Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31610 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31610 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
Oggetto: Compenso geometra
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28971/2020 R.G. proposto da
NOME, Rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso l’indirizzo pec della stessa;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
-intimato –
Avverso la sentenza n. 452 emessa dalla Corte di Appello di Potenza in data 23/7/2020, pubblicata il 29/7/2020 e notificata il 1/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con decreto n. 436NUMERO_DOCUMENTO0 2 del 05/12/2002, il Tribunale di Matera ingiunse a COGNOME NOME, su richiesta del geometra COGNOME NOME, il pagamento della somma di € 75.730,13 per
le attività professionali svolte in favore dell’azienda agricola del medesimo ingiunto.
Il giudizio di opposizione, instaurato da COGNOME NOME con atto di citazione notificato il 13/02/2003, si concluse, nella resistenza di COGNOME NOME, con la sentenza n. 516/2010, depositata il 16/07/2010, con la quale il Tribunale di Matera accolse l’opposizione e, revocando il decreto ingiuntivo opposto, condannò l’opponente al pagamento, in favore dell’opposto, dell’importo di € 38.901,88.
Il giudizio di gravame, instaurato da COGNOME NOME con atto di citazione notificato il 15/10/2010, si concluse, nella resistenza di COGNOME NOME, con la sentenza n. 452/2020, pubblicata il 29/07/2020, con la quale la Corte d’Appello di Potenza respinse l’appello.
Per quanto qui interessa, i giudici di merito ritennero che il geom. COGNOME avesse svolto la sua attività professionale senza eccedere le proprie competenze tecniche di geometra, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 16 r.d. n. 274 del 1929; che, alla luce della documentazione esaminata, il progetto redatto dal tecnico fosse utilizzabile e non fosse incompleto o ultroneo, sì da doversi escludere il suo inadempimento; che la misura del compenso, così come calcolata dal c.t.u., fosse corretta e condivisibile.
Contro la predetta sentenza, propone ricorso COGNOME NOME, affidandolo a sei motivi, illustrati anche con memoria, mentre COGNOME NOME è rimasto intimato.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, 1 r.d. 16 novembre 1929, n. 2229, 1418, 2229 e 2231 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano riconosciuto la validità dell’incarico conferito al
professionista sul presupposto che questi non avesse eseguito la calcolazione siccome non rientrante nella sua competenza, senza considerare che al geometra è inibita anche la progettazione allorquando la calcolazione sia di competenza di un tecnico più qualificato (ingegnere o architetto), non rilevando il fatto che questi non si fosse occupato di quest’ultimo aspetto, con la conseguenza che il contratto di prestazione andava comunque considerato nullo, sussistendo detta invalidità fin dal momento della sua stipulazione.
Con il secondo motivo, subordinato al fatto che la calcolazione fosse stata considerata di competenza del geometra, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, 1 r.d. 16 novembre 1929, n. 2229, legge 2 febbraio 1974, n. 64, 1418, 2229 e 2231 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano ritenuto che il professionista avesse svolto la sua attività nell’ambito delle proprie competenze, senza procedere agli accertamenti necessari per consentire di sussumere la fattispecie concreta sotto la disciplina dell’art. 16 r.d. n. 274 del 1929, ossia la verifica, quanto al criterio tecnico-qualitativo, sulla struttura degli edifici e sulle modalità costruttive, nonché sulla non necessità di particolari operazioni di calcolo anche in relazione al rischio sismico, e, quanto al criterio quantitativo, l’accertamento dei volumi e del valore delle progettazioni.
3.1 Il primo e secondo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati.
Occorre innanzitutto osservare che, a norma dell’art. 2231, primo comma, cod. civ., quando l’esercizio di una attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto dà luogo a nullità assoluta del rapporto fra professionista e cliente, rilevabile anche di ufficio, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che, in
tal caso, non può riconoscersi alcuna azione per il pagamento del compenso (Cass., Sez. 2, 4/12/1992, n. 11947; Cass., Sez. 2, 5/10/1995, n. 305; Cass., Sez. 2, 13/1/1984, n. 286), né può esservi alcuna pretesa a nessun titolo, neanche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ..
Orbene, l’art. 16 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, che regolamenta la professione di geometra, disciplina l’oggetto e i limiti dell’esercizio professionale del predetto, stilando un elenco di lavori da questi eseguibili, tra i quali, per quanto qui rileva, vi sono il « progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione » (lett. l), il « progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili » (lett. m), la « misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili » indicate nella lettera (lett. n), e la « misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate » (lett. o).
Come chiarito da Cass., Sez. 2, 21/3/2011, n. 6402, l’art. 16, lett. m), r.d. n. 274 del 1929, «limita la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, riconoscendone, peraltro, la competenza, in via di eccezione, ad eseguire tali attività per
quelle strutture, a norma della lett. l), solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando, quindi, esclusa, in ogni caso, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si aAVV_NOTAIOino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri e architetti iscritti nell’albo, ai sensi del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, art. 1 (v. Cass. Sez. 2, 2/4/1997 n. 2861; Cass. Sez. 2, 22/10/1997 n. 10365)».
Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità, con la conseguenza che, ai sensi di tale normativa, non modificata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 – che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza -, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione – richiedendo l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato -sia riservata alla competenza degli ingegneri (Cass., Sez. 2, 26/7/2006, n. 17028), così come è affetto da nullità il contratto che affidi al geometra la progettazione, oltreché la direzione dei lavori, di costruzioni
comportanti l’impiego di cemento armato (vedi ex multis : Cass., Sez. 2, 28/7/1992 n. 9044; Cass. Sez. 2, 19/4/1995 n. 4364).
Tali principi sono stati recentemente ribaditi da Cass., Sez. 2, 24/3/2023, n. 8487, secondo cui il chiaro ed univoco tenore delle disposizioni dell’art. 16, lett. l) ed m), del r.d. n. 274 del 1929, espressamente limitanti l’esercizio dell’attività di geometra a “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione” – nel caso della lett. m) a “progetto, direzione e vigilanza” -, rispettivamente, di costruzioni rurali nonché di edifici per uso d’industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, che, stante la nullità dell’incarico qualora eccedente dai limiti indicati, l’eventuale inosservanza degli obblighi assunti non può essere posta a base di azioni contrattuali, come anche quella risarcitoria per inesatto adempimento, da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell’incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa.
3.2 Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che l’opposto non aveva effettuato il calcolo di opere pur semplici, ma con elementi geometrici importanti, demandate, in quanto tali, a tecnici più qualificati (ingegneri e architetti), ma si era occupato della progettazione di costruzioni semplici, quali depositi, stalle, fienili e case coloniche, con la conseguenza che questi aveva svolto la sua attività professionale senza eccedere le proprie competenze tecniche di geometra, nel rispetto dei limiti di cui al ridetto art. 16. La motivazione ruota, in sostanza, sull’accertamento in fatto della semplicità delle opere progettate, rientranti, in quanto tali, nell’ambito della competenza del geometra, mentre la questione
dei calcoli è rimasta sullo sfondo, oltre ad essere del tutto irrilevante una volta verificata la natura delle costruzioni.
Ne consegue che non è ravvisabile la lamentata violazione di legge, non rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta, in quanto tale, al sindacato di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, 14/01/2019, n. 640).
Quanto alla doglianza afferente all’insufficienza degli accertamenti compiuti dal c.t.u., si osserva che di essa non vi è alcuna indicazione nella sentenza impugnata, sicché sarebbe spettato alla parte precisare quando avesse denunciato gli elementi probatori acquisiti e, in specie, le conclusioni assunte dal c.t.u. sull’oggetto della prestazione del geometra, come da questi accertata.
4.1 Con il terzo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1460 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano ritenuto che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 25/6/1996, sottoscritta dal ricorrente, attestasse la conformità del progetto predisposto dal professionista alle direttive del committente, senza considerare che questi, operando con la diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe dovuto trovare soluzioni tecniche che fossero adeguate all’ammissione del committente al finanziamento dell’opera, tenuto conto dei requisiti soggettivi e oggettivi postulati dalla normativa di settore, come concordato, e non svolgere un’attività sovrabbondante rispetto a ciò a cui il committente avrebbe potuto ambire, tant’è che il finanziamento era stato in parte escluso per l’assenza, in capo a quest’ultimo, di alcuni requisiti soggettivi.
4.2 La terza censura è infondata.
L’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è, infatti, debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico, che abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, 21/3/2023, n. 8058; Cass., Sez. 2, 12/02/2021, n. 3686; Cass. Sez. 2, 18/01/2017, n. 1214; Cass. Sez. 2, 19/07/2016, n. 14759; Cass. Cass. Sez. 2, 06/04/2010, n. 8197; Cass. Sez. 1, 02/02/2007, n. 2257; Cass. sez. 1, 29/11/2004, n. 22487; Cass. Sez. 2, 05/08/2002, n. 11728).
Come chiarito da Cass. Sez. 2, 21/3/2023, n. 8058, rientra, perciò, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio l’obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica, mentre il committente, che ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d’arte e conforme ai patti, può, in autotutela, rifiutare il compenso (ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, chiedere la risoluzione a norma dell’art. 1453 cod. civ. e le discendenti restituzioni) quando il progetto sia irrealizzabile per inadeguatezze di natura tecnica e/o giuridica, costituendo questo inadempimento dell’incarico.
Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che il geom. COGNOME aveva ricevuto l’incarico di realizzare un progetto nel settore zootecnico con annesse strutture per il miglioramento genetico e ambientale di un allevamento di equini, sottoposto all’esame della Regione Basilicata ai sensi del Programma operativo del
25/6/1996, onde ottenere la concessione di finanziamenti da investire nella realizzazione di strutture capaci di incrementare la produzione aziendale.
A fronte della doglianza afferente all’asserito inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d’opera, i giudici di merito hanno reputato l’incarico adempiuto, ritenendo che questo risultasse dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 25/6/1996, sottoscritta dal ricorrente committente, da cui emergeva che il progetto era stato predisposto secondo le direttive e le approvazioni di quest’ultimo, e dalla copiosa documentazione proAVV_NOTAIOa ed elencata in sentenza, da cui risultavano i solleciti del professionista al ricorrente perché integrasse la documentazione secondo le indicazioni degli Uffici Regionali, e che il riconoscimento del finanziamento in misura inferiore rispetto a quanto preteso dipendesse dal fatto che il committente non potesse accedere alle ulteriori misure richieste in quanto non iscritto all’albo degli operatori agrituristici e in quanto non titolare di un allevamento di bestiame.
La doglianza prospettata verte proprio sulla irrilevanza, ai fini voluti, della dichiarazione sostitutiva riconducibile al committente, in quanto sarebbe spettato al professionista parametrare il progetto sui requisiti necessari per l’ottenimento del finanziamento, cui lo stesso era finalizzato.
In tal senso, va richiamato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui il professionista non può, in linea di massima, invocare la mancanza o la diminuzione di responsabilità verso il proprio cliente -con riguardo ad asserite difformità della prestazione rispetto a quella pattuita, o, comunque alla sua inadeguatezza – per il solo fatto che quest’ultimo abbia accettato il progetto, senza rilevare tali manchevolezze, in quanto, da un lato, il committente ha diritto di pretendere dal professionista un
lavoro eseguito a regola d’arte e conforme ai patti, la cui irrealizzabilità quest’ultimo è tenuto a comunicare all’altro contraente e, dall’altro, non può essere fatto carico al committente stesso dell’onere di rilevare inadeguatezze di natura tecnica, che richiedono una specifica preparazione (Cass., Sez. 2, 27/4/1991, n. 4641; Cass., Sez. 2, 6/4/1983, n. 2404; Cass., Sez. 1, 5/1/1976, n. 1), che però non può dirsi applicabile alla specie, sia in quanto la prospettazione dell’inadempimento compiuta in questa sede non combacia con le argomentazioni svolte nella correlativa censura in appello, sia soprattutto in quanto i giudici hanno escluso che il pagamento del compenso fosse stato pattiziamente condizionato al buon esito della pratica di finanziamento, aspetto questo non affrontato nel motivo.
La censura è del resto generica sul punto, in quanto non specifica neppure quali parti del progetto, asseritamente realizzate in esubero, fossero state escluse dal finanziamento, onde consentire a questa Corte di verificare l’entità del preteso inadempimento e la facile riconoscibilità della ridondanza del progetto alla luce dei requisiti posti dall’Ente per l’accesso al credito.
5.1 Con il quarto motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al patto sull’ammontare del compenso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché, nonostante fosse stato deAVV_NOTAIOo che, secondo gli accordi assunti, il compenso era stato limitato al contributo per le spese tecniche nella misura del 7%, i giudici di merito avevano valutato la sola condizione dell’ottenimento del finanziamento, così omettendo l’esame del fatto dell’importo pattuito del 7% del finanziamento ottenuto.
5.2 Il quarto motivo è fondato.
Occorre, innanzitutto, escludere l’applicazione, nella specie, del principio della c.d. doppia conforme , atteso che l’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. è applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introAVV_NOTAIOi con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 e che l’appello è stato in questo caso proposto il 15/10/2010.
Nel merito, risulta dalla sentenza impugnata che l’appellante aveva chiesto in via subordinata che la condanna fosse limitata al 7% dell’importo di fatto ammesso a contributo e, in via ulteriormente subordinata, ‘in ragione del diverso importo riAVV_NOTAIOo da determinarsi’.
Nel determinare il compenso, i giudici di merito, dopo avere osservato che non risultava alcun accordo che ancorasse il pagamento del compenso al riconoscimento del finanziamento, hanno quantificato le spettanze tenendo conto di quanto accertato del c.t.u., che aveva tenuto conto della documentazione versata in atti (elaborati grafici e analitici) e delle tariffe professionali, ritenendo che la richiesta limitazione del compenso in ragione del 7% dell’importo ammesso a contributo o del diverso riAVV_NOTAIOo importo non fosse meritevole di accoglimento alla luce del corretto e condivisibile impiego dei criteri di liquidazione aAVV_NOTAIOati dal consulente, i quali non giustificavano l’utilizzo di modalità differenti nella determinazione del quantum .
Orbene, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla specie, essendo stata la sentenza pubblicata successivamente al mese di settembre 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale
o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
In particolare, deve intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto deAVV_NOTAIOo in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi ‘fatti’ nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, e, infine, neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2022, n. 10525).
Nella specie, il vizio in esame può dirsi sussistente, in quanto i giudici hanno escluso la riduzione del 7% del compenso, senza valutare se, indipendentemente dalle tariffe applicabili e di fatto applicate dal c.t.u., alle cui conclusioni hanno aderito, fosse stato pattiziamente stabilito dalle parti in deroga proprio alle medesime tariffe.
In ragione di ciò, deve ritenersi la fondatezza della censura.
Con il quinto motivo, si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento con riferimento agli artt. 184, 194 e 195 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché in appello era stata eccepita la tardività delle produzioni
documentali poste dal c.t.u. a sostegno della rideterminazione, in aumento, delle competenze del professionista, siccome proAVV_NOTAIOe dall’opposto quando erano ormai scaduti i termini ex art. 184 cod. proc. civ. e il giudice, depositata la c.t.u., aveva concesso termine per memorie, avendoli allegati a queste ultime. Il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la tardività delle produzioni, essendo il termine di cui alla citata disposizione perentorio ed essendo la relativa eccezione rilevabile d’ufficio.
7. Con il sesto motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 21, 22, 23 e 25 legge 2 marzo 1949, n. 144, 4 d.m. 25/03/1966 e 2967 primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, recependo le risultanze del c.t.u., aveva aumentato i compensi nella misura del 30% per le spese, nonostante la liquidazione forfetaria, pur possibile, richiedesse la prova dell’ an della pretesa, ossia che l’esborso vi era effettivamente stato.
8. Il quinto e il sesto motivo restano assorbiti dall’accoglimento del quarto, dovendo il giudice del rinvio rivedere l’entità del compenso. 9. In conclusione, dichiarata la fondatezza del quarto motivo, l’infondatezza del primo, secondo e terzo e l’assorbimento del quinto e del sesto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti il quinto e sesto e rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME