Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6639 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6639 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 18401-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimate – e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Differenze retributive
Codatorialità
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/12/2025
CC
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1428/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2022 R.G.N. 3888/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4681/2028 il Tribunale di Roma aveva così statuito: aveva dichiarato che tra l’attrice NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall’1 gennaio 2010 al 31 maggio 2014 con inquadramento nel livello quadro B del CCNL Turismo e, per l’effetto, aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della COGNOME della somma di € 10.601,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31 maggio 2014 al saldo; – aveva, invece, rigettato le domande proposte dalla COGNOME nei confronti delle altre convenute RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; – aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali, come liquidate, in favore del difensore anticipatario della COGNOME; -aveva, invece, condannato quest’ultima al rimborso delle spese processuali, come liquidate, in favore delle altre due società.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma provvedeva come segue: – rigettava gli appelli incidentali proposti, rispettivamente, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE contro la suddetta sentenza di primo grado; – in parzia le accoglimento dell’appello principale proposto dalla COGNOME avverso la stessa sentenza, confermata nel resto, dichiarava che fra l’appellante principale e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quali co-datori di lavoro, era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 7.11.2008 al 31.5.2014 con inquadramento nel livello quadro A del CCNL Turismo e, per l’effetto, condannava dette due società, in solido fra loro, al pagamento in favore della COGNOME della somma di € 21.655,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni dei crediti al soddisfo; provvedeva ad un nuovo regolamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, come specificato in dispositivo.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale dava preliminarmente atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado circa la reiezione delle pretese di NOME COGNOME rispetto alla RAGIONE_SOCIALE e in relazione all’ultimo periodo di lavoro svolto dalla stessa, nel corso dell’anno 2016, con RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso, la Corte, dopo aver sintetizzato il contenuto dei quattro motivi dell’appello principale della lavoratrice (rispetto ai quali riteneva speculari i contrapposti appelli incidentali delle due società), giudicava fondato detto gravame laddo ve la lavoratrice lamentava l’erroneità del mancato accoglimento delle sue rivendicazioni per l’intero periodo ora oggetto di controversia (e, cioè, dal 7 novembre 2008 al 31 maggio 2014, tenendo conto del difetto
d’impugnazione circa il periodo seguente), anziché dal 1 gennaio 2010 al 31 maggio 2014; riconosceva, quindi, il rivendicato inquadramento nel livello quadro A (invece che il livello quadro B, riconosciuto dal primo giudice) del c.c.n.l. Turismo per l’inte ro detto periodo, nonché il regime di codatorialità di tale rapporto rispetto alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, con condanna di queste ultime, in via solidale, al pagamento della somma indicata in dispositivo, oltre accessori.
La Corte, invece, riteneva che non potesse trovare accoglimento l’ulteriore doglianza dell’appellante principale relativa al mancato riconoscimento del diritto della lavoratrice alla ricostruzione del proprio trattamento previdenziale e al versamento dei relativi importi a titolo di contributi; giudicava infondati gli appelli incidentali delle due società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste l’intimata COGNOME NOME con controricorso.
Contro la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche la RAGIONE_SOCIALE (il cui procedimento non ha assunto diverso numero di R.G.), parimenti a mezzo di cinque motivi; anche a questo ricorso (da qualificare come incidentale) resiste la COGNOME con altro controricorso.
Rispetto ad entrambi i ricorsi per cassazione l’altra intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Tutte le parti costituite hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del primo ricorso di RAGIONE_SOCIALE sono sintetizzati dalla stessa parte come segue:
Con il primo motivo denuncia: ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed ha carattere decisivo per aver la Corte d’Appello di Roma omesso di valutare che nel primo periodo contrattuale int ercorso tra l’architetto COGNOME e la sola società RAGIONE_SOCIALE, non poteva rinvenirsi alcuna codatorialità -art. 360 n. 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione al caso di specie dell’art. 30 d.lgs. n. 276/2003 art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Con il secondo motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 2935 cod. civ. per avere la Corte distrettuale errato nell’escludere la prescrizione dei crediti dell’architetto COGNOME per differenze retributive -art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Con il terzo motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. divieto di nuove domande e di produzione di nuovi documenti in appello -per aver la Corte d’Appello di Roma errato nel consentire all’architetto COGNOME di cambiare la domanda e di produrre nuovi documenti nel giudizio di secondo grado’.
Con il quarto motivo denuncia: ‘illegittima applicazione al rapporto di lavoro del ccnl turismo -violazione e falsa applicazione dell’art. 2070 c.c. art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’Appello applicato impropriamente alla fattispecie in esame il CCNL del Turismo anziché il CCNL del Commercio ed ignorato la produzione del
regolamento aziendale da parte della società RAGIONE_SOCIALE -art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Con il quinto motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. art. 360 n. 3 c.p.c. -per avere la Corte distrettuale omesso di individuare correttamente gli elementi indicatori del lavoro autonomo, omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
RAGIONE_SOCIALE riassume come segue i motivi del suo ricorso successivo:
Con il primo motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. art. 360 n. 3 c.p.c. -per avere la Corte distrettuale omesso di individuare correttamente gli elementi indicatori del lavoro autonomo, omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -art. 360 n. 5 c.p.c.’.
Con il secondo motivo denuncia: ‘omesso esame di un fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed ha carattere decisivo -co-datorialità -art. 360 n. 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione al caso di specie dell’art. 30 d.lg s. n. 276/2003 -art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Con il terzo motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 2935 cod. civ. per aver la Corte distrettuale errato nell’escludere la prescrizione dei crediti dell’architetto COGNOME per differenze retributive -art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Con il quarto motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. divieto di nuove domande e di
produzione di nuovi documenti in appello -per aver la Corte d’Appello di Roma errato nel consentire all’architetto COGNOME di cambiare la domanda e di produrre nuovi documenti nel giudizio di secondo grado -art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Con il quinto motivo denuncia: ‘illegittima applicazione al rapporto di lavoro del ccnl turismo -violazione e falsa applicazione dell’art. 2070 c.c. art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’Appello distrettuale applicato impropriamente alla fattispecie in esame il CCNL del Turismo anziché il CCNL del Commercio -art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Rileva preliminarmente il Collegio che, come già risulta dalle sintesi di tali motivi delle società ricorrenti ora esposte (e resta confermato dall’esame dello sviluppo delle stesse censure), i cinque motivi di ricorso, rispettivamente, formulati da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE sono pressoché sovrapponibili e sono soltanto proposti in differente ordine d’esposizione da ognuna delle due società.
13.1. Più nello specifico: a) il primo motivo del ricorso successivo corrisponde al quinto motivo dell’anteriore ricorso; b) il secondo motivo del ricorso successivo corrisponde al primo motivo del precedente ricorso; c) il terzo motivo del ricorso successivo corrisponde al secondo motivo del primo ricorso; d) il quarto motivo del ricorso successivo corrisponde al terzo motivo del primo ricorso; d) infine, il quinto motivo del ricorso successivo corrisponde al quarto motivo del primo ricorso.
Tanto premesso e rilevato, il primo motivo del ricorso principale e il correlativo secondo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis , Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020). Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).
Ebbene, le ricorrenti in tali due pressoché identici motivi si riferiscono circa la medesima questione della c.d. codatorialità ai differenti mezzi sub n. 3) ed al n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.
Inoltre, dal consistente svolgimento di tali due censure (cfr. pagg. 15-22 del primo ricorso e pagg. 20-27 del ricorso successivo) si desume chiaramente che le ricorrenti, in realtà, criticano anche l’accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale sul tema della codatorialità.
Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo del primo ricorso e per il correlativo quinto motivo del ricorso successivo.
Invero, pure in tali censure si riscontra la commistione di mezzi di ricorso per cassazione eterogenei, ossia, nuovamente di quelli di cui ai n. 3) e n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.
19.1. Inoltre, entrambe le ricorrenti si riferiscono ad eccezioni e deduzioni difensive che la sola RAGIONE_SOCIALE (così anche nel ricorso della RAGIONE_SOCIALE: v. pagg. 35-36 del ricorso di quest’ultima) avrebbe svolto circa l’applicabilità del CCNL Commercio piuttosto che del CCNL Turismo, e che si assume che la C orte d’Appello avrebbe ‘del tutto ignorato’.
Trascurano di considerare le ricorrenti che, come riferito in narrativa, già il primo Giudice aveva parzialmente accolto le domande della lavoratrice, facendo esplicito riferimento anche nel dispositivo di sentenza al ‘c.c.n.l. turismo’ e che le stesse avevano assunto la veste di appellanti incidentali in secondo grado. Esse, tuttavia, neppure deducono attualmente che la Corte distrettuale non si sarebbe pronunciata su un loro motivo d’impugnazione, in ipotesi formulato in via subordinata sul punto; motivo che non emerge dal testo dell’impugnata sentenza e che le ricorrenti non trascrivono negli esatti termini con i quali esso sarebbe stato sottoposto al giudice dell’appello.
In ogni caso, esse avrebbero dovuto qui far valere a riguardo il vizio di omessa pronuncia sulla stessa ex art. 112 c.p.c. deducendo a riguardo la nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c .
Infine, le ulteriori questioni che le ricorrenti pongono nei loro speculari motivi (circa l’esatta norma del CCNL Turismo cui fare riferimento e circa l’omesso rilievo officioso della mancata produzione di copia dello stesso CCNL, da parte della Corte di merito) sono, a tacer d’altro, nuove in questa sede (non risultando trattate nell’impugnata sentenza).
Parimenti inammissibili sono il quinto motivo del ricorso principale e lo speculare primo motivo del ricorso incidentale.
Pure queste censure come quelle già vagliate si riferiscono promiscuamente alle ipotesi di cui al n. 3) e al n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.
Inoltre, le ricorrenti in tali doglianze, dopo aver individuato il passaggio motivazionale presente a pag. 25 dell’impugnata sentenza quale oggetto di censura, deducono, ancora una volta all’unisono, che: ‘Le affermazioni astratte e aspecifiche della C orte d’Appello di Roma, che effettuano un mero richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, costituiscono una non pronuncia, ovvero una pronuncia apparente, su un punto decisivo della controversia’.
Le speculari doglianze non risultano aderenti alla ratio decidendi della Corte di merito in punto di natura subordinata del rapporto.
In particolare, la Corte – dopo aver trascritto nella propria decisione la diffusa motivazione resa dal Tribunale circa ‘la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato’ (cfr. pagg. 23 -25 della sentenza gravata, ma v. anche il precedente richiamo alle pagg. 7-10) , ha considerato che: ‘Gli appelli incidentali delle due società appellate-appellanti, rispettivamente per i
periodi di ritenuta pertinenza, risultano del tutto generici quanto all’insussistenza della subordinazione, a fronte della pronuncia che, dettagliatamente e con espresso e non avversato in modo adeguato richiamo alle deposizioni testimoniali, ha evidenziato chiaramente ed in modo logico-conseguenziale che le prestazioni lavorative rese nei confronti di entrambe le società, nonostante il carattere tecnico delle stesse, evidenziavano univocamente la sussistenza dei requisiti principali (ed i c.d. elementi e criteri distintivi) propri del contratto a tempo indeterminato subordinato.
Sul punto i rispettivi appelli incidentali che non affrontano le statuizioni del primo giudice in modo efficace e convincente, vanno respinti’.
E’ perciò evidente che non si è in presenza di una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado (che peraltro non è necessariamente nulla in quanto apparente: cfr., tra le altre, Cass. n. 12486/2020; n. 31314/2021), come sembrano adombrare le ricorrenti.
Quasi all’opposto, invero, i giudici di secondo grado hanno testualmente riportato la completa motivazione resa sul tema dal Tribunale, proprio per evidenziare che, rispetto ad essa, gli appelli incidentali delle attuali ricorrenti erano ‘del tutto generic i’. In altre parole, hanno espresso un giudizio sulla mancanza di specificità degli appelli incidentali circa la natura subordinata del rapporto già ritenuta dal primo giudice.
25.1. Pertanto, una critica ammissibile in sede di legittimità di questa ben precisa ed argomentata valutazione, doveva appunto investire direttamente quest’ultima : va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza d’appello
sia motivata per relationem a quella di primo grado, per ritenere assolto l’onere ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è necessario che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d’appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, al fine di evidenziare che, con la sua pronuncia, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. n. 28581/2025).
In questa diversa chiave, tuttavia, le speculari ed ibride doglianze delle ricorrenti scivolano entrambe nella proposizione di un accertamento fattuale diverso da quello fatto proprio dai giudici di secondo grado (cfr. pagg. 38-39 per il ricorso principale e pagg. 19-20 per il ricorso incidentale).
Sono ancora inammissibili il terzo motivo del ricorso principale e il correlativo quarto motivo di quello incidentale.
In entrambe le censure (di nuovo identiche) le ricorrenti non individuano la parte dell’impugnata sentenza oggetto d’impugnazione e, segnatamente, il punto della stessa sentenza (o di precedente provvedimento ordinatorio) in cui la Corte avrebbe consen tito all’appellante principale di cambiare la domanda e di produrre nuovi documenti nel giudizio di secondo grado.
Neppure deducono di aver eccepito alcunché a riguardo nel corso del secondo grado, il che non emerge dal pur cospicuo testo dell’impugnata sentenza.
27.1. Per altro verso, le ricorrenti non considerano, e quindi non censurano, precisi rilievi della Corte di merito.
Questa, infatti, aveva giudicato ‘irrilevante che la originaria domanda sia stata ridotta, essendo pacificamente ammissibile, come pure la focalizzazione del prospettato collegamento funzionale non più fra tre società (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ), ma fra due (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE)’, ed aveva considerato ‘che il collegamento societario viene ridotto temporalmente, tenendosi conto da parte dell’appellante di quanto emerso anche documentalmente all’esito del processo di primo grado’ (così alla pag. 16 dell’impugnata sentenza).
Infine, sono inammissibili anche il secondo motivo del ricorso principale e il correlativo terzo motivo di quello successivo.
Giova premettere che la Corte di merito si è diffusamente espressa sul tema della prescrizione, ma per dare risposta alla censura della lavoratrice a mezzo della quale ella contestava ‘il parziale accoglimento da parte del Tribunale dell’eccezione di p rescrizione sollevata in primo grado dalla società RAGIONE_SOCIALE rispetto al rapporto, riqualificato in questa sede in subordinato, dal 7 novembre 2008 al 31 dicembre 2009′ (v. in extenso da fine di pag. 28 alla pag. 30).
29.1. Occorre, inoltre, rimarcare che, come premesso in narrativa, la Corte ha accertato che fra la lavoratrice, da una parte, e la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quali co-datori di lavoro, era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 7.11 .2008 al 31.5.2014, con l’inquadramento sopra detto.
Ebbene, ambedue le quasi identiche censure ora in esame prendono le mosse dal sostenuto ‘erroneo inserimento nella c.d. co-datorialità anche del periodo 2008 e 2009 durante
il quale l’architetto COGNOME aveva un contratto di collaborazione con la sola società RAGIONE_SOCIALE.
30.1. Tuttavia, le censure delle ricorrenti che investivano questo capo dell’impugnata sentenza sono state qui giudicate inammissibili (v. i precedenti §§ 14.-17. di questa motivazione).
Inoltre, i motivi di ricorso ora in esame in punto di prescrizione s’incentrano comunque su accertamenti fattuali diversi da quelli operati dai giudici di secondo grado, quale quello che ‘il contratto di lavoro concluso tra le parti in data 1 maggio 2 009 … si è risolto consensualmente in data 31 dicembre 2009’ (v. pag. 23 del ricorso), e su una differente lettura delle risultanze processuali, riferita non solo a ‘tale primo periodo contrattuale’, ma anche a quello seguente (v. in particolare pagg. 24-26 del ricorso).
In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere giudicati inammissibili.
Le ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannate al pagamento in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo (tenendosi conto che la lavoratrice ha resistito a due ricorsi, sebbene quasi identici). Le stesse ricorrenti sono, inoltre, tenute al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove da loro dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida, per ciascuna, in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 02.12.2025.
La Presidente NOME COGNOME