Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28790 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28790 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 711-2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Roma, INDIRIZZO, codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione al registro delle imprese di Roma P_IVA, per quest’atto rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, iscritta nel registro delle imprese di RAGIONE_SOCIALE con il numero di codice fiscale e partita IVA P_IVA, in persona del suo procuratore speciale, AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, per procura in atti dall’AVV_NOTAIO di Verona, con domicilio presso l’AVV_NOTAIO di Roma in INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in INDIRIZZO, INDIRIZZO, codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona della curatrice, AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti,
domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso il decreto n. 3838/2021 emesso il 4.11.2021 dal Tribunale di Vicenza, pubblicato e comunicato il 26.11.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Vicenza, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato la detta impugnazione, ritenendo senz’altro esclusa la legittimazione attiva dell’opponente rispetto al credito di cui chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare.
RAGIONE_SOCIALE aveva, infatti, chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per l’importo di Euro 812.610,49 in INDIRIZZO, in relazione a due conti correnti.
Veniva tuttavia disposta dal g.d. l’integrale esclusione del credito dallo stato passivo: (a) per concorso in violazione di norme imperative (artt. 217 l.f. e 218 l.f.), da cui era derivata la natura illegittima del credito vantato; (b) per concorso nella causazione di danni al patrimonio della società fallita, insieme con gli amministratori, in quanto il credito era stato erogato in condizioni di accertata perdita del capitale sociale ed in carenza di adeguata valutazione del merito creditizio; (c) per irripetibilità delle somme erogate ex art. 2035 c.c., in ragione dell’asserita contrarietà al buon costume dell’erogazione dei finanziamenti, con riserva, da parte del curatore, di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti dalla società fallita e dai creditori.
Proposta pertanto opposizione da parte della società creditrice, si costituiva il RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE che sollevava eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per omessa dimostrazione della cessione del credito da parte di Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE Spa. Al
contempo ribadiva le deduzioni già svolte dal curatore in sede di verifica dello stato passivo.
Il Tribunale, accogliendo la predetta eccezione sollevata dalla curatela, ha rilevato che: (i) in ipotesi di contestazione della titolarità del credito, la cessionaria è tenuta a dimostrare l’inclusione del credito stesso nel perimetro dei rapporti ceduti; (ii) la parte, cioè, che agisca, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nella detta operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale; (iii) la cessione del credito non poteva, tuttavia, essere dimostrata attraverso la sola produzione della Gazzetta Ufficiale e dell’iscrizione nel registro delle imprese; (iv) doveva pertanto essere ‘senz’altro esclusa la legittimazione attiva dell’opponente, che pretende oggi di dimostrare l’intervenuto subentro nel rapporto tramite la mera produz ione della Gazzetta Ufficiale, documento di per sé insufficiente -come rilevato dalla Suprema Corte -per dimostrare l’avvenuta cessione del credito’; (v) in difetto di prova del documento contrattuale, con il quale il credito era stato ceduto, l’opposiz ione doveva essere rigettata.
2.Il decreto, pubblicato il 26.11.2021, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE, con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., sul rilievo che il decreto sarebbe censurabile per violazione del principio di non contestazione.
1.1 Sostiene infatti la ricorrente che, in sede di verifica dello stato passivo, la Curatela non aveva sollevato eccezioni sulla titolarità del credito, limitandosi a proporre il rigetto dell’istanza, per cause estranee alla cessione, come risulterebbe pacificamente dal progetto di stato passivo. In quel medesimo
contesto procedurale -aggiunge sempre la ricorrente -la curatela fallimentare aveva qualificato RAGIONE_SOCIALE, apertis verbis , ‘creditore istante’, sicché la sua qualifica creditoria avrebbe dovuto ritenersi pacifica.
1.2 Allo stesso tempo il curatore si era riservato di agire, in via riconvenzionale risarcitoria, ‘sulla base della Sentenza della Cass. n. 9983 del 20/04/2017 in tema di legittimazione del Curatore ad agire nei confronti della banca finanziatrice che si assuma responsabile di aver danneggiato il patrimonio della società fallita’. Solo in sede di opposizione allo stato passivo la curatela aveva dunque sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ma nulla deducendo sul contenuto della Gazzetta Ufficiale né sui requisiti del credito e sul sito web della cedente, ivi richiamati.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 58 TUB, art. 4 l. 130/1999, artt. 1325, 1346, 1350, 1376 e 2697 c.c., sul rilievo dell’erroneità della decisione impugnata laddove la stessa aveva ritenuto che, ai fini della prova della cessione in blocco di crediti, fosse necessaria la produzione documentale del contratto, escludendo, così, il valore probatorio della Gazzetta ufficiale e di ogni altro elemento.
2.1 Il due motivi, la cui trattazione può essere unitaria, sono in realtà infondati.
2.2 In primo luogo, la dedotta questione della mancata contestazione da parte della curatela fallimentare del profilo della legittimazione è comunque smentita in fatto dallo stesso contegno processuale tenuto da quest’ultima, in quanto il fallimento opposto, in sede di costituzione nel giudizio introdotto ex artt. 98 e 99 l. fall., ha invero sollevato, a ciò essendo ancora legittimata (v., ex plurimis , Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19003 del 31/07/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27902 del 04/12/2020), la relativa eccezione. A quanto sin qui detto va aggiunto che, comunque, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/RAGIONE_SOCIALE).
2.2 Ciò posto e venendo dunque alla trattazione del merito dell’eccepita carenza di legittimazione attiva della società oggi ricorrente (e già opponente
ex artt. 98 e 99 l. fall.), va subito osservato che le censure, più in particolare sollevate nel secondo motivo di ricorso, devono ritenersi infondate, in quanto le statuizioni contenute nel decreto emesso dal Tribunale di Vicenza risultano sostanzialmente in linea con i principi affermati da questa Corte di legittimità, in tema di prova della legittimazione attiva collegata all’istituto della cessione in blocco di crediti cartolarizzati.
2.3 E’ stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata; tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra ), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B..
2.4 E’ stato infatti correttamente spiegato nell’arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è l’avviso della cessione necessario ai fini dell’efficacia della cessione un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall’ altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell’esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell’art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’a vvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra; v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la me ra ‘notificazione’ della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. 2.7 Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra ).
Sul punto, va però chiarito che, in tali casi (ed anche nel caso qui oggi in esame), la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non potrà essere più sindacabile in sede di legittimità, per lo meno nei termini qui avanzati dalla parte ricorrente, che ha declinato, invero, vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge e non già, nel modo appropriato, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
2.8 Orbene, ritiene il Collegio che gli argomenti utilizzati dal Tribunale per argomentare l’affermata carenza di legittimazione attiva della società che asseriva essere la cessionaria del credito azionato, prima, in sede di verifica del passivo e, poi, in que lla dell’opposizione allo stato passivo risultano, pertanto, conformi ai principi sopra ricordati e qui convintamente riaffermati. 2.9 A ciò va aggiunto che, a fronte della motivazione adottata dal Tribunale di Vicenza (che, come si ripete, non si è discostata dagli insegnamenti di questa Corte di legittimità), la società ricorrente non ha neanche contestato l’accertamento in fatto operato dal Tribunale in ordine all’inidoneità, anche
indiziaria, della produzione in giudizio della G.U. per la dimostrazione della esistenza stessa (già contestata dalla curatela) del negozio traslativo di cessione, limitandosi le censure proposte, sul punto qui da ultimo in esame, a contestare diffusamente solo la violazione dell’art. 1325 cod. civ., in ordine alla non necessità della forma scritta per dimostrare il contratto di cessione, ma dimenticandosi le stesse di aggredire, invece (e nei limiti consentiti, ora, dal novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), il predetto accertamento in fatto operato dal Tribunale veneto.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 17.10.2024