SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 376 2026 – N. R.G. 00000739 2025 DEPOSITO MINUTA 24 02 2026 PUBBLICAZIONE 25 02 2026
R.G. N. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D’Appello di Torino
Prima sezione civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
promossa da:
(C.F.
, in
persona del legale rappresentante pro tempore , con sede legale in Ponderano INDIRIZZO, rappresentata e difesa in forza di procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c dall’AVV_NOTAIO (C.F.
presso il cui studio sito in Torino, INDIRIZZO è elettivamente
domiciliata;
parte appellante
contro
C.RAGIONE_SOCIALE. , in persona del Procuratore pro tempore rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata ex art. 83 comma3 c.p.c, dall’AVV_NOTAIO (C.F. , con studio in Milano, INDIRIZZO; P. C.F.
parte appellante incidentale e appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per
:
P.
C.F.
‘In via istruttoria:
ammettere CTU contabile sul seguente quesito: ‘il CTU, esaminati atti e documenti anche ex art.198 c.p.c., verifichi l’attual e rapporto dare-avere fra le parti, relativamente ai rapporti ed alle causali fatti valere in giudizio, tenuto conto delle eccezioni avanzate dall’ ‘;
‘ammettersi le istanze istruttorie che verranno formulate nei termini di legge;
Nel merito:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Biella n. 140/2025 pubblicata in data 17.4.2025 nel giudizio R.G. 1529/2020 e notificata da tramite pec in data 15.5.2025, accogliere per i motivi esposti nell’atto di citazione in appell o l’impugnazione proposta dall avverso i capi di sentenza impugnati e per l’effetto rigettare integralmente le domande formulate da nel giudizio di primo grado con condanna di quest’ultima alle spese legali e di CTU di entrambi i gradi di giudizio; RAGIONE_SOCIALE
rigettare l’appello incidentale promosso da
Per
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna del caso, anche in via incidentale, per tutti i motivi esposti in atti, da intendersi qui ritrascritti anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 c.p.c., così giudicare:
rigettare l’Appello proposto dall’ e tutte le domande, eccezioni e istanze proposte dal RAGIONE_SOCIALEroparte nei confronti d i in quanto infondate in fatto e/o in diritto; RAGIONE_SOCIALE
in accoglimento dell’appello incidentale proposto da previo annullamento parziale e/o in parziale riforma della sente nza impugnata n. 140/2025 del Tribunale di Biella pubblicata il 17 aprile 2025 nel giudizio n. 1529/2020 R.G., notificata il 15 maggio 2025 – respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emesse ogni più opportuna pronuncia, RAGIONE_SOCIALE
declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, per i motivi esposti in atti, da intendersi espressamente richiamati e trascritti, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 c.p.c., così giudicare:
in via principale accertare e dichiarare il diritto di ottenere il pagamento da parte dell’ e, per l’effetto, condannare l’ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
dei seguenti importi:
€ 11.006,57 per residuo credito in linea capitali pari alla somma degli importi di cui agli elenchi crediti prodotti sub A LL.
G e ALL. H al netto dell’importo riconosciuti dal Giudice di prime cure (€ 4.853,21);
gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale di cui sopra sub I:
determinati nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato d al D. Lgs. n. 192/12;
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta so rte capitale -scadenza riportata negli elenchi prodotti sub ALL. I e sub ALL. L (colonna «Data Scadenza») -sino al saldo; III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di cui sub I che, alla data di notifica dell’Atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c.:
nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n . 192/12;
con decorrenza dalla data di notifica dell’Atto di citazione e di volta in volta maturandi;
gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l’Atto di citazione introduttivo de l giudizio di primo grado:
determinati nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato d al D. Lgs. n. 192/12;
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta so rte capitale -scadenza riportata negli elenchi prodotti nel giudizio di primo grado sub docc. 3 A e 3B (colonna «Data Scadenza») -sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell’Atto di citazione, erano scaduti dal oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c.:
nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n . 192/12;
con decorrenza dalla data di notifica dell’Atto di citazione e di volta in volta maturandi;
l’importo di € 40,00, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per ciascuna fattura indicata negli elenchi prodotti nel giudizio di primo grado sub docc. 3 A e 3B e, dunque, relativamente a tutte le fatture il cui importo non è stato riconosciuto come dovuto, ivi comprese dunque quelle azionate con la citazione e
azzeratesi in corso di causa;
VII. gli importi oggetto delle tre note debito (n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO) dichiarate dal Giudice di prime cure come non dovute e i relativi accessori (interessi anatocistici al tasso e con le scadenze indicate da nell’Att o di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nonché l’importo di € 40,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 per ciascuna fattura sottostante le suddette Note debito; RAGIONE_SOCIALE
VIII. € 32.960,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all’importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costi tuenti la sorte capitale di cui al punto I, nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito.
b) in via subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte dell’ e, per l’effetto, condannare l’ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
per:
sorte capitale;
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l’Atto di citazione:
determinati nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato d al D. Lgs. n. 192/12
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifi ca dell’Atto di citazione, erano scaduti dal oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c.:
nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n . 192/12;
con decorrenza dalla data di notifica dell’Atto di citazione e di volta in volta maturandi;
importo dovuto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui alle Note di debito che, alla data di notifica dell’Atto d i citazione, erano scaduti da almeno sei mesi ai sensi dell’art. 1283 c.c.
nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n . 192/12;
con decorrenza dalla data di notifica dell’Atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
importo dovuto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione a ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi.
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell’ e, per l’effetto, condannare l al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; RAGIONE_SOCIALE
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IV A, contributo unificato, marca e successive.
Oggetto: Cessione dei crediti – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 140/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il fatto
Le pretese creditorie da cui trae origine la presente controversia derivano da una pluralità di contratti di fornitura di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e apparecchiature RAGIONE_SOCIALE stipulati tra l’
TABLE
Nel corso del tempo, le predette società fornitrici avevano ceduto a (già i crediti derivanti dalle forniture effettuate nei confronti dell’ mediante una serie di contratti di cessione pro soluto stipulati in forma di atti pubblici o scritture private autenticate da notaio. Le cessioni riguardavano sia i crediti per sorte capitale sia gli eventuali interessi moratori maturati per ritardato pagamento.
L’ , venuta a conoscenza delle cessioni mediante le comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 1264 c.c., aveva tempestivamente opposto rifiuto a numerose di esse ai sensi dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, notificando le relative comunicazioni sia alle società cedenti sia a entro il termine di 45 giorni previsto dalla norma. RAGIONE_SOCIALEestualmente, l’ente aveva formulato specifiche contestazioni nei confronti dei fornitori relativamente a singole fatture, eccependo vizi nella fornitura, errori di fatturazione o avvenuto pagamento.
Nonostante i rifiuti opposti e le contestazioni formulate, aveva proceduto al recupero stragiudiziale dei crediti, emettendo note di debito per interessi moratori e intimazioni di pagamento. Di fronte al mancato pagamento da parte dell’ , la società bancaria aveva promosso azione giudiziale con atto di citazione notificato il 7.12.2020, rivendicando il diritto al pagamento di € 214.067,86 a titolo di sorte capitale, oltre a € 6.634,68 per interessi moratori contabilizzati mediante n ote di debito, nonché ulteriori € 32.960,00 per risarcimento forfettario ex art. 6 D.Lgs. 231/2002.
La pretesa di si fondava sull’assunto che le cessioni fossero pienamente efficaci e opponibili all’ , che i crediti ceduti fossero liquidi ed esigibili e che l’ente fosse tenuto al pagamento degli accessori previsti dalla normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le questioni controverse emerse sin dall’atto introduttivo riguardavano la disciplina normativa applicabile alle cessioni,
l’efficacia dei rifiuti opposti dall’ente, la prova della titolarità dei crediti e la quantificazione degli importi dovuti.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Il giudizio si è svolto davanti al Tribunale di Biella, ove è stato iscritto al R.G. n. 1529/2020. aveva notificato l’atto di citazione in data 6.12.2020, mentre l’ si era regolarmente costituita con comparsa depositata il 27.5.2021, eccependo il difetto di legittimazione attiva di per mancanza di prova delle cessioni, il difetto di prova del credito, l’avvenuto pagamento di parte dei crediti azionati, la prescrizione di alcuni crediti, l’errato calcolo degli interessi moratori e l’inapplicabilità del risarcimento forfettario ex art. 6 D.Lgs. 231/2002. RAGIONE_SOCIALE
Nel corso del procedimento, aveva progressivamente e sostanzialmente ridotto le proprie pretese creditorie. Dall’importo originario di € 214.067,86 per sorte capitale, la società bancaria era giunta a richiedere € 18.872,81 nell’atto di precisazione delle conclusioni e, da ultimo, € 17.185,78 nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. Tale riduzione, superiore al 90% della pretesa originaria, seguiva alle eccezioni formulate dall’ e alla documentazione probatoria da questa prodotta, che aveva contestato l’insussistenza di idonea prova della titolarità di gran parte dei crediti azionati da RAGIONE_SOCIALE
L’ aveva prodotto in giudizio documentazione probatoria di notevole consistenza, comprensiva degli atti di rifiuto delle cessioni notificati tempestivamente ai sensi dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 (docc. 35-38), delle comunicazioni di contestazione inviate ai singoli fornitori per specifiche fatture, dei prospetti riepilogativi delle contestazioni formulate (docc. 70-71), della documentazione relativa a un accordo transattivo raggiunto con per alcune note di debito (docc. 30-30 ter), dei mandati di pagamento attestanti l’avvenuto saldo di numerose fatture e delle note di credito emesse dai fornitori per storno di fatture contestate. RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale aveva concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. All’esito dell’udienza del 14.6.2022, celebrata mediante trattazione scritta, il giudice aveva ritenuto la causa matura per la decisione, non ritenendo necessaria l’ammissione di mezzi di prova ulteriori rispetto alla documentazione prodotta dalle parti. L’udienza per la precisazione delle conclusioni, inizialmente fissata per il 18.7.2023, era stata differita d’ufficio al 24.9.2024. Con ordinanza del 2.10.2024, il Tribunale aveva trattenuto la causa in decisione, fissando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L’istruttoria si era quindi limitata alla valutazione della documentazione prodotta dalle parti, senza che fossero disposte consulenze tecniche d’ufficio o altri mezzi di prova. Il giudice aveva condotto una verifica analitica
della corrispondenza tra le fatture azionate e gli atti di cessione prodotti, accertando che per la maggior parte dei crediti mancava la prova dell’intervenuta cessione in favore di ovvero che le cessioni non comprendevano le specifiche fatture azionate. RAGIONE_SOCIALE
3. Decisione impugnata
Con sentenza n. 140/2025 pubblicata il 17.4.2025, il Tribunale di Biella ha accolto solo parzialmente le domande di riconoscendo un credito di € 4.853,21 a titolo di sorte capitale, pari al 2,27% della pretesa originaria, e € 6.351,80 per interessi m oratori relativi ad alcune note di debito, con integrale compensazione delle spese processuali.
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sui principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando espressamente la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 e il principio di vicinanza della prova. Secondo tale orientamento, il creditore che agisce per l’adempimento deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo costituito dall’avvenuto adempimento. Nella fattispecie, il giudice ha ritenuto che dovesse dimostrare cumulativamente sia la fonte del credito sia la titolarità dello stesso mediante la produzione degli atti di cessione. RAGIONE_SOCIALE
All’esito di una puntuale verifica della corrispondenza tra le fatture azionate e gli atti di cessione prodotti, il Tribunale ha escluso la debenza di numerose fatture per mancata prova dell’intervenuta cessione. Specificamente sono state escluse: tutte le fatture emesse da datate 2018, poiché l’atto di cessione del 28.6.2019 aveva ad oggetto esclusivamente le fatture emesse dal 1.6.2019; quella emessa da RAGIONE_SOCIALE per mancata produzione dell’atto di cessione; quelle emesse da datate 2011-2017, risultando gli atti di cessione limitati alle fatture emesse dal 31.1.2018 al 28.2.2020; quella emessa da nel 2013 n. 7010153049, non compresa negli atti di cessione del 2009 e 2017; tutte quelle emesse da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE per mancata produzione degli atti di cessione; quelle emesse da nel 2017-2018, riferendosi la cessione alle fatture emesse dal 24.6.2019; quelle emesse da nel 2019, riferendosi la cessione alle fatture emesse dal 17.7.2020.
Con riguardo alle modeste partite creditorie riconosciute come dovute, il giudice ha rigettato l’eccezione dell’ relativa al mancato consenso alle cessioni, affermando che l’ente aveva ” semplicemente allegato di non aver aderito a dette cessioni, del tutto omettendo di fornire la prova positiva e documentale del proprio espresso rifiuto, ritualmente comunicato al cessionario “. Ha inoltre respinto l’eccezione di prescrizione decennale relativa alla fattura Pfizer n. 7010083830 del 13.10.2009, ritenendo che avesse prodotto validi atti interruttivi del decorso prescrizionale. RAGIONE_SOCIALE
Relativamente alle note di debito per interessi, il Tribunale ha riconosciuto la titolarità di per le note n. 90005563, n. 90009887 e n. NUMERO_DOCUMENTO, argomentando che ” il riconoscimento in capo alla società odierna attrice della qualità di proprio creditore e, quindi, della titolarità dei crediti oggetto di cessione, è presupposto logico-giuridico del fatto in sé del pagamento delle singole fatture di cui si tratta; circostanza, questa, non negata dall’ onvenuta “. Ha invece escluso la debenza delle note n. NUMERO_DOCUMENTO, n. CODICE_FISCALE e n. CODICE_FISCALE, ritenendole ” sfornite di prova nei termini sopra precisati “. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
La sentenza ha dunque accertato il diritto di al pagamento di € 4.853,21 per sorte capitale, degli interessi moratori calcolati nella misura ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal giorno della scadenza di ciascuna fattura fino all’effettivo soddisfo, degli interessi anatocistici al medesimo tasso dalla data di proposizione della domanda giudiziale, del risarcimento forfettario ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 per ciascuna fattura costituente la sorte capitale, di € 6.351,80 per interessi moratori relativi alle not e di debito riconosciute, dei relativi interessi anatocistici e del risarcimento forfettario per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora. Ha inoltre condannato l’ al pagamento delle somme accertate, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
Con atto di citazione notificato l’11.6.2025, l ha impugnato la sentenza del Tribunale articolando l’appello in sette motivi. Il primo motivo denuncia l’erroneità della sentenza per aver ritenuto provata la titolarità del credito di € 4.853,21, sostenendo che l aveva regolarmente prodotto gli atti di rifiuto delle cessioni ai sensi dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale. L’appellante evidenzia che la documentazione prodotta sub docc. 35-38 del fascicolo di primo grado attestava inequivocabilmente l’avvenuta notifica del rifiuto entro il termine di 45 giorni per le cessioni relative a e A sostegno della propria tesi, richiama la sentenza n. 181/2025 dello stesso giudice che aveva riconosciuto l’efficacia dei rifiuti opposti dall’ n un procedimento analogo promosso da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata valutazione delle contestazioni specifiche formulate dall riguardo alle fatture di capitale. L’appellante documenta di aver prodotto comunicazioni di contestazione inviate ai singoli fornitori ( RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e che aveva replicato solo genericamente a tali eccezioni specifiche. L’appellante richiama la Cassazione civile, Sez. II, ord. n. 8376/2020, secondo cui quando l’allegazione attorea è generica e la contestazione del convenuto è specifica, l’attore ha l’onere di provare i fatti allegati e di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Il terzo motivo riguarda gli accessori della sorte capitale, sostenendo che, non essendo dovuto il capitale per le ragioni esposte nei motivi precedenti, devono essere rigettate anche le domande accessorie. L’appellante contesta la decorrenza degli interessi moratori dalla scadenza delle fatture anziché dalla loro ricezione, richiamando la giurisprudenza di merito secondo cui “sino all’effettiva recezione della fattura il debitore non può ritenersi tenuto al pagamento e quindi non può essere considerato in mora”. RAGIONE_SOCIALEesta inoltre l’applicabilità del risarcimento forfettario ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 alle società di factoring, argomentando che tale norma tutela le imprese che forniscono beni e servizi, non i factor che operano nel settore finanziario e per i quali i costi di recupero costituiscono il nucleo del modello di business.
I motivi dal quarto al settimo riguardano le note di debito per interessi. Il quarto motivo contesta la titolarità di evidenziando che la società bancaria non aveva mai affermato di aver ricevuto i pagamenti delle fatture contenute nelle note di debito e che l’ on aveva mai riconosciuto di aver pagato tali fatture a Il quinto motivo denuncia la mancata valutazione delle contestazioni specifiche formulate dall documentando che numerose note di debito erano state contestate, erano oggetto di accordi transattivi o riguardavano fatture pagate tempestivamente. Il sesto motivo contesta il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte di che si era limitata a produrre prospetti di formazione unilaterale senza la documentazione contrattuale necessaria, avendo prodotto solo 106 fatture a fronte di oltre 205 fatture contenute nelle note di debito. Il settimo motivo denuncia l’erroneità del riconoscimento degli accessori sulle note di debito, sostenendo che, non essendo dovuto il capitale, cadono anche le pretese accessorie. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è costituita con comparsa depositata il 5.11.2025, contestando tutti i motivi di appello e proponendo appello incidentale. Relativamente all’appello principale, sostiene l’applicabilità della Legge 21.2.1991 n. 52 sulla cessione dei crediti d’impresa anziché della disciplina speciale dei contratti pubblici, argomentando che tale normativa prevede la sufficienza della sola notifica al debitore ceduto per l’opponibilità della cessione, senza necessità di ulteriori formalità. La società bancaria argomenta che la disciplina dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 trova applicazione esclusivamente per i contratti di appalto, progettazione e concorso di progettazione, e che l non aveva dimostrato che i contratti sottostanti rientrassero in tale ambito. Sostiene inoltre che l’adesione alle cessioni è necessaria solo quando ricorrano cumulativamente due condizioni: che i crediti traggano origine da contratti di durata e che il contratto sia ancora in corso di esecuzione. RAGIONE_SOCIALE
pagina 9 di 19 Nell’appello incidentale, chiede la riforma della sentenza per ottenere il riconoscimento di ulteriori € 11.006,57 per sorte capitale, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente escluso crediti per i quali esisteva prova della cessione. Rivendica, inoltre, il diritto al risarcimento forfettario di € 40 per ciascuna fattura non riconosciuta come dovuta, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che aveva chiarito la spettanza di tale importo per ogni singola transazione commerciale non pagata alla RAGIONE_SOCIALE scadenza. Chiede altresì il riconoscimento degli importi oggetto delle tre note debito (n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO) dichiarate dal Tribunale come non dovute e di € 32.960,00 per risarcimento forfettario relativo a fatture ulteriori.
Nelle difese successive, l’ ha sviluppato le proprie argomentazioni producendo giurisprudenza di merito che aveva rigettato analoghe pretese di per carenza probatoria o per efficacia dei rifiuti opposti dalle amministrazioni pubbliche. Ha contestato l’appello incidentale per inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sostenendo che i motivi non individuavano specificamente i capi della decisione impugnati né le censure alla ricostruzione dei fatti. ha replicato ribadendo la correttezza delle statuizioni del Tribunale relativamente ai crediti riconosciuti e sostenendo che la comunicazione della cessione può avvenire anche mediante la notifica della citazione introduttiva del giudizio. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza del 9.12.2025, il consigliere istruttore ha fissato per la rimessione in decisione l’udienza del 3.2.2026, disponendo la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e assegnando i termini per il deposito delle note scritte, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Tema del contendere
L’analisi dei motivi di appello e delle difese delle parti consente di individuare le questioni giuridiche controverse che richiedono esame, distinguendole dai profili sui quali si è formato giudicato interno e dai fatti pacificamente non contestati.
Risulta pacifico tra le parti che l’ ha effettuato il pagamento di numerose fatture nel corso del rapporto con i fornitori, circostanza che ha determinato la sostanziale riduzione delle pretese creditorie di dal valore originario di € 214.067,86 agli importi residui oggetto di giudizio. Non è controversa l’esistenza dei rapporti di fornitura tra le società cedenti e l’ , né l’emissione delle fatture per i beni e servizi forniti. Parimenti pacifico è l’avvenuto perfezionamento di contratti di cessione tra le società fornitrici e mediante atti pubblici o scritture private autenticate, ancorché permanga la controversia sulla loro efficacia e opponibilità.
La prima questione controversa attiene alla disciplina normativa applicabile alle cessioni di crediti nei confronti delle aziende RAGIONE_SOCIALE locali. L’ sostiene l’applicabilità dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, che subordina l’efficacia delle cessioni all’assenza di rifiuto comunicato entro 45 giorni dalla notifica, mentre invoca l’applicazione della Legge 52/1991 sui crediti d’impresa, che richiederebbe la sola notifica per l’opponibilità. La risoluzione di tale questione assume carattere pregiudiziale, poiché l’ ha documentalmente provato di aver tempestivamente rifiutato numerose cessioni mediante comunicazioni notificate nei termini di legge.
La seconda questione concerne l’onere probatorio gravante su e la valutazione delle contestazioni specifiche formulate dall . Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che l’ente non avesse specificamente contestato il pagamento delle fatture sottostanti le note di debito, applicando il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. L’ contesta tale valutazione, sostenendo di aver prodotto documentazione attestante contestazioni puntuali, pagamenti tempestivi e accordi transattivi relativi alle note di debito. La questione si intreccia con il principio di vicinanza della prova e con la sufficienza dei prospetti di formazione unilaterale prodotti da a fronte delle specifiche contestazioni documentali dell’ente.
La terza questione riguarda l’applicabilità del risarcimento forfettario ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2002 alle società di factoring e la relativa quantificazione. L’ contesta che tale norma sia applicabile ai soggetti che operano nel settore finanziario, sostenendo che essa tutela esclusivamente le imprese che forniscono beni e servizi. Argomenta inoltre che l’importo di € 40 dovrebbe essere riconosciuto una sola volta per l’intera operazione di recupero e non moltiplicato per ciascuna fattura. rivendica invece il diritto al risarcimento forfettario per ogni singola fattura, sostenendo che la cessione si inserisce nel solco delle transazioni commerciali iniziali.
La quarta questione attiene al regime degli interessi anatocistici e al tasso applicabile. L contesta l’applicazione del tasso commerciale ex D.Lgs. 231/2002, sostenendo che gli interessi anatocistici hanno natura finanziaria e dovrebbero essere calcolati al tasso legale. replica che l’art. 1284, comma 4, c.c. prevede espressamente l’applicazione del tasso della legislazione speciale sui ritardi di pagamento.
La quinta questione concerne la decorrenza degli interessi moratori, con l’ che sostiene la necessità di far decorrere gli interessi dalla ricezione delle fatture anziché dalla loro scadenza, mentre invoca l’applicazione dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002 che prevede la decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza.
Rimane infine controversa la valutazione probatoria relativa alla titolarità dei crediti residui riconosciuti dal Tribunale e alla correttezza dei calcoli contenuti nelle note di debito per interessi moratori, con particolare riferimento alla corrispondenza tra le fatture indicate nei dettagli delle note di debito e la documentazione contrattuale prodotta a sostegno delle pretese creditorie.
6. Motivi della decisione
La risoluzione delle questioni controverse deve muovere dalla corretta identificazione della disciplina normativa applicabile alle cessioni di crediti nei confronti delle aziende RAGIONE_SOCIALE locali, questione che costituisce il presupposto logico-giuridico per la valutazione di tutti i profili sostanziali e processuali della controversia.
6.1 Sui motivi dell’appello principale
La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che le aziende RAGIONE_SOCIALE locali, pur non rientrando nel novero delle amministrazioni statali, sono soggette alla disciplina speciale del Codice dei contratti pubblici per le cessioni di crediti derivanti da contratti di fornitura. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. III, n. 24640/2016, le aziende RAGIONE_SOCIALE locali, pur potendo ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono preposte, mantengono la qualifica di “organismi di diritto pubblico” secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006, con la conseguenza che, ove l’oggetto dell’attività negoziale dell’azienda rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all’evidenza pubblica ne comporta la nullità per violazione di norma imperativa.
La disciplina dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 prevale sulla Legge 52/1991 sui crediti d’impresa, costituendo lex specialis rispetto a quest’ultima. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. II, n. 25284/2023, il regime codicistico attuale esprime un adeguato punto di equilibrio tra l’esigenza di agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore.
Questa Corte ha fatto costantemente applicazione di tali principi, affermando che ” alle cessioni di crediti di fornitori della oggetto di causa si applica l’art. 117 D.Lgs. 163/2006, che prevede, ai fini della validità e opponibilità della cessione, che la stessa sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da AVV_NOTAIO e che sia notificata all’ente pubblico. La cessione, che richiede la forma scritta ad substantiam, deve essere provata mediante la produzione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non potendo in difetto essere fornita la relativa prova mediante presunzioni o prova testimoniale ai sensi degli artt. 2729 comma 2 e 2725 c.c. ” ( ex multis App. Torino, sent. n. 347 del 16.4.2025). RAGIONE_SOCIALEe
Il primo motivo di appello dell’ risulta fondato. RAGIONE_SOCIALErariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’ aveva regolarmente prodotto in giudizio gli atti di rifiuto delle cessioni notificati tempestivamente ai sensi dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. La documentazione prodotta sub docc. 35-38 del fascicolo di primo grado attestava inequivocabilmente l’avvenuta notifica del rifiuto entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione delle cessioni relative a
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Non può dunque affermarsi che l’ abbia ” semplicemente allegato di non aver aderito a dette cessioni, del tutto omettendo di fornire la prova positiva e documentale del proprio espresso rifiuto, ritualmente comunicato al cessionario “. Tale valutazione contrasta con la documentazione agli atti, che comprende specifiche comunicazioni di rifiuto notificate sia alle società cedenti sia a mediante posta elettronica certificata, complete di ricevute di consegna e accettazione che attestano l’avvenuta ricezione nei termini di legge. RAGIONE_SOCIALE
Il rifiuto validamente comunicato dall’ determina l’inefficacia della cessione nei confronti dell’amministrazione debitrice, con conseguente carenza di titolarità del credito in capo al cessionario per le fatture oggetto delle cessioni rifiutate; poiché i rifiuti risultano non solo allegati, ma prodotti, il motivo merita accoglimento. RAGIONE_SOCIALE
All’accoglimento del motivo già in relazione all’insussistenza del debito in linea capitale (€. 4.853,21) viene altresì meno di ogni accessorio ad esso relativo, dovendone conseguire pertanto la riforma dei capi i. (somma in linea capitale), ii. (interessi di mora, calcolati nella misura di cui all’art. 5 D. Lgs. 231/2002 sul ridetto importo in linea capitale, dal giorno della scadenza di ciascuna singola fattura e fino alla data dell’effettivo soddisfo), iii. (interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto ii., da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull’importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all’effettivo soddisfo), iv. (risarcimento forfettario dovuto ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, in relazione a ciascuna delle fatture impagate costituenti la predetta sorte capitale).
L’ ha tuttavia impugnato la sentenza anche in relazione ai residui tre capi: ‘v. dell’importo complessivo di €. 6.351,80 dovuto a titolo di interessi di mora in relazione alle note di debito di cui n. 5A e 5C ; vi. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto v, da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull’importo dovuto a t ale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all’effettivo soddisfo ; vi. del risarcimento forfettario ai sensi dell’a rt. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito ‘. RAGIONE_SOCIALE
La sentenza ha dunque sostanzialmente accolto la domanda B ( id est la congerie delle domande sub B dell’odierna appellata) sulla base della quale assumeva ‘ di avere diritto al pagamento anche del complessivo importo di €. 6.634,68 dovuto a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell’ di ulteriori crediti di cui la stessa si è resa cessionaria (cfr. doc. 9A, 9B E 9C citazione), di cui alle Note di Debito prodotte sub doc. 5A, 5B e 5C, degli interessi anatocistici prodotti da quest’ultimi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione sino al saldo, nonché del complessivo importo di € 5.160,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, de l D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n . 192/12, corrispondente all’importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 129 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell’ a generato gli interessi di mora oggetto delle ridette Note Debito ‘ e ciò in ragione del fatto che ‘ si ritiene che sia s tata raggiunta anche la prova relativa all’effettiva titolarità di tale credito in capo alla società odierna attrice per non aver l’ pecificamente contestato, con riferimento a ciascuna delle singole fatture r isultanti dal dettaglio delle note di debito n. 90005563, n. 90009887 e n. NUMERO_DOCUMENTO (cfr. doc. 4A e 5A citazione), di aver effettuato il pagamento, come risultante dalla documentazione versata in atti. In altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che il riconoscimento in capo alla società odierna attrice della qualità di proprio creditore e, quindi, della titolarità dei crediti oggetto di cessione, è presupposto logico-giuridico del fatto in sé del pagamento delle singole fatture di cui si RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
tratta; circostanza, questa, non negata dall’ onvenuta. Ad analoga conclusione può giungersi con riferimento ai crediti o ggetto delle ulteriori note di debito, prodotte, in particolare, quale documento n. 5C in allegato alla citazione. Ad abundantiam si rilevata, altresì, che la società attrice ha comunque provveduto al deposito dei diversi atti di atti di cessione conclusi con le varie società fornitrici ed aventi ad oggetto le fatture pagate in ritardo e sopra richiamati (cfr. doc. 9A citazione; doc. 15, 16 e 19 mem. 183 n. 1 attrice). Risultano, viceversa, sforniti di prova (nei termini sopra precisati) i crediti di cui alle note di debito n. 90007526, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO (cfr. doc. 5A e 5B). Conseguentemente, devono accertarsi come dovuti interessi di mora per il ritardato pagamento delle sole fatture riportate nelle note di debito dettagliate sopra richiamate, per il minore importo di €. 6.351,80 . Trattandosi di interessi dovuti da oltre sei mesi, spettano alla società attrice anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull’importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello prev isto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all’art. 1284 c.c. dall’art. 17, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L . 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo. Infine, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, spetta alla società attrice la somma di € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario dei costi sostenuti per il recupero del credito per capitale e interessi, per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ridette note di debito ‘; a tali conclusioni il giudice di prime cure, all’esito di un’analitica disamina della vasta ed eterogenea messe di fatture, note di debito et alia prodotte da parte attrice in cartelle zippate e senza specifico richiamo allegativo alle singole pretese di credito, ritenendo che ‘ non pertinente risulta il richiamo al formale rifiuto opposto dall’ i seguenti atti di cessione: – da parte di con scrittura privata autenticata del 17.7.2020 (doc. 26 bis comparsa); – da parte di con scrittura autent icata del 4.6.2020 (cfr. doc. 26ter comparsa), giacché i crediti oggetto delle ridette cessioni non sono quelli di cui alle fatture pagate in ritardo ‘. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
La sentenza merita riforma anche in parte qua . In primo luogo, come osservato dalla difesa dell è infondato il presupposto logico (‘ In altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che il riconoscimento in capo alla società odierna attrice della qualità di proprio creditore e, quindi, della titolarità dei crediti oggetto di cessione, è presupposto logico-giuridico del fatto in sé del pagamento delle singole fatture di cui si tratta; circostanza, questa, non negata dall ‘ convenuta. Ad analoga conclusione può giungersi con riferimento ai crediti oggetto delle ulteriori note di debito prodotte, in particolare, quale documento n. 5C in allegato alla citazione ‘ pagg. 7 e s. della sentenza) del ritenuto debito a titolo d’interessi debitori (e ulteriori accessori: anatocismo, 40 € a fattura, ecc.) ovvero l’incontestato pagamento -ritardato -delle fatture per cui vengono richiesti gli accessori in questione. L’a ffermazione della società attrice al riguardo è stata, anche in questo caso, del tutto generica ‘ l’Ente ha pagato tardivamente la sorte capitale delle fatture ‘, espressione nella sua apoditticità insuscettibile nonostante il rimarchevole sforzo d’analisi profuso dal primo giudice di essere verificata, atteso il numero ed eterogeneità delle fatture prodotte, la completa assenza di allegazione in ordine allo specifico credito da ciascuna vantato e senza che l’attrice si sia neppur peritata di specificare in alcun modo se il beneficiario del (completamente indetermina to RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
ed asserito) pagamento da parte dell’ fosse o il fornitore cedente. Dunque, affermazione insuscettibile di contestazione specifica perché essa per prima sfornita di ogni specificità: pura asserzione labiale di un fatto storico (il pagamento, anzi le decine di pagamenti e, con essi, le diverse decine di ritardi), né detti, né documentati. Ad ogni buon conto, l’ non ha riconosciuto affatto di aver pagato quelle fatture. Con ciò il presupposto logico viene meno in radice, tanto con riguardo al pagamento che al ritardo. Dunque, indimostrato ed affatto ‘incontestato’ il pagamento da parte dell radicalmente incerto perfino sul piano soggettivo dell’eventuale accipiens (il fornitore o , per l’effetto solo labialmente postulato il ritardo, neppur predicabile, in concreto, di quanto e rispetto a cosa , la pretesa degli interessi moratori si fonda essenzialmente sulle usuali ‘note di debito’, le quali, come questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente non costituiscono in alcun modo titolo della pretesa, esse risolvendosi in mero documento di formazione unilaterale mediante il quale il creditore soi disant quantifica e richiede il pagamento di somme che egli ritiene dovute. E se già la fattura commerciale che, pure, ha una regolamentazione codicistica ed almeno una provvisoria valenza inaudita altera parte in sede monitoria, ma, in caso di contestazione, non costituisce prova in favore di quella stessa parte che aveva formato il documento (ancora, recentemente, App. Torino n. 766 del 24 settem bre 2025), tanto più l’assunto vale in relazione all’atipico e normativamente innominato atto partecipativo denominato ‘nota di debito’, fra l’altro del tutto inidoneo a consentire alla controparte di verificare ed eventualmente contestare efficacemente il pagamento protestato come tardivo, in assenza di specifica ed inequivoca indicazione delle fatture, della loro scadenza e della data del pagamento (cfr., fra le altre, App.Torino, sent. 1134/2025); e ciò di là di ogni ulteriore considerazione, a sua volta ostativa alla pretesa, della natura querable dell’obbligazione nei confronti di una pubblica amministrazione in assenza di documentata ricezione della fattura, poiché solo da tale momento e non dalla scadenza il debitore potrebbe essere ritenuto in mora. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Più in generale, va ancora una volta ricordato i contratti stipulati con lo Stato o con una pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta ad substantiam , anche qualora si tratti di rapporti di natura privatistica conclusi iure privatorum . Non valgono, pertanto, a comprovare l’esistenza del contratto tra cedente e debitore ceduto la mera produzione di copie di fatture, l’avvenuto pagamento, l’accettazione o l’esecuzione di forniture e prestazioni, la mancata contestazione da parte del debitore, nonché eventuali rinnovi taciti, ratifiche, convalide, subentri o, più in generale, qualunque manifestazione di volontà implicita o di natura meramente attuativa (App. Torino, sent. n. 876 del 23.10.2025).
In tale quadro, la mera produzione di prospetti e altra documentazione (‘note di debito’) di mera formazione unilaterale, non riscontrabili attraverso la documentazione contrattuale necessaria per verificare l’esistenza e la quantificazione dei crediti, da indicarsi puntualmente, per ciascuno specificando la documentazione a
corredo, determina una carenza allegativa e probatoria incolmabile per via critica e tale da escludere la riconoscibilità di alcuna delle pretese creditorie vantate.
Dunque, nulla va riconosciuto a titolo d’interesse moratorio per fatture di cui non è dimostrato alcun ritardato pagamento. A ciò consegue, ovviamente, il venir meno degli accessori che da tale pretesa traggono fondamento ovvero l’interesse composto che pure l’attrice non manca di richiedere, come pure l’obolo forfetario di 40 euro di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002.
Conclusivamente l’appello principale va integralmente accolto, derivandone il rigetto di ogni pretesa vantata in giudizio da nei confronti dell’ appellante. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
6.2 Sull’appello incidentale di
L’appello incidentale proposto da deve essere rigettato integralmente per una pluralità di ragioni che attengono sia alla carenza di legittimazione attiva conseguente ai legittimi rifiuti opposti dall’ente, sia all’insufficienza dell’apparato probatorio prodotto a sostegno delle pretese creditorie residue. La sentenza di prime cure ha fatto accurato governo dei consolidati principi di distribuzione degli oneri di allegazione e prova in subiecta materia , la cui applicazione questa Corte ha esteso anche alle residue poste creditorie riconosciute dal primo giudice ed oggetto di appello principale, in ragione della ritenuta insussistenza del presupposto logico-giuridico da cui muoveva il primo giudice con riguardo alla pretesa in sorte capitale e della radicale inidoneità della documentazione unilaterale a corredo degli indeterminati ritardi di non documentati pagamenti. Dunque, lo stesso iter logicoargomentativo vale a confutare le ragioni dell’appello incidentale in relazione al rigetto delle sottese domande, cui la sentenza gravata ha già offerto idonea motivazione.
In primo luogo, la richiesta di riconoscimento di ulteriori € 11.006,57 per residuo credito in linea capitale non può essere accolta, poiché non ha fornito prova sufficiente della propria titolarità sui crediti azionati. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. II, ord. n. 12611/2021, il cessionario deve dimostrare l’effettiva inclusione del credito specifico nell’operazione di cessione, onere che nel caso di specie non è stato assolto. Il Tribunale aveva correttamente escluso la debenza di numerose fatture per mancata prova dell’intervenuta cessione, decisione che non è stata oggetto di specifica censura da parte di nell’appello incidentale. RAGIONE_SOCIALE
La pretesa relativa agli interessi moratori e anatocistici sulla maggior sorte capitale azionata non può essere accolta per le medesime ragioni di carenza di titolarità del credito principale, oltre che per la mancata costituzione in mora dell secondo le modalità richieste per le obbligazioni querables delle pubbliche amministrazioni. Come evidenziato dalla Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 118/2023, per i debiti
pecuniari delle aziende RAGIONE_SOCIALE è necessaria una formale costituzione in mora, non ricorrendo alcuna ipotesi di mora ex re .
La richiesta di € 40 per ciascuna fattura ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2002 non può essere accolta in assenza di un credito principale dovuto. Tale indennità forfettaria presuppone infatti l’esistenza di una transazione commerciale inadempiuta, presupposto che nel caso di specie non sussiste per effetto dell’accoglimento dell’appello principale dell’ e della conseguente carenza di titolarità sui crediti azionati.
La richiesta di riconoscimento degli importi oggetto delle tre note debito (n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO) dichiarate dal Tribunale come non dovute non può essere accolta per carenza probatoria, come già rilevato dal primo giudice. non ha fornito elementi idonei a superare le contestazioni specifiche formulate dall’ relativamente a tali note di debito, limitandosi a prospetti di formazione unilaterale privi di valore probatorio. In particolare, per la nota debito n. NUMERO_DOCUMENTO l’ aveva documentato che essa era rientrata nell’accordo di transazione del 24.12.2019 ed era stata parzialmente pagata e parzialmente stornata, circostanze non confutate da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Infine, la richiesta di € 32.960,00 per risarcimento forfettario relativo a fatture ulteriori non può essere accolta per le medesime ragioni di carenza di titolarità del credito principale e per l’insufficienza delle allegazioni probatorie relative ai crediti residui. Il Tribunale aveva correttamente rilevato che “non ha fornito la prova di essersi resa effettivamente cessionaria dei crediti portati dalle fatture n. NUMERO_DOCUMENTO e n. 90021318, non risultando versato in atti il documento contraddistinto dal n. 12 degli allegati alla citazione. RAGIONE_SOCIALE
6.3 Conclusioni e spese
In conclusione, l’appello principale va integralmente accolto e quello incidentale integralmente rigettato.
Ne segue, previa parziale riforma della sentenza di primo grado, nei limiti dell’appello principale, il rigetto integrale di ogni pretesa creditoria, per capitale ed accessori, vantato da nei confronti dell’ convenuta ed odierna appellante. RAGIONE_SOCIALE
All’esito del giudizio consegue la regolazione delle spese, in applicazione del principio di soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio.
Quanto al valore di causa, esso va individuato, per le prime tre fasi del primo grado in base all’originaria domanda di pari ad € 214.067,86, poi ridotta a soli € 18.872,81 in sede di precisazione delle conclusioni (e di ulteriori circa mille euro con la comparsa conclusionale). RAGIONE_SOCIALE
Con riguardo al grado d’appello, il disputatum è pari all’oggetto dell’appello principale (€ 11.205,01) nonché a quello dell’appello incidentale (€ 44.026,57), così per complessivi €55.231,58 (dunque, scaglione da € 52.001 a 260.000 euro).
Ne segue che
(a) con riguardo alle spese per il giudizio di primo grado, per le prime tre fasi (scaglione da € 52.001 ad € 260.000) sono dovuti € 2552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per quella introduttiva ed € 5670,00 per quella di trattazione, nonché € 1701,00 per quella decisoria (scaglione da € 5.201 sino ad € 26.000), da determinarsi dunque, complessivamente, in € 11551,00 arrotondate per comodità di calcolo in € 11500, oltre accessori di legge;
(b) con riguardo alle spese per il giudizio d’appello, il compenso dovuto alla parte vittoriosa è pari ad € 2977,00 per la fase di studio, € 1911,00 per quella introduttiva ed € 5103 per quella decisoria, nulla per quella d’istruzione, siccome non espletata. L’importo così raggiunto di € 9991,00 va aumentato del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche (link ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell’ambito del PCT ( art. 4, comma 1 bis ), ausilio non formale nel contenzioso in esame, connotato dalla strutturale produzione di una messe indeterminata di fatture e documentazione varia in cartelle ‘zippate’, per un importo complessivo di € 12988,30, da arrotondarsi per comodità di calcolo ad € 12.900, oltre accessori di legg e.
Resta altresì dovuto, sussistendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P .R. n. 115/2002 a carico dell’appellante incidentale, stante il rigetto integrale del relativo gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza appellata:
-accoglie l’appello principale proposto da ;
-rigetta l’appello incidentale proposto da
-respinge , per l’effetto, ogni domanda svolta da
nei confronti di
;
-condanna alla rifusione integrale delle spese di primo grado che liquida in € 11.500,00 oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva di legge;
-conferma, nel resto, la sentenza appellata n. 140/2025 del Tribunale di Biella;
– condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi € 12.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P .A. e I.V .A. se prevista per legge; 13 comma 1 quater d.P .R. n. 115/2002 a carico
dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. dell’appellante incidentale
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d’Appello di Torino, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2026
Il Consigliere est.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME