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Cessione del credito: nullo se l’oggetto è incerto

Un’acquirente si oppone a un decreto ingiuntivo sostenendo di aver estinto il debito con una cessione del credito. Il Tribunale rigetta l’opposizione, dichiarando nulla la cessione del credito per indeterminatezza dell’oggetto, poiché il contratto non specificava il credito ceduto, confermando l’obbligo di pagamento.

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Cessione del Credito: L’Importanza Cruciale di un Oggetto Determinato

Una recente sentenza del Tribunale di Torino offre un importante spunto di riflessione sulla disciplina della cessione del credito e, in particolare, sul requisito fondamentale della determinatezza dell’oggetto del contratto. Il caso analizzato dimostra come la mancanza di chiarezza e specificità nell’identificare il credito ceduto possa portare alla nullità dell’intero accordo, con conseguenze significative per le parti coinvolte. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni del giudice.

I Fatti di Causa

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società fallita, rappresentata dal suo Curatore. La società aveva richiesto il pagamento del saldo prezzo per la vendita di un appartamento a un’acquirente. Quest’ultima, opponendosi al decreto, sosteneva di aver già estinto il proprio debito attraverso un complesso meccanismo di cessione del credito.

In sintesi, l’acquirente aveva ricevuto in cessione un credito di 20.000 euro da un terzo soggetto. Successivamente, aveva a sua volta ceduto questo credito alla società venditrice dell’immobile, a saldo del debito residuo di 19.500 euro. Secondo la tesi dell’opponente, questa operazione avrebbe dovuto liberarla da ogni obbligo di pagamento.

La Posizione delle Parti e la Nullità della Cessione del Credito

La società fallita, tramite il Curatore, contestava la validità dell’operazione, sostenendo che l’atto di cessione fosse nullo per indeterminatezza dell’oggetto. In effetti, il contratto con cui l’acquirente cedeva il credito alla società costruttrice conteneva una dicitura estremamente generica, facendo riferimento a un “credito cedutole da” un terzo soggetto, senza però specificare né il debitore originario, né l’importo, né il titolo da cui scaturiva tale credito.

L’opponente, dal canto suo, replicava che l’oggetto fosse comunque ‘determinabile’ grazie al collegamento negoziale con il precedente atto di cessione, in cui tutti i dettagli del credito erano invece specificati. Secondo questa tesi, la consapevolezza del rappresentante legale della società circa l’origine del credito avrebbe sanato la mancanza di dettagli nel secondo contratto.

Le Motivazioni della Decisione

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, accogliendo la tesi del Curatore e dichiarando la nullità della cessione del credito per indeterminatezza dell’oggetto, in violazione dell’art. 1346 c.c.

Il giudice ha innanzitutto chiarito un punto preliminare sollevato dal Curatore riguardo l’opponibilità dell’atto al fallimento. Il Tribunale ha specificato che, agendo per il recupero di un credito contrattuale della società, il Curatore non agisce come ‘terzo’ per la massa dei creditori, ma subentra nella stessa posizione del fallito. Pertanto, non può invocare la mancanza di data certa dell’atto di cessione ai sensi dell’art. 2704 c.c.

Tuttavia, il punto focale della decisione è la nullità per indeterminatezza. Il giudice ha osservato che il contratto di cessione in esame era del tutto privo degli elementi essenziali per identificare il credito trasferito. La semplice menzione di un ‘credito ceduto’ da un’altra parte, senza alcun riferimento al debitore, all’importo o alla causa, rende impossibile determinare quale fosse l’oggetto della prestazione.

Il Tribunale ha anche respinto l’argomento del ‘collegamento negoziale’. Sebbene in linea di principio l’oggetto di un contratto possa essere determinato facendo riferimento a documenti esterni (cd. ‘determinazione per relationem’), ciò è possibile solo se il contratto principale contiene un richiamo esplicito e inequivocabile a tale documento. Nel caso di specie, mancava qualsiasi riferimento specifico all’atto di cessione precedente, rendendo il collegamento una mera supposizione non supportata dal testo contrattuale. Di conseguenza, l’atto è stato dichiarato nullo.

Le Conclusioni del Tribunale

In conclusione, l’atto di cessione del credito è stato ritenuto nullo e, pertanto, inefficace a produrre l’effetto estintivo del debito dell’acquirente. L’opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo, che imponeva il pagamento del saldo prezzo, è stato confermato. L’acquirente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali.

Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del diritto contrattuale: la necessità di chiarezza e precisione nella redazione degli atti. Un oggetto non determinato o non determinabile rende il contratto nullo, vanificando l’intento delle parti e generando conseguenze economiche negative. Chiunque si appresti a stipulare un contratto di cessione deve assicurarsi che il credito sia identificato in modo inequivocabile, menzionando almeno il debitore ceduto, l’importo e il titolo da cui il credito deriva.

Quando una cessione del credito è considerata nulla?
Una cessione del credito è nulla quando il suo oggetto non è determinato né determinabile. Questo accade se il contratto non contiene gli elementi essenziali per identificare con certezza il credito che viene trasferito, come il nominativo del debitore, l’importo e la fonte dell’obbligazione.

Il curatore fallimentare può sempre contestare la data di un atto compiuto dal fallito prima della bancarotta?
No. Secondo la sentenza, quando il curatore agisce per l’adempimento di un contratto stipulato dal fallito (come nel caso del recupero di un credito), egli subentra nella stessa posizione giuridica del fallito e non è considerato un ‘terzo’. Pertanto, non può invocare la mancanza di data certa dell’atto come motivo di inopponibilità.

È sufficiente un collegamento tra più contratti per rendere determinato l’oggetto di una cessione di credito?
No. Affinché l’oggetto di un contratto possa essere determinato tramite il riferimento a un altro documento (collegamento negoziale), è indispensabile che nel contratto principale vi sia un richiamo esplicito e specifico a tale documento esterno. Una menzione generica o l’assenza di qualsiasi richiamo non è sufficiente a superare il vizio di indeterminatezza dell’oggetto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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