Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27590 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27590 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11022/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, ora in RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Commissari Straordinari p.t. , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario p.t ., rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente, ricorrente incidentalenonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 52/2017, depositata il 12/01/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Ferrara, in parziale accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall., proposta da RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) contro RAGIONE_SOCIALE (già Banca di Roma s.p.a., oggi RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (rimasta contumace in primo grado): i) revocò due cessioni di credito concluse il 10.12.2002 tra la cedente CIR in bonis e la cessionaria Banca di Roma, aventi ad oggetto i crediti, per circa 3,2 milioni di euro, vantati dalla prima verso RAGIONE_SOCIALE in dipendenza di un contratto di appalto del 27.7.2000; ii) rigettò, l’analoga domanda proposta con riguardo alla cessione alla stesa Banca, in data 17.2.2003, dei crediti, per circa centomila euro, vantati da CIR in bonis nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in forza di due contratti di appalto del 1998, ritenendo che, in difetto di prova dell’opponibilità del trasferimento alla debitrice ceduta, per avvenuta notifica a quest’ultima o per sua accettazione dell’atto di cessione, « non poteva escludersi che avesse operato il meccanismo compensativo » ex art. 1248 c.c., con conseguente estinzione dei crediti ceduti per compensazione volontaria con controcrediti di RAGIONE_SOCIALE oggetto di delegazione di pagamento da parte della RAGIONE_SOCIALE (holding del gruppo di cui faceva parte RAGIONE_SOCIALE) alla stessa RAGIONE_SOCIALE.
1.1. – La Corte di Appello di Bologna, pronunciando su tutti gli appelli proposti contro la decisione, ha rigettato quelli incidentali di RAGIONE_SOCIALE (stante la ritenuta inopponibilità a RAGIONE_SOCIALE A.RAGIONE_SOCIALE. della sentenza con cui il Tribunale di Ferrara aveva accertato l’inesistenza dei crediti ceduti in data 10.12.2000) e di RAGIONE_SOCIALE (sull’elemento soggettivo della scientia decoctionis ), mentre ha accolto il primo motivo dell’appello principale di RAGIONE_SOCIALE.S. e, nel riformare la decisione di primo grado in punto di non revocabilità della cessione di crediti del
17.2.2003, dopo aver osservato che non era in questione se RAGIONE_SOCIALE potesse o meno opporre alla Banca cessionaria la compensazione, bensì di valutare se l’effetto traslativo della cessione fosse stato impedito dalla pregressa estinzione dei crediti per compensazione volontaria, ha concluso che, mentre il credito di CIR era pacifico, il dedotto accordo di compensazione tra CIR in bonis e RAGIONE_SOCIALE, formalizzato sulla base delle missive datate 31.3.2003 e 1.4.2003, non era opponibile a CIR in A.S., in quanto fondato su documenti privi di data certa ex art. 2704 c.c., senza che «sulla mancanza di data certa delle scritture poste a fondamento dell’eccezione di estinzione, per compensazione, dei crediti ceduti, RAGIONE_SOCIALE avesse mai svolto la benché minima difesa».
– RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in due motivi per la cassazione della sentenza, pubblicata il 12.1.2017, cui hanno resistito con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale in un unico mezzo.
UniCredit non ha svolto difese.
L’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, apertasi nelle more di questo giudizio e costituitasi a mezzo di nuovo difensore, e CIR hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo del ricorso principale denunzia « violazione e falsa applicazione dell’art. 1248 c.c. » sul rilievo che, sebbene il credito vantato da CIR nei confronti di RAGIONE_SOCIALE fosse stato ceduto a Banca di Roma il 17.2.2003, e dunque anteriormente alla compensazione perfezionatasi con le missive di RAGIONE_SOCIALE del 31.3.2003 e 1.4.2003, tuttavia, in assenza di notifica o comunicazione della cessione alla debitrice ceduta, ex art. 1264 c.c., o di sua accettazione, non poteva « essere esclusa l’operatività del meccanismo compensativo ai sensi dell’art. 1248 c.c., con conseguente illegittimità della richiesta di revoca del credito avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE »; avrebbe allora errato la Corte di appello a basare l a decisione solo sull’assenza di data certa : essendovi prova, in base alla documentazione in atti, che la compensazione aveva
prodotto effetti in un momento successivo, il giudice avrebbe invece dovuto rilevare l’impossibilità della retrocessione del credito a CIR.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta la «violazione ex art. 1269 c.c. e relativa illegittimità della richiesta di revoca della cessione del credito (…) per intervenuta compensazione», in quanto la corte d’appello avrebbe ricondotto «la fattispecie a una mera compensazione di crediti, quando, invero, l ‘o perazione posta in essere dalle tre società coinvolte» (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) consisteva «in una compensazione a valle di una delegazione di pagamento», sulla base di una ‘ proposta contrattuale ‘ di RAGIONE_SOCIALE (nota del 29.5.2002), avallata da RAGIONE_SOCIALE (nota del 6.6.2002).
– Il ricorso principale, i cui motivi, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente, è inammissibile.
3.1. -In primo luogo si osserva che entrambe le censure, pur veicolando formalmente il vizio di violazione di legge, addebitano in realtà ai giudici di secondo grado di non aver «correttamene tenuto in considerazione i documenti agli atti», che vengono perciò fotoriprodotti all’interno del ricorso per cassazione (alle pagine 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32), evidentemente ai fini di una loro nuova valutazione, però notoriamente inammissibile in sede di legittimità.
3.2. -In secondo luogo si evidenzia che l’anteriorità della cessione di credito del 17.2.2003 rispetto alla compensazione perfezionatasi, secondo RAGIONE_SOCIALE, con le missive del 31.3.2003 e 1.4.2003, è ripetutamente ammessa dalla ricorrente, sicché deve ritenersi pacifico che, al momento della cessione, il credito ceduto non fosse estinto per compensazione; e ciò è quanto accertato dalla corte d’appello, sia pure sulla base della diversa ratio decidendi -non espressamente impugnata -della non opponibilità a CIR in A.S. delle missive contenenti la formalizzazione dell’accordo di compensazione eccepito dalla stessa RAGIONE_SOCIALE (doc. 4bis e 6), in quanto prive di data certa ex art. 2704 c.c.
3.3. – Va detto altresì che le deduzioni, svolte incidentalmente nel secondo motivo, circa l’asserita irrilevanza della data delle note 31.3.2003 e 1.4.2003 e la pretesa impossibilità di mettere in dubbio la data della nota 6.6.2002 di RAGIONE_SOCIALE, in quanto «mai
contestata o disconosciuta e provenendo da un terzo rispetto alle parti in causa», restano superate dal rilievo della corte territoriale che «sulla mancanza di data certa delle scritture poste a fondamento dell’eccezione di estinzione, per compensazione, dei crediti ceduti», RAGIONE_SOCIALE non ha «mai svolto la benché minima difesa».
3.4. -Appare allora corretta e dirimente l’ affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che il tema in questione nel presente giudizio, avente ad oggetto la revocatoria ex art. 67 l.fall. della cessione del credito, non è la possibilità o meno per il debitore ceduto RAGIONE_SOCIALE di opporre alla Banca cessionaria la dedotta compensazione, bensì l’eventuale inesistenza del credito al momento della cessione (ai fini della sua revocabilità), appunto perché, in tesi, estinto per effetto dell’eccepita compensazione, che però i giudici di secondo grado hanno motivatamente escluso.
3.5. -Da ciò discende l ‘i nconferenza tanto della norma la cui violazione viene evocata nel primo motivo (poiché l’art. 1248 c.c. , laddove prevede che «Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente», attiene ai rapporti tra debitore ceduto e terzo cessionario del credito), quanto della norma analogamente evocata nel secondo motivo (art. 1269 c.c.), poiché l ‘esistenza d ella pregressa delegazione di pagamento non incide su ll’accertamento che il credito ceduto non era già estinto per compensazione al momento della cessione, con conseguente revocabilità d i quest’ultima ai sensi dell’art. 67 l.fall.
3.6. -Solo in memoria la ricorrente principale evoca specificamente il secon do comma dell’art. 1248 c.c., in base al quale « La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione », per dedurne che « l’unico caso in cui la compensazione non può essere opposta riguarda i crediti sorti successivamente alla cessione e ciò, peraltro, a condizione che la stessa sia stata oggetto di specifica comunicazione al debitore ceduto», e poi concludere che, « pur pacifica l’anteriorità del credito rispetto alla cessione, come dimostrano le fatture in atti e l’assenza di contestazioni sul punto, la
mancata comunicazione al debitore ceduto, COGNOME, rende, in ogni caso, del tutto irrilevante la genesi temporale del credito che potrà essere quindi opposto alla ‘cessione’ indipendentemente dal momento in cui è venuto ad esistenza » .
3.7. -Orbene, al di là della cripticità e novità degli assunti, sembra di intuire che l ‘interesse della ricorrente RAGIONE_SOCIALE (ora anch’essa in A.S.) sia rivolto piuttosto ai rapporti di credito-debito con RAGIONE_SOCIALE; ma anche in questa prospettiva si tratta comunque di un aspetto che esula dall’oggetto del presente giudizio. Di qui l’ inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
-Dall’inammissibilità del ricorso principale deriva l’inefficacia, ex art. 334, comma 2, c.p.c. del ricorso incidentale , in quanto tardivo.
4.1. -Invero, c on l’unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, dopo aver chiesto in chiave adesiva l’accoglimento del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE, denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto non opponibile alla cedente CIR in A.S. la sentenza definitiva, resa dal Tribunale di Ferrara nel giudizio promosso dalla Banca cessionaria contro il debitore ceduto RAGIONE_SOCIALE, che ha accertato l’inesistenza dei crediti portati dalle fatture cedute , perché oggetto di lavori mai eseguiti da RAGIONE_SOCIALE (rilevando anche la novità del tema di indagine introdotto solo in appello, stante la contumacia di RAGIONE_SOCIALE in primo grado). Secondo la ricorrente incidentale, tale statuizione non terrebbe conto dell’e fficacia riflessa del giudicato ( che ha accertato l’ inesistenza del credito ceduto) e della rilevabilità del giudicato anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, sebbene CIR non abbia (né in bonis , né in A.S.) partecipato al giudizio.
4.2. -Ma, come anticipato, il ricorso incidentale, proposto solo in data 12.6.2017, è tardivo, poiché la sentenza d’appello è stata notificata in data 10.3.2017.
-Stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse, rilevato d’ufficio, e la conseguente
declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale, perché tardivo, le spese del presente giudizio possono essere compensate.
-Sussistono solo per il ricorso principale i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
6.1. -Difatti, il controricorrente il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a causa della inammissibilità del ricorso principale non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 18348/2017, 1343/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale.
Dichiara inefficace il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/06/2024.