Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7168 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7168 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29273/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 534/2021 depositata il 30/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto giudizio di merito ex art. 616 cod. proc. civ. a seguito di
opposizione all’esecuzione immobiliare promossa presso il Tribunale di Brindisi da RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (nelle more confluita in Intesa Sanpaolo S.p.A.), in forza di un mutuo agrario per l’importo di € 125.000,00, stipulato in data 30 luglio 2003 tra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, nel quale erano intervenuti quali fideiussori e terzi datori di ipoteca NOME COGNOME e NOME COGNOME. Gli attori hanno dedotto la natura usuraria e la conseguente nullità del contratto di mutuo agrario e delle relative fideiussioni, con conseguente ripetizione dell’indebito e risarcimento del danno; in subordine, hanno chiesto la riduzione del pignoramento.
Il Tribunale di Brindisi, previa CTU, ha accolto l’opposizione, ritenendo la gratuità del mutuo per superamento del tasso soglia, facendo applicazione, come risulta dalla sentenza impugnata, del cumulo di interessi corrispettivi e moratori, condannando la banca alla restituzione dell’indebito.
La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha accolto l’appello principale del cessionario del creditore procedente e ha rigettato l’appello incidentale degli appellati. Ha ritenuto il giudice di appello non superato il tasso soglia, pari al 6,795%, a fronte di un tasso di interesse applicato del 4,61% e ha ritenuto che non possono sommarsi ai fini del superamento del tasso soglia interessi corrispettivi e moratori. Ha rilevato, inoltre, che, quanto agli interessi di mora, le parti avevano stipulato una valida clausola di salvaguardia, peraltro risultata inoperante non avendo il tasso di mora mai superato il tasso soglia.
Ha, poi, ritenuto che il TAEG, comprensivo delle spese documentate, non supera il tasso soglia e non tiene conto degli interessi di mora. Ha, inoltre, ritenuto generica la doglianza relativa all’indebito utilizzo dello ius variandi e ha rigettato l’eccezione di nullità della fideiussione fondata su intese tra banche concorrenti in danno della concorrenza, trattandosi di
garanzia stipulata precedentemente alle intese tra istituti di credito relative al periodo 29 settembre 2005 -30 maggio 2008.
5. Propongono ricorso per cassazione gli appellati -la COGNOME anche quale erede di NOME COGNOME – affidato a nove motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il cessionario del creditore procedente, il quale deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce « violazione e falsa applicazione degli artt. 1224-1282- 1283-1362-1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. 108/1996; art. 120 d.lgs. n. 135/1993; art. 132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e art. 111 cost. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (motivazione della sentenza di primo grado in ordine agli interessi) che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3 -4-5 c.p.c.» , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto, omettendo l’esame dell’art. 4 del capitolato di mutuo, che il superamento del tasso soglia sarebbe avvenuto per effetto del cumulo di interessi corrispettivi e moratori. Osservano i ricorrenti che la sentenza di primo grado aveva rilevato ex art. 4 del capitolato che il piano di ammortamento capitalizzava gli interessi di mora anatocisticamente sulla quota parte degli interessi corrispettivi e, così, superava il tasso soglia, rientrando l’anatocismo nella remunerazione del capitale, rilevante ai fini del superamento del tasso soglia.
Il primo motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, la doglianza cumula diversi motivi con una formulazione che non permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., n. 7009/2017), sia in quanto ciò costituisce violazione del principio di chiarezza e specificità del ricorso per cassazione (Cass., n. 39169/2021), sia in quanto verrebbe a rimettersi al giudice l’onere di
isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass., n. 26790/2018). In secondo luogo -come evidenzia il controricorrente -il motivo difetta di specificità nelle parti in cui denuncia l’erronea valutazione da parte del giudice di appello della questione del cumulo anatocistico degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, pertanto, costituendo un « non motivo» (Cass., n. 9550/2024; Cass., n. 1341/2024).
3. Con il secondo motivo si deduce « violazione e falsa applicazione degli artt. 112-132, n. 4 c.p.c. -artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111 cost. – art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazione agli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. – nullità della sentenza. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu ai quesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto di discussione tra le parti », nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di prendere posizione sulle censure dei ricorrenti avverso la CTU, indicate alle pp. 12-13 della costituzione in appello, limitandosi a ritenere non integrato il superamento del tasso soglia in base all’esame della CTU.
4. Il secondo motivo è infondato, non essendo la sentenza impugnata al disotto del « minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo deciso la controversia in conformità alle conclusioni del CTU. Né il giudice del merito (come rileva il controricorrente), al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n. 25509/2014; Cass., n. 24542/2009), senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020).
5. Con il terzo motivo si deduce « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224-1282- 1283-1362-1815 -2697 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. n.
108/1996 -art. 120 d.lgs n. 385/1993 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3-c.p.c. », nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di conteggiare nel TEG la penale per la risoluzione anticipata del contratto.
6. Il terzo motivo -in disparte l’ inammissibilità, trattandosi di questione nuova -è inammissibile ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini del superamento del tasso soglia non è possibile ricomprendere la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo questa una remunerazione in favore della banca dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass., n. 3962/2026; Cass., n. 18497/2024; Cass., n. 26862/2024; Cass., n. 10010/2023; Cass., n. 7968/2023; Cass., n. 4597/2023; Cass., n. 23866/2022; Cass., n. 7352/2022).
7. Con il quarto motivo si deduce « violazione e falsa applicazione degli artt. 112-132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111 cost.; art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazione agli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. – nullità della sentenza. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu ai quesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto di discussione tra le parti », nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale condizionato, avente ad oggetto il superamento del tasso soglia del TEG « determinato pro tempore sulla base del Tegm» . Nella sostanza, i ricorrenti deducono che il giudice di appello avrebbe risolto in modo tranchant la censura di omessa motivazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto che la clausola di salvaguardia che limita il tasso di mora al tasso soglia non comporta violazione della legge antiusura. Censurano, ulteriormente, i ricorrenti, l’omesso esame di fatti storici decisivi ai fini del superamento
del tasso soglia (spese di assicurazione, spese di istruttoria, spese di assicurazione).
8. Con il quinto motivo si deduce « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224-1282- 1283-1362-1815-2697 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. 108/1996; art. 120 d.lgs. n. 385/1993 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. », nella parte in cui la sentenza impugnata ha considerato non usurario il tasso soglia parametrato alla clausola di salvaguardia, che lo individua nella soglia usuraria, laddove nel tasso soglia devono considerarsi le ulteriori voci per commissioni e spese che comportano il superamento del tasso soglia.
Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili quanto al vizio di omesso esame di fatto decisivo, non evidenziandosi il luogo in cui i fatti storici sarebbero stati dedotti, a fronte della valutazione del giudice di appello secondo cui la determinazione del TAEG è stata effettuata dal CTU « tenuto conto delle spese ritualmente e tempestivamente documentate dagli opponenti, risultanti sostanzialmente dallo stesso contratto (pagg. 20-21 e pag. 35 della relazione peritale)» (pag. 4, sent. imp.) , con accertamento in fatto qui incensurabile. Infondato è, poi, il quarto motivo quanto alla nullità della sentenza per vizio di motivazione, avendo ritenuto il giudice di appello valida la clausola di salvaguardia ancorata al tasso soglia, motivazione comprensibile e compiuta.
10. Con il sesto motivo si deduce « violazione e falsa applicazione degli artt. 112-132, n. 4, c.p.c.; artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111 cost. – art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., art. 111 cost., in relazione agli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. – nullità della sentenza. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu ai quesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto di discussione tra le parti », nella parte in cui la sentenza impugnata ha reso una motivazione nulla in relazione alla « clausola parassita» (clausola di salvaguardia), ritenendola valida.
Il sesto motivo va trattato congiuntamente al settimo motivo, con cui si deduce « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224-12821283-1322-1343-1344-1418-1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 l. 108/1996; art. 41 cost. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. », nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto meritevole di tutela la menzionata clausola di salvaguardia.
I due motivi sono infondati, essendo comprensibile una motivazione che dichiari valida la clausola di salvaguardia e meritevole di tutela il fine perseguito dai contraenti ex art. 1322, secondo comma, cod. civ. (come indicato dal giudice di appello), con la clausola di salvaguardia. Secondo la giurisprudenza di questa Corte -peraltro in parte richiamata dallo stesso ricorrente (pag. 21 ricorso) – « la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l’effettiva applicazione del precetto d’ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la “clausola di salvaguardia” ponga le banche al riparo dall’applicazione della “sanzione” prevista dall’art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d’ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto » (Cass., n. 26286/2019; conf. Cass., n. 13144/2023; Cass., n. 29912/2025).
Detta clausola trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare in alcun caso, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge; in caso di contestazione, grava sulla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu , l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto (Cass., n. 3559/2026; Cass. n. 13144/2023, cit.; Cass., n. 26286/2019, cit.).
La sentenza impugnata ha ritenuto assolto questo impegno della banca, nella parte in cui ha ritenuto, in base alle risultanze della CTU, che il tasso di interesse di mora « si è sempre mantenuto al di sotto del tasso soglia» (pag. 4 sent. imp.). In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte è conforme a quanto statuito nella sentenza gravata, secondo cui tale clausola sarebbe nulla solo ove l’originario tasso di interesse fosse usurario (Cass. n. 27106/2024), circostanza nella specie insussistente.
Con l’ottavo motivo si deduce « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112-115- 132, n. 4, c.p.c. -artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111 cost. – art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; art. 111 cost., in relazione agli artt. 360 comma 1, n. 4 e 5 c.p.c. – nullità della sentenza. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (omessa risposta del ctu ai quesiti; omesso esame di costi del credito) che è stato oggetto di discussione tra le parti. travisamento della prova », nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provata l’esistenza di intese illecite in relazione al contratto di mutuo agrario per cui è causa. Parte ricorrente, dopo avere riprodotto la clausola contrattuale che regola il rapporto di fideiussione (art. 4bis ), osserva di avere dedotto la nullità della fideiussione nel suo complesso in quanto in contrasto con il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. Si deduce l’erroneità della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che non vi fossero intese illecite tra le banche all’epoca della stipulazione del contratto in oggetto (30 luglio 2003), in cui era stata stipulata una clausola fideiussoria. La sentenza impugnata avrebbe errato nell’avere considerato estraneo al campo di operatività del provvedimento della Banca d’Italia questa fideiussione, laddove il suddetto provvedimento contemplava proprio le fideiussioni stipulate dal 2002 al 2005, con conseguente « travisamento della prova».
16. Con il nono motivo si deduce « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418-1419- 19451957 c.c.; dell’art. 2, co. 2, lett. a), legge ‘antitrust’ n. 287 del 1990 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. »,
nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita nullità delle intese « a valle » a fronte della violazione « a monte» della disciplina antitrust.
I due motivi (in disparte l’improprio riferimento nell’ottavo motivo al travisamento della prova) possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati, per quanto va corretta (parzialmente) la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente trascrive la clausola costitutiva dell’obbligazione fideiussoria, dalla quale emerge che l’obbligazione dei fideiussori è stata stipulata « a garanzia del mutuo (…) per l’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente finanziamento ». Si tratta, pertanto, di fideiussione ordinaria a garanzia di una specifica obbligazione e non di fideiussione omnibus .
Il motivo è, tuttavia, inammissibile per difetto di specificità. Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui i contratti di fideiussione omnibus , già oggetto del Provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e che rientrano nella finestra temporale ivi indicata (nella quale vi sarebbe anche il contratto di mutuo in oggetto), sono parzialmente nulli per violazione della disciplina della concorrenza, limitatamente alle clausole che applicano pedissequamente gli articoli dello schema ABI (nn. 2, 6, 8) dichiarati nulli dal suddetto provvedimento della Banca d’Italia, con salvezza delle altre clausole (Cass., Sez. U., n. 41994/2021). Sotto questo profilo, va corretta la motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia, la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza a monte, è rilevabile anche di ufficio, ma a condizione che risultino dagli atti le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la ricaduta della nullità sulle clausole conformi al modello ABI (Cass., n. 1851/2025). Il ricorrente, oltre al richiamo dei suddetti principi (anche in memoria) non ha indicato quali clausole oggetto della fideiussione per cui è causa rientrerebbero tra le clausole nulle e quali sarebbero state in concreto
applicate; né tantomeno deduce in che termini l’applicazione delle suddette clausole avrebbe incidenza sulla validità dell’obbligazione fideiussoria nel suo complesso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME