Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 137 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23833/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME rappresentata e difes a dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché di
NOME COGNOME e NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME )COGNOME in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrenti al ricorso incidentale-
C.C. 22.11.2023
N. R.G. 23833/2020
Pres. COGNOME
NOME COGNOME
per la cassazione della sentenza n. 558/2019 della CORTE d ‘ APPELLO di CAGLIARI, Sez. SASSARI, depositata il 17 dicembre 2019; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Nel 2011, NOME COGNOME convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nuoro, NOME COGNOME deducendo che:
quale figlio ed erede del defunto NOME COGNOME era titolare, insieme alla madre NOME COGNOME e al fratello NOME COGNOME, di una quota pari ad ¼ dell’immobile oggetto di comunione pro indiviso sito in Cala Gonone di Dorgali, INDIRIZZO nonché dell’azienda ivi esercitata, avente ad oggetto l’attività di bar e gelateria, e della relativa licenza;
degli altri ¾ erano titolari i fratelli del suo defunto padre, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ognuno proprietario di ¼;
il 10 aprile 1997, i quattro comunisti fratelli COGNOME avevano stipulato tra loro due negozi giuridici, i quali avrebbero avuto effetto con decorrenza dal 1° maggio 1997; con il primo, denominato ‘convenzione familiare’, dato atto della comproprietà dell’immobile e dell’azienda, avevano convenuto che la licenza fosse trasferita a NOME COGNOME (moglie di NOME COGNOME), che avrebbe gestito l’attività per un periodo di sei anni , il quale, ove non fosse pervenuta, almeno sei mesi prima della scadenza, la dichiarazione di volontà di altro comproprietario di subentrare nella gestione, sarebbe stato prorogato per altri sei anni; con il secondo negozio giuridico, denominato ‘contratto di locazione commerciale -comodato’, NOME COGNOME aveva concesso in locazione a NOME COGNOME la propria quota dell’immobile ( ¼) verso un
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canone annuo di Lire 12.000.000, mentre gli altri comunisti le avevano concesso le restanti quote in comodato gratuito; in relazione alla locazione era stato stabilito che la conduttrice si obbligava a gestire l’attività per il periodo di sei anni e che il locatore (o un suo familiare), ove avesse voluto subentrare in questa gestione, avrebbe dovuto dare disdetta della locazione almeno sei mesi prima della scadenza del detto periodo, vincolandosi a sua volta per il periodo di sei anni, mediante la stipulazione di nuovo contratto di locazione, alle medesime condizioni ma a parti invertite;
egli, dopo la morte del padre, unitamente alla madre e al fratello, aveva inviato disdetta in data 23 aprile 2008, ma la conduttrice si era rifiutata di rilasciargli l’immobile e l’azienda, continuando a detenerli illecitamente dopo il 1° maggio 2009;
sulla base di queste deduzioni, NOME COGNOME domandò che, dichiarata l’occupazione sine titulo da parte di NOME COGNOME quest’ultima fosse condannata al rilascio dell’immobile e dell’azienda in suo favore e a ‘volturare’ la licenza commerciale, al fine di consentirgli di subentrare nell’esercito dell’attività imprenditrice, nonché, infine, al pagamento dell’indennità di occupazione, dalla scadenza del contratto di locazione all’attualità ;
costituitasi la convenuta, acquisita documentazione e intervenuti nel processo NOME COGNOME e NOME COGNOME, il Tribunale di Nuoro, con sentenza non definitiva n.19/2014, dichiarò l’illegittimità dell’occupazione e condannò NOME COGNOME al rilascio dell’immobile e dell’azienda, nonché a ‘ volturare ‘ l’autorizzazione amministrativa in favore dell’attore ; con sentenza definitiva n. 383/2018, condannò, inoltre, la convenuta al risarcimento del danno, liquidando a favore di NOME COGNOME la somma di Euro 22.370,94, oltre accessori;
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NOME COGNOME
avverso entrambi le pronunce, NOME COGNOME propose appello, al quale, nel contraddittorio anche con NOME COGNOME e NOME COGNOME resisté NOME COGNOME proponendo altresì appello incidentale;
la Corte d ‘ appello di Cagliari, Sez. Sassari, con sentenza 17 dicembre 2019, n. 558, in accoglimento del gravame principale, ritenuto inammissibile quello incidentale, ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME condannandolo, in solido con NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;
la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Iin base alla scrittura privata sottoscritta da tutti i fratelli COGNOME in data 10 aprile 1997, mentre il contratto di locazione concluso dalla COGNOME con il cognato NOME COGNOME aveva una scadenza fissata al 1° maggio 2009 (data della fine del secondo sessennio), invece il contratto di comodato gratuito stipulato dalla stessa COGNOME con gli altri comproprietari dell’immobile e dell’azienda (il marito NOME COGNOME e le cognate NOME e NOME COGNOME) non prevedeva altrettale termine; pertanto, alla scadenza della locazione, era bensì venuto meno il titolo di detenzione fondato su questo contratto (peraltro, circoscritto alla quota ideale di ¼ del bene), ma era rimasto efficace il diverso titolo fondato sul comodato gratuito (avente invece ad oggetto i ¾ del bene medesimo, sulla base di una manifestazione di volontà riferibile alla maggioranza dei comunisti); dunque, la detenzione di NOME COGNOME, fondata su tale diverso titolo, valido ed efficace, non poteva reputarsi illecita;
IIoltre la scrittura privata del 1997, dovevano essere considerate le ulteriori dichiarazioni non contestate a firma dei fratelli COGNOME prodotte in giudizio dalla COGNOME, con le quali i comodanti avevano
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manifestato la volontà di farla rimanere nel locale e nell’esercizio dell’attività di bar e gelateria, formulando il loro espresso dissenso al subentro in essa di NOME COGNOME e « negando potere alla iniziativa » di quest’ultimo , il quale, quindi, non avrebbe potuto « richiedere il rilascio del locale alla comodataria, anche dopo la scadenza del contratto di locazione, in quanto da essa legittimamente detenuto ad altro titolo »;
per la cassazione della sentenza della Corte sarda ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di tre motivi;
ha risposto con controricorso NOME COGNOME proponendo altresì ricorso incidentale tardivo, fondato su tre motivi;
al ricorso incidentale tardivo di NOME COGNOME hanno risposto, con distinti controricorsi, oltre al ricorrente principale, gli altri eredi di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte;
il ricorrente principale e la controricorrente/ricorrente incidentale hanno depositato memorie.
Considerato che:
con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ.: la violazione degli artt. 1810, 1362 e ss. cod. civ. e 12 disp. prel. cod. civ.; la violazione dell’art.1372 cod. civ.; la violazione dell’art. 1102 cod. civ.; la violazione degli artt. 1591 e 820 cod. civ.; la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.;
il motivo si articola in cinque sub-motivi;
con il primo sub-motivo viene denunciata la violazione degli artt. 1810, 1362 e ss. cod. civ. e 12 disp. prel. cod. civ.;
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NOME COGNOME censura la sentenza impugnata per aver ritenuto NOME COGNOME legittimata a continuare nella detenzione dell’immobile e dell’azienda , pur dopo la scadenza della locazione, in forza del diverso titolo rappresentato dal comodato;
deduce, da un lato, che il termine del comodato, pur non essendo stato espressamente convenuto, avrebbe dovuto essere individuato, ai sensi dell’art.1810 cod. civ., in considerazione dell’uso a cui l’immobile e l’azienda erano destinati (attività commerciale di bar e gelateria) e sarebbe stato pertanto coincidente con quello fissato al connesso contratto di locazione, la scadenza del quale, a seguito di rituale disdetta, avrebbe precluso alla Fronteddu di proseguire nel predetto uso, in vista del subentro del locatore;
sostiene , dall’altro lato, che il giudice d’appello avrebbe erroneamente interpretato l’« effettiva comune intenzione dei contraenti (i quattro fratelli COGNOME e la COGNOME) come risultante dal Contratto di locazione commerciale e dalla Convenzione Familiare, sotto il profilo letterale, sistematico e teleologico, laddove state disconosciute … le pattuizioni secondo le quali i comproprietari di locali e azienda di bar gelateria, per evidenti ragioni di equità, avevano previsto una turnazione di sei anni, da parte di ciascun ceppo familiare riconducibile ai due fratelli maschi, nella gestione dell’ attività commerciale »;
evidenzia, infine, che, in ogni caso, il comodato sarebbe stato circoscritto al solo locale, nei limiti di ¾ di esso, per modo che, dopo la cessazione della locazione, la Fronteddu avrebbe comunque detenuto abusivamente il restante ¼ del locale e tutti i beni costituenti l’azienda, a cui il comodato non si estendeva;
1.1. la delibazione del l’illustrata censura postula la risoluzione di una questione di fatto e di una questione di diritto;
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la questione di fatto concerne l’individuazione dell’oggetto dei negozi giuridici posti in essere dai comunisti fratelli COGNOME con la scrittura privata del 10 aprile 1997, ed in particolare del negozio di comodato concluso dai germani NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME con NOME COGNOME a fronte del diverso negozio di locazione stipulato da quest’ ultima con NOME COGNOME; al riguardo, occorre infatti chiarire se, alla stregua dell’apprezzamento del giudice del merito, il comodato, anche alla luce delle dichiarazioni di volontà successive alla predetta scrittura privata, fosse limitato al l ocale per l’esercizio dell’attività commerciale o fosse esteso all’azienda, quale complesso di beni e rapporti giuridici organizzati in funzione dell’esercizio di tale attività;
tale questione di fatto, però come, detto, presuppone la soluzione della questione di diritto se l’azienda, quale universitas iuris , possa formare oggetto del contratto di comodato;
in proposito, ad una tesi restrittiva che reputasse insuperabile il disposto letterale dell’art. 1803 cod. civ. (che limita l’oggetto del contratto alla ‘cosa’, mobile o immobile) , potrebbe essere contrapposta una soluzione estensiva -tra l’altro talora persino sottintesa in giurisprudenza (cfr., ad es., Cass.19/07/2000, n.9460; Cass. 19/08/1991, n. 8907; Cass. 06/06/1987, n.4949) -fondata sull’ attribuzione al termine ‘ cosa ‘ di un significato più ampio, non limitata alle res materiali in senso stretto, ma compressivo di ogni ‘bene’ idoneo a costituire punto di riferimento oggettivo di un interesse patrimonialmente rilevante (arg. ex art.810 cod. civ.), e dunque ricomprendente anche le universitates iuris ;
è, peraltro, evidente che la questione di diritto -che non consta essere stata affrontata ex professo da questa Corte -assume particolare rilevanza, ai sensi dell’art.375 cod. proc. civ., e dunque è opportuno fissarne la trattazione in pubblica udienza, sentite le parti
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private ed acquisite le conclusioni della Procura Generale presso la Corte;
t ale opportunità, d’ altro canto, si pone anche in relazione al primo motivo del ricorso incidentale tardivo proposto da NOME COGNOME;
con esso, la ricorrente incidentale denuncia , ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione dell’art.112 cod. proc. civ, per omessa pronuncia della Corte d’appello sulla domanda di restituzione dell’immobile e dell’azienda, da lei proposta unitamente all’impugnazione delle sentenze del Tribunale, in esecuzione della prima delle quali i beni erano stati rilasciati nella disponibilità di NOME COGNOME
secondo un orientamento manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte e recentemente ribadito, questo motivo dovrebbe essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 28/07/2022, n. 23584);
infatti, il ricorso incidentale è stato notificato (tardivamente) in data 23 ottobre 2020, dunque dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dall’art.327 cod. pro c. civ., atteso che la sentenza d ‘ appello, essendo stata pubblicata in data 17 dicembre 2019 (e non essendo stata notificata), avrebbe potuto essere impugnata con ricorso per cassazione (tenendo conto della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969 e di quella stabilita dai decreti-legge nn. 18 e 23 del 2020, convertiti, rispettivamente, dalle leggi nn. 27 e 40 del 2020: c.d. sospensione COVID) entro il 21 settembre 2020;
a lla stregua dell’orientamento sopra richiamato, rilevata la tardività del ricorso proposto da NOME COGNOME dovrebbe escludersene l’ammissibilità ai sensi dell’art.334 cod. proc. civ., sul rilievo che l’ ammissibilità dell’impugnazione incidentale, ai sensi di questa disposizione, sarebbe subordinata alla condizione che l’interesse a
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proporla fosse innescato dall’impugnazione principale e non preesistesse, viceversa, a quest’ultima ;
peraltro, di talune rilevanti questioni concernenti l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva sono state recente investite le Sezioni Unite di questa Corte, cui si è demandato di chiarire: i) se l’impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione sorge dall’impugnazion e principale, oppure se la stessa possa essere esperi ta soltanto dalla parte ‘contro’ la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.; ii) se il principio fissato da Cass., Sez. Un., n.24627/2007, ove confermato, possa essere applicato anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva (introdotta, peraltro, con autonomo atto di citazione); iii) se, una volta dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva propo sta reagendo all’impugnazione principale, debba considerarsi inammissibile, per consumazione del diritto di impugnazione, una seconda impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in reazione all’impugnazione incidentale di un differente coobbligato solidale (Cass., Ord. Int., 17/07/2023, n. 20588);
avuto riguardo all ‘ ampio spettro delle questioni rimesse alle Sezioni Unite, è, dunque opportuno attenderne la decisione al fine di delibare l’ammissibilità del ricorso incidentale tardivo proposto da NOME COGNOME potendo questa Corte, nel suo massimo consesso, prendere posizione anche sulla specifica questione della necessità o meno della sopravvenienza dell’interesse a proporre l’ impugnazione incidentale tardiva all’esito della proposizione dell’impugnazione principale ;
C.C. 22.11.2023
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in conclusione, la particolare rilevanza della questione di diritto sostanziale posta con il ricorso principale e la contiguità della questione di diritto processuale posta con il ricorso incidentale a quelle rimesse alle Sezioni Unite, rendono opportuna la trattazione dei ricorsi medesimi in pubblica udienza , da celebrarsi all’esito della pr onuncia del massimo consesso di questa Corte.
Per Questi Motivi
La Corte rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza, da celebrarsi all’esito della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso iscritto al n. 23425/2016 R.G., oggetto di ordinanza interlocutoria 17/07/2023, n. 20588.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione