Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11048 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11048 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12567/2021 R.G. proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 65/2020 depositata il 05/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
NOME COGNOME proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato l’opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso, su istanza della società RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti quale acquirente della farmacia nr 54 sita in Montedoro nonché nei confronti del venditore NOME COGNOME per forniture di prodotti farmaceutici.
Con sentenza nr 65/2020 la Corte di appello di Caltanissetta accoglieva il gravame.
Osservava che in caso di cessione di azienda l’iscrizione dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta nei libri contabili è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente sicchè l’esame delle scritture costituisce l’indispensabile strumento di prova ai fini dell’applicazione dell’art 2560 c.c..
Rilevava infatti che l’opponibilità dei debiti all’acquirente dell’azienda è subordinata all’esistenza della loro annotazione sugli anzidetti libri al tempo della cessione e quindi alla loro conoscibilità in tale momento da parte dell’acquirente.
Affermava pertanto che nessuna rilevanza poteva essere attribuita all’indizio di conoscenza ricavabile dalla circostanza che il dr COGNOME era stato ammesso in precedenza ad una procedura di concordato preventivo, nonché alla circostanza che il debito in questione era stato accertato dalla ricognizione operata dal Commissario giudiziale.
Riteneva dunque non opponibile il credito azionato in via monitoria nei confronti dell’appellante con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Avverso tale sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui non ha resisto NOME COGNOME che è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 2560 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto non opponibile all’acquirente della farmacia NOME COGNOME il debito contratto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dal dott COGNOME, precedente titolare della farmacia ceduta in quanto non risultante dalle scritture contabili obbligatorie della farmacia oggetto di cessione.
Si sostiene che dall’esame delle scritture contabili visionate dal Commissario Giudiziale ai fini dell’ammissione della proposta al concordato preventivo era emerso che il debito della RAGIONE_SOCIALE ammontava a £ 294.880.930 per fornitura di merci sicchè nessun valore probatorio poteva attribuirsi ai documenti proposti dall’appellante che secondo la Corte di appello costituirebbero le scritture contabili dell’azienda.
Si afferma infatti che tali documenti sarebbero privi di veridicità ed autenticità trattandosi di copie fotostatiche e comunque nulla proverebbero in relazione alla non iscrizione dei debiti in contabilità oggetto della pretesa azionata giacchè si riferirebbero ad un diverso arco temporale rispetto a quello in cui è sorto il credito per cui è causa.
Con un secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e la nullità per omessa motivazione per non avere la Corte di appello tenuto conto che il debito contratto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dal dott COGNOME precedente titolare della farmacia ceduta, era stato accertato in sede di concordato preventivo.
Si sostiene che dall’istruttoria svolta in primo grado era emerso un insanabile contrasto fra le scritture contabili della farmacia a suo tempo prodotte in originale dall’allora titolare dell’azienda avanti alla cancelleria del Tribunale e i documenti prodotti in fotocopia dalle parti opponenti e spacciati come ‘ scritture contabili’ senza alcuna attestazione di autenticità.
Il primo motivo è inammissibile in quanto formulato in violazione dell’art. 366,
1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la società ricorrente menzione documenti (istanza di concordato preventivo, scritture contabili allegate all’istanza che attesterebbero il debito in questione, provvedimento di ammissione al concordato) senza riportarne il contenuto non consentendo a questa Corte di apprezzare la fondatezza della censura.
In secondo luogo la censura, lungi dall’ introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, investe la valutazione del materia probatorio espresso dal giudice di merito in relazione alle scritture contabili prodotte in causa sicchè tende a suscitare , inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04-07-2017, n. 16467; Cass.23-052014, n. 11511; Cass. 13-06-2014, n. 13485; Cass. 15-07-2009, n. 16499).
Occorre inoltre aggiungere che della contestazione in merito alla non autenticità delle scritture prodotte dalla Morreale non vi è traccia nella sentenza impugnata laddove nel ricostruire i punti salienti del giudizio di primo grado aveva affermato che l’esistenza
del debito emergeva dalla documentazione afferente al concordato preventivo ma non già dalle scritture contabili obbligatorie.
Aspetto questo che è stato poi considerato dalla Corte di appello rilevando che per rendere opponibili i debiti dell’azienda ceduta ai sensi dell’art 2560 c.c. è necessario che gli stessi risultino dalle scritture contabili obbligatorie e non anche da accertamenti ricognitivi effettuati dal commissario giudiziale.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
La Corte di appello, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, ha preso in considerazione la circostanza dedotta nel motivo non attribuendogli alcun rilievo giuridico ai fini in questione.
Quanto poi al prospettato contrasto fra la documentazione allegata al concordato e quella prodotta in causa si tratta di una censura che, anche a voler prescindere dalla sua genericità, per quanto sopra detto, non risulta sia stata posta all’attenzione del giudice di merito.
La questione non è stata affrontata in alcuna parte della sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex multis: Cass. 13 dicembre 2019 nr 32804).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese in favore di NOME COGNOME che è rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 17.04.2025