Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26188 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2094/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3355/2022 depositata il 25/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-La società RAGIONE_SOCIALE, ora in fallimento, ha stipulato con RAGIONE_SOCIALE, in realtà subentrata ad altre società finanziarie, un leasing immobiliare avente ad oggetto un bene sito nella provincia di Bergamo.
In seguito, la società concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa ed ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento della utilizzatrice all’obbligo di versamento dei canoni, ed ottenuta dunque la restituzione dell’immobile, ha poi provveduto a venderlo per un prezzo di circa 300 mila euro.
Secondo, invece, una stima fatta fare dalla utilizzatrice l’immobile valeva circa 1.200.000 €.
1.2- Il fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha dunque agito davanti al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento di circa 200.000 € che, secondo la società utilizzatrice, andavano a suo credito al momento della risoluzione del leasing.
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda ritenendo inapplicabile al contratto l’articolo 1526 codice civile, per via del fatto che il contratto conteneva un’apposita clausola, l’articolo 15, che disciplinava il regime delle restituzioni conseguenti alla risoluzione.
Questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Milano.
Propone per ricorso per Cassazione il fallimento di RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi illustrati da memoria, cui si oppone RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione degli articoli 112 del codice di procedura civile e 1526 del codice civile.
S duole che la corte d’appello abbia deciso ultra petita
, in quanto a fronte della sua domanda di restituzione dei canoni corrisposti
contro
parte non ha invero mai formulato domanda di liquidazione di equo compenso né di risarcimento del danno da inadempimento
e la corte di merito erroneamente ha riconosciuto in favore della medesima somme a tale titolo.
Il motivo è infondato.
La corte d’appello ha correttamente preso atto che la concedente, a fronte della domanda di restituzione dei canoni corrisposti, ha ecce pito l’ applicabilità dell’articolo 15 del contratto, che le riconosceva per l’appunto il diritto di trattenere quelle somme: di conseguenza la corte d’appello ha deciso sull’intera questione, costituita dalla domanda principale e dalla eccezione, ed ha ritenuto che la regolamentazione contenuta nella clausola contrattuale fosse compatibile con la regola posta dall’articolo 1526 del codice civile.
2.2.- Con il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 112 cpc, 1526 e 1384 del codice civile.
Si duole che la corte di appello si sia limitata a valutare la compatibilità della clausola penale contenuta nell’articolo 15 del regolamento contrattuale con la norma del codice civile, senza invero verificare in concreto se tale clausola penale fosse comunque manifestamente eccessiva, anche alla luce della norma codicistica, omettendo di considerare una o più domande formulate dalla parte appellante.
Più precisamente: l’affermazione che quella clausola penale era compatibile con l’articolo 1526 del codice civile è un’affermazione nella economia della motivazione fatta sulla base di un errore di interpretazione della domanda, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto che non si potesse procedere ad un esame dell’ ingiustificato vantaggio attribuito dalla clausola contrattuale al concedente, in quanto la questione non era mai stata posta in appello dalla ricorrente, così come in appello non era stata posta la questione del valore dell’immobile al momento della rivendita.
Si duole non essersi considerato come abbia, sia in primo grado che in appello, lamentato l’erroneità della stima del bene, e comunque posto la questione del vantaggio che la concedente ingiustificatamente riusciva in tal modo ad ottenere, quantificato in euro 493.000 ovvero euro 193.000, a seconda della stima del valore del bene riconsegnato.
2.3.- Con il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 115,167, 112 del codice di procedura civile.
Si duole dell’erroneità de lla decisione impugnata nella parte in cui risulta affermato non avere mai posto la questione della stima del bene e la questione del vantaggio ingiustificato in capo alla concedente.
Lamenta di avere per converso sin dal primo grado dedotto la questione della stima del bene, da controparte invero nemmeno contestata.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
La corte d ‘a ppello ha preso atto dei principi espressi da questa Corte quanto all’ambito di applicazione dell’articolo 1526 del codice civile, ed anche quanto alla circostanza che tale norma lascia comunque libere le parti di inserire una clausola penale che regoli le conseguenze dell’inadempimento del contratto di leasing.
Ha anche preso atto del principio secondo cui la clausola penale, pur astrattamente apponibile al contratto, non deve essere comunque manifestamente eccessiva alla luce per l’appunto delle regole contenute nell’articolo 1526 c.c.
Ha tuttavia ritenuto di non dover procedere a tale valutazione, o comunque di dare per scontato che la clausola penale ( articolo 15 del contratto ) non determinasse nella specie un ingiusto vantaggio in favore del concedente per non essere stata tale questione dedotta in appello dal ricorrente; e che comunque questi non avesse posto nemmeno la questione del valore del bene riconsegnato, in parte venduto a terzi.
In realtà, come il ricorrente dimostra debitamente indicando i relativi momenti della sua attività difensiva in cui lo ha fatto, sia la questione del valore del bene sia la questione dell’arricchimento che il concedente ricavava dall’applicazione della clausola, risultano essere stati invero in modo espresso dedotte in entrambi i gradi di giudizio.
Si aggiunga che la questione dell’ingiusto vantaggio è implicita nella richiesta di restituzione dei canoni già corrisposti, dall’utilizzatore del bene formulata proprio perché altrimenti la clausola di confisca determinerebbe una situazione di favore per il concedente: la domanda di restituzione dei canoni corrisposti è in altri termini una domanda che ha la sua giustificazione proprio nella regola di giustizia contrattuale che dà diritto all’utilizzatore di vedersi restituire i canoni corrisposti, per via del fatto che, altrimenti, il concedente ricaverebbe un ingiusto vantaggio dalla risoluzione del contratto.
Dunque, la questione, se non in maniera esplicita, è stata nella specie implicitamente posta dal ricorrente in grado di appello.
Inoltre, va ricordato come giusta principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità la valutazione in ordine alla manifesta eccessività della penale può essere effettuata dal giudice d’ufficio
ove la questione emerga ex actis , quand’anche non espressamente posta dalle parti.
Il giudice di merito ha dunque erroneamente e apoditticamente affermato la compatibilità tra la clausola contrattuale e l’articolo 1526 del codice civile, ritenendo che la questione della manifesta eccessività di tale clausola non potesse essere affrontata a causa del difetto di una domanda specifica sul punto, in grado di appello; domanda, come detto, viceversa formulata.
2.4.- Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° e del 3° motivo di ricorso, assorbito il 4° motivo, e rigettato il 1°, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d ‘A ppello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il quarto motivo; rigetta il primo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘A ppello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14/5/2024.