Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 605 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 605 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3720/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE DE CV, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3892/2022 depositata il 10/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore alimentare, avendo interesse ad essere presente nel mercato messicano, ha fatto accordo con un’altra società, RAGIONE_SOCIALE, e con NOME COGNOME – in rappresentanza di altra società, RAGIONE_SOCIALE – al fine di costituire una apposita società di diritto messicano. In data 19 luglio 2016 è stato quindi stipulato tra RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) e RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) un contratto di joint venture , in forza del quale le parti hanno costituito, per una quota di partecipazione del 50% ciascuna, una società di diritto messicano –RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) per importare, distribuire e produrre in Messico i prodotti alimentari a marchio RAGIONE_SOCIALE del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
I prodotti a marchio RAGIONE_SOCIALE sono stati venduti nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), consociata di RAGIONE_SOCIALE.
Sorti contrasti sulla esecuzione del mandato, tra le due parti, COGNOME, da un lato, e le due società controparti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, è stata raggiunta una transazione. Tuttavia, sostiene l ‘ attuale ricorrente che le controparti non hanno dato esatta esecuzione agli obblighi assunti con tale transazione, che in particolare sarebbe stata disattesa da RAGIONE_SOCIALE: in altri termini, quest’ultima avrebbe effettivamente incassato una certa somma dai clienti, che però non avrebbe passato, secondo gli accordi, a RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, la società RAGIONE_SOCIALE (consorella di RAGIONE_SOCIALE), che aveva dato luogo insieme a COGNOME alla società messicana, ha ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per 100 mila euro, adducendo di averne diritto in base alla transazione de qua ; decreto a cui COGNOME si è opposta con l’argomento che aveva dato delega a RAGIONE_SOCIALE e che quindi era a questa ultima società che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto chiedere il pagamento, e altresì che comunque RAGIONE_SOCIALE non aveva fatto il possibile per recuperare i crediti dai clienti (destinatari dei prodotti).
Questi argomenti sono stati accolti dal Tribunale di Milano, che ha revocato il decreto ingiuntivo. Ma la Corte di Appello di Milano, in riforma di tale decisione, ha confermato l’ingiunzione .
Ricorre pertanto COGNOME con cinque motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, cui resistono sia TARGA_VEICOLO che TARGA_VEICOLO, entrambe con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 In via preliminare la società RAGIONE_SOCIALE eccepisce la nullità della notifica nei suoi confronti.
Infatti, assume di essere stata contumace in secondo grado, ed osserva che il ricorso per cassazione è stato notificato al difensore nel domicilio eletto, quello di primo grado, e non alla parte personalmente.
1.2 L’eccezione va respinta.
Costituisce sì regola che <> (S.U. 10817/2008). Ma il vizio è sanato dalla costituzione in giudizio del destinatario (Cass. 2759/ 2012; Cass. 26091/ 2017).
2.1 La ratio decidendi
COGNOME quale appellata ha proposto eccezione di giudicato interno.
La Corte di Appello ha replicato che la mancata impugnazione di argomenti che non assurgano a capo autonomo di sentenza non provoca giudicato, e che l’appellante aveva impugnato per intero la pronuncia di primo grado opponendo una diversa interpretazione complessiva della transazione.
Nel merito, il giudice di appello ha osservato che: a) COGNOME si era obbligata a pagare in anticipo senza opporre eccezione, nel senso che era stata concordata una clausola solve et repete ; b) COGNOME non poteva invocare il beneficio di escussione in quanto l’accordo non prevedeva una delegazione di debito, ossia non istituiva RAGIONE_SOCIALE come ulteriore debitore, ma prevedeva una mera delegazione di pagamento a quest’ultimo.
In altri termini, il giudice di primo grado aveva ritenuto inefficace la clausola di immediato pagamento senza eccezioni ( solve et repete ) sul presupposto che, se si fosse fatta valere quella clausola il risultato sarebbe stato che la somma, pagata da COGNOME (che non poteva dunque opporre eccezioni) sarebbe stata da restituire alla stessa COGNOME, la quale nel merito aveva ragione, poiché la controparte aveva incassato i soldi del corrispettivo ma non li aveva versati.
Invece la Corte di Appello si è limitata a rilevare che la clausola di pagamento senza eccezioni era valida e che dunque la questione di ciò che COGNOME avrebbe potuto eccepire – e di fatto eccepiva – non doveva porsi, con la conseguenza che la causa è stata decisa sul preliminare rilievo che COGNOME si era obbligata al pagamento senza possibilità di opporre eccezioni. Questa ratio viene impugnata nel modo seguente.
2.2 Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c.
Si osserva che il giudice di primo grado aveva rapportata l’efficacia condizionata del patto ( solve et repete ) alla effettiva attività di recupero dei crediti ed alla verifica contabile. Ossia, secondo la ricorrente, il Tribunale aveva deciso nel senso che la clausola solve et repete diventava efficace una volta espletate quelle due verifiche: detta statuizione -cioè della efficacia condizionata della clausola, e non della efficacia incondizionata non sarebbe stata impugnata, diventando definitiva, in tal modo condizionando il merito della pretesa.
Questa tale statuizione è evidentemente autonoma, ovvero costituisce capo autonomo di sentenza.
2.3 Il motivo è infondato.
Ferma restando la regola per cui, in caso di appello, <> (così Cass. 40276/ 2021; e v. pure Cass. 20951/ 2022 e Cass. 27246/ 2024), non solo – come emerge dallo stesso passo della sentenza di primo grado riportato dalla ricorrente – quello della efficacia condizionata della clausola era un argomento per poter escludere obbligo di solve et repete , ma altresì vi è che, avendo la parte soccombente impugnato l’intera decisione in ordine al significato ed ai presupposti della clausola, ossia avendo la parte contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha escluso quell’obbligo, ha di conseguenza impugnato pure la decisione che tale obbligo fosse condizionato.
In altri termini, la tesi della ricorrente è che il Tribunale ha accertato che la clausola era condizionata a determinati adempimenti posti a carico delle controparti e ha altresì accertato che detti adempimenti non sono stati effettuati; ha concluso dunque che la clausola solve et repete non era efficace.
Questo capo di sentenza è stato chiaramente impugnato, come emerge dalla sentenza di secondo grado che, in accoglimento dell’appello, afferma la natura non condizionata della clausola di solve et repete , e dunque afferma un principio opposto a quello del Tribunale: id est dichiara che
COGNOME, in base a quella clausola, doveva pagare a prescindere, e poi semmai farsi restituire quanto non dovuto di quel pagamento.
Se ne deve dedurre che l’appello ha avuto ad oggetto un capo incompatibile con quello prospettato dalla ricorrente.
L’affermazione richiamata da quest’ultima , ed alla quale essa attribuisce il valore di un capo autonomo, è la seguente: <> (p. 13 della sentenza di primo grado).
Una siffatta statuizione, di per sé, integra un mero argomento, e comunque è stata impugnata mediante l’impugnazione del l’intero capo di sentenza relativo alla efficacia – condizionata o meno – della clausola. Il che conduce alla infondatezza del motivo in esame.
3.1 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1462 c.c.
La tesi è la seguente.
La Corte di Appello, come si è visto, ha ritenuto efficace la clausola solve et repete , e pertanto ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE in base a questa dovesse pagare senza opporre eccezioni. Avrebbe potuto opporle solo in presenza di domanda di nullità, annullabilità o rescissione del contratto, che però non è mai stata formulata.
Secondo la ricorrente, però, la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente stessa aveva in realtà sollevato due eccezioni, a fronte della richiesta di pagamento immediato ( solve et repete ): la prima di avvenuta estinzione del suo debito (e dunque del fatto che alcunché era dovuto); la seconda per il mancato avveramento della condizione sospensiva (p. 19 del ricorso).
In entrambi i casi erano stati eccepiti fatti estintivi dell’obbligazione estranei alla sfera del debitore: nel primo caso, in quanto la somma era stata
incassata da un terzo; nel secondo, in quanto la condizione presuppone un evento estraneo.
Inoltre, la Corte di Appello non avrebbe considerato che sussistevano le condizioni perché fossero integrati i gravi motivi di cui all’art. 1462, secondo comma, c.c. Ed essi sarebbero stati, per l’appunto, nell’avvenuto adempimento parziale.
3.2 Il motivo è infondato.
Innanzitutto, come emerge inequivocamente dal suo contenuto, la ricorrente non ha proposto eccezioni di nullità, annullabilità o rescissione del contratto, le sole in presenza delle quali la clausola solve et repete non avrebbe avuto effetto.
Non possono considerarsi tali, infatti, le eccezioni di avvenuta (parziale) estinzione della obbligazione o di non avveramento della condizione, che attengono semmai al profilo dell’adempimento e della efficacia. Né rileva che l’inefficacia o l’ estinzione dipendano da fatti estranei al debitore, che è circostanza irrilevante, poiché la clausola solve et repete non ha efficacia solo nei casi in cui l’obbligato fondatamente eccepisce che il contratto è nullo, annullabile o rescindile, e non quando invoca circostanze che attengono alla esecuzione del contratto stesso.
Allo stesso modo la censura di non aver sospeso l’efficacia per gravi motivi non ha consistenza, incorrendo nella inammissibilità in quanto presuppone circostanze di fatto (gravità dell’inadempimento e mutamento delle condizioni patrimoniali) in questa sede non accertabile, diversamente da quanto ha potuto effettuare il giudice di merito, alla cui discrezionale valutazione quelle circostanze sono quindi rimesse.
4.1 Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c.
La Corte di Appello non avrebbe tenuto in conto una eccezione ritualmente sollevata in primo grado e poi ripetuta in appello.
La ricorrente, infatti, avrebbe eccepito l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE che aveva incassato i corrispettivi delle vendite ai clienti senza però passarli a RAGIONE_SOCIALE, causando dunque la reazione di quest’ultima che poi ha agito verso RAGIONE_SOCIALE. 4.2 Il motivo è infondato.
La Corte di Appello, con palese correttezza, ha ritenuto che l’eccezione non andava presa in conto; id est , poiché COGNOME si era obbligata a pagare senza potere – per l’appunto – eccepire, aveva errato il giudice di primo grado a considerare tale eccezione: <> (p. 10 della sentenza)
5.1 Il quarto motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Questo motivo è sviluppo del precedente, nel senso che viene formulato per l’ipotesi che si ritenga che la corte territoriale abbia deciso sulla eccezione di cui sopra, implicitamente rigettandola.
Caso nel quale, si osserva, che allora si sarebbe tenuto conto del fatto che COGNOME ha incassato la somma e che, dunque, ciò ha comportato estinzione del credito di RAGIONE_SOCIALE (cui la somma avrebbe dovuto da RAGIONE_SOCIALE essere versata).
5.2 Il motivo è inammissibile, in quanto esterno alla ratio decidendi .
La Corte di Appello ha soltanto ritenuto che, poiché con la clausola solve et repete , come si è visto, COGNOME si era obbligata a pagare senza opporre eccezioni, era di conseguenza precluso esaminarle tali eccezioni, quali che esse fossero, compresa quella di parziale estinzione del credito.
6.1 Con il quinto motivo la ricorrente prospetta violazione del del D. Lgs. 231/2002 e dell’art. 1224 c.c.
La tesi è la seguente.
Con il decreto ingiuntivo erano stati riconosciuti gli interessi moratori; la ricorrente aveva eccepito che non erano dovuti, in quanto l’obbligazione non nasceva da una transazione commerciale, ossia da un contratto di commercio tra due imprese, bensì da una transazione della lite.
Nonostante ciò, il giudice di appello ha riconosciuto gli interessi moratori.
6.2 Il motivo è inammissibile.
Come pure eccepito dalle controricorrenti, la questione, fatta valere in primo grado, non è stata specificamente riproposta in appello, laddove l ‘ attuale ricorrente si è limitata a richiamare genericamente le eccezioni sollevate nel grado precedente, ma senza specificare che intendeva anche contestare il diritto agli interessi nella misura prevista da l. 231/2002.
Né nel corso del motivo la ricorrente dimostra il contrario, in quanto non illustra il contenuto della eccezione riproposta in appello, contenuto da cui avrebbe potuto evincersi che in modo espresso e specifico era stata richiamata la questione degli interessi qui fatta valere.
Il ricorso, in conclusione, va rigettato, ma le spese del giudizio di legittimità , in considerazione dell’alterno esito del la causa ed in considerazione altresì degli evidenti profili di merito della pretesa di COGNOME, meritano compensazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME