SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4023 2025 – N. R.G. 00010058 2022 DEPOSITO MINUTA 08 08 2025 PUBBLICAZIONE 11 08 2025
N. R.G. 10058/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10058/2022 promossa da:
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME (cf ), giusta mandato a margine dell’atto di citazione, con domicilio eletto al seguente indirizzo pec: P.
Parte attrice opponente contro
( già (cf piva ), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’ Avvocato NOME COGNOME ( cf ), giusta mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec: P. C.F.
Parte convenuta opposta
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo N. 2004/2022 del 3/10/2022, RG 6947/2022 emesso dal Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
All’udienza del 11 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note conclusive depositate da intendersi qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2004/2022 (RG n. 6947/2022) emesso dal Tribunale di Venezia, con cui ( già ingiungeva a il pagamento del credito di € 29.860,00 derivante dalla fattura n. 42/2012 del 25/09/2012, credito che aveva acquistato da RAGIONE_SOCIALE (originaria creditrice) con contratto di cessione del credito stipulato in data 28/11/ 2012.
Il credito acquistato da (ora era relativo al saldo prezzo dovuto da a RAGIONE_SOCIALE, per la fornitura di un impianto di produzione di energia elettrica industriale, alimentato ad olio vegetale e gasolio, di potenza elettrica pari a 400 KW, che RAGIONE_SOCIALE doveva realizzare presso la sede della società opponente.
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva di (già e, in ogni caso, la nullità/invalidità delle cessione del credito intervenuta in data 28.11.2021 tra RAGIONE_SOCIALE e
in quanto RAGIONE_SOCIALE (originaria creditrice) aveva già ceduto in data 25.09.2012 alla Banca San Giorgio Quinto Valle Agno -Credito Cooperativo, l’intero credito portato dalla fattura N. 42/2012, ivi compresa, quindi, la somma di € 29.860, 00 oggetto del decreto ingiuntivo. A fronte di questa cessione, sin dal 26.09.2012 l’effettivo titolare del credito azionato con il decreto ingiuntivo doveva essere, quindi, individuato nell’istituto creditizio ed RAGIONE_SOCIALE non era in alcun modo titolata a cedere ex novo un diritto creditorio già fuoriuscito dalla propria titolarità.
Nel merito la società opponente contestava la debenza della somma in seguito al gravissimo inadempimento di RAGIONE_SOCIALE nell’esecuzione delle proprie obbligazioni: infatti, RAGIONE_SOCIALE aveva consegnato l’impianto in ritard o di due anni rispetto al termine originariamente convenuto nel contratto; aveva garantito la fornitura di un impianto con potenza massima erogabile in funzionamento continuativo pari a 400KW, fornendo viceversa un impianto con potenza massima di soli 320 KW e, pertanto, un impianto difforme da quello concordato; aveva asportato illegittimamente componenti essenziali dell’impianto senza preventiva autorizzazione , aveva in ogni caso realizzato un impianto viziato e non conforme alle regole d’arte e non in grado di funzionare .
L ‘impianto non era stat o collaudato ma era stato fatto soltanto un collaudo generico, non conforme alla normativa vigente ed emesso in assenza di apposita verifica in contraddittorio con la società odierna opponente.
Affermava ancora l ‘opponente che aveva dovuto sostenere ingenti somme per le riparazioni ed il ripristino dell ‘impi anto e visto l ‘impossibilità di utilizzo dello stesso, a tale importo si aggiungeva quello per il mancato guadagno ed, infine, il danno derivante dal deprezzamento economico del bene in quanto era stato fornito un impianto di capacità estremamente ridotta. Tutti questi danni venivano quantificati nella somma complessiva di € 229 .252,43 ma non proponeva in questa sede domanda riconvenzionale, riservandosi di agire in altro instaurando procedimento.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che rilevando la piena validità del contratto di cessione e pertanto la propria legittimazione ad agire, chiedeva il rigetto dell ‘ opposizione deducendo che il collaudo era stato eseguito e sottoscritto dalla committente; che il ritardo nella consegna dell ‘opera era dipeso proprio da che aveva ritardato la pratica sotto il profilo amministrativo, a causa di un suo errore nell ‘accettazione del preventivo Ene l e per un ritardo nel rilascio dell ‘autorizzazione paesaggistica; che l ‘asportazione di c omponenti dell ‘impi anto era avvenuta in base ad un preciso accordo concluso tra le parti in quanto chiedeva di poter impiegare olio di friggitoria anziché olio vegetale, in quanto più economico per l ‘alimentazione dell’impi anto e che l ‘impi anto contrariamente a quanto affermava l ‘attrice opponente era funzionante.
La causa veniva istruita mediante documenti prodotti da entrambe le parti, prove per testi della convenuta opposta. L ‘attrice opponente non formulava alcun capitolo di prova. Non si tiene conto del doc. 20 prodotto dalla convenuta opposta in comparsa conclusionale, ma soltanto di quello prodotto nella comparsa di costituzione e risposta.
L’ opposizione proposta dalla va rigettata e conseguentemente deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Va, innanzitutto, riconosciuta la legittimazione in capo a (già , essendo il contratto di cessione del credito intervenuto tra RAGIONE_SOCIALE e comunicato a n data 28.11.2012, valido e privo di alcun vizio.
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta opposta (docc. 13-14). risulta che non vi è stata alcuna doppia cessione del medesimo credito, ma, al contrario, la presenza di due cessioni aventi ad oggetto importi differenti. In particolare, la prima cessione a favore della Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, del 26.09.2012, avente ad oggetto la somma di euro 50.000,00 di cui alla fattura 42/2012; la seconda cessione del 28.11.2012 a favore di avente ad oggetto il residuo pari ad euro 29.860,00.
In ogni caso non ha alcun diritto di sollevare eccezioni relativamente al contratto di cessione del credito non essendone stata parte. L’unica eccezione che avrebbe potuto sollevare l ‘ attrice opponente era quella di aver già pagato la somma di € 29.860,00 ad RAGIONE_SOCIALE
Lo stesso Tribunale di Roma 10231/2022 precisa ‘ non possono opporsi le eccezioni che attengono al negozio di cessione, perché il debitore è rimasto ad esso estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull’obbligo di adempiere ‘.
Nel merito devono essere rigettate tutte le eccezioni proposte dall ‘attrice opponente.
Infatti, dall ‘ esame della documentazione prodotta dalle parti, risulta che l ‘impi anto fornito era stato collaudato ed era funzionante. Parte convenuta opposta ha, infatti, prodotto il verbale di collaudo (doc.
17 convenuta opposta) che è stato sottoscritto dalla stessa attrice opponente, contrariamente a quanto la stessa afferma e nel quale è espressamente riconosciuto che l ‘im pianto era funzionante.
Tale circostanza è stata, inoltre, confermata dal teste di parte convenuta opposta che, escusso all ‘ udienza del 13/06/2024 ha confermato che l ‘ impianto funzionava da inizio 2013 a inizio 2014.
Né l ‘attrice opponente ha fornito la prova di quanto affermato ovvero della circostanza che doveva essere eseguito un altro diverso collaudo.
Dal collaudo si evince, inoltre, che è stato fornito un impianto avente le stesse caratteristiche di potenza 400 KW funzionante ad olio vegetale di quello oggetto del contratto di fornitura (doc. 16 e 17).
Dalle prove testimoniali è emerso poi che il ritardo nella consegna era dipeso dalla stessa per mancanza di alcune autorizzazioni (a conferma le deposizioni dei testi di parte convenuta opposta e escussi all ‘udienza del 13/06/2024 e del 5/09/2024) e che era stata la stessa a chiedere la sostituzione della pompa e la modifica dell’impianto, al fine di poter usare olio di friggitoria più economico (a conferma la testimonianza resa sul capitolo 10 della memoria di parte convenuta opposta da all ‘udienza del 5/09/2024) . […
Alla luce di tutte queste circostanze è evidente che l ‘ opposizione proposta dalla deve essere rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell ‘ attrice opponente. Vengono liquidate ai medi di tariffa per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e ai minimi di tariffa per la fase decisionale che si è svolta con il solo scambio della comparsa conclusionale, secondo il DM 147/2022 e lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l ‘ opposizione e per l ‘ effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 2004/2022 del 3/10/2022, RG 6947/2022 emesso dal Tribunale di Venezia;
-condanna l ‘ attrice opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta opposta che liquida in € 6.164,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a.
Così deciso in Venezia, lì 8 agosto 2025
Il Giudice Onorario Dott.ssa NOME COGNOME