Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31107 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31107 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10034-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimato – avverso il DECRETO n. 334/2020 della CORTE D ‘ APPELLO DI BRESCIA depositato il 3/2/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rese dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.1. La corte d ‘ appello, con il decreto in epigrafe, ha respinto il reclamo di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento con il quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato le opposizioni RAGIONE_SOCIALE stesse all ‘ omologazione del concordato del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarato con sentenza del 31/12/2010, proposto, in qualità di assuntrice, dalla RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE, con ricorso del 12/12/2016.
1.2. La corte, per quanto ancora rileva, ha, in sostanza, ritenuto che: – l ‘ art. 124, comma 4°, l.fall., lì dove consente al proponente o all ‘assuntore di ‘ limitare l ‘ impegno assunto, a fronte dell ‘ acquisizione in contropartita dell ‘ attivo fallimentare, alla soddisfazione dei creditori che in quel momento risultino essere già stati ammessi al passivo ovvero ne abbiano fatto richiesta ancorché tardiva o infine abbiano proposto opposizione avverso il decreto di esecutività del passivo fallimentare’ , ha con ogni ev idenza ‘ carattere processuale ‘, ‘ perché non altera in alcun modo il regime dei privilegi, RAGIONE_SOCIALE garanzie reali e comunque RAGIONE_SOCIALE cause di prelazione, limitandosi a riconoscere all ‘ assuntore l ‘ ovvia facoltà di circoscrivere l ‘ impegno assunto alle posizioni conosciute, escludendone quelle ignote che eventualmente sopraggiungano nel prosieguo della procedura ‘ ; -la proposta dell ‘ assuntrice aveva, pertanto, escluso dall ‘ impegno i crediti azionati in sede concorsuale ‘ in data successiva rispetto a quella di presentazione della domanda di concordato fallimentare ‘ ed ancorché di natura privilegiata, a
fronte della ‘ efficacia generale della limitazione ‘ conseguente alla predetta natura processuale della norma.
1.3. D ‘ altra parte, ha aggiunto la corte: a) non sussiste alcuna menomazione RAGIONE_SOCIALE posizioni giuridiche attive dell ‘ amministrazione finanziaria, la quale, al pari di tutti gli altri creditori, è abilitata a far valere le proprie pretese in sede concorsuale, rivendicandovi i diritti conseguenti alla natura privilegiata del credito, senza però poter invocare a proprio favore un trattamento processuale differenziato ove non si attiva per tempo; b) i crediti ultratardivi fatti valere in sede concorsuale in data successiva rispetto a quella di presentazione della domanda di concordato fallimentare, rimangono, se ammessi al passivo, a carico della società fallita poiché, come emerge dall ‘ art. 124, comma 4°, l.fall., non si estinguono in conseguenza della chiusura del fallimento, laddove l ‘ eventuale impossibilità di ottenere una proficua soddisfazione costituisce pregiudizio di mero fatto, del quale il creditore ultratardivo non può dolersi in quanto conseguenza, ‘ sul piano strettamente processuale, del ritardo stesso nell ‘ insinuazione al passivo ‘ ; c) nemmeno e infine è ipotizzabile un conflitto d ‘ interessi, con riguardo alla votazione sulla proposta di concordato, per il pregiudizio che i creditori chirografari subirebbero in conseguenza dell ‘ eventuale partecipazione al riparto dell ‘ ingente credito privilegiato fatto valere dall ‘ RAGIONE_SOCIALE in data successiva a quella di presentazione della proposta di concordato, posto che il giudizio da parte dei creditori ammessi al voto viene espresso sulla proposta così come formulata in concreto, compresa, quale elemento costitutivo e determinante, la limitazione dell ‘ impegno dell ‘ assuntore nei confronti dei soli creditori che alla data di deposito della domanda risultino essere stati ammessi al passivo e di quelli che a tale data risultino aver
fatto richiesta di ammissione tardiva o aver proposto opposizione allo stato passivo, con la conseguenza che, a fronte di tale limitazione, ‘ dall ‘ insinuazione del creditore privilegiato successiva rispetto alla domanda di concordato non può derivare alcun pregiudizio ai creditori votanti ‘.
2.1. L ‘ RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 4/3/2020, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
2.2. La RAGIONE_SOCIALE, con controricorso notificato il 15/6/2020, ha resistito al ricorso ed ha, a sua volta, proposto, per un motivo, ricorso incidentale condizionato all ‘ accoglimento del ricorso principale. Il Fallimento è rimasto intimato. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata il 3/10/2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. La RAGIONE_SOCIALE, il 16/10/2023, ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con l ‘ unico motivo articolato, i ricorrenti principali, lamentando la falsa applicazione dell ‘ art. 124, comma 4°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che la proposta di concordato fallimentare, potendo ‘ limitare l ‘ impegno assunto … alla soddisfazione dei creditori che in quel momento risultino essere già stati ammessi al passivo ovvero ne abbiano fatto richiesta ancorché tardiva o infine abbiano proposto opposizione avverso il decreto di esecutività del passivo fallimentare’ , può legittimamente escludere dall ‘ impegno dell ‘ assuntore i crediti azionati in sede concorsuale ‘ in data successiva rispetto a quella di presentazione della domanda di concordato fallimentare ‘ ancorché si tratti di crediti che, come quelli vantati dagli opponenti, hanno natura privilegiata; con ciò, la corte avrebbe pertanto omesso di considerare che: a) la
norma, avente natura sostanziale in quanto volta a individuare i ‘ crediti di cui il proponente deve farsi carico, mediante la possibilità di limitare gli impegni assunti ‘ , dev ‘ essere interpretata in modo restrittivo, e cioè consentendo la limitazione prevista ai soli creditori chirografari, poiché i crediti privilegiati, come quello relativo all ‘ IVA, possono essere pagati in misura non integrale solo a condizione che, come stabilito dal terzo comma, il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, con la conseguente necessità di escludere la correttezza, anche costituzionale, di ‘ ogni opzione ermeneutica che conduca … ad una totale sterilizzazione del privilegio, e dello stesso credito sottostante ‘; b) la norma non consente alcuna valutazione in ordine alla tardività con la quale l ‘ Amministrazione ha provveduto alla presentazione della domanda di ammissione, la quale, del resto, è ammissibile tutte le volte in cui il creditore provi che tale ritardo è dipeso da causa allo stesso non imputabile, come nel caso di crediti tributari oggetto di accertamento completato dopo la dichiarazione di fallimento o l ‘ esecutività dello stato passivo; c) i creditori chirografari, gli unici a votare, non sono in conflitto d ‘ interesse con i privilegiati soltanto a condizione che si assuma che i secondi siano comunque soddisfatti in tutto o in parte, risultando altrimenti le relative decisioni in conflitto con i diritti dei privilegiati pretermessi.
3.2. Il motivo è infondato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
3.3. La descritta interpretazione dell’art.124 , comma 4°, l. fall, si pone innanzitutto in contrasto con il tenore letterale della norma, la quale, facendo testuale riferimento alla possibilità del proponente di ‘ limitare gli impegni assunti con il
concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta ‘, consente, evidentemente e quale precetto di natura processuale, di escludere dal relativo ambito soggettivo, come lo stesso articolo nel suo prosieguo prevede, ‘ gli altri creditori ‘, senza distinguere, tanto nella sua prima parte, quanto nella seconda, tra i creditori chirografari e quelli privilegiati.
3.4. Né può in senso contrario invocarsi la previsione dell ‘ art. 124, comma 3°, l.fall., nella parte in cui impone al proponente la soddisfazione dei creditori privilegiati quanto meno ‘ in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione …’ ; si tratta, con pari evidenza testuale, di norma di natura sostanziale che opera soltanto se i creditori muniti di privilegio rientrano tra quelli (e cioè i creditori ammessi al passivo al momento della proposta o che in quel momento abbiano presentato domanda di ammissione tardiva ovvero opposizione allo stato passivo) nei cui confronti il proponente non può che essere giuridicamente vincolato: non anche quando, come nel caso in esame, gli stessi (non essendo stati ammessi al tempo della proposta né avendo proposto domanda tardiva ovvero opposizione) sono stati legittimamente esclusi (con conseguente irrilevanza del dedotto conflitto d ‘ interessi con i creditori chirografari che hanno votato in favore della proposta) dagli impegni assunti dal proponente con il concordato.
3.5. L ‘ interpretazione proposta dai ricorrenti, inoltre, si pone in evidente ‘ conflitto con lo spirito della legge fallimentare di non apprestare particolari tutele ai creditori tardivi’ , i quali,
infatti, concorrono, ‘ in proporzione del rispettivo credito ‘, ‘ soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione ‘ salvo il caso in cui si tratti di crediti ‘ assistiti da cause di prelazione’ ovvero ‘il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili ‘ ; in tali ipotesi essi possono prelevare, nella prima ripartizione successiva alla loro ammissione (arg. ex art. 114 l.fall.), ‘ le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni ‘ (artt. 101, comma 3°, e 112 l.fall.); la limitazione satisfattiva è tanto più ribadita nella norma speciale del concordato fallimentare, dove, come visto, l ‘ art. 124, comma 4°, l.fall., per come ricostruito in conformità alla lettera da questa Corte, consente di escludere ‘ dal concorso non solo i creditori chirografari, ma anche quelli privilegiati che non abbiano presentato domanda di ammissione allo stato passivo al momento del deposito della proposta di concordato fallimentare ‘ (Cass. n. 16804 del 2019, in motiv.).
3.6. Sotto questo profilo, come osservato dal Pubblico Ministero, ‘ la regola secondo cui il ritardo potrebbe pregiudicare la soddisfazione dei creditori che non si siano ancora attivati esprime … un principio di carattere generale che nel concordato fallimentare trova una sua specifica attuazione’ nel senso che ‘ la clausola di limitazione della responsabilità non opera in deroga ai principi generali che regolano la graduazione dei crediti ma costituisce estrinsecazione del principio secondo cui anche il creditore privilegiato può restare incapiente ove non si attivi tempestivamente per far valere il credito di cui è titolare sul patrimonio del debitore’.
3.7. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 16738 del 2011, in motiv.) che: a) la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, lì dove, modificando l ‘art. 124 l.fall., ha esteso ‘ ai
creditori o ai terzi la legittimazione ad avanzare la proposta ‘ ed ha previsto che, in caso di ‘ proposta presentata dal terzo ‘, ‘ la cessione, oltre che dei beni compresi nell ‘ attivo fallimentare ‘, possa comprendere ‘ anche RAGIONE_SOCIALE azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato ‘ e che gli impegni assunti dal terzo con il concordato possano essere limitati ‘ ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva ‘, ‘ trova fondamento, secondo la relazione illustrativa del decreto legislativo, nell ‘ intento di pervenire ad una riduzione dei tempi della procedura ‘ , conformemente ai principi ed ai criteri direttivi fissati dall ‘ art. 1, comma 6, n. 12, della legge delega n. 80/2005; b) il d.lgs. n. 169/2007 ha, in effetti, introdotto previsioni innovative complessivamente ispirate all ‘intento di ‘ trasformare il concordato fallimentare in un istituto che, soprattutto attraverso l ‘ intervento di terzi operatori del settore economico, potesse finalmente contribuire ad accelerare i tempi della procedura contribuendo ad una sua rapida definizione ‘ , vale a dire un obiettivo che ‘ non avrebbe potuto essere in concreto raggiunto se non si fosse concessa al terzo assuntore la possibilità di inserire nella proposta una clausola di limitazione di responsabilità che gli consentisse di valutare la convenienza economica dell ‘ operazione attraverso una valutazione prognostica, non solo dell ‘ attivo ceduto, ma anche il passivo da soddisfare (con la sola alea connessa all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE opposizioni allo stato passivo pendenti) ‘ ; c) l ‘ apertura ai terzi della legittimazione ad avanzare la proposta di concordato non mira, pertanto, solo ad agevolare la soluzione della crisi dell ‘ impresa attraverso strumenti che, nel favorire la riallocazione dei fattori produttivi, consentano al tempo stesso di salvaguardare l ‘ unità
dell ‘ azienda, trasferendola nelle mani di chi sia in grado di gestirla utilmente, ma, facendo venir meno la posizione di monopolio riconosciuta al debitore dalla disciplina previgente, risponde anche all ‘ esigenza di facilitare la chiusura del fallimento nell ‘ interesse dei creditori.
3.8. Osserva peraltro questa Corte che, in effetti, il pregiudizio cui restano esposti i creditori non (ancora) insinuati, a seguito della limitazione della responsabilità del terzo, non si differenzia, sotto questo profilo, da quello che, in via di mero fatto, gli stessi (come emerge dall ‘ art. 101, ult. comma, l. fall.) sono destinati a subire nell ‘ ipotesi in cui si pervenga celermente alla liquidazione dell ‘ attivo (ed alla distribuzione del suo ricavato: limite oltre il quale le domande tardive, sia pur per causa non imputabile, non sono, invero, comunque ammissibili) e, quindi, alla chiusura del fallimento; specie se si considera che, come l ‘ art. 124, comma 4°, l.fall. espressamente prevede, gli stessi possono far pur sempre affidamento sulla capacità del debitore (che, anche nel caso della qui esaminata limitazione della responsabilità del proponente, continua, infatti, a rispondere per l ‘ intero e nella misura originaria ‘ verso gli altri creditori ‘ : Cass. n. 25924 del 2022, in motiv.) di ricostruire in futuro un patrimonio aggredibile, salvi soltanto (anche se si tratta di debito per IVA: Cass. n. 18124 del 2022) gli effetti della esdebitazione; tanto più, si osserva ancora, che nemmeno questa è assoluta, restando condizionata alla cooperazione del fallito con gli organi della procedura, mentre rispetto ai crediti concorsuali anteriori ‘ che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo ‘, essa è limitata alla sola eccedenza rispetto a quanto gli stessi avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.
3.9. L ‘ Amministrazione finanziaria, del resto, al pari dell ‘ esattore, ha l ‘ onere di presentare l ‘ istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall ‘ art. 101 l.fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l ‘ emissione RAGIONE_SOCIALE cartelle costituiscano -oltre che opportunità organizzative, ma dettate per altri fini -altresì e di per sé ragioni di scusabilità giuridica del ritardo; occorre considerare, in tal senso, esclusivamente i tempi strettamente necessari alla stessa -quale creditrice- per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo (Cass. n. 17787 del 2015); ne deriva che, una volta che gli enti creditori abbiano avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, gli stessi hanno l’onere di attivarsi immediatamente per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge concorsuale -ispirata anche in questo alla par condicio creditorum – per l ‘ espletamento di tali incombenze (Cass. n. 30896 del 2022; Cass. n. 23159 del 2018). Né tali principi, in ogni caso, possono essere dibattuti in senso problematico con riguardo alla posizione tardiva del creditore, fatta valere in una sede ancora diversa, e dunque indirettamente, come quella che qui contempla appunto tali soggetti nella considerazione della proposta del concordato fallimentare.
3.10. L ‘ art. 124, comma 4°, l.fall., interpretato secondo ragionevolezza costituzionale, impone, tuttavia, di ritenere che l ‘iniziativa del terzo, dovendo necessariamente – e dunque almeno – comprendere l ‘ impegno dello stesso nei confronti (oltre che dei creditori che, al momento della sua formulazione, hanno proposto opposizione allo stato passivo e a quelli che hanno proposto domanda tardiva, anche) de i ‘ creditori ammessi al passivo ‘ (in via tempestiva), presuppone, evidentemente, che
la limitazione di responsabilità si applichi solo al caso in cui la proposta di concordato sia formulata, come nel caso in esame (cfr. anche il rilievo, incontestato, contenuto nella memoria del Pubblico Ministero, p. 6, in ordine all ‘ avvenuta scadenza in data 2/5/2012 del termine per proporre le domande tardive), dopo la pronuncia del relativo decreto di esecutività e la scadenza del termine previsto dall ‘ art. 101, comma 1°, l.fall. Diversamente opinando, invero, come rilevato anche dal Pubblico Ministero, l ‘ interesse alla rapida definizione della procedura attraverso il concordato non parrebbe adeguatamente bilanciato con il diritto dei creditori (tempestivi, tardivi nei relativi termini e opponenti allo stato passivo) a soddisfarsi, in ossequio all’art. 2740 c.c. , sul patrimonio del proprio debitore così come acquisito all ‘ attivo del fallimento.
3.11. In conclusione, può affermarsi il seguente principio: « La previsione del secondo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 124 della legge fallimentare, in forza del quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale, senza distinzione fra creditori chirografari e non, destinata ad operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, né confligge con il precetto dettato dal precedente terzo comma della medesima disposizione ».
Il ricorso principale è, dunque, infondato e dev ‘ essere, come tale, respinto; il ricorso incidentale condizionato resta, per l ‘ effetto, assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in €. 40.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima