Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1198 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1198 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13330-2022 proposto da:
NOME, in giudizio personalmente, e, a seguito del suo decesso, quali suoi eredi, NOME, che sta in giudizio personalmente, nonché COGNOME NOME e NOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in atti;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 35/2002 del TRIBUNALE DI GENOVA, depositato il 14/4/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 10/12/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE Impresa di
RAGIONE_SOCIALE per il credito maturato nei confronti della società fallita a titolo di compenso per l ‘ attività professionale svolta, in qualità di avvocato, nell ‘ interesse della stessa.
1.2. Il giudice delegato, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che il credito al compenso maturato per le prestazioni professionali svolte dall ‘ istante nel contenzioso ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ fosse già stato già soddisfatto in conformità al preventivo.
1.3. NOME COGNOME ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo.
1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione .
1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che, come eccepito dall ‘ opponente, il preventivo prodotto dal Fallimento non era stato sottoscritto dallo stesso, ha, tuttavia, evidenziato che tale preventivo: – era stato inviato dalla ‘ collega di studio ‘ ed era stato predisposto su carta intestata dello studio ‘ RAGIONE_SOCIALE (n) RAGIONE_SOCIALE ‘; – era riferito alla ‘ vicenda nel suo complesso e senza limitazioni ‘ ; -il suo testo, in effetti, prevedeva espressamente che il compenso indicato era ‘ comprensivo ‘ di ‘ tutta l ‘ attività di domiciliazione su Ancona e del patrocinio difensivo congiunto mio e del AVV_NOTAIO … ‘, avendo stabilito che ‘ Euro 15.000 oltre oneri di legge ‘ sarebbero stati ‘ dovuti per giudizio innanzi al TAR Ancona ‘ e che ‘ in caso di appello al Consiglio di Stato ‘ sarebbero stati ‘ dovuti ulteriori Euro 15.000 oltre oneri di legge per la tutela difensiva di secondo grado ‘; – lo stesso testo, infine, riportava ‘ i nomi di entrambi i professionisti ‘, e cioè gli avvocati COGNOME e COGNOME.
1.6. Il tribunale ha, poi, rilevato la sussistenza di ulteriori ‘ elementi indiziari ‘, come il fatto che: – il mandato professionale
era stato congiuntamente rilasciato a entrambi i professionisti; – il preventivo era stato seguito dalla fattura del 3/2/2017, espressamente riferita alla ‘ prestazione professionale nella causa RAGIONE_SOCIALE-Tar Marche ‘, per la somma di € . 15.000 oltre IVA e CPA, regolarmente pagata da RAGIONE_SOCIALE; – il 28/7/2017 era stata emessa un’ ulteriore fattura, riferita alla ‘ prestazione professionale nella causa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEAppello Consiglio di Stato ‘, per la somma di € . 15.000 oltre IVA e CPA, regolarmente pagata da RAGIONE_SOCIALE; – in nessuno di tali documenti vi era un riferimento al pagamento del solo acconto né alla necessità di un ulteriore saldo; – nessuna ulteriore richiesta era stata presentata alla società fallita fino all ‘ istanza di ammissione al passivo del 23/12/2019; – con email del 24/1/2019, in relazione a vicenda comparabile, l ‘AVV_NOTAIO, collega di studio dell’opponente, aveva inviato a RAGIONE_SOCIALE un analogo preventivo, redatto sulla medesima carta intestata e parimenti non sottoscritto, regolarmente pagato in conformità al preventivo medesimo, in relazione al quale era stata chiesta conforme ammissione al passivo, senza ulteriori pretese.
1.7. Il tribunale, quindi, a fronte di tali ‘ univoche circostanze ‘, ha ritenuto che non avesse alcun rilievo il ‘ difetto di una esplicita sottoscrizione autografa del preventivo, sia perché non necessaria per la validità del preventivo medesimo ‘, sia perché, come visto, neppure l ‘ analogo preventivo del 2019, mai contestato dalle parti, era munito di sottoscrizione autografa.
1.8. Né, in senso contrario rispetto a quanto sopra esposto, rilevava l ‘ email del 12/7/2017 inviata dall ‘ opponente a RAGIONE_SOCIALE, posto che, in calce alla stessa, era stata allegata una ‘ bozza di nota esattamente conforme a preventivo ‘.
1.9. E neppure poteva ritenersi, ha aggiunto il tribunale, che il preventivo di cui si discuteva potesse essere interpretato, come sosteneva l ‘ opponente, siccome riferito al solo primo grado di giudizio e al più all ” appello cautelare ‘ : il testo del medesimo era, infatti, cristallino nel prevedere che: i compensi di ‘ Euro 15.000 oltre oneri di legge … saranno dovuti per giudizio innanzi al TAR Ancona ‘; -‘ in caso di appello al Consiglio di Stato saranno dovuti ulteriori Euro 15.000 oltre oneri di legge per la tutela difensiva di secondo grado ‘.
1.10. Non vi era, dunque, alcun elemento che facesse ritenere che lo stesso non fosse riferito al vero e proprio appello, per la causa principale, davanti al Consiglio di Stato.
1.11. Il tribunale ha, dunque, rigettato l ‘ opposizione.
1.12. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 19/5/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto, documentandone la comunicazione, come da avviso in atti, in data 19/4/2022.
1.13. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.14. Con memoria depositata in data 29/4/2024, a seguito del decesso di NOME COGNOME in data14/2/2024, si sono costituiti in giudizio, nella dichiarata qualità di suoi eredi, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, riportandosi alle difese spiegate in giudizio dal ricorrente.
1.15. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1321, 1325 c.c. e degli artt. 2233 c.c. e 36 Cost., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il preventivo prodotto in giudizio dall ‘ opponente, recante la data del 7/10/2026, pur se privo della
sua sottoscrizione, era, per ciò che riguarda la determinazione dell’ammontare del compenso in misura inferiore ai minimi tariffari, giuridicamente vincolante nei confronti dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che, in mancanza della sottoscrizione, l ‘ accordo sul compenso non era stato, in realtà, stipulato e che, a norma dell ‘ art. 2233 c.c., in difetto di accordo scritto tra le parti, il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.c.p., nonché la violazione dell ‘ art. 24 Cost., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il preventivo prodotto in giudizio dall ‘ opponente fosse vincolante nei confronti dello stesso pur se non sottoscritto, senza, tuttavia, esaminare i fatti che, con certezza, avrebbero imposto una differente ricostruzione della vicenda.
2.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
2.4. La norma dell ‘ art. 2233, ult. comma, c.c., nel testo introdotto dall ‘ art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con modif. dalla l. n. 248/2006, prevede, infatti, contrariamente a quanto assunto dal Fallimento, che l ‘ accordo di determinazione del compenso professionale tra l ‘ avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta e che tale accordo, se non riveste tale forma, è nullo.
2.5. La norma indicata (che non può ritenersi abrogata con l ‘ entrata in vigore dell ‘ art. 13, comma 2, della l. n. 247/2012, lì dove ha stabilito che ‘ il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all ‘ atto del
conferimento dell ‘ incarico professionale ‘, poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell ‘ art. 2233, ult. comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell ‘ incarico professionale: cfr. Cass. n. 11597 del 2015; Cass. n. 24213 del 2021; Cass. n. 15563 del 2022) ha, dunque, espressamente disposto che il contratto con il quale l ‘ avvocato e il cliente stabiliscono il compenso professionale spettante al primo dev ‘ essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta (Cass. n. 717 del 2023, in motiv.).
2.6. La formazione di tale accordo, pertanto, se non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti (potendosi per contro realizzarsi anche nel caso in cui la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato), richiede, nondimeno, che la proposta di una delle parti, redatta in forma scritta, sia necessariamente seguita da un ‘ accettazione che, oltre ad essere ad essa conforme, sia rivestita della medesima forma richiesta dalla legge (Cass. n. 15563 del 2022, in motiv., che, con riguardo al contratto di prestazione professionale tra cliente e avvocato, ha ritenuto che, a fronte di una proposta dotata della forma scritta, la stipulazione dell ‘ accordo richiedeva un ” accettazione nella medesima forma ‘ ; Cass. n. 717 del 2023): la quale, pertanto, non può discendere dal mero comportamento, precedente o successivo alla presunta conclusione del contratto (anche se adesivo o attuativo o preparatorio dell ‘ accordo, come la predisposizione della relativa bozza), assunto dalle parti, che è utilizzabile non per attestare la formazione di un consenso contrattuale che non sia stato incorporato in un documento
scritto ma solo per interpretare la volontà dei contraenti per come espressa nel relativo testo (cfr. Cass. n. 12297 del 2011; Cass. n. 11828 del 2018).
2.7. L ‘ accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente, dovendo rivestire la forma scritta a pena di nullità, richiede, di conseguenza, che la scrittura privata che lo contiene (art. 2702 c.c.) rechi, quale suo elemento essenziale, le sottoscrizioni dei contraenti (cfr. Cass. n. 31243 del 2021; Cass. n. 18323 del 2007), ancorché non autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 2703, comma 1°, c.c.).
2.8. Trovano, inoltre, applicazione le norme che in generale disciplinano la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam (Cass. n. 24213 del 2021, in motiv.), e cioè, tra l ‘ altro, che: – a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. n. 1452 del 2019), come una dichiarazione di quietanza (Cass. n. 12673 del 1997; Cass. n. 5158 del 2012; Cass. n. 10846 del 2019) ovvero una fattura (Cass. n. 1614 del 2009; Cass. n. 5263 del 2015) ovvero la mancata contestazione o la stipulazione di un accordo successivo (Cass. n. 9733 del 2025); – b) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza (Cass. n. 13459 del 2006; Cass. n. 13857 del 2016), soltanto nell ‘ ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento (Cass. n. 24213 del 2021, in motiv., che ha cassato la pronuncia con la quale il giudice di merito aveva ritenuto ‘ raggiunta la prova dell ‘ accordo per la determinazione del compenso sulla base di una presunzione, non tenendo conto che l ‘ esistenza del requisito di forma non può essere sostituito da mezzi probatori diversi ‘ ; Cass. n. 717 del 2023).
2.9. Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto che il preventivo prodotto dal Fallimento, pur non essendo stato sottoscritto dall ‘ opponente, fosse giuridicamente vincolante nei suoi confronti in ragione di elementi indiziari tratti dalla provenienza del documento (in quanto inviato dalla ‘ collega di studio ‘, predisposto su carta intestata dello studio ‘ RAGIONE_SOCIALE (n) RAGIONE_SOCIALE ‘ e recante in calce ‘ i nomi di entrambi i professionisti ‘) e dal contenuto dello stesso (in quanto riferito alla ‘ vicenda nel suo complesso e senza limitazioni ‘ e ‘ comprensivo ‘ ‘ del patrocinio difensivo … del AVV_NOTAIO ‘ ) nonché dalla vicenda processuale in cui la prestazione professionale è stata svolta (e cioè il ‘ giudizio innanzi al TAR Ancona ‘ e il giudizio di ‘ appello al Consiglio di Stato ‘), si è, con ogni evidenza, pronunciato in senso contrario ai principi in precedenza illustrati e si espone, dunque, alle censure correttamente svolte, sul punto, dal ricorrente.
Il ricorso dev ‘ essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l ‘ effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Genova che, in differente composizione, provvederà a pronunciarsi anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e, per l ‘ effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Genova che, in differente composizione, provvederà a pronunciarsi anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2025.
Il Presidente