Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29595 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29595 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 206/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliato ope legis in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente –
Oggetto: compensi per noleggio di apparecchiature per intercettazioni in sede penale
R.G.N. 206/2018
Ud. 10/10/2023 CC
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MILANO n. 2152/2017, pubblicata il 18/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le memorie depositate da entrambe le parti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 maggio 2017 la Corte d’appello di Milano, nella regolare costituzione del RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 11705/2014 con la quale il Tribunale di Milano, in data 7 ottobre 2014, aveva a propria volta accolto l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 533.091,16, revocando il decreto stesso.
La Corte territoriale ha, preliminarmente, rilevato il mancato rideposito da parte di RAGIONE_SOCIALE del proprio fascicolo di parte, precedentemente ritirato, concludendo, quindi, che la decisione sarebbe stata assunta senza esaminare la documentazione contenuta in tale fascicolo.
La Corte, poi, ha rammentato -sulla base delle allegazioni iniziali e della ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado e non oggetto di specifica impugnazione – che:
-la somma azionata in INDIRIZZO concerneva il corrispettivo per il noleggio di apparecchiature per le intercettazioni ed il monitoraggio ambientale effettuato in favore di varie Procure della Repubblica;
-la somma ingiunta costituiva residuo di importi maggiori già oggetto di liquidazione ex art. 168, d.P.R. 115/2002;
-per la precisione, la RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto, in virtù del ritardo con cui erano stati effettuati i pagamenti, di computare sulle somme medesime gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002, da ciò derivando che, per effetto dell’imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale, era venuta ancora a residuare la somma ingiunta.
La Corte territoriale , quindi, nell’esaminare i motivi di impugnazione articolati dalla RAGIONE_SOCIALE, ha escluso che la fattispecie fosse assimilabile ad una transazione commerciale ex D. Lgs. n. 231/2002, non potendosi configurare un’obbligazione contrattuale tra l’appellante ed i singoli Uffici di Procura. Ciò in quanto i singoli provvedimenti autorizzativi non erano assimilabili all’accettazione di una proposta contrattuale, anche in virtù del fatto che il singolo sostituto procuratore della Repubblica non ha potere di impegno contrattuale in nome e per conto del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte milanese ha, quindi, escl uso l’applicabilità del D. Lgs. n. 231/2002 non solo quanto alla misura degli interessi, ma anche quanto alla decorrenza dei medesimi, riconducendo invece quest’ultima all’adozione del decreto di liquidazione ex art. 168, d.P.R. n. 115/2002.
La Corte distrettuale , infine, ha escluso che l’appellante, in quanto impresa fornitrice di apparati per le intercettazioni, fosse qualificabile quale ausiliario del magistrato, riconducendo invece la fattispecie alle spese straordinarie di cui all’art. 70, d.P.R. 115/2 002, oggetto, appunto di procedimento di liquidazione destinato a concludersi con decreto di pagamento.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre ora RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 169 c.p.c., e 111 disp. att. c.p.c. ‘nonché delle norme di diritto in materia di acquisizione processuale della prova e di utilizzabilità del fascicolo di parte ridepositato tardivamente nel medesimo giudizio di merito oltre il termine previsto dall’art. 190 c.p.c.’ .
La ricorrente impugna la decisione della Corte ambrosiana, nella parte in cui ha dichiarato la inutilizzabilità dei documenti contenuti nel fascicolo di parte, essendo stato quest’ultimo ridepositato in ritardo rispetto al termine ex art. 169 c.p.c.
Rimarcando che l’ipotesi in rilievo non è quello del radicale omesso rideposito, bensì del mero rideposito ritardato, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia rilevato il profilo d’ufficio senza che neppure -come sarebbe dovuto avvenire -vi fosse una specifica eccezione della controparte e senza che il ritardo avesse leso alcun apprezzabil e interesse dell’appellato.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 267 e 268 c.p.p. e 168 d.P.R. 115/2002.
Deduce la società ricorrente che la Corte meneghina avrebbe errato nel ritenere irrilevante, ai fini del perfezionamento di un vero e proprio contratto, l’autorizzazione del Pubblico Ministero ad utilizzare le apparecchiature private, e ciò in quanto dagli artt. 267 e 268 c.p.p. si
dovrebbe evincere che il Pubblico Ministero , nell’autorizzare con proprio provvedimento l’uso delle apparecchiature, viene a formulare una vera e propria accettazione della proposta contrattuale proveniente dalla fornitrice delle apparecchiature, in tal modo impegnando il RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente denuncia, anzi, l’incoerenza logica delle conseguenze che scaturirebbero dalle asserzioni della Corte territoriale, in quanto, escludendo che l’autorizzazione del Pubblico Ministero costituisca accettazione di una proposta contrattuale, si dovrebbe pervenire alla conclusione per cui non viene in esistenza alcun rapporto e l’impresa fornitrice del servizio può considerarsi non obbligata alla prestazione.
Sostiene, quindi, la ricorrente che l’autorizzazione del Pubblico Ministero è atto di accettazione della proposta del privato (fatta mediante preventivo di spesa), a nulla rilevando che essa si esprima in una forma sintetica come “visto si autorizzi”, in quanto l’accettazione non ha un contenuto minimo predeterminato, potendo valere allo scopo anche una espressione sintetica ma concludente.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la ricorrente richiama una serie di pronunce della Corte di appello di Milano, le quali, in senso opposto a quello seguito dalla stessa Corte in questo caso, hanno accolto la tesi sostenuta nel ricorso.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il ricorso impugna la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha ricondotto la spesa per le intercettazioni nell’ambito delle spese straordinarie di giustizia ex art. 70, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, argomentando invece nel senso della non riconducibilità di tali spese nell’ambito di alcuna delle ipotesi tipiche previste dal medesimo
d.P.R., e quindi neppure tra le spese straordinarie, richiamando la giurisprudenza che avrebbe individuato le spese straordinarie in titoli di spesa assai diversi da quelli per cui è causa.
In particolare, argomenta la ricorrente, la stessa giurisprudenza di legittimità avrebbe ricondotto all’art. 70, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la sola ipotesi dei compensi dovuti agli operatori di telefonia per l’acquisizione dei tabulati telefonici, ipotesi diversa da quella ora in esame sia per la diversità che caratterizza il noleggio di apparecchiature per l’intercettazione sia per il fatto c he gli operatori telefonici, nella loro veste, sarebbero obbligati a mettere a disposizione i propri tabulati, laddove le aziende che offrono il noleggio di apparecchiature elettroniche sarebbero libere di accettare o meno la richiesta di offrire i loro servizi alle Procure della Repubblica.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 17, r.d. 2440/1923 ‘e delle altre norme che fissano i requisiti di forma per i contratti con la pubblica amministrazione nonché degli artt. 1325 c.c., in relazione alla questione della riconoscibilità di un valido e documentato rapporto contrattuale tra le parti’ .
La ricorrente si duole dell’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale non sarebbe stata individuabile nella specie la conclusione di un contratto, nella forma di proposta ed accettazione, argomentando, per contro, che la disciplina sui contratti della pubblica amministrazione consente la conclusione del contratto a distanza e con mezzi telematici anche senza una previa procedura pubblica di selezione del contraente.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del D. Lgs. n. 231/2002.
La ricorrente, infine, ribadisce la piena applicabilità del D. Lgs. n. 231/2002, e ciò non solo nell’ipotesi in cui vengano accolti i pregressi motivi di ricorso, ma anche per il caso in cui la fattispecie venga ricondotta nell’ambito del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11 5, e ciò anche sulla scorta di un parere reso dal Consiglio di Stato.
2. Preso atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente – per non essere stato il ricorso notificato all’Avvocatura Distrettuale e non all’Avvocatura Generale, peraltro costituitasi -e del contenuto del primo motivo di ricorso -riferito al profilo della declaratoria di inutilizzabilità dei documenti contenuti nel fascicolo di parte tardivamente ridepositato dopo il rituale ritiro -ritiene il collegio che il ricorso solleva questioni che, prescindendo dall’esame del citato primo motivo, rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza (anche per le non convergenti soluzioni offerte dalla giurisprudenza di merito sulla questione centrale dedotta con il secondo e terzo motivo).
Assume particolare rilevanza la circostanza dell’apertura nei confronti della Repubblica italiana di una procedura di infrazione –P_IVA(2021)4037 -riferita alla non corretta attuazione delle norme della Direttiva UE sui ritardi di pagamento (Direttiva 2011/7/UE) in danno delle aziende che noleggiavano le proprie attrezzature per le intercettazioni alle Procure della Repubblica.
Procedura nel corso della quale la Commissione Europea, nel mese di aprile 2023, ha emesso parere motivato ex art. 258 TFUE, ravvisando, appunto, la non corretta attuazione delle norme della direttiva sui ritardi di pagamento.
Detta circostanza – che ha indotto la ricorrente a dedurre il contrasto dell’orientamento assunto in materia da questa Corte con i principi eurounitari ed a sollecitare, conseguentemente, questa Corte
ad operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE – evidenzia la rilevanza delle questioni sollevate e palesa, pertanto , l’opportunità di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 10 ottobre