Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33930 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21282/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratore di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 1971/2023, pubblicata in data 17 marzo 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice principale, e NOME e NOME COGNOME, quali fideiussori, proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., con cui si intimava il pagamento, in solido, della somma di euro 510.255,03, oltre interessi convenzionali, a titolo di penale per la risoluzione anticipata del contratto di leasing intercorso tra le due società, insistendo per la declaratoria di nullità della clausola penale , prevista all’art. 19 del contratto, per contrarietà al disposto dell’art. 1526, secondo comma, cod. civ. e per la riduzione ad equità della stessa clausola.
Nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, che agisce in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, e all’esito dell’intervento di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito, il Tribunale di Roma, dopo avere disatteso tutte le richieste istruttorie, rigettò l’opposizione.
1.1. La Corte d’appello di Roma, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, ha rilevato la compatibilità della clausola penale con il disposto del secondo comma dell’art. 1526 cod. civ. ed escluso la sussistenza dei presupposti per far luogo alla riduzione della medesima clausola, ritenendo superfluo l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la congruità del prezzo di vendita del bene oggetto di locazione. Ha, infine, fatto proprie le conclusioni del giudice di primo grado in punto di usurarietà degli interessi previsti in contratto, escludendola.
1.2. Avverso la suindicata della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE e, per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
I ricorrenti e RAGIONE_SOCIALE -quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE– hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹ violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 1526, secondo comma, c.c. laddove il Giudice d’Appello ha escluso l’incompatibilità, e la conseguente sanzione di nullità, della clausola penale prevista dall’art. 19 del contratto di leasing con l’art. 1526 c.c.›› .
Lamentano che, a fronte della risoluzione del contratto, la società concedente aveva attivato due distinte azioni monitorie: una prima, volta al recupero dei canoni insoluti alla scadenza, tramite altro decreto ingiuntivo, ottenuto per l’importo di euro 137.096,84, oggetto di separato giudizio di opposizione, per il quale pende ancora il ricorso per cassazione, ed una seconda, oggetto del presente giudizio, per il pagamento della penale contrattuale, prevista dall’art. 19 del contratto, in caso di risoluzione anticipata.
Sostengono, richiamando alcuni precedenti di questa Corte, che tale clausola sarebbe nulla per contrasto con il disposto del secondo comma dell’art. 1526 cod. civ., in quanto consente alla con cedente di conseguire tutto quanto avrebbe ottenuto in linea capitale e interessi se il contratto fosse durato sino alla naturale scadenza, oltre alla possibilità di ottenere l’immobile oggetto di leasing, detratto solo, non il valore dell’immobile, ma quanto la società concedente ha ottenuto dalla vendita del medesimo ; l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ., presuppone, ad avviso dei ricorrenti, che il valore, da riconoscere all’utilizzatore, dell’immobile restituito al leasing sia ancorato a quello di mercato al momento della restituzione e non ad altri meccanismi negoziali idonei a frustrare le esigenze di tutela sottese alla stessa disposizione. Soggiungono che dalla documentazione prodotta nel giudizio di merito emergeva che l’immobile oggetto di locazione, successivamente alla risoluzione del contratto, era stato ceduto al RAGIONE_SOCIALE, gestito da RAGIONE_SOCIALE e costituito da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE.a., che ne deteneva la maggioranza assoluta delle quote, per un controvalore ben al di sotto del suo reale valore di mercato, con evidenti ricadute pregiudizievoli in capo all’utilizzatore.
Con il secondo motivo denunziano ‹‹ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1526 , secondo comma, cod. civ. e dell’art. 1384
c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., laddove il Giudice d’Appello ha negato il giudizio sulla riduzione della clausola penale omettendo di esaminare i vantaggi già ottenuti dal leasing conseguentemente alla risoluzione anticipata del contratto e quelli ottenibili in aggiunta con il riconoscimento della penale ed ha considerato il valore concreto dell’immobile invece del valore di mercato dello stesso›› .
Si dolgono non essersi dalla corte di merito tenuto conto del principio di diritto secondo cu, nel leasing traslativo una clausola penale che preveda il pagamento dei canoni scaduti e a scadere sommati al prezzo di riscatto e detratto il valore dell’immobile è astrattamente ammissibile purché il concedente non consegua un vantaggio ingiusto, ossia un risultato superiore a quello astrattamente conseguibile nel caso di regolare attuazione del regolamento contrattuale, dovendosi, in caso contrario, ridurre la penale secondo equità. Rimarcano di avere evidenziato nel corso del giudizio che il prezzo al quale era stato conferito il bene al RAGIONE_SOCIALE era inferiore a quello di mercato e che la responsabilità per la negligente allocazione al ribasso dell’immobile da parte della concedente non poteva essere addossata all’utilizzatore; lamentano pure che il giudice d’appello avrebbe ritenuto che il valore del bene da prendere in considerazione per valutare l’eccessività della penale non dovesse essere quello di mercato, bensì ‘il valore attuale e concreto del bene’, inteso come ‘concetto molto più complesso e analitico rispetto a quello del mero valore di mercato’.
Lamentano essersi dalle stesse Sezioni Unite con la pronunzia n. 2061/2021 precisato che ‹‹ nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa dovrà essere letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c. ›› .
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in
quanto connessi, sono infondati.
3.1. La Corte territoriale, nell’escludere la nullità della clausola penale, ha anzitutto posto in rilievo che gli allora appellanti, ora ricorrenti, non avevano tenuto distinto il profilo della contrarietà della clausola a norme imperative da quello della sua equità ed ha poi affermato: ‹‹ in ogni caso depone definitivamente nel senso della liceità della pattuizione afferente il cumulo dei canoni già scaduti con quelli maturati oltre al prezzo di opzione, che resta comunque fuori dalla quantificazione dei singoli ratei, attesa la natura traslativa del riscatto, la contestuale previsione di un meccanismo volto a incentivare un comportamento del concedente improntato al principio di correttezza e buona fede e a scongiurare possibili abusi della parte adempiente . Sempre alla stregua del disposto dell’art. 19 del contratto di leasing impugnato, infatti, quest’ultima è tenuta a scomputare dal proprio credito il valore di realizzo dell’immobile che va quindi defalcato dal debito maturato dall’utilizzatore così da evitare la suffocatio debitoris e ricondurre nell’alveo della legittimità il vantaggio ottenuto dal concedente ›› (pag. 7 della motivazione).
3.2. Tale ratio decidendi risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte in materia di leasing traslativo.
Con sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, le Sezioni Unite hanno dato atto che, sino all’entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124, non applicabile ratione temporis al caso di specie, si è affermata la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo (in cui i canoni hanno anche valenza corrispettiva del trasferimento del bene cui la funzione del rapporto è indirizzata, in ragione di un suo apprezzabile valore residuo al momento della scadenza contrattuale, notevolmente superiore al prezzo d’opzione). Da tale distinzione è derivata una diversificazione delle rispettive discipline in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore.
Si è così ritenuto che, mentre al leasing di godimento, in ragione della piena sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni, si applica la regola dettata per i contratti ad esecuzione continuata o periodica dall’art. 1458, primo comma, secondo periodo, cod. civ. -sicché la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite e l’utilizzatore è tenuto a restituire il bene, mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse, oltre al risarcimento del danno per l’inadempimento -diversamente al leasing traslativo si applica, in via analogica, la disciplina dettata dall’art. 1526 cod. civ. nella vendita con riserva di proprietà, per cui l’utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo però diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d’uso, oltre al risarcimento del danno.
Le Sezioni Unite hanno sottolineato come la ratio dell’applicazione analogica dell’art. 1526 c od. civ. risieda nell’esigenza di «porre un limite al dispiegarsi dell’autonomia privata» nel caso di leasing traslativo (così come nella disciplina di origine), al fine di evitare l’ingiustificato arricchimento che sovente si verifica nella prassi commerciale in favore del concedente, il quale, sulla base di uno schema negoziale per lo più unilateralmente predisposto, ottiene sia la restituzione del bene, sia l’acquisizione delle rate riscosse, oltre all’eventuale risarcimento del danno, «ossia più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell’utilizzatore stesso»; non è stata per vero trascurata l’esigenza di fornire un’equilibrata tutela anche al concedente, attraverso la previsione dell’equo compenso e del risarcimento del danno, ma, mediante il bilanciamento con l’istituto della riduzione della penale eccessiva, si è sempre avuta di mira l’equità contrattuale (Cass., sez. U, n. 26531/2021).
Hanno pure rammentato che l’equo compenso contemplato dal primo comma dell’art. 1526 cod. civ. «comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l’uso, ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione» nella sua interezza, come danno emergente e lucro cessante, secondo il cd. principio di indifferenza incarnato dall’art. 1223 c od. civ., in modo «da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto» (Cass., n. 1581/2020; Cass., n. 15202/2018; Cass., n. 888/2014; Cass., n. 73/2010; Cass., n. 4969/2007; Cass., n. 9162/2002). Potendo le parti, nell’esercizio dell’autonomia privata, determinare preventivamente il risarcimento del danno attraverso una clausola penale, ex art. 1382 cod. civ. (come avviene di norma, sulla base di modelli standardizzati del social-tipo “contratto di leasing”), l’operazione integrativa per via analogica include il secondo comma dell’art. 1526 c od. civ. , che consente l’acquisizione delle ‘rate pagate’ come indennità, a titolo di clausola penale (cd. clausola di confisca) e al tempo stesso contempla, conformemente al principio generale ex art. 1384 cod. civ. , la riduzione giudiziale dell’indennità medesima ‘secondo le circostanze’, valutando cioè se tale penale risulti manifestamente eccessiva, sempre al fine di «ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento integrale» (conf. Cass., sez. 3, 12/07/2018, n. 18326).
A ttraverso il filtro dell’art. 1526 c od. civ., la giurisprudenza di questa Corte (richiamata da Cass., sez. U, 26531/2021) ha selezionato, tra le varie clausole standardizzate, quelle meritevoli di
tutela, sempre al fine di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente, nel perseguimento di un equilibrato assetto delle posizioni contrattuali delle parti.
Così, tra le clausole meritevoli di tutela è stata fatta rientrare «la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito» (Cass. Sez. U, 26531/2021, con rinvio a Cass. 15202/2018, Cass., n. 21762/2019; Cass., n. 25031/2019; Cass., n. 1581/2020).
3.3. Ebbene, prevedendo l’art. 19 del contratto di leasing in questione (il cui contenuto è stato ritrascritto a pag. 6 del ricorso), in caso di risoluzione per inadempimento, l’obbligo a carico dell’utilizzatore di restituire il bene e di corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data, ferma restando la facoltà, per il concedente, di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare deve essere determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati al tasso dell’Euribor vigente al momento di sottoscrizione del contratto , ‘dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni, al netto del corrispettivo pattuito per l’opzione’, emerge evidente, alla stregua dei principi sopra sinteticamente richiamati, che non è ravvisabile nullità della suddetta pattuizione.
3.4. Con specifico riferimento, poi, alla eccepita eccessività della penale ed alla erronea valutazione del giudice d’appello sul punto, è sufficiente richiamare i principi già espressi dalle citate Sezioni Unite e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il cd. patto di deduzione deve essere interpretato ed eseguito secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell’ipotesi in cui, al momento dell’esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il
valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell’utilizzatore, che avrà l’onere di provarne l’erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente. (Cass., sez. 3, 14/10/2021, n. 28022; Cass., sez. 3, 12/06/2023, n. 16632; Cass., sez. 3, 11/10/2024, n. 26518).
La Corte d’appello non si discosta da tali criteri. Difatti, per escludere che la clausola che determinava il risarcimento del danno potesse considerarsi locupletativa, ha fatto espresso riferimento al valore ‘equo’ di mercato del bene ed ha avallato l’accertamento svolto dal giudice di primo grado che aveva concluso per l’insussistenza di un ingiustificato arricchimento della concedente/alienante derivante da una sottovalutazione del bene all’atto della vendita, reputando ‹‹ irrilevante, o comunque recessiva, l’esistenza di pregressi rapporti fra il RAGIONE_SOCIALE (acquirente) e la RAGIONE_SOCIALE›› , che potevano soltanto avere agevolato la cedente nel ricollocare l’immobile sul mercato a distanza di soli quattro mesi dalla risoluzione del contratto.
In altri termini, i giudici di merito hanno ritenuto non influente, ai fini della valutazione di equità della clausola, la circostanza che nel corpo della pattuizione non si facesse menzione del prezzo di mercato del bene, quale importo da decurtare dal debito complessivo, e che fosse stata inserita la previsione sostitutiva del prezzo di realizzo, trattandosi di parametro valutativo di per sé non inidoneo ad individuare il valore ‘equo’ di mercato, in difetto di prova contraria, non offerta dall’utilizzatore, di erroneità del criterio dalle parti concordemente adottato, e tenuto conto che, a seguito di vendita del
bene, l’importo da defalcare non poteva che corrispondere a quello dalla stessa ricavato.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹ nullità della sentenza per non avere la Corte distrettuale adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di c.t.u. e non avere dimostrato di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione ›› .
L amentano che i giudici d’appello hanno ritenuto priva di pregio la consulenza di parte allegata in primo grado, omettendo qualsiasi indagine sul danno patito, necessaria anche ai fini della valutazione dell’immobile.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce, in sé, un potere discrezionale del giudice, ma lo stesso è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di esso, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (in questo senso già Cass., sez. L, 16/12/2022, n. 37027; Cass., sez. 3, 13/05/2024, n. 13038).
Posto ciò, nella specie, non è configurabile carenza di
motivazione, in quanto i giudici hanno reputato superfluo l’accertamento sulla base della considerazione che, fin dall’instaurazione del giudizio di primo grado, la causa ‘era adeguatamente istruita in ordine al valore da attribuire all’immobile rilasciato e alla congruità del prezzo di vendita corrisposto al compratore in sede di riallocazione del bene’, in tal modo dando atto di avere, in esito alla valutazione del complessivo quadro probatorio, valutato che l’indagine tecnica richiesta non avrebbe potuto offrire elementi ulteriori, ma si sarebbe rivelata meramente esplorativa.
Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la decisione gravata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per ‹‹ violazione e/o falsa applicazione della normativa antiusura (legge 108/96) laddove la Corte d’Appello non ha dichiarato nulla la clausola penale prevista dalle parti in caso di risoluzione anticipata nonostante abbia superato i tassi soglia di cui alla normativa antiusura ›› .
Sostengono, in particolare, che sarebbe errata l’affermazione contenuta nella motivazione secondo la quale l’usurarietà degli interessi avrebbe potuto al più condurre alla nullità della clausola che li prevedeva, ma non alla nullità della clausola che prevedeva una penale per la risoluzione anticipata; deducono di avere richiesto nel giudizio di merito che il tasso usurario venisse valutato sulla base del tasso effettivo globale, che, a sua volta, avrebbe dovuto essere valutato conteggiando il corrispettivo totale del leasing, comprensivo della penale.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. La verifica dell’usurarietà non può, invero, comprendere anche i costi contrattualmente pattuiti per il caso di inadempimento, come le penali a carico dell’utilizzatore previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, trattandosi di costi solo potenziali ed eventuali, che esulano dalla fisiologia del rapporto perché non
strettamente collegati al finanziamento. Anche le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale, elaborate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, nell’indicare gli oneri e le spese rilevati a tale fine, precisano che sono esclusi, oltre alle imposte ed alla tasse, ‹‹gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo››, tra i quali rientrano le penali a carico del cliente previste per il caso di estinzione anticipata del rapporto, trattandosi di costi aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori (Cass., sez. 3, 01/07/2024, n. 18037).
La Corte d’appello non incorre, pertanto, nella censura ad essa rivolta, avendo riscontrato che ‹‹l’asserita usurarietà dei tassi del leasing ›› era stata calcolata dalle parti appellanti ‹‹ sulle plusvalenze complessivamente realizzate attraverso il leasing ›› e, dunque, su un tasso globale che ricomprendeva voci del tutto estranee al calcolo che inglobavano anche la penale, percepibile solo in caso di inadempimento.
6 . All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.700,00 ( di cui euro 8.500,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge ), in favore di RAGIONE_SOCIALE, quale procuratore di RAGIONE_SOCIALE; in complessivi euro 7.700,00 ( di cui euro 7.500,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME