Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34641 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34641 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21780/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrenti – e da
MONTSERRAT COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrenti incidentali –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di cessionaria del portafoglio crediti di RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la mandataria COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, e, per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 2801/2023, pubblicata in data 18 aprile 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della società RAGIONE_SOCIALE, vocava avanti al Tribunale di Roma i coniugi signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché i coniugi signori NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Esponeva che in data 15 marzo 2010 aveva concluso con RAGIONE_SOCIALE un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un capannone industriale sito nel Comune di San Cesareo, a fronte di un corrispettivo pari ad euro 1.028.720,30, oltre i.v.a., da corrispondersi in 126 canoni, a garanzia del quale avevano prestato fideiussione NOME ed NOME COGNOME; e che già dall’anno 2012 la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di leasing, sicché, dopo avere inviato una prima diffida poi rinnovata, aveva richiesto la riconsegna dell’immobile e il pagamento
dei canoni scaduti.
Deduceva che ancor prima di ricevere la diffida NOME e NOME COGNOME si erano invero solo fittiziamente separati dalle rispettive mogli, ponendo quindi in essere atti di trasferimento patrimoniali lesivi delle ragioni creditorie.
Chiedeva pertanto dichiararsi nei loro confronti l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. degli atti di disposizione patrimoniale intercorsi tra i coniugi in esecuzione dei verbali di separazione personale.
Nella resistenza dei convenuti, l’ adito tribunale accoglieva la domanda. E con sentenza n. 2801 del 2023 la Corte d’ Appello di Roma successivamente rigettava i riuniti interposti gravami.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito i COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)-.
Con successivo ricorso la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE -e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)-.
La società RAGIONE_SOCIALE -e per essa, quale mandataria, la società RAGIONE_SOCIALEha depositato ‘comparsa di costituzione’ per resistere al ricorso proposto dai COGNOME.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Ragioni della decisione
Va pregiudizialmente dato atto che il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla COGNOME successivamente a quello dei COGNOME va qualificato come ricorso incidentale (Cass., sez. 3, 23/11/2021, n. 36057).
Con il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, di identico contenuto, i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 1264 c.c., dell’art. 2907 c.c., dell’art. 2697 c.c., della legge 30/04/1999, n. 130, artt. 1 e 4, dell’art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’art. 24 Cost. ›› .
Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, intervenendo in giudizio ex art. 111 cod. proc. civ., hanno rispettivamente sostenuto di avere acquistato pro soluto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, in data 1° dicembre 2020 ed in data 11 novembre 2021, tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese) delle cedenti derivanti da contratti di leasing e risultanti dalla lista pubblicata -ai sensi del l’art. 7.1 della legge 130 /99 -sul sito internet https:\www.unicreditleasing.it/it/info/cartolarizzazione.html, per quanto riguarda RAGIONE_SOCIALE, e derivanti da contratti di finanziamento o da scoperto di conto corrente concesso a persone fisiche o Enti i cui debitori erano classificati a sofferenza, per ciò che si riferiva a RAGIONE_SOCIALE, dando atto al contempo che della cessione era stato pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni n. 143 del 5 dicembre 2020.
Lamentano che sia la società RAGIONE_SOCIALE sia la società RAGIONE_SOCIALE non hanno fornito prova della esistenza del contratto di cessione e, quindi, della propria legittimazione ad agire, non essendo a tal fine sufficiente la sola produzione della sola Gazzetta Ufficiale contenente l’avviso di cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 t.u.b., in difetto di prova certa che il credito ceduto sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
Si dolgono che la c orte d’appello abbia erroneamente affermato
che: ‘… anch e se la pubblicazione dell’atto di cessione dei crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa (ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall’art. 1264 c.c.), privo di efficacia costitutiva, tuttavia la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, la titolarità del credito in capo al cessionario senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formulazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ‘.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
5.1. Va anzitutto dato atto che con provvedimento depositato in data 8 settembre 2025 il AVV_NOTAIO ha rigettato le istanze di assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite formulate dai ricorrenti principali e incidentali, reputando non ravvisabile la denunciata difformità di soluzioni interpretative, nella giurisprudenza di legittimità, sulla questione dell’interpretazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.), in relazione alla disciplina in materia di cessione in blocco dei rapporti bancati, con particolare riguardo all’onere probatorio gravante sul cessionario nell’ambito delle suddette operazioni al fine di dimostrare la propria legittimazione.
5.2. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la pubblicazione dell’atto di cessione dei crediti “in blocco” in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall’art 1264 cod. civ. (Cass, sez. 1, 17/03/2006, n. 5997; Cass., sez. 1, 25/07/2008, n. 20473), dovendo
dunque escludersi l’efficacia costitutiva della pubblicazione (Cass., sez. 3, 25/09/2018, n. 22548). Pertanto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l’onere di dimostrare , in caso di espressa e specifica contestazione, l’avvenuta conclusione del contratto di cessione e l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così, Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
5.3. Nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» , l’a rt. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (v. Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (v. Cass., sez. 3, 16/4/2021, n. 10200).
5.4 . Proprio in ragione di tali peculiari caratteristiche dell’istituto, questa Corte ha affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 occorre distinguere la questione della prova della cessione del credito, di regola soggetta a particolari vincoli di forma e la cui esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova -anche
indiziario-, da prova dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione in blocco.
Si è al riguardo precisato che in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 t.u.b., allorquando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano quindi di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., sez. 1, 29/12/2017, n. 31188; Cass., sez. 1, 20/02/2020, n. 4334; Cass., sez. 3, 22/06/2023, n. 17944; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277; Cass., sez. 1, 29/02/2024, n. 5478; Cass., sez. 3, 23/04/2025, n. 10742; Cass., sez. 1, 28/05/2025, n. 14270).
In mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l’esistenza del contratto di cessione, in tal caso quest’ultimo non deve essere invero dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum ), il fatto da provare essendo costituito dalla mera esatta individuazione dell’oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco).
In tale ipotesi le indicazioni contenute nell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata possono ben essere valutate al fine di verificare se esse
consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario; di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, 5/4/2023, n. 9412).
5.5. Diversamente, ove oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione questo deve essere certamente oggetto di prova.
Orbene, nella specie, disattendendo la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -costituitesi in qualità di cessionarie dei crediti vantati dall’originaria attrice -, la c orte d’appello , dopo avere correttamente affermato che la ‘ pubblicazione dell’atto di cessione dei crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa ‘ , si è invero limitata ad osservare: ‘ tuttavia, la produzione dell’avviso di pubblic azione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 20739 del 28.6.2022 e Cass. 29.12.2017, n. 31188). Ciò detto, si osserva che, nel caso di specie, le parti di cui sopra hanno documentato la pubblicazione dei rispettivi atti di cessione’ .
A tale stregua, a fronte della pacifica produzione da parte delle cessionarie del solo avviso ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di un mero elenco dei crediti ceduti singolarmente individuati con un numero, la corte di merito ha concluso che nel blocco dei crediti ceduti vi fosse anche quello oggetto di controversia, trascurando tuttavia di compiere al riguardo un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se potesse ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dai debitori, e se potesse ritenersi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti richiamate nell’avviso pubblicato risultasse sufficientemente dettagliata e precisa per poter pervenire a concludere che anche il credito in contestazione rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.
Orbene, in difetto di un tale accertamento, supportato da adeguata motivazione idonea ad esplicitare il percorso argomentativo seguito, la corte di merito è effettivamente incorsa nelle violazioni contestate.
7. Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi , consegue l’accoglimento dei ricorsi e la cassazione in relazione dell a sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in
diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi dei ricorsi. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 settembre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME