Definizione
Vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 243 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 52% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 13%
- Rigettato 52%
- Inammissibile 28%
- Estinto 1%
- Altro 6%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. Lavoro90%
- Civile Sez. 69%
- Civile Sez. 11%
Precedenti più richiamati
- Cass. 3303/2016in 5 provvedimenti
- Cass. 14434/2015in 22 provvedimenti
- Cass. S.U. 379/1999in 15 provvedimenti
- Cass. 332/2018in 5 provvedimenti
- Cass. 17533/2017in 5 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'Ispettorato del Lavoro ha sanzionato una società di ristorazione per oltre 68.000 euro a causa dell'impiego di personale di sala e di sicurezza privo di regolare contratto. L'azienda sosteneva l'assenza di subordinazione e contestava la testimonianza resa dalle stesse lavoratrici, oltre a invocare una diversa sentenza favorevole ottenuta contro l'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando integralmente le sanzioni. I giudici hanno stabilito che mansioni pratiche come servire ai tavoli con divisa, le istruzioni inviate via SMS e i compensi continuativi provano il lavoro in nero. Inoltre, le dipendenti coinvolte possono legittimamente testimoniare contro l'azienda nel processo relativo alle sanzioni amministrative, poiché non vantano un interesse processuale diretto sulla sanzione stessa.
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Un ente pubblico sanitario ha inquadrato una lavoratrice con contratti di collaborazione autonoma per attività di ricerca. Nei fatti, la dipendente svolgeva mansioni di segreteria con orari fissi e compiti ordinari. I giudici di merito hanno accertato la natura subordinata dell'impiego, condannando l'ente al versamento dei contributi e delle differenze retributive. Hanno anche liquidato dieci mensilità a titolo risarcitorio in via automatica. La Corte di Cassazione ha confermato l'esistenza del rapporto subordinato mascherato da falsa collaborazione autonoma. Tuttavia, gli Ermellini hanno cassato il risarcimento del danno con rinvio. Nella pubblica amministrazione il danno non può essere riconosciuto automaticamente, salvo che sia dimostrata la violazione europea sulla reiterazione abusiva dei termini contrattuali. Negli altri casi il lavoratore deve provare il pregiudizio effettivo subito.
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L'INPS e l'INAIL pretendevano da un'azienda il pagamento dei contributi per un ex apprendista, presumendo un rapporto a tempo pieno di quaranta ore settimanali sino a un infortunio. L'azienda contestava la pretesa chiedendo l'accertamento negativo del debito. La Corte d'Appello confermava la natura subordinata del rapporto, ma accertava che l'attività si svolgeva solo per due o tre giorni alla settimana; ciononostante, rigettava la domanda senza ridurre la somma richiesta dagli enti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa: l'obbligo contributivo non può essere preteso per quaranta ore settimanali se il giudice accerta un orario effettivo ridotto. La sentenza è stata cassata con rinvio per rideterminare gli importi dovuti.
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Gli eredi di un collaboratore comunale hanno richiesto il riconoscimento di un rapporto subordinato e il pagamento delle differenze retributive per l'attività svolta per diciannove anni nell'ambito dei lavoratori socialmente utili. I ricorrenti sostenevano che la reiterazione continuativa dei progetti e l'inserimento stabile nell'organico dell'ente integrassero un vero impiego pubblico di fatto. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto le domande, accertando che le mansioni svolte corrispondevano a quelle previste dai progetti approvati. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso. I giudici hanno chiarito che la semplice successione di progetti non trasforma il rapporto in subordinato: per ottenere le differenze stipendiali tramite l'articolo 2126 del codice civile occorre provare sia lo stabile inserimento sia la radicale deviazione delle mansioni rispetto alle finalità progettuali approvate.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Ente Pubblico e dell'Istituto di previdenza dei giornalisti. L'Ente era stato condannato a versare i contributi previdenziali giornalisti per due lavoratori dell'ufficio stampa, riconosciuti come subordinati, mentre per un terzo la subordinazione era stata esclusa. L'Istituto ha contestato l'esclusione, e l'Ente la necessità dei contributi, sostenendo la natura di collaboratori esterni e l'assenza di concorso pubblico. La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che l'attività negli uffici stampa pubblici è giornalistica e comporta l'iscrizione all'INPGI, indipendentemente dal tipo di contratto o concorso. Ha anche ritenuto corretta l'esclusione della subordinazione per il terzo lavoratore. Le spese sono state compensate.
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Una lavoratrice ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive per l'attività svolta presso la società gestita dal marito e dai cognati. La società datrice di lavoro si è difesa sostenendo che l'attività rientrasse nell'alveo della collaborazione familiare gratuita o dell'impresa familiare. I giudici hanno invece accertato la presenza di ordini precisi, continuità lavorativa e retribuzione fissa mensile. La Corte di Cassazione ha confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'impresa familiare. I giudici di legittimità hanno ribadito che la tutela dell'impresa familiare opera solo in via residuale, cedendo il passo quando emerge l'effettivo vincolo di subordinazione aziendale.
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Una giornalista ha collaborato per quasi quattordici anni con un'agenzia di stampa, garantendo una costante copertura informativa locale e nazionale. La lavoratrice ha quindi richiesto l'accertamento del lavoro subordinato giornalistico, la qualifica di redattore, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno con reintegrazione. I giudici territoriali hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto per la continuità delle prestazioni e la costante disponibilità richiesta. L'agenzia editoriale ha impugnato la decisione in Cassazione. Successivamente l'azienda ha depositato formale rinuncia all'impugnazione, pienamente accettata dalla lavoratrice. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza addebito di spese, rendendo definitiva la tutela e la vittoria piena della lavoratrice.
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Un ente previdenziale ha contestato a un'associazione la stipulazione di collaborazioni prive di un piano lavorativo dettagliato, chiedendo il versamento dei relativi contributi e delle sanzioni per dipendenti subordinati. L'ente associativo e i lavoratori hanno contestato l'addebito sostenendo l'autonomia delle prestazioni. La Corte di Cassazione ha confermato che l'utilizzo di un contratto a progetto generico, coincidente con la normale attività istituzionale dell'ente, comporta l'automatica trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato per legge (ope legis). I giudici non devono compiere ulteriori indagini sull'effettivo svolgimento del lavoro quando manca la specificità dell'obiettivo. L'associazione perde il ricorso ed è tenuta a pagare tutti i contributi previdenziali e le spese di lite.
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Il Lavoratore ha prestato servizio per anni presso L'Azienda Sanitaria con contratti formalmente definiti di collaborazione coordinata e continuativa. Nei fatti la prestazione mostrava tutti i tratti della dipendenza: orari fissi, uso di strumenti dell'ente e direttive gerarchiche. La Corte d'Appello ha riconosciuto la sussistenza di una falsa collaborazione e lavoro subordinato di fatto, applicando l'articolo 2126 del Codice Civile e condannando l'ente pubblico al pagamento delle differenze retributive basate sul contratto collettivo della Categoria D. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando che l'inserimento stabile nell'organizzazione pubblica attribuisce al dipendente il diritto allo stesso trattamento economico dei lavoratori di ruolo per il periodo lavorato e condannando il datore pubblico alle spese.
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Un collaboratore ha citato in giudizio una società per chiedere il riconoscimento del lavoro subordinato e il pagamento di differenze retributive. In secondo grado, i giudici hanno ribaltato la decisione favorevole iniziale, ritenendo non provata l'esistenza di direttive stabili da parte dell'azienda. Il lavoratore ha quindi presentato ricorso in Cassazione lamentando un'errata interpretazione delle testimonianze. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il controllo e la valutazione delle prove spettano esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti. La Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda sotto la maschera di un presunto vizio di legge. Il lavoratore ha perso definitivamente la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di lite e del doppio contributo.
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Una lavoratrice ha citato in giudizio la suocera chiedendo oltre quarantamila euro per differenze retributive maturate come commessa in un negozio di abbigliamento. I giudici di merito hanno respinto la domanda escludendo il rapporto di lavoro subordinato per la presenza di un legame familiare, un evidente cointeressamento nell'attività e l'interruzione della collaborazione contestuale alla separazione coniugale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sancendo un principio cardine in materia di lavoro subordinato tra parenti. L'assenza di convivenza esclude la presunzione di gratuità ma non crea automaticamente la subordinazione. Chi reclama una retribuzione deve sempre provare rigorosamente l'assoggettamento agli ordini datoriali e la natura onerosa delle prestazioni.
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Un autotrasportatore ha agito in giudizio contro una società lattiero-casearia per far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, chiedendo oltre 200.000 euro tra differenze retributive, TFR e contributi previdenziali. Il lavoratore sosteneva di aver svolto mansioni esecutive sotto le direttive aziendali, nonostante una serie di contratti formali di appalto per il trasporto latte. I giudici di merito hanno respinto la richiesta, rilevando che l'uomo operava come piccolo padroncino autonomo ed era esposto al rischio di impresa. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le decisioni precedenti, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il trasportatore al pagamento delle spese legali.
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Un socio accomandante ha richiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della società commerciale di famiglia, domandando il pagamento di differenze retributive per le mansioni di commesso e magazziniere. I giudici di merito hanno respinto la domanda. Il socio non riceveva direttive, non subiva controlli e percepiva unicamente la quota annuale degli utili societari invece di uno stipendio fisso. Il rispetto di un orario pomeridiano coincideva semplicemente con l'apertura del negozio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando l'assenza di subordinazione e condannando il ricorrente alle spese processuali.
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Un lavoratore ha prestato servizio presso un'Azienda Sanitaria pubblica con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Nella realtà operativa, la prestazione presentava tutti i tratti dell'impiego dipendente: orario fisso, compiti ordinari, vincolo di gerarchia e assenza dei requisiti di autonomia previsti dalla legge. Il lavoratore ha richiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto e il pagamento delle relative differenze di retribuzione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, riscontrando un Lavoro subordinato di fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente sanitario, stabilendo che la nullità del contratto d'origine non cancella il diritto al trattamento economico previsto dal contratto collettivo di categoria per le mansioni svolte.
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Una lavoratrice ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e l'inefficacia del licenziamento verbale subito da un'impresa. La Corte d'Appello ha respinto la domanda. I giudici hanno accertato che le mansioni avvenivano solo su chiamata e in base alla disponibilità della donna, senza orari fissi o continuità. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice. Il giudice di legittimità non può rivalutare le testimonianze e le prove di fatto già esaminate in modo logico nei gradi precedenti. Gli elementi sussidiari come i voucher o l'uso di strumenti aziendali non bastano a dimostrare la subordinazione in assenza di un potere direttivo e disciplinare effettivo.
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Una lavoratrice ha svolto mansioni per oltre nove anni presso un'Azienda Sanitaria Pubblica tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Successivamente ha richiesto il riconoscimento del lavoro dipendente e il pagamento delle differenze retributive. La Corte d'Appello ha accertato la presenza di un falso lavoro autonomo nella pubblica amministrazione, evidenziando che la donna osservava orari di servizio, usava beni aziendali ed era soggetta al potere direttivo dei superiori. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione dichiarando inammissibile il ricorso dell'ente sanitario. In base all'articolo 2126 del Codice Civile, la lavoratrice ha diritto al trattamento economico spettante al dipendente pubblico di pari livello per tutto il periodo lavorato.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Lavoratore che, pur avendo contratti di collaborazione, svolgeva di fatto un lavoro subordinato per un Ente Pubblico. I giudici di merito avevano riconosciuto la qualificazione rapporto di lavoro come subordinato, condannando l'Ente al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva. La Cassazione ha confermato la natura subordinata del rapporto. Ha però chiarito che il Lavoratore non può chiedere direttamente la regolarizzazione dei contributi, diritto spettante all'ente previdenziale. Inoltre, ha stabilito che la prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego decorre durante il rapporto, a differenza del settore privato, per la mancanza di stabilità reale.
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Un lavoratore ha citato in giudizio due distinte società agricole chiedendo la condanna solidale al pagamento di oltre 1,2 milioni di euro per mansioni asseritamente prestate dal 1952 al 2013. I giudici di merito hanno respinto la domanda per mancata prova dell'esistenza di un unico centro di interessi e per incompatibilità delle mansioni con la carica di amministratore unico rivestita per anni dal richiedente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del prestatore d'opera, confermando l'assenza di un valido rapporto di lavoro subordinato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Una lavoratrice ha prestato servizio per oltre sette anni presso un'Azienda Sanitaria Locale mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa prorogati nel tempo. L'Ente ha impiegato la dipendente in mansioni ordinarie d'ufficio sotto il controllo gerarchico dei responsabili, per sopperire a una cronica carenza di organico e senza uno specifico progetto. I giudici hanno accertato la natura subordinata del rapporto. L'Ente pubblico non può convertire il contratto a tempo indeterminato per assenza di concorso, ma deve corrispondere le differenze retributive previste dal contratto collettivo nazionale in base alle mansioni effettive, ai sensi dell'articolo 2126 del Codice Civile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando integralmente il diritto dell'erede della lavoratrice a ottenere i relativi importi economici e condannando l'amministrazione al pagamento delle spese legali.
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L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) ha impugnato una sentenza che negava la natura giornalistica del lavoro di alcuni fotografi per un'Azienda Editoriale, escludendo i relativi contributi. La Corte di Cassazione, esaminando la questione della **subordinazione giornalistica fotografi**, ha stabilito che i fotografi che forniscono contenuti informativi, sono stabilmente inseriti nell'organizzazione editoriale e ricevono direttive, anche senza una postazione fissa o orari rigidi, svolgono attività giornalistica. La Corte ha accolto il ricorso dell'INPGI, rigettando quello dell'Azienda, e ha rinviato il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione conforme a questi principi.
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