Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31937 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31937 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26183 del ruolo generale dell’anno 20 18, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
Oggetto:
Fallimento-
Compensazione-
Ingiustificato arricchimento- Presupposti di applicazione.
per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona, depositato in data 9 luglio 2018; 7
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dal decreto impugnato che la RAGIONE_SOCIALE nel 2010 prese in locazione terreni e fabbricati della RAGIONE_SOCIALE per svolgervi attività ricettiva e di ristorazione, con l’intesa che avrebbe provveduto a proprie spese al completamento della ristrutturazione dei locali, con opere che sarebbero rimaste, alla cessazione del contratto, in loco e in proprietà della locatrice, per un costo quantificato in euro 130.000,00 entro il 30 giugno 2013, di euro 200.000,00 entro il 30 aprile 2025 e di ulteriori euro 200.000,00 entro il 30 aprile 2034.
A fronte di questo impegno la locazione avrebbe avuto la durata di ventiquattro anni e la decorrenza dell’obbligo di pagamento del canone sarebbe slittata di un anno, a partire, quindi, dal 1° maggio 2011 ; il contratto, inoltre, escludeva l’applicazione degli artt. 1592 e 1593 c.c. Si dà altresì conto nel decreto che in data 23 agosto 2013 le parti si erano date reciprocamente atto che, a quella data, la conduttrice aveva già realizzato lavori di ristrutturazione per un ammontare di euro 490.000,00.
A poco più di tre anni dalla stipulazione del contratto, che secondo il decreto erano stati in buona parte impiegati per la realizzazione delle ingenti opere di ristrutturazione, la conduttrice fu sfrattata per morosità e poi fallì su istanza della locatrice, la quale chiese di essere ammessa al passivo del Fallimento per il credito corrispondente ai canoni scaduti, nonché alle spese legali sostenute per il procedimento di sfratto, liquidate con l’ordinanza di convalida, nonché a quelle relative all’istanza di fallimento, per un complessivo importo di euro 74.153,74, di cui euro 71.110,50 in chirografo per canoni scaduti e spese legali inerenti al procedimento di sfratto, ed
euro 3.043,24 in prededuzione per spese relative all’istanza di fallimento.
Il credito fu escluso dallo stato passivo perché ritenuto estinto per compensazione col maggior credito che la conduttrice vantava in relazione ai lavori di ristrutturazione eseguiti, prudenzialmente quantificati in euro 400.000,00.
Il Tribunale di Ancona ha rigettato la successiva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo. A sostegno della decisione il t ribunale ha ravvisato l’effetto paralizzante del controcredito vantato dal fallimento, scaturente dall’ingente investimento compiuto dalla fallita, quantificato dalle parti in almeno euro 490.000,00, che avrebbe determinato, in considerazione del brevissimo periodo di tempo (tre anni) in cui il contratto aveva avuto esecuzione rispetto a quello programmato (ventiquattro anni), un notevole ingiustificato arricchimento della locatrice in danno della fallita, la quale, giustappunto a causa dell’impegno economico affrontato, non aveva fruito dell’orizzonte temporale indicato in contratto al fine di poter rientrare nell’investimento compiuto.
Contro questo decreto la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, che illustra con memoria, cui il Fallimento replica con controricorso, pure corredato da memoria.
Motivi della decisione
1.- La memoria a corredo del ricorso è tardiva, perché depositata soltanto in data 30 ottobre 2023, in violazione del termine di dieci giorni prima dell’adunanza, posto dall’art. 378, comma 2, c.p.c. (sulle modalità di computo dei termini a ritroso, quale quello in esame, cfr. Cass. n. 8496/23).
2.- Col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 56 l.fall., in relazione all’art. 1243 c.c., perché il tribunale avrebbe trascurato che il controcredito eccepito
in compensazione era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, traducendosi in una mera aspettativa ( primo motivo ), nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 56 l.fall., in relazione all’art. 2041 c.c. e con riguardo agli artt. 115, comma 1, c.p.c., e 99, commi 3 e 9, l.fall., in quanto, senza istruttoria e senza statuizione sul punto, l ‘importo indicato dal tribunale non assurge alla qualifica di controcredito, posto che non era stato esaminato il regolamento degli interessi delle parti, non era stato verificato se i lavori eseguiti dalla fallita avessero nella loro interezza arricchito il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE e se gli asseriti miglioramenti fossero stati tali da comportare un miglior godimento dei beni da parte della proprietaria ( secondo motivo ).
2.1.- È infondato il profilo, peraltro solo accennato in coda al secondo motivo, col quale si adombra una violazione del contraddittorio, perché il giudice relatore avrebbe dovuto assegnare alla F ondazione un termine per controdedurre in ordine all’eccezione di arricchimento senza causa.
Questa Corte ha difatti già chiarito (Cass. n. 5596/17; n. 7475/23) che non si può invocare la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del termine per memorie ai sensi dell’art. 99, comma 11, l.fall., il quale può essere accordato, o no, dal tribunale in base a una valutazione discrezionale, avuto riguardo all’andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua un’appendice scritta.
Il che a maggior ragione vale nel caso in esame, in cui si riferisce in controricorso, nel quale si trascrive (pag. 4) la deduzione resa al riguardo dalla ricorrente nel corso dell’udienza dinanzi al tribunale, che la RAGIONE_SOCIALE aveva preso posizione sull’eccezione di compensazione, ribattendo, appunto, che il controcredito non era certo.
3.- Per il resto, la censura è fondata.
È difatti erronea la statuizione del tribunale secondo cui la compensazione fallimentare opera al cospetto della « semplice anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte» . Essa si pone difatti in contrasto col principio di diritto fissato da Cass., sez. un., n. 775/99, secondo cui « l’esigibilità e la liquidità, invece, costituiscono requisiti che il credito deve avere per rendere operante la compensazione, ma -nel quadro dell’art. 56 della legge fallimentare- sempre in relazione a rapporti di credito-debito la cui radice causale preesiste al fallimento ».
4.- Occorre pur sempre, inoltre , anche ai fini dell’operatività della compensazione fallimentare, che il controcredito opposto in compensazione sia certo ; e l’onere della relativa prova grava su chi lo invoca (Cass. n. 20719/23).
Il controcredito opposto dal debitore non è certo, se l’esistenza di esso è controversa, nello stesso giudizio instaurato dal creditore principale oppure in altro giudizio (Cass., sez. un., n. 23225/16). La contestazione dell’esistenza dell’obbligazione si traduce in quella del titolo costitutivo del credito.
4.1.- E se il titolo è controverso, la liquidità e l’esigibilità del credito sono temporanee e a rischio del creditore: è per questo che le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza da ultimo richiamata, hanno stabilito che, ai fini della compensazione, occorre che il controcredito, oltre ad essere liquido in base al titolo, sia anche incontrovertibile sul piano processuale (in termini, Cass. n. 10528/19).
5.- La circostanza che l’esistenza del controcredito opposto in compensazione sia contestata nella medesima o in altra sede processuale impedisce dunque al giudice di pronunciare la compensazione, a meno che ritenga la contestazione, prima facie , pretestuosa e infondata oppure nel corso del giudizio la parte interessata alla compensazione alleghi ritualmente che il credito
contestato è stato definitivamente accertato con l’efficacia di giudicato nell’altro procedimento.
6.- Nel caso in esame, il giudice del merito, « seguendo la linea interpretativa » errata sopra indicata, nonostante fosse al cospetto di un’opposizione con la quale, secondo quanto riportato in decreto, la locatrice aveva contestato la sussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del controcredito opposto dal curatore del Fallimento della conduttrice, si è contentato delle circostanze dell’avvenuto investimento e della quantificazione dei lavori compiuti, per ravvisare il « notevole ingiustificato arricchimento della locatrice in danno della RAGIONE_SOCIALE ».
6.1.- E invece, la mancanza di certezza emerge non soltanto dall e contestazioni svolte dalla locatrice anche sull’effettivo incremento patrimoniale richiesto dall’art. 2041 c.c., le quali, investendo la sussunzione dei fatti nella norma applicata, si sottraggono all’eccezione di novità svolta in controricorso, ma dalle stesse difese dal Fallimento.
Il curatore riferisce difatti di aver intrapreso un giudizio per ottenere l’importo del controcredito vantato e di avere ottenuto soltanto nel 2020 sentenza di primo grado (della quale non prova il passaggio in giudicato), con la quale il Tribunale di Macerata, qualificati gli investimenti come parte del corrispettivo dovuto per il godimento della cosa locata nell’orizzonte temporale stabilito, ha ritenuto sì operante la compensazione tra il credito per ingiustificato arricchimento vantato dalla conduttrice e quello di cui è titolare la locatrice, ma per i differenti e minori importi di euro 366.701,40 quanto al primo e di euro 71.110,50 quanto al secondo, escluso, quindi, in relazione a questo secondo, l’ ammontare richiesto per le spese concernenti l’istanza di fallimento.
7.- Il ricorso è quindi accolto e il decreto cassato con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Ancona, che si atterrà ai principi di diritto dinanzi indicati.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ancona in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023.