Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21265 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33670/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, in persona del curatore COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE PISTOIA n. 3570/2019 depositato il 01/10/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– Dagli atti di causa risulta che l’AVV_NOTAIO chiese di essere ammesso al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE e del socio NOME COGNOME (di seguito Fallimento) per complessivi € 165.6687,92 (al lordo di Iva e Cp, detratti gli acconti ricevuti), di cui € 30.728,00 in prededuzione per l’attività svolta quale advisor legale nella domanda di concordato preventivo liquidatorio ed € 1334.939,72 in privilegio per l’attività difensiva in alcuni giudizi civili e relative procedure di mediazione.
1.1. – Il Giudice Delegato ammise parzialmente il credito (€ 58.025,55 in privilegio ed € 1.438,95 in chirografo) escludendo – in accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore – il compenso per le prestazioni svolte sia in ambito concordatario (per le ragioni esposte nel decreto del Tribunale di Pistoia che aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo) che in quattro cause civili, e relative procedure di mediazione, promosse nei confronti di banche (per mancata previa verifica, ai sensi dell’art. 119 comma 4, TUB, delle convenzioni in essere che regolavano i rapporti tra le banche e la società RAGIONE_SOCIALE).
1.2. – Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Pistoia ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dall’AVV_NOTAIO, osservando:
-che in sede di opposizione il curatore ha sollevato eccezione di totale inadempimento dell’opponente, e di un inadempimento talmente grave da privare di ogni utilità la sua prestazione;
-che non v’è alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il curatore fallimentare può sollevare, senza limiti, eccezioni nel giudizio di opposizione allo stato passivo e comunque, a fronte dell’iniziale eccezione di parziale inadempimento, il giudice delegato aveva il potere di verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del credito fatto valere;
-che la motivazione del giudice delegato per relationem alle ragioni di inammissibilità della domanda di concordato è adeguata;
-che, una volta sollevata l’eccezione di inadempimento, è onere del creditore provare il corretto adempimento della prestazione di cui invoca il pagamento;
-che invece, a fronte della allegazione dell’inadempimento del professionista da parte della curatela, l’opponente non ha provato il proprio esatto adempimento, limitandosi semplicemente ad affermare che dagli atti risulterebbe che il professionista ha svolto l’attività con diligenza e senza errori;
-che, pur trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, l’attività svolta deve essere comunque almeno idonea al perseguimento del risultato, sicché va verificata la diligenza nell’adempimento ai sensi dell’art. 1176 comma 2, c.c.;
-che le ragioni di inammissibilità della proposta di concordato conducono a ritenere che gli obblighi di diligenza non siano stati assolti;
-che, difatti, in vista del concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE aveva concluso un contratto di affitto d’azienda con RAGIONE_SOCIALE (con socio di maggioranza il figlio del socio accomandatario della prima) modificato, dopo l’ammissione al concordato con riserva, ma senza autorizzazione giudiziale, nel senso che l’affittuaria si impegnava a liberare la concedente da ogni responsabilità solidale per il TFR e consentiva l’immediata compensazione con il credito per canoni di affitto;
-che si era così consentita la compensazione di un credito della società concordataria con un debito ancora inesistente (il quale sarebbe venuto a maturazione solo una volta che l’affittuario avesse effettivamente proceduto ai pagamenti nei confronti dei lavoratori, ai sensi dell’art. 2112 c.c.) con la conseguenza che l’affittuaria non ha mai versato il canone di affitto;
-che le spese previste per la prosecuzione di quindici processi erano state ampiamente sottostimate, e non v’era perciò alcuna assicurazione dell’effettiva possibilità di soddisfare il 20% dei crediti chirografari;
-che, fondandosi su un atto svantaggioso per la società proponente e non autorizzato, nonché su un’errata valutazione del passivo concordatario, il concordato non aveva ex ante concrete possibilità di essere omologato;
-che l’opponente non ha fornito la prova di aver adempiuto la prestazione con diligenza e perizia, avendo la sua attività professionale condotto all’elaborazione di una proposta di concordato «lacunosa e in contrasto con fondamentali norme in materia»;
-che con riguardo ai contenziosi con gli istituti di credito, inclusa la ‘parentesi’ della fase di mediazione, l’opponente, alla luce dell’eccezione del curatore di mancata previa verifica dell’esistenza di pattuizioni inter partes , avrebbe dovuto produrre i relativi contratti, ovvero le istanze avanzate ai sensi dell’arti. 119 TUB, piuttosto che limitarsi a produrre gli atti di citazione, non potendo perciò ritenersi superata l’eccezione di inadempimento.
– Avverso detta decisione il COGNOME propone cinque motivi di ricorso, cui il Fallimento resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Con il primo motivo si denuncia la « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173 -1176 -1218 -2236 -2697 c.c. con riguardo all’accertamento circa il mancato assolvimento da parte del professionista dell’onere probatorio relativo all’adempimento del contratto », in quanto l’eccezione di inadempimento non sarebbe stata formulata in modo chiaro, in difetto dell’enunciazione dei profili di mancata diligenza ascritti al professionista, e non essendo idoneo a tal fine il generico richiamo al decreto di inammissibilità della proposta di concordato.
3.1. – La censura, oltre ad apparire nuova – poiché dal decreto risulta che l’opponente aveva denunziato la violazione del 112 c.p.c. (a fronte di una pretesa eccezione di inadempimento solo parziale) e il difetto di motivazione del decreto del giudice delegato (ritenuto invece dal tribunale congruamente motivato) – è inammissibile poiché indirizzata per lo più contro il « ragionamento
avversario (illegittimamente fatto proprio dal Tribunale) », senza un confronto con la ratio decidendi del decreto qui impugnato, ove si dà atto che non vi è stato un mero richiamo per relationem al decreto di inammissibilità della domanda di concordato, ma sono stati enucleati i gravi vizi dell’attività dell’ advisor.
L’eccezione di inadempimento, come sintetizzata dal tribunale, non era dunque affatto generica e la motivazione della decisione riguardava tanto l’attività funzionale al concordato quanto quella espletata nei giudizi civili ordinari.
-Il secondo mezzo lamenta « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173 -1176 -1218 -2236 c.c., con riguardo all’accertamento circa la sussistenza dell’inadempimento contrattuale dell’advisor con riguardo alla predisposizione della proposta di concordato preventivo », che sarebbe stato affidato al mero automatismo ‘ inammissibilità della domanda -inadempimento ‘.
4.1. – Il motivo, che riporta da pag. 20 a pag. 30 tutti i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha rigettato il reclamo contro il diniego di ammissione alla procedura di concordato preventivo, è inammissibile perché attinge il merito della valutazione motivatamente svolta dal tribunale, il quale ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali la proposta di concordato era inficiata da un atto sicuramente svantaggioso per i creditori, compiuto senza l’autorizzazione giudiziale, e da una errata valutazione del passivo concordatario, che non consentiva il rispetto della condizione di accesso di cui all’art. 160 ultimo comma, l.fall.
-Il terzo motivo denuncia la « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233 cc e 111, l. fall., con riguardo all’accertamento negativo del diritto dell’advisor al riconoscimento del compenso (nonché della prededuzione) per l’attività professionale svolta nell’ambito di una procedura di concordato preventivo (illegittimamente) dichiarata inammissibile ».
5.1. – Anche questa censura è inammissibile, poiché, nel contestare la cattiva interpretazione dell’affitto di azienda e dell’accollo dei debiti (asseritamente liberatorio) da parte della cessionaria, impinge nel cd. merito ermeneutico, peraltro muovendo dall’assunto indimostrato che vi sia stato corretto adempimento, e censurando il richiamo al concetto di ‘utilità’ per la massa sulla scorta dei principi affermati da un precedente orientamento di legittimità che, però, è risultato successivamente disatteso dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 42093 del 2021), dovendosi ora ritenere pre -requisito indefettibile del riconoscimento della prededuzione l’ammissione della domanda e la conseguente apertura della procedura ex art. 163 l.fall.
– Il quarto mezzo torna a dedurre « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173 -1176 -1218 -2236 -2697 c.c., con riguardo all’accertamento circa la non ammissione dei crediti vantati per l’attività svolta in alcune controversie promosse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di alcuni istituti bancari », sul rilievo che l’AVV_NOTAIO aveva predisposto gli atti di citazione contro le banche «per plurimi profili di criticità dei rapporti bancari» basandosi sulla relazione tecnica di altro professionista, che quella documentazione avrebbe ‘sicuramente’ consultato, e sottolineando che almeno nei confronti di RAGIONE_SOCIALE l’attività era stata utile, poiché aveva consentito di rigettare l’insinuazione al passivo attraverso l’eccezione di compensazione con il credito vantato in quel giudizio.
Sul punto, il Fallimento controricorrente osserva che la mancata verifica della sussistenza delle convenzioni era inescusabile, essendo inverosimile che nessuna banca avesse pattuito per iscritto le condizioni economiche regolatrici dei propri rapporti con la società RAGIONE_SOCIALE, ed ha precisato che, in sede di opposizione allo stato passivo di MPS, il tribunale ha poi ammesso al passivo quel credito superando l’eccezione di compensazione.
6.1. – La censura è inammissibile poiché afferisce il merito della causa, peraltro senza cogliere appieno la ratio decidendi sottesa alla valutazione del tribunale, incentrata sull’onere non tanto di depositare i contratti bancari entro i termini processuali di decadenza stabiliti per la deduzione delle prove, quanto di acquisirli
preventivamente, al fine di svolgere un filtro valutativo sulla stessa opportunità di promuovere le cause.
– Il quinto motivo prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., avuto riguardo alla « compensazione del credito vantato da MPS con il controcredito vantato da RAGIONE_SOCIALE, come quantifica to nell’atto di citazione che ha introdotto il procedimento RGn. 3147/2017 ».
7.1. – La censura è inammissibile perché formulata senza il rispetto dei canoni stabiliti a partire da Cass. Sez. U, 8053/2014 primo fra tutti la decisività del fatto di cui si lamenta l’omesso esame – ed ancora una volta relativa al merito della causa, anche alla luce delle controdeduzioni del Fallimento controricorrente.
-Il sesto mezzo denuncia « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233 cc e 19 comma 1 d.m. 55/2014, come modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.m. 37 delll’8.3.2018, con riguardo alla mancata ammissione del compenso relativo all’attività svolta nella fase di mediazione delle controversie promosse da RAGIONE_SOCIALE, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, nei confronti di alcuni istituti bancari ».
8.1. – La censura, in parte assorbita dalle considerazioni svolte nei precedenti motivi, è nel suo complesso manifestamente infondata, poiché, pur spettando effettivamente un compenso a parte per la mediazione, ciò non toglie che l’accoglimento dell’eccezione di inadempimento per la causa ad essa correlata spieghi necessariamente i suoi effetti anche per la fase prodromica della mediazione, da svolgersi a pena di improcedibilità.
Il tutto senza trascurare che una parte consistente del credito è stata comunque ammessa al passivo fallimentare, senza impugnazione sul punto della curatela.
– Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
– Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, nn. 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 07/05/2024.