SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 618 2026 – N. R.G. 00034474 2024 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il AVV_NOTAIO COGNOME ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile ex artt. 281 decies e ss cpc, 14 d.lgs 150/11, iscritta al n. 34474/24 del Ruolo Generale, posta in deliberazione all’udienza del 6.11.25 e vertente
TRA
AVV_NOTAIO
(C.F.
, difesa dall’AVV_NOTAIO
COGNOME
RICORRENTE
E
(C.F.
)
e
(C.F.
), difesi dall’AVV_NOTAIO
C.F.
C.F.
C.F.
RESISTENTI
Oggetto: compensi professionali
Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione della causa, mediante scambio di note scritte ex art. 128 cpc, riservando la decisione, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall’art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che l’AVV_NOTAIO agisce per la liquidazione dei compensi, quantificati in euro 17.459,00, oltre spese, accessori e maggiorazione del 30% per la pluralità degli assistiti, per aver prestato attività di assistenza giudiziale a favore di e
nel giudizio R.G. 14352/2019, dinanzi alla sezione imprese del Tribunale di Roma, avente ad oggetto un trasferimento di quote societarie in esito all’esercizio del diritto di opzione, con valore pari a euro 90.000,00 e conclusosi con provvedimento di estinzione ex art. 309 in data 13.6.23; in particolare, la ricorrente precisa di essersi costituita, nel predetto giudizio, quale ulteriore difensore, a seguito del conferimento dell’incarico da parte degli odierni resistenti, e di aver maturato il predetto compenso, determinato secondo i parametri medi del D.M. 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e istruttoria.
La causa è stata introdotta con il rito speciale previsto dagli artt. 281 decies cpc e 14 d.lgs. 150/2011, avendo ad oggetto la liquidazione di compensi per prestazioni professionali del difensore in cause civili.
I resistenti si sono costituiti, eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda in difetto dell’esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, l’eccessività dell’importo richiesto a titolo di compensi, tenuto conto sia delle fasi considerate, che dei parametri applicati.
Ciò premesso, va, innanzitutto, rigettata l’eccezione di improcedibilità sollevata da parti resistenti, posto che e hanno ottenuto assistenza difensiva in un giudizio in cui non erano coinvolti in ragione della loro attività imprenditoriale, dovendosi, pertanto, considerare consumatori ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 1, ultimo periodo del D.L. 132/2014, che esonera dall’obbligo dell’esperimento della negoziazione assistita le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Nel giudizio per il quale si chiedono, in tale sede, i compensi, infatti, e
agivano per ottenere la pronuncia di una sentenza di accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà di quote societarie precedentemente cedute per far fronte a uno stato di difficoltà finanziaria e gestionale -in esito all’esercizio del diritto di opzione; si tratta, pertanto, di una situazione che non può considerarsi rientrante nella eventuale attività imprenditoriale svolta dagli odierni resistenti.
Va, poi, ricordato che, alla luce del disposto di cui all’art. 3, comma 7, d.l. 132/2014, la disposizione sulla improcedibilità ‘ non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente ‘, ritenendosi che nella categoria di controversie di cui al citato comma 7 ricade anche la domanda introdotta dall’avvocato per recuperare un suo credito, là dove questi si avvalga della procedura speciale di cui all’art. 14, d.lgs. 150/2011 ove, al comma 3, è espressamente previsto che ‘ nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente ‘.
Nel merito, dalla documentazione in atti, risulta che il giudizio R.G. 14352/2019 sia stato introdotto dall’AVV_NOTAIO con atto di citazione notificato il 20.2.19; si rileva, poi, che, nel predetto giudizio, l’AVV_NOTAIO si sia costituita quale ulteriore difensore in data 4.9.19, dando prova del conferimento dell’incarico; risulta, infine, che la ricorrente abbia rinunciato all’incarico con comunicazione in data 27.12.21 (doc. 85).
Quanto all’attività svolta, la indicazione dell’AVV_NOTAIO quale sottoscrittore dell’atto figura solo nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3.
Infine, deve darsi atto delle diffide di pagamento comunicate dalla ricorrente ai resistenti in data 4.12.20 (doc. 83) e in data 25.3.24 (doc. 89).
Alla luce di tali premesse, la domanda deve essere parzialmente accolta, ritenendosi congrua la liquidazione di un compenso pari a euro 6.000,00, tenendo conto dei parametri tra i minimi e i medi del D.M. 55/14 per le fasi di studio e istruttoria, in relazione allo scaglione di riferimento, visto il contenuto non complesso delle memorie; nell’ambito del potere discrezionale riservato al giudice, non si ritiene di aggiungere l’aumento del 30% per la presenza di due parti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4, comma 2, del
predetto D.M., non essendo stati neppure dedotti i motivi specifici dell’aggravio di lavoro e visto l’apporto minimo del difensore nel processo.
Sulla somma dovranno essere conteggiati gli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data della messa in mora (4.12.20) al saldo.
Le spese seguiranno la soccombenza e dovranno essere liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, tenendo conto della semplificazione processuale e della assenza di questioni di fatto e di diritto complesse.
P.Q.M
in parziale accoglimento del ricorso, liquida in favore dell’AVV_NOTAIO la somma di euro 6.000,00, quale compenso per l’attività professionale di cui è causa, oltre il 15% di spese, iva e c.p.a. e per l’effetto, condanna e in solido tra loro, al pagamento della predetta somma, oltre interessi come in motivazione; in solido, alla rifusione delle spese di D.M. 55/14 in euro 2.540,00 per compenso, oltre il 15%
condanna e lite di controparte, che liquida ex per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 14.1.26
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME