SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 367 2026 – N. R.G. 00000412 2024 DEPOSITO MINUTA 24 02 2026 PUBBLICAZIONE 24 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d’Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere Relatore
Dott.ssa NOME COGNOME Pappalettere
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto: opposizione all’esecuzione promossa da:
(C.F./P.I.
), e per essa la mandataria
C.F./P.I. ), qui rappresentata da P.
(C.F./P.I. per procura speciale, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO
Pesenti, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
C.F.
, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO
COGNOME che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 11.2.2026.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
P.
C.F.
PER PARTE APPELLANTE:
Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ,
Nel merito in INDIRIZZO principale
per tutti i motivi esposti in atti, riformare integralmente la sentenza di primo grado e, per l’effetto, accertare e dichiarare che e per essa nella sua qualità di mandataria
rappresentata da è titolare del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 21/2016 Trib Novara (R.G. n. 30/2016) con conseguente diritto di procedere ad esecuzione
forzata.
Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa,
Rigettare l’appello proposto avverso la sentenza n. 624/2023 del Tribunale di Novara, confermando integralmente la decisione impugnata in ogni sua parte.
Condannare l’appellante alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.8.2021, e per essa, nella qualità di mandataria,
rappresentata da ha convenuto avanti al Tribunale di Novara, esponendo che: l’attrice ha promosso una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di in virtù di decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Novara in data 11.1.2016 su richiesta di dichiarato esecutivo; il debitore esecutato ha proposto, avanti al Giudice dell’esecuzione, ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., eccependo l’insussistenza del diritto di credito in capo a in difetto di prova della cessione alla medesima del credito originariamente vantato da RAGIONE_SOCIALE per incorporazione in con ordinanza 11.6.2021 il G.E. ha disposto la sospensione della procedura esecutiva e assegnato termine per l’introduzione del giudizio di merito; nel rispetto di tale termine l’opposta introduce quindi il giudizio di merito, onde ottenere l’accertamento della titolarità del credito azionato in capo a e conseguente declaratoria del diritto di questa a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del convenuto; la titolarità del diritto discende dalla cessione in blocco da come si evince dai docc. C (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86, parte D (visura CCIAA di e 11 (certificazione sottoscritta da RAGIONE_SOCIALE San
nella quale è stata fusa per incorporazione successivamente all’operazione di cartolarizzazione dedotta).
costituendosi in giudizio, ha allegato l’insussistenza del diritto di credito in capo a in mancanza della produzione in giudizio del contratto di cessione e a fronte dell’inidoneità probatoria degli
non avendo controparte fornito prova della cessione del credito da altri documenti prodotti.
Il Tribunale di Novara, con sentenza n.624/2023 del 28.9.2023, in accoglimento dell’opposizione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. dall’esecutato ha ritenuto insussistente il diritto di
di procedere all’esecuzione, rilevando che:
ha agito in via esecutiva sulla base di decreto ingiuntivo emesso contro in favore di assumendo di essere cessionaria del credito in esso cristallizzato, nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione di crediti ex art. 58 D.Lgs. 385/1993, da (successore a titolo universale di BRE, passaggio, questo, non discusso); ha quindi l’onere di
dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione;
non ha prodotto il contratto di cessione in forma integrale, ma unicamente un estratto dello stesso (docc. 20-21), da cui si evince unicamente l’avvenuto scambio in data 20.7.2018 di una proposta e di una accettazione di cessione di crediti in blocco, il cui contenuto è rimasto integralmente ignoto, al punto da non essere neppure verificabile che l’accettazione si riferisca alla proposta; da tale documento non è pertanto possibile evincere alcunché rispetto alla posizione debitoria della società garantita dal né tantomeno del medesimo nei confronti di
-dall’avviso pubblicato in G.U. risulta che ha acquistato da
‘tutti i crediti già facenti capo a detto istituto di credito di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati ‘a sofferenza’ ai sensi della Circolare della Banca d’RAGIONE_SOCIALE n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in ‘RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE‘ ai sensi della Circolare della Banca d’RAGIONE_SOCIALE n. 139/1991′; l’avviso seleziona i crediti ceduti in base alla tipologia della fonte, alla data di stipula del contratto di origine, alla avvenuta classificazione a sofferenza dei relativi debitori secondo la Circolare della Banca d’RAGIONE_SOCIALE n. 272/2008 e all’avvenuta segnalazione in ‘RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE‘ ai sensi della Circolare della Banca d’RAGIONE_SOCIALE n. 139/1991; il credito di cui qui si discute (intendendosi il credito derivante da mutuo chirografario a suo tempo stipulato da cui accede – quantomeno ex art. 1263 c.c. – la garanzia fideiussoria da cui origina il credito azionato nei confronti del soddisfa senza dubbio i primi due requisiti; quanto al terzo, a rigore esso è stato indicato come requisito ‘statico’ – la già avvenuta classificazione a
sofferenza, secondo criteri tecnici fissati dalla Banca d’RAGIONE_SOCIALE – e non come requisito ‘dinamico’ – l’essere il credito passibile di essere classificato a sofferenza secondo i suddetti criteri; anche a voler ritenere, peraltro, che l’insinuazione al passivo della società fallita e l’avvio della procedura esecutiva verso il fideiussore siano indici inequivoci che il passaggio a sofferenza sia in effetti avvenuto, rimane l’ultimo requisito, in ordine al soddisfacimento del quale non risultano in atti elementi positivi, poiché non è noto se il debitore ceduto sia stato o meno effettivamente segnalato alla RAGIONE_SOCIALE rischi della Banca d’RAGIONE_SOCIALE; -risulterebbe dirimente, dunque, il contenuto dell’elenco delle posizioni cedute, allegato al contratto; ma il documento prodotto in giudizio contiene un mero prospetto, privo di alcun riferimento certo quanto alla provenienza e alla data di formazione; non è stata fornita prova, in particolare, del fatto che detta lista sia stata pubblicata e sia tuttora consultabile all’indirizzo telematico su indicato; inoltre indica quale identificativo del debitore ceduto il numero di NUMERO_DOCUMENTO, tenuto conto delle risultanze di cui all’elenco delle posizioni cedute e al link riportato nell’avviso di pubblicazione in G.U.; tale numero, tuttavia, dall’esame della documentazione contrattuale in atti, non appare riconducibile al mutuo in questione;
-la dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione dei crediti resa da RAGIONE_SOCIALE in data 14.6.2021, è irrilevante a fini probatori, trattandosi nella sostanza di una dichiarazione testimoniale irrituale, in quanto non resa di fronte al giudice, nonché valutativa perché l’intervenuta cessione rappresenta non un fatto storico, ma un effetto giuridico che consegue al contratto; attribuire valore a tale dichiarazione significherebbe di fatto superare il disposto di cui all’art. 2721 c.c., secondo cui la prova del contratto non può essere fornita per testi;
-la società creditrice procedente non ha quindi fornito prova idonea della qualità di cessionaria del credito azionato, spesa all’atto della notifica del pignoramento e dell’avvio della procedura esecutiva, con conseguente accoglimento dell’opposizione all’esecuzione.
Pertanto, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’esecutato ha accertato e dichiarato che non ha diritto di procedere all’esecuzione oggetto del procedimento iscritto al n. 68/2020 R.G.E. del Tribunale di Novara; e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti. ha impugnato la sentenza del Tribunale, di cui ha chiesto
Con atto di citazione in appello la riforma per il motivo di seguito illustrato, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha eccepito l’infondatezza dell’appello, chiedendo di confermare la sentenza impugnata e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
L’appellante formula un unico motivo di gravame – ‘Sull’errata decisione del Giudice di primo grado per aver ritenuto il difetto di legittimazione attiva in capo a – Violazione dell’art. 116, co.
1, c.p.c.: la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dell’ulteriore documentazione complessivamente è idonea all’accertamento positivo della titolarità dei crediti azionati in capo a – con cui censura la sentenza per non avere ritenuto provata la titolarità del credito azionato, allegando che:
ha acquistato il credito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 L. 130/1999 e 58 TUB, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20.7.2018 con di cui è stata data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica RAGIONE_SOCIALEna n. 86 del 26.07.2018 (all. D); la produzione dell’avviso in G.U. sarebbe stata sufficiente a ritenere provata la legittimazione attiva, atteso che la lettura dello stesso consente di individuare ‘senza incertezze’ le categorie dei crediti oggetto di cessione, come da recente orientamento di legittimità (Cass. civ. 21821/2023; Cass. civ. 25400/2023); il Tribunale ha dato una lettura errata dei requisiti indicati in tale documento, ritenendo che benché vi siano i primi due requisiti previsti dall’avviso (ovverosia la natura del credito e il periodo di stipula), non risulterebbero in atti elementi positivi in ordine al fatto che ‘il debitore ceduto sia stato o meno effettivamente segnalato alla RAGIONE_SOCIALE rischi della Banca RAGIONE_SOCIALE‘; in merito a tale requisito, secondo la Circolare n. 139 del 1991 della Banca d’RAGIONE_SOCIALE, la stipula di mutui e altre operazioni a rimborso rateale (come nel caso di specie) deve essere segnalata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tra i rischi a scadenza e i crediti in sofferenza devono essere segnalati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati; essendo indubbio che il credito vantato nei confronti del sig. sia identificabile come ‘sofferente’ (come riconosciuto dallo stesso Giudice di primo grado), è evidente che – secondo quanto stabilito dalla normativa secondaria – il passaggio a ‘sofferenza’ del credito abbia comportato l’obbligo per l’intermediario finanziario di segnalare tale evento alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; risultano dunque soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla Gazzetta Ufficiale per l’identificazione ‘senza incertezze’ dei crediti oggetto di cessione in favore di
-il Tribunale non ha considerato con la dovuta attenzione, travisandone il contenuto, l’elenco delle posizioni cedute allegato al contratto; ha prodotto sub doc. 15 la schermata del sito indicato nell’avviso in Gazzetta Ufficiale (https://archivio.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx) dal quale poter estrarre l’elenco delle posizioni cedute; cliccando sul link ‘Posizioni UBI Banca’, è possibile scaricare il file .pdf con l’elenco ‘in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto)’, come specificato in sede di avviso in Gazzetta Ufficiale (all. C); non è vero che l’indirizzo indicato in G.U. darebbe come esito l’inesistenza della pagina, in quanto il sito è perfettamente funzionante e consultabile dagli utenti esterni; consultando
tale elenco si giunge, a pag. 189 riga n. 18, alla specifica linea di credito oggetto di cessione e garantita dal sig. ovverosia il contratto di mutuo chirografario Rapp. 80-5619-21004183; il numero identificativo del mutuo è chiaramente indicato nel frontespizio del documento 19, prodotto con la memoria ex art. 183 coma 6 n. 1 c.p.c.: q uesto controllo incrociato non lascia alcun margine di interpretazione, risultando la titolare del diritto di credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 21/2016 (R.G. 30/2016) del Tribunale di Novara;
-ad ulteriore dimostrazione dell’avvenuta cessione, è stata prodotta sub doc. 11 la dichiarazione di cessione firmata dalla Banca cedente; la decisione di primo grado si pone sul punto in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità e di merito, che in modo pressoché unanime riconosce pieno valore probatorio alla dichiarazione di cessione resa dalla Banca cedente (tra le tante App. Milano, sentenza n. 220 del 24.1.2023; Cass. civ. 10200/2021);
-la piena titolarità del credito in capo a è quindi provata da: l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; la consultazione sul sito internet riportato in Gazzetta Ufficiale; i documenti giustificativi del credito; la dichiarazione resa dalla cedente.
L’appellato eccepisce l’infondatezza del motivo, richiamando le argomentazioni della sentenza impugnata e osservando che: è onere di controparte, che si afferma cessionaria del credito, provare l’esistenza dell’atto di cessione, in quanto il contratto formale è fatto costitutivo del diritto ed è l’unico atto idoneo a produrre l’efficacia traslativa del credito, mentre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha il solo scopo di notiziare il debitore della modifica del lato attivo dell’obbligazione e costituisce un mero effetto di quella che dovrebbe costituire una previa, regolare e formale cessione; essendo il contratto stato stipulato per iscritto, l’unica prova ammissibile per dimostrarne l’esistenza è la produzione di quello specifico documento; nessuna efficacia probatoria può attribuirsi alla dichiarazione di cessione redatta dall’originaria contraente a favore di poiché, oltre che provenire da una parte non legittimata, si tratta di un documento formato successivamente ad uso meramente strumentale a favore della cessionaria; si richiama la valutazione del Tribunale in ordine a tale documento e agli ulteriori documenti prodotti, tutti privi della pretesa efficacia probatoria.
L’appello è fondato.
Si premettono le seguenti circostanze, documentate (i documenti menzionati sono tutti prodotti con il fascicolo di primo grado di parte appellante) e pacifiche:
-il titolo esecutivo, in virtù del quale è stata instaurata la procedura esecutiva immobiliare nei confronti di è rappresentato dal decreto ingiuntivo n.21/2016 dell’11.1.2016 del Tribunale di
Novara, dichiarato esecutivo il 16.5.2016; tale decreto è stato emesso su richiesta di
nei confronti della debitrice principale e del fideiussore per l’importo di € 165.055,68 (oltre interessi e spese del procedimento) quale residuo dovuto in virtù di contratto di mutuo chirografario n.1004183 del 13.5.2011 (doc. 9);
con atto 15.11.2016 è stata fusa per incorporazione in che quindi è succeduta nel rapporto in questione (doc. B);
ha notificato a atto di precetto in data 19.2.2020 e successivo atto di pignoramento immobiliare in data 17.6.2020, allegando di essere divenuta titolare del credito in forza di atto di cessione di crediti in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 L. 130/1999 e 58 TUB, stipulato con
in data 20.7.2018;
–RAGIONE_SOCIALE è stata poi fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE in data 26.3.2021 (doc. G). Oggetto del contendere è la titolarità del credito già di in capo a (contestata dal debitore esecutato in sede di ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. e nel successivo giudizio di merito, instaurato dall’odierna appellante per ottenere l’accertamento del proprio diritto).
ha fornito prova della titolarità del credito in forza della cessione in blocco ai sensi della legge sulla cartolarizzazione e dell’art. 58 TUB, mediante la produzione: 1) dell’avviso della pubblicazione della cessione in blocco nella G.U.; 2) della dichiarazione della cedente di avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di causa; 3) dei documenti giustificativi del credito.
Occorre considerare che la cessione del credito ha forma libera e la sua prova non è soggetta a vincoli formali particolari; come chiarito da Cass. civ. 29807/2025 ‘la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito’.
La mancata produzione del contratto di cessione non è quindi ostativa alla dimostrazione della titolarità del credito, in presenza di altri elementi probatori; si richiama Cass. civ. 33966/2025 secondo cui il contratto di cessione stipulato tra cedente e cessionario opera, nei rapporti tra cessionario e contraente ceduto, ed in particolare per i fini della verifica se un determinato credito sia o no compreso nella cessione, alla stregua di un mero fatto: sicché trova applicazione il principio secondo cui i limiti legali di prova di un contratto non operano quando il contratto sia invocato nei confronti di un terzo come fatto storico influente sull’esito del processo; tale prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese presunzioni e argomenti desunti dal comportamento delle parti ex art. 116, comma 2, c.p.c., senza che trovino applicazione i limiti probatori di cui agli artt. 2721 e 2729 c.c..
1)- Dall’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26.07.2018 (doc. D), risulta che in forza di contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge 130/1999 stipulato il 20.7.2018, ha acquistato da <>.
Il credito oggetto di causa ha tutte le caratteristiche dei crediti indicati nell’avviso di cessione, con riferimento:
-al tipo di contratto da cui sorge, ossia il contratto di mutuo o finanziamento chirografario stipulato da cui accede la garanzia fideiussoria di dovendosi rilevare che il decreto ingiuntivo n.21/2016 del Tribunale di Novara è il provvedimento giudiziale che accerta l’esistenza del credito, la cui fonte è comunque il contratto di mutuo chirografario;
-alla data del contratto, del 2011;
-alla classificazione a sofferenza dei debitori ai sensi della Circolare di Banca d’RAGIONE_SOCIALE 272/2008, considerato che la società debitrice principale è stata dichiarata fallita in data 7.6.2017; che la dichiarazione di fallimento della debitrice principale integra, secondo i criteri prudenziali bancari, una situazione oggettiva di compromissione del credito, tale da ricondurlo pacificamente nell’area dei crediti deteriorati; che ai sensi dell’art. 58 TUB ‘i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione’, dunque la classificazione a sofferenza attiene al credito principale e non alle garanzie fideiussorie che ne costituiscono accessorio e che passano ex se; e che inoltre, come rilevato dal Tribunale, l’insinuazione al passivo della fallita e l’avvio della procedura esecutiva verso il fideiussore sono indici inequivoci che il passaggio a sofferenza sia in effetti avvenuto;
-alla segnalazione in RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ai sensi della Circolare della Banca d’RAGIONE_SOCIALE 139/1991, rilevato che secondo tale Circolare la stipula di mutui e altre operazioni a rimborso rateale (come nel caso di specie) deve essere segnalata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tra i rischi a scadenza e che i crediti in sofferenza devono essere segnalati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati; poiché il credito vantato nei confronti del sig. è identificabile come in sofferenza, il passaggio a
sofferenza del credito ha comportato l’obbligo per l’intermediario finanziario di segnalare tale evento alla RAGIONE_SOCIALE.
Come statuito da Cass. civ. 33966/2025 la pubblicazione sulla G.U. ‘fa già di per sé presumere che una cessione effettivamente vi sia stata, considerato, secondo l’id quod plerumque accidit, che detto adempimento ha un costo e non ha per converso alcuna benché minima utilità per un ipotetico pseudocessionario, sicché non si spiega se non quale addentellato della cessione’.
E, per quanto sopra esposto, il credito oggetto di causa è compreso senza incertezze tra i crediti ceduti oggetto di tale pubblicazione.
Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. 10860/2024; Cass. civ. 31118/2017).
L’argomento assorbe la questione relativa all’efficacia probatoria dell’elenco dei crediti ceduti prodotto da come doc. 10 e della schermata del sito indicato nell’avviso sulla G.U. doc. 15.
2)ha prodotto la dichiarazione della cedente (RAGIONE_SOCIALE, in cui è stata fusa per incorporazione datata 14.6.2021, di avvenuta cessione del credito oggetto di causa (doc.
11); si tratta di dichiarazione chiara e inequivoca, che indica come ‘Oggetto:
– posizione
NUMERO_DOCUMENTO (Esecuzione Immobiliare RGE 68/2020 – Tribunale di Novara)’, riporta il contenuto del contratto di cessione in blocco stipulato in data 20.07.2018 da
con
e ‘dichiara e attesta che tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello originariamente vantato da nei confronti di (c.f.
) in relazione alle seguenti linee di credito: mutui chirografari rapp. 80-5619-21004183′. Come ritenuto dalla Suprema Corte, ‘la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio’ è ‘un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo’ (Cass. civ. 10200/2021; Cass. civ. 29807/2025). P.
La dichiarazione del cedente assume speciale rilievo, proprio in quanto proveniente dall’unico soggetto eventualmente interessato a far valere l’inesistenza della cessione.
La rilevanza è dirimente nella prospettiva del debitore ceduto, dal momento che l’esigenza primaria di quest’ultimo è quella di effettuare un pagamento liberatorio, ove mai intendesse effettuarlo spontaneamente; la dichiarazione del cedente che conferma l’avvenuta cessione elide ogni rischio di
doppio pagamento e, conseguentemente, ogni interesse del debitore a scrutinare l’effettiva validità dell’operazione di cessione; il debitore che paga al cessionario munito di dichiarazione del cedente è liberato dall’obbligazione anche nell’ipotesi di invalidità della cessione, ai sensi dell’art. 1264 c.c..
La circostanza che la dichiarazione sia stata formata al di fuori del contraddittorio processuale non ne inficia l’efficacia, trattandosi di documento proveniente da terzo estraneo alla lite e privo di interesse a favorire una delle parti.
Si richiamano sul punto (ex art. 118 disp. att. c.p.c.) le sentenze di questa Corte d’Appello n.278/2025 pubblicata il 27.3.2025, secondo cui ‘l’accertamento della titolarità attiva del credito per effetto di una successione a titolo particolare è evidentemente funzionale a consentire al debitore di pagare correttamente, con efficacia liberatoria, al suo creditore attuale; ma se il precedente titolare (come tale, potenzialmente interessato a rivendicare per sé il pagamento) dichiara che il credito è stato ceduto a colui che ne richiede ora al debitore l’adempimento, non vi è il rischio dell’obbligato di pagare al soggetto sbagliato, od anche solo di dover dimostrare la ricorrenza delle condizioni per invocare l’efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.)’; e n.130/2026 pubblicata il 27.1.2026, in una causa di opposizione all’esecuzione, secondo cui ‘L’opposizione proposta… ha natura preesecutiva, essendo diretta avverso il precetto, e non si inserisce in un giudizio di accertamento autonomo della titolarità del credito. In tale ambito, l’interesse giuridicamente protetto del debitore ceduto è quello di effettuare un pagamento liberatorio, interesse che risulta soddisfatto quando il soggetto che agisce in via esecutiva sia chiaramente individuato e la cessione risulti opponibile secondo la disciplina di settore… nel procedimento esecutivo, il pagamento avviene invito domino , per ordine dell’autorità giudiziaria, sicché l’interesse del debitore si concentra sull’esigenza di evitare un pagamento non liberatorio e non sull’accertamento in sé della vicenda traslativa del credito. In tale prospettiva, la titolarità del credito deve ritenersi adeguatamente dimostrata quando, come nel caso di specie, essa risulti corroborata da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti – ancorché non fondati sulla produzione cartolare del contratto di cessione – idonei ad escludere, in concreto, qualsiasi rischio di un pagamento a soggetto non legittimato. Tali considerazioni valgono a perimetrare il concreto ed attuale interesse del debitore a contestare la titolarità del credito: oltre tale limite, la contestazione si palesa come meramente strumentale’.
3 ha prodotto i documenti giustificativi del credito, ossia il contratto di mutuo e il decreto ingiuntivo che lo ha accertato, notificato e dichiarato esecutivo, dimostrando di averne la disponibilità; come ritenuto dalla Suprema Corte ‘può essere valorizzata la disponibilità del titolo esecutivo e più in generale della documentazione originale concernente il credito, quale elemento documentale importante, potenzialmente decisivo’ (Cass. civ. 33968/2025; Cass. civ. 10200/2021).
Tutti gli elementi illustrati, complessivamente considerati, sono idonei a provare la titolarità del credito in capo all’odierna appellante.
L’appello viene conseguentemente accolto, dovendo la sentenza di primo grado essere riformata con rigetto dell’opposizione proposta dall’esecutato e accertamento del diritto di di procedere all’esecuzione oggetto del procedimento 68/2020 RGE Tb Novara.
III. Tenuto conto dell’esito complessivo della causa, le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio d’appello vengono poste a carico di soccombente.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell’attività svolta (con esclusione della fase istruttoria in appello), nei seguenti importi, ridotti rispetto ai valori medi considerato che la causa ha avuto ad oggetto un’unica questione:
-per il giudizio di primo grado € 1.500,00 per fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 2.900,00 per fase istruttoria, € 2.200,00 per fase decisoria, pari a € 7.500,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IV A se dovuta;
-per il giudizio di appello € 2.700,00 per fase di studio, € 1.400,00 per fase introduttiva, € 3.900,00 per case decisoria, pari a € 8.000,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, -accoglie l’appello proposto da e per essa, nella qualità di mandataria, da rappresentata da avverso la sentenza n.624/2023 del 28.9.2023 del Tribunale di Novara, e in riforma di tale sentenza, -rigetta l’opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta dall’esecutato -accerta e dichiara che e per essa, nella qualità di mandataria, rappresentata da è titolare del diritto portato dal decreto ingiuntivo n.21/2017 del Tribunale di Novara, e ha conseguentemente diritto di procedere all’esecuzione oggetto del procedimento iscritto al n. 68/2020 R.G.E. del Tribunale di Novara; -condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado a favore di
e per essa, nella qualità di mandataria,
rappresentata da
che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, contributo unificato e marca, CPA ed IVA se dovuta.
Condanna l’appellato al pagamento delle spese processuali del giudizio d’appello a favore di parte appellante, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, contributo unificato e marca, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.2.2026 dalla Prima Sezione Civile della Corte d’Appello.
Il Consigliere Estensore
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME