, ma, come emerge chiaramente dal passo RAGIONE_SOCIALE motivazione riportato testualmente dalla stessa ricorrente, si era limitato a rilevare ‘ che l’attivo concordatario di euro 1.860.000, compreso il valore RAGIONE_SOCIALE partecipazione, è di molto inferiore a quanto prospettato nel primo concordato ‘, sia perché la questione dell’effettivo valore RAGIONE_SOCIALE partecipazione era stata comunque devoluta all’esame RAGIONE_SOCIALE corte territoriale dalla creditrice e dal Fallimento reclamati.
10.2. Quanto all’assunto RAGIONE_SOCIALE ricorrente secondo cui ‘non v’era alcun elemento ‘ per ritenere che la RAGIONE_SOCIALE rispondesse dei debiti inerenti l’esercizio dell’azienda conferitale, è agevole replicare che tale effetto discende dalla legge (art. 2560, 2° comma c.c.).
10.3. Va escluso, infine, che la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE conferitaria per i debiti in questione potesse essere esclusa perché il conferimento era stato autorizzato dal tribunale in sede di primo concordato e l’autorizzazione con tinuava a operare anche in quello (o in quelli) successivi, stante il principio di consecuzione RAGIONE_SOCIALE procedure.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il conferimento autorizzato, che effettivamente prevedeva la liberazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dai debiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era condizionato all’omologazione del primo concordato (che era in continuità), che però non è stato approvato dai creditori , e che l’atto di conferimento è stato posto in essere solo in data successiva alla mancata omologazione di quel concordato.
11. Il rigetto RAGIONE_SOCIALE censure che investono la ratio decidendi inerente l’azzeramento del valore RAGIONE_SOCIALE partecipazione, ovvero del principale (se non unico) asset sul quale si fondava la proposta di concordato, comporta l’ina mmissibilità dei motivi dal terzo al sesto – che contestano le ulteriori ragioni in base alle quali la corte del merito ha respinto il reclamo- per difetto di interesse RAGIONE_SOCIALE ricorrente a vederli esaminare, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre alla cassazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata.
12. Parimenti inammissibile è l’ultimo motivo del ricorso, che si limita a riportare il contenuto RAGIONE_SOCIALE domanda dichiarata inammissibile senza chiarire quale sia il fatto decisivo non esaminato dalla corte del merito e che non tiene conto che il reclamo è stato respinto proprio perché, essendo già intervenuto alla data di deposito di detta domanda il conferimento dell’azienda, l’operatività del disposto dell’art. 2560, 2°
comma, c.c. non poteva certo essere derogata dalla mera, errata prospettazione RAGIONE_SOCIALE proponente circa un preteso effetto esdebitatorio RAGIONE_SOCIALE conferitaria discendente dall’omologazi one del concordato.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, nella somma di euro 15.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023.